TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Caudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 215 del 2024 R. G., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Parte_1 C.F._1
Diana Bandinu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, viale Aldo Moro 78,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], c.f. CP_1 C.F._2
Resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 2.4.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.2.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Olbia il 10.6.2006, con , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
Olbia dell'anno 2006 alla parte I, serie A, atto n. 34, che dall'unione non erano nati figli e che il
Tribunale di Tempio Pausania, con il decreto n. 825 del 2016 del 2.2.2016 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era protratta per più di tre anni senza che vi fosse stata riconciliazione, che il resistente era ormai irreperibile da anni e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione dinanzi al Presidente si presentava la sola ricorrente, che insisteva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va accolta.
ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto Parte_1 matrimonio in Olbia il 10.6.2006, con , e di aver ottenuto dal Tribunale di Tempio CP_1
Pausania, in data 2.2.2016, decreto di omologa della separazione dei coniugi.
È altresì provato che sono trascorsi più di tre anni tra la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania per la separazione e la presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, non contestate dalla controparte, irreperibile e non costituitasi in giudizio.
Pertanto, deve dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Olbia il 10.6.2006, con il conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Olbia il 10.6.2006 tra e Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Olbia dell'anno 2006 alla parte CP_1
I, serie A, atto n. 34; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
spese compensate.
2 Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3