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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1772/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17953/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240029079101501 TASSA AUTOMOBIL 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 471/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossione una cartella di pagamento notificatagli il
24/06/2025 avente ad oggetto tassa auto relativa all'anno 2017, all'epoca relativa al padre deceduto del ricorrente.
Eccepiva prescrizione e motivazione insufficiente.
Si costituiva l'u.i. regionale che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e l'infondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente.
All'odierna udienza camerale, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'ufficio produceva gli avvisi di accertamento relativi alla predetta tassa auto notificati al di lui padre nel 2020 e nel 2023, tutti completi anche dell'oggetto della pretesa, individuato in una autovettura euro 2 di
90 kw, ragion per cui la prescrizione si è interrotta nel termine triennale di legge e non si è, quindi, inverata,
e non sussiste alcun vizio di motivazione visto che il ricorrente è stato messo nelle condizioni di conoscere in modo sufficientemente compiuto le ragioni sottese alla pretesa tributaria.
Per l'effetto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Ufficio impositore resistente costituitosi che si liquidano in €150,00.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17953/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240029079101501 TASSA AUTOMOBIL 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 471/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossione una cartella di pagamento notificatagli il
24/06/2025 avente ad oggetto tassa auto relativa all'anno 2017, all'epoca relativa al padre deceduto del ricorrente.
Eccepiva prescrizione e motivazione insufficiente.
Si costituiva l'u.i. regionale che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e l'infondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente.
All'odierna udienza camerale, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'ufficio produceva gli avvisi di accertamento relativi alla predetta tassa auto notificati al di lui padre nel 2020 e nel 2023, tutti completi anche dell'oggetto della pretesa, individuato in una autovettura euro 2 di
90 kw, ragion per cui la prescrizione si è interrotta nel termine triennale di legge e non si è, quindi, inverata,
e non sussiste alcun vizio di motivazione visto che il ricorrente è stato messo nelle condizioni di conoscere in modo sufficientemente compiuto le ragioni sottese alla pretesa tributaria.
Per l'effetto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Ufficio impositore resistente costituitosi che si liquidano in €150,00.