Art. 4.
La competenza a concedere le rateazioni di cui ai precedente art. 1 e' demandata agli Uffici del registro senza limitazione di valore.
Gli atti di dilazione devono essere approvati dalle Intendenze di finanza.
Per la mancata concessione delle richieste di dilazione da parte degli Uffici del registro o per la mancata approvazione da parte delle Intendenze di finanza di quelle gia' concesse dagli Uffici del registro e' ammesso il ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.
La competenza a concedere le rateazioni di cui ai precedente art. 1 e' demandata agli Uffici del registro senza limitazione di valore.
Gli atti di dilazione devono essere approvati dalle Intendenze di finanza.
Per la mancata concessione delle richieste di dilazione da parte degli Uffici del registro o per la mancata approvazione da parte delle Intendenze di finanza di quelle gia' concesse dagli Uffici del registro e' ammesso il ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.