Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4266 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, Ambito Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) della nota del 22.07.2025
del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa IA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali;
2. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 26.09.2025, pur non ravvisando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure cautelari, “stante l’obbligo dell’istituto scolastico di approvare il PEI entro ottobre quantificando esattamente le ore di sostegno da assegnare all’alunno disabile” ha ordinato all’Istituto scolastico la redazione del Pei e la quantificazione delle ore di sostegno secondo la normativa rilevante, rinviando alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 per la verifica dell’operato dell’Amministrazione.
3. Con l’istanza di passaggio in decisione del 7.2.2026, parte ricorrente ha dichiarato che la pretesa azionata è stata interamente soddisfatta e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ha comunicato, infatti, di aver impugnato, con il ricorso iscritto al n.-OMISSIS-, il Piano Educativo Individualizzato del 9.10.2025 che assegnava il sostegno didattico in n. 22 ore settimanali. Nelle more del suddetto giudizio, l’Istituto ha provveduto a revisionare il P.E.I. assegnando all’alunno il servizio di sostegno per l’intero orario di frequenza. Conseguentemente, con sentenza n. -OMISSIS-, è la Sezione ha dichiarato cessata la materia del contendere del ricorso n.-OMISSIS-.
4. All’udienza camerale del 11.2.2026, la causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nel corso del giudizio, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
6. Le spese di lite possono essere compensate, atteso che la vicenda sostanziale ha avuto compiuta soddisfazione già nell’ambito del giudizio rubricato al n.-OMISSIS-, all’esito del quale, con sentenza n. -OMISSIS- sono già state liquidate le spese di giudizio a favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IA ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZO | NA RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.