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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2665 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VELLA BASILIO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso dell'8 novembre 2023 adiva l'autorità giudiziaria Parte_1 per ottenere il riconoscimento di crediti contributivi per circa € 13.786,10 e la restituzione della trattenuta pensionistica pari ad € 7.499,98. Esponeva di avere svolto per molti anni attività autonoma nel settore commerciale, versando regolarmente i contributi dovuti alla Gestione Commercianti dell' . Avvicinandosi all'età pensionabile, dopo varie CP_1 richieste di verifica rivolte all'Istituto tra il 2015 e il 2023, rilevava incongruenze tra i contributi effettivamente versati e quelli registrati dall' . In particolare, CP_1 lamentava la mancata contabilizzazione di eccedenze riferite agli anni 1986–
1994 e di crediti risultanti dai Modelli UNICO 2009–2015, quantificando il proprio credito complessivo in € 13.786,10, che chiedeva fosse riconosciuto e rimborsato o comunque utilizzato in compensazione per l'estinzione di altri debiti.
1 Contestava inoltre la trattenuta di € 7.499,98 operata dall' sugli arretrati CP_1 pensionistici liquidati nel giugno 2022, ritenendola illegittima se non imputata a un debito certo e non riversata all'Agente della Riscossione, con richiesta di restituzione. Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l'Ente di previdenza, il quale deduceva variamente l'infondatezza delle ragioni del ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.
Più nel dettaglio, sosteneva che tutti i crediti rivendicati dal ricorrente erano stati già riconosciuti e integralmente utilizzati per compensare debiti contributivi maturati negli anni successivi, escludendo quindi l'esistenza di somme ancora dovute. Quanto alla trattenuta sugli arretrati pensionistici, l' ne affermava la piena CP_1 legittimità, poiché effettuata a seguito dell'interrogazione prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, che aveva evidenziato una posizione debitoria del ricorrente verso l'agente della riscossione. La causa, istruita a mezzo CTU contabile, viene decisa all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc.
Motivi della decisione Il presente giudizio ha ad oggetto la ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente. In particolare, ha dedotto l'esistenza di eccedenze contributive riferite Pt_1 alle annualità comprese tra il 1986 e il 1994, per un importo complessivo che ha quantificato in euro 4.631,44, nonché di un ulteriore credito pari a euro 5.224,00, risultante dai modelli UNICO relativi agli anni dal 2009 al 2015, che avrebbe richiesto di utilizzare in compensazione, in primo luogo con l'annualità 2016. Ha inoltre contestato la legittimità della trattenuta di euro 7.499,98 operata dall' in occasione della liquidazione degli arretrati della propria pensione, CP_1 trattenuta indicata con la causale “recupero debiti vari”, ritenendola indebita o comunque eccedente i limiti di legge in materia di pignorabilità delle prestazioni pensionistiche. L' , rispetto agli anni 1986-1994, ha riconosciuto un'eccedenza CP_1 complessiva inferiore a quella indicata nel ricorso e la quantifica in circa 3.137 euro anziché in 4.631 euro, spiegando la differenza con un meccanismo di duplicazione meramente contabile. Secondo la ricostruzione dell' , infatti, le somme indicate per il 1993 e il CP_1
1994 in realtà non costituirebbero un autonomo credito, perché quei versamenti sarebbero stati già “reintroitati” e imputati all'anno 1991. La “messa a rimborso” per il 1993 e il 1994 avrebbe avuto una funzione tecnica di spostamento contabile e non avrebbe prodotto un ulteriore credito. Con la
2 conseguenza che le stesse somme compaiono più volte nei tabulati, ma rappresentano un'unica eccedenza reale. Questa eccedenza, peraltro, secondo l' non sarebbe allo stato disponibile in CP_1 quanto utilizzata nel 2022, su richiesta dello stesso ricorrente, per coprire in parte il debito relativo ai contributi fissi 2013, che era superiore all'importo del credito. Quanto al credito di 5.224,00 euro risultante dai modelli UNICO dal 2009 al 2015, l' ne ha riconosciuto l'esistenza ma ne ha disposto l'integrale utilizzo CP_1 in compensazione, dettagliando come tale somma sia stata imputata prima a copertura del debito per contributi eccedenti il minimale 2016, poi al residuo debito 2013 e infine, in parte, al debito 2014. A seguito di queste compensazioni, la posizione assicurativa risulterebbe regolarizzata per i periodi indicati e non emergerebbero crediti residui.
Per quel che concerne la trattenuta di 7.499,98 euro sugli arretrati di pensione, l' non l'ha collegata a compensazioni contributive ma alla procedura di CP_1 verifica di inadempienza verso l'Agente della Riscossione, obbligatoria per le Pa in caso di pagamenti superiori a 5.000 euro.
Su tale questione, tuttavia, l' ha rappresentato con le note del 19.11.25 che, CP_1 con riferimento alle somme trattenute in occasione della liquidazione degli arretrati pensionistici e accantonate in favore dell'Agente della Riscossione, l' ha successivamente rinunciato alla procedura esecutiva. CP_2
A seguito di tale rinuncia, l' ha dichiarato di aver provveduto alla CP_1 restituzione in favore del debitore delle somme fino a quel momento accantonate, rattenute (cfr. disposizione pagamento del 24.07.2024 in favore di Pt_1
, depositata unitamente alle note del 19.11.25), con la conseguente
[...] cessazione della materia del contendere in ordine a tale capo della domanda.
Quanto alle restanti somme, al fine di verificare la posizione previdenziale del ricorrente è stata disposta CTU tecnico contabile, alla quale ha preso parte il solo CTP dell' . CP_1
Il CTU ha proceduto all'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta dalle parti, soffermandosi in particolare sul prospetto riepilogativo dei crediti indicato dalla parte ricorrente e sulle deduzioni svolte dall' . CP_1
In tale contesto ha analizzato le posizioni contributive relative agli anni 1986, 1987, 1988, 1990 e 1991, per le quali risultavano eccedenze di versamento per un importo complessivo pari a euro 3.137,68. Con riferimento all'anno 1991, il CTU ha preso atto delle precisazioni fornite dal consulente di parte , il quale ha chiarito che l'importo di euro 1.493,59 CP_1 iscritto come eccedenza costituiva in realtà un cosiddetto “reintroito”, ossia
3 un'operazione tecnico-contabile mediante la quale somme versate in eccesso in anni successivi, nella specie 1993 e 1994, sono state riallocate su annualità precedenti o successive al solo fine di consentire la compensazione di debiti contributivi ancora pendenti. Sulla base di tali risultanze il CTU ha spiegato che le eccedenze anteriori non configuravano un credito autonomo ancora esigibile, in quanto già utilizzate in compensazione a copertura del debito contributivo relativo all'anno 2013, pari a euro 3.369,66. Il CTU ha esaminato, inoltre, la posizione debitoria e creditoria derivante dalla dichiarazione UNICO 2015, relativa ai redditi dell'anno 2014, dalla quale il ricorrente aveva indicato un credito di euro 5.224,00. Dalla documentazione prodotta dall' è emerso che tale importo era stato CP_1 integralmente utilizzato in compensazione, in particolare per euro 4.040,47 a copertura di contributi eccedenti il minimale dovuti per l'anno 2016, per euro 224,36 a definizione del residuo debito per contributi fissi relativi all'anno 2013 e per euro 959,17 a parziale estinzione del debito per contributi fissi dell'anno 2014.
Il CTU ha inoltre chiarito che, sebbene il ricorrente avesse contestato il criterio di imputazione di tali somme, chiedendone una diversa destinazione, il risultato contabile finale sarebbe rimasto immutato, in quanto l'intero importo era stato comunque assorbito da posizioni debitorie esistenti nei confronti dell' . CP_1
Esaminate le osservazioni formulate dal ricorrente alla bozza di relazione peritale, con le quali si lamentava, tra l'altro, la mancata considerazione di un ulteriore credito relativo all'anno 1992 per euro 1.350,00, l'Ausiliario ha spiegato che tale voce non risultava né dedotta in modo specifico nell'atto di ricorso né supportata da idonea documentazione prodotta in giudizio.
Con riferimento, invece, all'importo di euro 1.493,59, il CTU ribadiva che dello stesso era già stato tenuto conto nei conteggi, trattandosi peraltro di una posta contabile derivante da reintroito di somme di anni successivi. Alla luce di tali precisazioni il CTU ha concluso ritenendo che per quanto concerne i crediti rivendicati dal ricorrente e riconosciuti dall' , gli stessi CP_1 risultavano integralmente utilizzati in compensazione di debiti contributivi e che, pertanto, non era ravvisabile una residua posizione creditoria in capo al ricorrente nei confronti dell' . CP_1
Ulteriormente, con le note di trattazione scritta del 24.11.25, il ricorrente ha proposto ulteriori osservazioni alla consulenza.
4 in particolare, secondo la prospettazione delle note, il CTU non avrebbe esaminato in modo puntuale ed esaustivo la documentazione a sostegno della richiesta di imputare integralmente il credito di euro 5.224,00 all'anno 2016, così da evitare il frazionamento su più annualità e il conseguente aggravio di sanzioni, interessi e spese, richiamando a tal fine anche il contenuto del messaggio CP_1
n. 1992 dell'11 maggio 2018 e le numerose richieste di compensazione inoltrate in via amministrativa e in autotutela.
Tuttavia, dalla relazione peritale emerge che il CTU ha preso in esame tanto la documentazione prodotta dal ricorrente quanto quella versata in atti dall' e CP_1 ha ricostruito il percorso contabile seguito dall' nella gestione del credito CP_1 medesimo. Risulta accertato che l'importo di euro 5.224,00, indicato nella dichiarazione
UNICO 2015, sia stato effettivamente utilizzato in compensazione di posizioni debitorie esistenti in capo al ricorrente, sia per contributi eccedenti il minimale relativi all'anno 2016, sia per contributi fissi degli anni 2013 e 2014. La circostanza che l'imputazione non sia avvenuta conformemente alla richiesta formulata dal ricorrente integra, semmai, una contestazione sul criterio di ripartizione adottato dall' , ma non è idonea, di per sé sola, a far ritenere CP_1 sussistente un credito residuo in capo allo stesso, posto che l'intero importo risulta comunque assorbito a copertura di debiti contributivi riconosciuti e documentati. Quanto al richiamo al messaggio n. 1992/2018, esso attiene ai poteri CP_1 dell'Istituto in sede di annullamento degli avvisi di addebito in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili e di una domanda di compensazione. Anche sotto tale profilo, non viene però messo in discussione il dato centrale già accertato dall'Ausiliario ossia che il credito in questione è stato utilizzato dall'ente previdenziale, sia pure con una diversa modalità di imputazione rispetto a quella auspicata dal ricorrente. L'eventuale maggior aggravio per sanzioni e spese, collegato alla permanenza in vita di alcune partite iscritte a ruolo prima della compensazione, integra una doglianza di natura meramente consequenziale e non dimostra l'esistenza di una somma tuttora dovuta dall' a titolo di rimborso o di credito contributivo CP_1 residuo.
Parimenti non muta il quadro la reiterata deduzione relativa all'anno 1992 e all'asserito credito di euro 1.350,00. Come già osservato dal Consulente nelle proprie repliche, tale voce non risulta specificamente indicata nell'atto introduttivo del giudizio né adeguatamente supportata da documentazione idonea a dimostrarne la fondatezza e l'effettiva esigibilità, sicché la stessa non può essere utilmente valorizzata in questa sede.
5 Analogamente, l'importo di euro 1.493,59 viene correttamente qualificato quale posta derivante da operazione di reintroito e, come tale, già considerata nei conteggi complessivi effettuati in sede peritale, con conseguente insussistenza di un autonomo e ulteriore credito riferibile a tale somma. In definitiva, le ulteriori controdeduzioni della parte ricorrente si risolvono in una critica alle modalità tecniche e amministrative di gestione del credito da parte dell' ma non apportano elementi nuovi e decisivi tali da infirmare le CP_1 conclusioni della consulenza, che ha accertato che i crediti riconosciuti dall' sono stati integralmente utilizzati in compensazione di debiti CP_1 contributivi e che, pertanto, non residua, sotto tale profilo, alcuna posizione creditoria in capo al ricorrente.
Quanto alle ulteriori doglianze avanzate dal ricorrente avverso la perizia con le note del 24.11.25, relative alla censura in ordine al criterio di imputazione del credito di euro 5.224,00, il Tribunale le ritiene infondate. In materia contributiva, infatti, il meccanismo della compensazione non è rimesso alla libera disponibilità del contribuente né può essere orientato secondo una mera indicazione di preferenza circa l'annualità di imputazione, ma deve avvenire nel rispetto delle risultanze della posizione assicurativa e delle regole tecnico- contabili che presidiano la gestione delle partite a debito e a credito, con particolare riguardo alla natura dei contributi, all'esigibilità delle singole poste e alla necessità di estinguere, in via prioritaria, le posizioni debitorie effettivamente presenti negli archivi dell' . CP_1
Ne consegue che la richiesta del ricorrente di concentrare l'intero importo sull'anno 2016, pur reiterata in sede amministrativa, non assume valore vincolante per l'ente previdenziale, il quale ben poteva (e doveva) tener conto anche dei debiti residui relativi alle annualità 2013 e 2014, risultati certi e documentati. Il richiamo al messaggio n. 1992 dell'11 maggio 2018 non vale a sovvertire CP_1 tale conclusione, poiché tale atto riconosce all'Istituto la facoltà di procedere all'annullamento degli avvisi di addebito in presenza di crediti certi e di domanda di compensazione, ma non attribuisce al contribuente un diritto a imporre specifiche modalità di imputazione del credito né esclude la possibilità di una ripartizione dello stesso su più annualità, ove ciò risulti coerente con la reale esposizione contributiva. Il frazionamento operato, pertanto, non può ritenersi illegittimo né erroneo sotto il profilo contabile, risultando anzi conforme ai criteri ordinari di gestione delle posizioni previdenziali.
6 Anche il dedotto aggravio di sanzioni, interessi e spese non integra un vizio del criterio seguito, ma rappresenta una mera conseguenza indiretta della permanenza, per un certo lasso di tempo, di partite debitorie non ancora integralmente estinte, circostanza che, in sé considerata, non dimostra la sussistenza di un errore nella consulenza né l'esistenza di un credito residuo in capo al ricorrente. In tale quadro, deve dunque ribadirsi la piena correttezza, sotto il profilo tecnico e giuridico, dell'operato dell' , come puntualmente riscontrato dal CTU. CP_1
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il consulente, la cui relazione appare completa, coerente e rispettosa dei criteri contabili e previdenziali applicabili alla fattispecie in esame. L'elaborato peritale risulta fondato su un'analitica ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente, svolta mediante l'esame della documentazione acquisita in atti, dei prospetti contabili e degli estratti conto previdenziali, nonché delle comunicazioni intercorse tra le parti. L'Ausiliario ha seguito un percorso metodologico lineare, dando conto dei criteri utilizzati per il ricalcolo delle somme, delle compensazioni operate dall' e CP_1 delle modalità con cui il credito riconosciuto è stato imputato alle diverse annualità contributive, nel rispetto delle regole di contabilizzazione vigenti. Le controdeduzioni formulate non appaiono idonee a scalfire la validità dell'impianto tecnico della consulenza, né evidenziano vizi logico–contabili o errori di calcolo tali da imporre un riesame delle operazioni compiute. La relazione, nel suo complesso, risponde quindi ai requisiti di chiarezza, completezza e attendibilità richiesti e costituisce base idonea per la decisione di rigetto delle domande residue.
Le spese, alla luce della complessità della questione, possono essere integralmente compensate, anche in virtù della restituzione della somma di euro 7.449,98 avvenuta in un momento successivo all'instaurazione del giudizio. Spese di CTU in capo ad ambo le parti in via solidale, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione della somma di euro 7.499,98 trattenuta in occasione della liquidazione degli arretrati pensionistici;
rigetta per il resto il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
7 liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 01/12/2025
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Il Giudice
EM Di TE