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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2000-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni TI Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
e , Parte_1 Parte_2 con l'avv. Nicola Stocchiero, di GA, appellanti contro
, Controparte_1 con gli avv. Paolo Ridolfi di Siena e Silvia Zazzeri di Firenze, convenuto ed appellante incidentale
-
causa avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Siena in materia di pagamento corrispettivi per contratto d'opera/appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclu sioni:
per gli appellanti: “In via preliminare e pregiudiziale: - accertare e dichiarare la procedibilità e l'ammissibilità dell'atto di appello;
- accertare e dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del decreto opposto e pertanto revocare immediatamente il medesimo, nonché l'ordinanza d atata 5.9.20, in quanto: il ricorso per decreto ingiuntivo è stato sottoscritto da difensore privo di procura speciale, essendo la procura depositata agli atti sottoscritta da soggetto del tutto imprecisato nella carica e nelle generalità ed avendo comunque la medesima procura un contenuto del tutto generico, privo di alcuno specifico riferimento sia al procedimento monitorio instaurato dalla odierna opposta, che alle parti del medesimo procedimento, che al preteso e negato credito della odierna opposta;
no n è stata attestata la conformità della copia cartacea (notificata) all'originale contenuto nel fascicolo informatico, con conseguente inesistenza e nullità anche della notifica del medesimo decreto;
il decreto opposto è stato emesso da giudice territorialmente incompetente, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere presentato al Tribunale di GA e non al Tribunale di Siena. Nel merito: - accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun debito degli appellanti nei confronti dell'appellato, per tutti i motivi di cui agli atti depositati in favore degli appellanti e rigettare pertanto l'appello incidentale proposto da parte appellata. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'obbligo dell'appellato e pertanto condannarlo al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni subiti a causa dei vizi e difetti dei lavori svolti dal primo, danni che vengono contenuti nella somma di € 25.000,00 (da compensare eventualmente con il preteso e negato credito che dovesse essere riconosciuto in favore dell'appellato). In via istruttoria: - ammettere prova per interrogatorio formale e per testimoni su tutte le circostanze di fatto di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., indicando quali testimoni anche a confronto ed a controprova i sigg.: , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, , Siena;
ET SE, Malgrate (LC);
[...] Testimone_4
CA RG, LO GI e GO IV, GA;
MB AR ME, Radda in Chianti (SI); legale rappresentante
Radda in Chianti (SI); legale rappresentante Controparte_2
, R); legale rappresentante CP_3 CP_4 CP_5
Radda in Chianti (SI). In ogni caso: - accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1071/19 Ing. (n. 2445/19 R.G.) emesso dal Tribunale di Siena e disporne pertanto e comunque la revoca e condannare parte appellata a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore degli odierni appellanti.”
- per il convenuto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, anche in via istruttoria, disattesa e reietta: 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai signori e , per tutti i Parte_2 Parte_1 motivi indicati in atti;
2) Rigettare nel m erito il gravame proposto dai signori e in quanto Parte_2 Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
3) In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 253/2022 emessa dal Tribunale di Siena in composizione monocratica (R.G. 3229/19) e depositata in data 26.3.22, e in accoglimento dell'appello incidentale proposto mediante apposito paragrafo alla pagina 11 dell'atto di appello, condannare gli appellanti al pagamento in favore del signor CP_1
, titolare della omonima ditta individuale, della complessiva
[...] somma di € 11.801,53=, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi sia della fase monitoria fascicolo n. 2445/19 R.G. del Tribunale di Siena, decreto di ingiunzione n. 1071/19, sia del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cap come per legge.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
, titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_1 otteneva dal Tribunale di Siena un'ingiunzione di pagamento
(decreto ingiuntivo n. 1071\19) nei confronti dei sig.ri e Pt_1
, per la somma di € 11.801,53, oltre spese e onorari Parte_2 della fase monitoria, sulla base di un ricorso in cui aveva esposto che la somma ingiunta gli era dovuta quale corrispettivo non pagato di lavori eseguiti presso un immobile sito in Radda in Chianti (SI)
e di cui gli ingiunti erano comproprietari.
I convenuti notificavano quindi al atto di citazione in CP_1 opposizione al predetto decreto ingiuntivo, contestandone in primo luogo la validità per essere stato il proposto ricorso in via monitoria sottoscritto da un difensore privo di procura speciale . Quella in atti risultava peraltro sottoscritta da soggetto del tutto imprecisato nella carica e nelle generalità ed avente un contenuto
“del tutto generico, essendo in ogni caso priva di alcuno specifico riferimento sia al procedimento monitorio instaurato dall'opposto, che alle parti del medesimo procedimento, che al preteso e negato credito dell'opposto”.
Non risultava, inoltre, attestata la conformità della copia cartacea notificata all'originale informatico contenuto nel fascicolo informatico, con conseguente inesistenza e nullità anche della notifica del medesimo decreto.
Gli opponenti, ulteriormente, deducevano ed eccepivano che il decreto ingiuntivo era stato emesso da giudice territorialmente incompetente, per essere la loro residenza ubicata in GA dove avrebbe anche dovuto eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, sia pur contestata, relativa a un credito illiquido e basato unicamente sulle fatture prodotte da controparte da ritenersi prive di efficacia probatoria.
Deducevano, nel merito della retesa, di non aver mai incaricato il di eseguire i lavori indicati, non sussistendo un preventivo CP_1 approvato, né vi era prova di una loro effettiva esecuzione.
Doveva di contro ritenersi che i lavori svolti dal (così come CP_1 quelli eseguiti da altri “fornitori”) fossero conseguiti a incarico affidato dal tale MB AR ME, che i n data 30.10.18 aveva sottoscritto una proposta nella quale si era obbligato a comprare l'indicato immobile di proprietà degli opponenti presso il quale erano state eseguite le opere contestate.
Nella citata proposta era, infatti, esplicitato che l'immobile era stato già visitato e trovato di gradimento nello stato di fatto in cui si trovava in quel momento, né si era stabilito che i venditori dovessero farsi carico di modifiche. La trattativa aveva visto l'intermediazione di tale Persona_1 della agenzia immobiliare che erano stati Parte_3 incaricati dal MB di far effettuare alcune modifiche all'immobile.
In via subordinata, il credito dell'opposto avrebbe comunque dovuto essere ridotto ex art. 1668 c.c. e comunque dichiarato estinto per compensazione con il maggior credito (a titolo di risarcimento dei danni), derivante agli opponenti a causa dei vizi
(immediatamente denunciati), in particolare quelli riguardanti la catta esecuzione dell'impianto elettrico, che ne avevano diminuito in modo apprezzabile il valore e per i quali veniva formulata in via riconvenzionale domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, contenuti nella somma di € 25.000,00 (da compensare eventualmente con il preteso e negato cr edito che dovesse essere riconosciuto in favore dell'opposto).
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava la sussistenza dei vizi alla procura rilasciata al difensore, ritenendola valida, così come era valida la notificazione effettuata dell'ingiunzione ed era rituale anche la competenza territoriale del
Tribunale di Siena.
Nel merito e con riguardo all'esecuzione delle opere di cui era reclamato il pagamento , il deduceva che e CP_1 Parte_2
al fine di procedere alla vendita dell'immobile di proprietà, Pt_1 avevano incaricato un tecnico di loro fiducia, tale Controparte_6 di individuare gli interventi necessari per rendere l'immobile fruibile ed idoneo per la vendita futura e, su autorizzazione dei medesimi proprietari, di contattare varie ditte, allegando ulteriormente che anche altri imprenditori avevano lamentato in giudizio il mancato pagamento delle lavorazioni da loro effettuate e che con gli attori opponenti vi era n rapporto di conoscenza che durava da altre trent'anni, tanto che erano stati loro a indicare il suo nominativo al Per_1
A riprova dell'inconsistenza della tesi di controparte, il convenuto evidenziava che pur avendo i proprietari ricevuto le fatture emesse, non avevano sollevato alcuna contestazione.
Quanto ai pretesi vizi all'impianto elettrico , infine, questi erano da ritenersi insussistenti e non potevano applicarsi, come invocato in citazione, le norme ex art. 1657 c,c. dettate in tema di appalto, trattandosi nella fattispecie di un'impresa priva dei necessari requisiti dimensionali perché potesse configurarsi quella tipologia di contratto.
Si procedeva quindi alla trattazione della causa e c on ordinanza del
5.9.2020, il Giudice risolte alcune ques tioni preliminari, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e quindi procedeva all'istruzione della causa, che veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale, all'esito, emetteva la sentenza oggi appellata con la quale accoglieva parzialmente l'opposizione accertando a favore del un credito inferiore a quello oggetto di ingiunz ione e, per CP_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda di riconvenzionale di risarcimento danni formulata dagli attori opponenti.
Nella sentenza il primo giudice preliminarmente ribadiva, come già esposto nell'ordinanza del 5.9.2020, che la procura conferita al difensore da parte del doveva considerarsi valida e che CP_1 anche la notificazione del decreto ingiuntivo fosse regolarmente avvenuta.
Veniva poi respinta l'eccezione di incompetenza territor iale del Tribunale di Siena, sollevata dagli opponenti, poiché costoro non avevano contestato e provato “ciascuno dei criteri concorrenti per la determinazione della competenza” nella presente causa avente ad oggetto obbligazioni invocando giurisprudenza d ella Corte di legittimità (vedi: “La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, nel senso che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa
a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (così, tra le tante, da ultimo Cass. ord. n. 15996/11)" (Cass. 14655 del 14.07.15).
Nella fattispecie l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata indicando come competente il Tribunale di GA , ma ciò unicamente con riguardo al foro generale del convenuto ed il forum destinatae solutionis, per essere gli opponenti residenti in
GA e l'obbligazione oggetto di causa di importo non liquido da saldare al domicilio del debitore (art. 1182, 4° comma c.c.) e quindi omettendo di contestare specificamente anche l'altro criterio di collegamento stabilito in relazione al luogo dove si è concluso il contratto (che in base alla corrispondenza intercorsa e prodotta agli atti ricadeva nella competenza territoriale del Tribunale di
Siena).
Peraltro, aggiungeva il Tribunale, il credito vantato dall'impresa opposta era da considerarsi liquido poiché il suo ammontare era verificabile sulla base delle “tariffe indicate nei prezzari, anche locali (es. CCIAA e Regione) per opere edili, ben applicabili all'attività svolta, essendo stata la stessa dettagliatamente indicata nelle fatture”, con la conseguenza che il pagamento andava eseguito al domicilio del creditore (art. 1182 , 3°comma c.c.).
Venendo al merito della causa, il Tribunale riteneva che d alla corrispondenza in atti doveva escludersi che i lavori fossero stati ordinati dal MB, in quanto l'incaricato in data Per_1
20.3.19 (v. doc. 8 opposta), aveva comunic ato al i Parte_2 recapiti delle imprese che avevano lavorato sulla sua proprietà, ricordandogli di aver in merito ricevuto preventiva autorizzazione.
Inoltre, il contratto preliminare di vendita non dava conto di assunzione di obblighi per lavori di man utenzione manutentivi a carico del MB o a carico dei venditori in vista della vendita definitiva.
Sempre sulla base della corrispondenza in atti, doveva quindi ritenersi desumibile che gli incarichi alle varie imprese vennero conferiti dal ma non era stato dimostrato, sia Per_1 documentalmente che per prova orale, che i proprietari avessero rilasciato a lui un'autorizzazione.
Né i proprietari avevano accettato le ultime fatture emesse dall'impresa (quelle recanti i num. 58/18, 5/19, 7/19, 8/19), trattandosi di lavori svolti contemporaneamente alle trattative per la vendita e “delle quali non vi era menzione alcuna nelle missive inviate al dal aventi contenuto generico”. Parte_2 Per_1
In particolare, dal tenore e contenuto della mail del 20. 3.2019 inviata da a ed al suo legale, emergeva un Per_1 Parte_2 contrasto “con un comportamento concludente di accettazione delle fatture: se il a lavori presumibilmente terminati e, Per_1 comunque, dopo la vendita ha bisogno di confermare la bontà dell'intervento suo e degli altri tecnici -peraltro tardivamente esposta “dopo l'atto di vendita” -evidentemente erano state manifestate delle riserve sui lavori eseguiti.”
Diverso il comportamento del con riferimento alla Parte_2 fattura n. 12 del 20.10.2017, “emessa per lavori svolti nell'antecedente e distinto periodo dei mesi di luglio ed agosto
2015, accompagnata da un elenco dettagliato di tutte le opere eseguite, inviata per raccomandata agli opponenti - con diffida al pagamento – che pur avendola ricevuta sia il 12.12.2017 che nel luglio 2019, non l'avevano contestata se non a distanza di anni con
l'atto di citazione in opposizione, rendendo così provate le prestazioni eseguite e il loro ammontare”.
Per tali lavori, non avendo gli attori -opponenti (odierni appellanti) opposto “alcuna valida ragione per contestare la richiesta di intervento (trattavasi, peraltro, di riparare dei guasti dovuti al maltempo) e, quindi, l'esistenza di un contratto d'opera fra le parti,” né risultando specificamente contestato il quantum per essersi limitati a “contestare genericamente l'ammontare dei costi delle prestazioni, senza specificare quali avrebbero dovuto essere
i costi sulla base dei tariffari in corso di applicazione (es. prezzario delle opere edili ed impiantistiche CCIAA Firenze)”, il credito del veniva riconosciuto unicamente con riguardo all'importo CP_1 della fattura n. 12/17, pari a complessivi € 5.842,82.
Il Tribunale respingeva, quindi, la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti perché rimasta del tutto carente la prova circa la dedotta sussistenza dei vizi dell'opera svolta dal e CP_1 di una denuncia degli stessi dovendosi ritenere inammissibili le prove dedotte.
In considerazione della prevalente soccombenza degli attori - opponenti, le spese di lite venivano poste a loro carico nella misura di 2\3zi.
-
Con l'odierno appello, e hanno impugnato Pt_1 Parte_2 davanti a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal Tribunale di Sena.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per tardiva scrizione a ruolo dell'impugnazione e per carenza di specificità e art 342
c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto, proponendo a sua volta appello incidentale con domanda di riforma della sentenza di primo grado per rilevate contraddizioni ed errori nella parte in cui non aveva ritenuto di confermare integralmente il credito azionato in via monitoria.
La Corte, all'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
APPELLO PRINCIPALE.
L'appello principale proposto è ammissibile con riguardo alla tempestività della sua iscrizione a ruolo, avvenuta nei termini di legge, dieci giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, che nella fattispecie, poiché scadeva in giorno festivo (c cioè la domenica
6.11.22), doveva intendersi per Legge prorogato al giorno successivo non festivo, 7.11.22, quando è poi avvenuta la costituzione in giudizio.
Venendo a esaminare l'atto di impugnazione e i suoi motivi, gli appellanti hanno formulato l'appello individuando un primo motivo, intestato “inesistenza, nullità ed invalidità del decreto opposto” e composto di argomentazioni suddivise in vari paragrafi, con le quali ha censurato la sentenza di primo grado.
Nei paragrafi rubricati da A ad E, è stato lamentato l'errore/ingiustizia commessa dal primo giudice sia per non aver rilevato l'eccepito vizio della procura conferita in sede di ricorso monitorio dal al suo difensore, sia per non aver accolto CP_1
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio.
Nei successivi paragrafi, lettere F, G, H, J e K, gli appellanti hanno lamentato dapprima che il avesse prodotto a sostegno del CP_1 proprio credito unicamente fatture che, di per sé sole, non rendevano il credito liquido e poi che i lavori non erano stati da loro commissionati, in quanto richiesti dall'acquirente MB come dimostrato dalla prodotte tre comunicazioni e -mail dell'anno
2019.
Non vi era quindi possibilità di ritenere il credito azionato col decreto ingiuntivo opposto come facilmente calcolabile, in quanto il corrispettivo dei lavori non era stato preventivamente concordato e non era determinabile con semplice calcolo aritmetico dal momento che ne erano incerti i “fattori”.
Solo “ulteriori indagini ed operazioni” avrebbero potuto consentire la determinazione dell'ammontare del credito, atteso che l'importo indicato dall'impresa creditrice era stato contestato e l'eventuale silenzio tenuto dai committenti non poteva “equivalere ad una accettazione degli importi richiesti…”
E pertanto ne sarebbe conseguita la “nullità” del decreto ingiuntivo opposto anche perché nella fattispecie non si configurava un contratto di appalto, né era stato nominato un direttore dei lavori, né tenuta una contabilità accettata. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado sostenendo che le fatture prodotte non avessero alcun valore probatorio circa la sussistenza del credito, né risultava dimostrato che fosse stato riconosciuto “lo svolgimento dei lavori” da parte del per cui le sue domande CP_1 andavano rigettate.
L'eventuale credito avrebbe comunque dovuto essere ridotto ex art. 1668 c.c. e comunque dichiarato estinto per compensazione con il credito vantato per risarcimento danni, per essere i lavori “gravati” dai denunciati vizi riguardanti l'impianto elettrico “contenuti” nella somma di 25mila euro e in ogni caso la domanda del creditore opposto avrebbe dovuto essere respinta “essendosi lo stesso reso per rimo inadempiente ai propri obblighi”.
In denegata ipotesi, gli appellanti hanno chiesto, in applicazione degli artt. 1657 e 2225 c.c., che il corrispettivo dei lavori fosse determinato “con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi ovvero, in mancanza, venga determinata dal giudice in misura inferiore a quella indicata dall'opposto.”
Il primo motivo di appello, sostanzialmente basato su una disorganica riproposizione di tesi ed argomentazioni già sostenute nei medesimi termini negli scritti di primo grado, prima ancora che infondato, è inammissibile per carenza del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c.
Si rammenta, al riguardo, che “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (cfr., fra le tante, Cass. civ.
Sez. VI - 1 Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704).
Nella fattispecie gli appellanti non hanno adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali sarebbe erroneo l'iter logico-giuridico sulla base del quale il primo giudice ha reso le sue motivazioni – condivisibili, ad avviso della Corte – in ordine alle questioni ed eccezioni preliminari poste in merito alla validità del decreto ingiuntivo opposto.
Deve, a tal proposito, osservarsi, in particolare, che, a fronte della valutazione operata dal primo giudice sulla validità della procura, sull'irrilevanza dell'omessa dichiarazione di conformità e sulla sussistenza della competenza territoriale de Tribunale di Siena, gli appellanti hanno omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata con riguardo alle parti in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto:
- che la procura era valida sia perché conferita da soggetto chiaramente identificato ed agevolmente accertabile come titolare dell'impresa che ha svolto i lavori per i quali era chiesta ingiunzione diretta a ottenere il pagamento del corrispettivo e sia perché riferita alla pratica di recupero credito nei confronti del , era da ritenersi Parte_2
“ascrivibile all'incarico professionale relativo al procedimento monitorio opposto;
”
- che non ricorreva alcuna nullità basata sulla pretesa invalidità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso il raggiungimento dello scopo ed atteso che l'omessa dichiarazione di conformità non aveva impedito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la possibilità di compararlo con l'originale, al fine di disconoscerne, eventualmente, la conformità… reso, comunque, possibile
l'individuazione certa del provvedimento da opporre”;
- che l'eccezione di incompetenza territoriale era da disattendere in quanto gli opponenti non solo avevano omesso di contestare specificamente, fra i vari criteri di collegamento previsti dalla Legge, quello stabil ito in relazione al luogo dove si è concluso il contratto, che in base alla corrispondenza intercorsa e prodotta agli atti ricadeva nella competenza territoriale del Tribunale di Siena circoscrizione cui rimandava anche per il fatto che il credito azionato era da considerarsi liquido in quanto il suo ammontare era verificabile sulla base delle tariffe applicabili.
Con riguardo al secondo motivo di appello, anche questo in gran parte redatto nei medesimi termini della precedente comparsa conclusionale, è stata censurata la sentenza appellata sostenendosi che il primo giudice aveva riconosciuto al il credito pari a CP_1 circa il 50% di quanto da lui richiesto, in assenza di prova e ribadendo che al convenuto non era da loro stato affidato alcun incarico, che le fatture di per sé sole non davano dimostrazione dell'effettivo svolgimento dei lavori indicati e che, in denegata ipotesi, la somma andava ridotta ex art. 1668 c.c. e che il giudice avrebbe dovuto operare la compensaz ione con il maggior credito vantato a titolo di risarcimento dei danni per i vizi denunciati.
Evidente, anche in questo caso, il difetto di specificità ex art. 342
c.p.c. trattandosi di un motivo in cui gli appellanti hanno unicamente manifestato una volontà di appellare la sentenza di primo grado, senza però svolgere – al di là della generica critica secondo la quale il primo giudice li avrebbe condannati a pagare una somma in assenza di prove – alcuna argomentazione contrapposta alla motivazione della sentenza medesima. La specificità richiesta dalla norma e art. 342 c.p.c. impone all'appellante, come è noto, di indicare e individuare in modo chiaro i punti contestati della sentenza impugnata (che sono stati genericamente indicati nell'incipit dei motivi d i appello) e di esporre le proprie doglianze affiancando alla parte in cui domanda la riforma della decisione appellata, le argomentazioni con le quali confuta e contrasta quanto argomentato dal primo giudice a sostegno della propria sentenza.
E' agevole constatare come nella fattispecie l'atto di appello manchi totalmente di tale parte argomentativa, in quanto redatto nei medesimi termini della comparsa conclusionale versata in atti in primo grado (ne è sostanzialmente una vera copia, con ripetizione delle medesime frasi, riprodotte uguali persino delle parti in grassetto, in maiuscolo e sottolineate), fatta eccezione per poche irrilevanti differenze (la diversa rubricazione a lettere dei paragrafi).
La Corte rileva comunque che, al di là della rilevata a ssenza di specifiche argomentazioni contrastanti la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, è ampiamente condivisibile la soluzione offerta dal primo giudice alle questioni riguardanti la validità della procura, l'irrilevanza dell'omissione relati va alla certificazione di conformità, la sussistenza della competenza territoriale del
Tribunale di Siena a conoscere della causa e la prova raggiunta dal creditore in merito sia al fatto che non fu MB ad affidagli l'incarico di eseguire quei lavori e sia al credito di cui alla fattura n. 12\17.
Nel merito delle altre questioni vale quanto ora si dirà riguardo l'appello incidentale proposto dal convenuto.
APPELLO INCIDENTALE. Il ha proposto appello incidentale chiedendo che gli fosse CP_1 riconosciuto il diritto di credito non solo con riguardo a quelli oggetto della fattura del 2017, anche con riguardo al corrispettivo dei lavori contenuti e indicati nelle altre fatture (quelle del 2019).
In primo luogo, è condivisibile l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale non vi sono elementi per ritenere che i lavori vennero commissionati dal MB, come eccepito dagli appellanti che, è il caso di ribadirlo, nemmeno hanno contrapposto argomentazioni in merito essendosi limitati a lamentare una carenza di prova del credito in quanto basato sulle sole fatture.
In secondo luogo, dalla corrispondenza intercorsa, in particolare dal testo della missiva e-mail del 20.3.2019, che fa riferimento alla già avvenuta vendita dell'immobile, risulta sufficiente mente chiaro che il fa riferimento a un incarico ricevuto dal Per_1 Parte_2
(cioè dai proprietari della casa in vista della vendita) di far eseguire i lavori necessari di sistemazione dell'immobile .
Dal testo emerge poi che l'incaricato avesse scelto per far eseguire traluni lavori la specificando che quest'ultimo aveva Parte_4 avuto da 30 anni rapporti con la committenza, venendo così anche confermata una specifica allegazione della difesa convenu ta, mentre a fronte va rilevata una condotta processuale degli appellanti tesa genericamente a negare “tutto”.
Non va dimenticato che già dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti avevano, con una certa incongruenza ed illogicità, negato che i lavori erano stati eseguiti, affermando però contemporaneamente che erano stati commissionati da altri e presentavano dei vizi.
Non pare quindi dubitabile che, sempre sulla base delle medesime risultanze di causa, i lavori commissionati da parte dell'incaricato degli appellanti al (manutenzione dell'impianto elettrico, CP_1 riparazione dei locali tecnici, stasatura delle tubature e riparazione dei pozzi) siano stati da lui effettivamente svolti, essendone realmente contestata solo la titolarità della legittimazione passiva al pagamento del corrispettivo. Si è già detto che gli appellanti hanno negato di aver mai stipulato il contratto d'opera, affermando che i lavori erano stati ordinati da terzi (il MB) e sosten endo in via subordinata che le opere presentassero vizi tali da generare a carico del l'obbligo di risarcirei danni che ne erano CP_1 derivati quale conseguenza.
Va quindi rilevato che al sono state inoltrate dal Parte_2
– v. e-mail del 22.1.2019 e del 22.1.2019 - le fatture Per_1 emesse dalla contenenti i prezzi praticati, Parte_4 comunicazioni a fronte delle quali non risulta essere stata sollevata alcuna questione o contestaz ione, così come è per la successiva lettera di messa in mora inviata agli appellanti nel giugno 2019.
E pertanto non potendo ritenersi che il titolo da cui promana il credito sia provato solo dalle fatture, né sussistendo inadempimento dell'impresa esecutrice dei lavori, deve ritenersi che nel presente giudizio il creditore ingiungente abbia assolto gli oneri probatori a suo carico ed era quindi divenuto onere degli appellanti, quello di provare i fatti estintivi e modificativi dell'obbligazione.
Tale prova non è stata in alcun modo offerta, così come del tutto carente di prova è rimasta non solo l'allegata sussistenza di vizi ai lavori elettrici eseguiti, ma anche la loro tempestiva denuncia.
Va quindi rilevato che, effettivamente, nella decisione di primo grado appare sussistente l'errore denunciato dal convenuto, non potendo attribuirsi alla corrispondenza in atti, valenza tale da escludere dal credito vantato dal anche quello di cui alle CP_1 altre fatture, potendosi ritenere che agì dietro Per_1 autorizzazione dei proprietari e contattò tutte le imprese interessate (v. la missiva in cui indica al i recapiti delle Parte_2 imprese).
Lo scambio di corrispondenza col è succes sivo alla stipula Per_1 del contratto definitivo di compravendita, a lavori già tutti effettuati da tempo che, come è emerso in causa, aveva visto i proprietari sollevare contestazioni nei confronti delle varie imprese senza onrare i pagamenti.
Il tenore della missiva in questione, va interpretato, diversamente da quanto fatto dal primo giudice in sentenza e come, condivisibimente indicato dalla difesa convenuta che su punto ha spiegato come il “incaricato dai committenti abbia Per_1 sentito la necessità, visti i mancati pagamenti, di sottolineare nel marzo 2019 la bontà e la tempestività delle opere eseguite sull'immobile promesso in vendita, anziché essere indice di inesistenti e mai dedotte o provate riserve espresse dai committenti (se così fosse stato, n on si dubita che i committenti le avrebbero con urgenza contestate prima del rogito del 29 febbraio
2019) era destinato a evidenziare lo stridente contrasto tra il puntuale adempimento degli artigiani e lo scorretto e immotivato inadempimento dei committenti.”
Come già detto si è già rilevata l'avvenuta, tramite il Per_1 comunicazione agli appellanti delle fatture contenenti gli importi dai quali è derivato il credito azionato in giudizio, importi che non sono stati contestati nella loro entità e che sono all'evidenza conformi alle condizioni di mercato e alle tariffe in materia ( le fatture in questione sono, in relazione alla tipologia non complessa delle opere, sufficientemente specifiche, in quanto contenenti le varie causali dettagliate con i prezz i del materiale e della manodopera con la specifica del costo orario e delle ore impiegate per ciascuna attività, a conferma dell'agevole determinabilità della somma che rende il credito in sostanza liquido).
In ordine al quantum la Corte ritiene, quindi, che non vi siano ragioni (per la ricordata assenza di contestazioni sollevate dai convenuti agli importi portati dalle fatture e vista anche la corrispondenza di questi ai prezzi praticati sul mercato in base alle tariffe applicabili alla Toscana) il decreto ingiuntivo debba essere integralmente confermato.
La sentenza di primo grado dovrà pertanto essere riformata sul punto nel senso sopra indicato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spe se giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza imp ugnata, è tenuto
a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determi na la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017,
n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Le spese dell'intero giudizio vanno quindi, in base al principio di soccombenza totale, poste a carico degli appellanti (in solido tra di oro) e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari a
11.800,00 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria di secondo grado che non si è svolta.
Trattandosi, nel caso dell'appello principale, di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 253\2022 emessa inter partes dal Tribunale di Siena, pubbl. il g. 26.3.2022:
- RESPINGE l'appello principale come in atti proposto da Pt_1
e
[...] Parte_2
- RESPINGE, in accoglimento dell'appello incidentale come in atti proposto da , l'opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1 num. 1071\2019 del 18.9.2019 emesso dal Tribunale di Siena, come in atti proposta davanti al medesimo Tribunale da parte di e confermando il medesimo Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo. - CONDANNA gli appellanti, in solido tra di loro, a rimborsare al convenuto, le spese del giudizio, che liquida:
quanto al primo grado in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto al presente grado si appello in complessivi Euro
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra di loro, del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competen za.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. TI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni TI Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
e , Parte_1 Parte_2 con l'avv. Nicola Stocchiero, di GA, appellanti contro
, Controparte_1 con gli avv. Paolo Ridolfi di Siena e Silvia Zazzeri di Firenze, convenuto ed appellante incidentale
-
causa avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Siena in materia di pagamento corrispettivi per contratto d'opera/appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclu sioni:
per gli appellanti: “In via preliminare e pregiudiziale: - accertare e dichiarare la procedibilità e l'ammissibilità dell'atto di appello;
- accertare e dichiarare l'inesistenza, l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del decreto opposto e pertanto revocare immediatamente il medesimo, nonché l'ordinanza d atata 5.9.20, in quanto: il ricorso per decreto ingiuntivo è stato sottoscritto da difensore privo di procura speciale, essendo la procura depositata agli atti sottoscritta da soggetto del tutto imprecisato nella carica e nelle generalità ed avendo comunque la medesima procura un contenuto del tutto generico, privo di alcuno specifico riferimento sia al procedimento monitorio instaurato dalla odierna opposta, che alle parti del medesimo procedimento, che al preteso e negato credito della odierna opposta;
no n è stata attestata la conformità della copia cartacea (notificata) all'originale contenuto nel fascicolo informatico, con conseguente inesistenza e nullità anche della notifica del medesimo decreto;
il decreto opposto è stato emesso da giudice territorialmente incompetente, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere presentato al Tribunale di GA e non al Tribunale di Siena. Nel merito: - accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun debito degli appellanti nei confronti dell'appellato, per tutti i motivi di cui agli atti depositati in favore degli appellanti e rigettare pertanto l'appello incidentale proposto da parte appellata. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'obbligo dell'appellato e pertanto condannarlo al risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni subiti a causa dei vizi e difetti dei lavori svolti dal primo, danni che vengono contenuti nella somma di € 25.000,00 (da compensare eventualmente con il preteso e negato credito che dovesse essere riconosciuto in favore dell'appellato). In via istruttoria: - ammettere prova per interrogatorio formale e per testimoni su tutte le circostanze di fatto di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., indicando quali testimoni anche a confronto ed a controprova i sigg.: , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, , Siena;
ET SE, Malgrate (LC);
[...] Testimone_4
CA RG, LO GI e GO IV, GA;
MB AR ME, Radda in Chianti (SI); legale rappresentante
Radda in Chianti (SI); legale rappresentante Controparte_2
, R); legale rappresentante CP_3 CP_4 CP_5
Radda in Chianti (SI). In ogni caso: - accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1071/19 Ing. (n. 2445/19 R.G.) emesso dal Tribunale di Siena e disporne pertanto e comunque la revoca e condannare parte appellata a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore degli odierni appellanti.”
- per il convenuto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, anche in via istruttoria, disattesa e reietta: 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai signori e , per tutti i Parte_2 Parte_1 motivi indicati in atti;
2) Rigettare nel m erito il gravame proposto dai signori e in quanto Parte_2 Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
3) In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 253/2022 emessa dal Tribunale di Siena in composizione monocratica (R.G. 3229/19) e depositata in data 26.3.22, e in accoglimento dell'appello incidentale proposto mediante apposito paragrafo alla pagina 11 dell'atto di appello, condannare gli appellanti al pagamento in favore del signor CP_1
, titolare della omonima ditta individuale, della complessiva
[...] somma di € 11.801,53=, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi sia della fase monitoria fascicolo n. 2445/19 R.G. del Tribunale di Siena, decreto di ingiunzione n. 1071/19, sia del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cap come per legge.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
, titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_1 otteneva dal Tribunale di Siena un'ingiunzione di pagamento
(decreto ingiuntivo n. 1071\19) nei confronti dei sig.ri e Pt_1
, per la somma di € 11.801,53, oltre spese e onorari Parte_2 della fase monitoria, sulla base di un ricorso in cui aveva esposto che la somma ingiunta gli era dovuta quale corrispettivo non pagato di lavori eseguiti presso un immobile sito in Radda in Chianti (SI)
e di cui gli ingiunti erano comproprietari.
I convenuti notificavano quindi al atto di citazione in CP_1 opposizione al predetto decreto ingiuntivo, contestandone in primo luogo la validità per essere stato il proposto ricorso in via monitoria sottoscritto da un difensore privo di procura speciale . Quella in atti risultava peraltro sottoscritta da soggetto del tutto imprecisato nella carica e nelle generalità ed avente un contenuto
“del tutto generico, essendo in ogni caso priva di alcuno specifico riferimento sia al procedimento monitorio instaurato dall'opposto, che alle parti del medesimo procedimento, che al preteso e negato credito dell'opposto”.
Non risultava, inoltre, attestata la conformità della copia cartacea notificata all'originale informatico contenuto nel fascicolo informatico, con conseguente inesistenza e nullità anche della notifica del medesimo decreto.
Gli opponenti, ulteriormente, deducevano ed eccepivano che il decreto ingiuntivo era stato emesso da giudice territorialmente incompetente, per essere la loro residenza ubicata in GA dove avrebbe anche dovuto eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, sia pur contestata, relativa a un credito illiquido e basato unicamente sulle fatture prodotte da controparte da ritenersi prive di efficacia probatoria.
Deducevano, nel merito della retesa, di non aver mai incaricato il di eseguire i lavori indicati, non sussistendo un preventivo CP_1 approvato, né vi era prova di una loro effettiva esecuzione.
Doveva di contro ritenersi che i lavori svolti dal (così come CP_1 quelli eseguiti da altri “fornitori”) fossero conseguiti a incarico affidato dal tale MB AR ME, che i n data 30.10.18 aveva sottoscritto una proposta nella quale si era obbligato a comprare l'indicato immobile di proprietà degli opponenti presso il quale erano state eseguite le opere contestate.
Nella citata proposta era, infatti, esplicitato che l'immobile era stato già visitato e trovato di gradimento nello stato di fatto in cui si trovava in quel momento, né si era stabilito che i venditori dovessero farsi carico di modifiche. La trattativa aveva visto l'intermediazione di tale Persona_1 della agenzia immobiliare che erano stati Parte_3 incaricati dal MB di far effettuare alcune modifiche all'immobile.
In via subordinata, il credito dell'opposto avrebbe comunque dovuto essere ridotto ex art. 1668 c.c. e comunque dichiarato estinto per compensazione con il maggior credito (a titolo di risarcimento dei danni), derivante agli opponenti a causa dei vizi
(immediatamente denunciati), in particolare quelli riguardanti la catta esecuzione dell'impianto elettrico, che ne avevano diminuito in modo apprezzabile il valore e per i quali veniva formulata in via riconvenzionale domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, contenuti nella somma di € 25.000,00 (da compensare eventualmente con il preteso e negato cr edito che dovesse essere riconosciuto in favore dell'opposto).
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che contestava la sussistenza dei vizi alla procura rilasciata al difensore, ritenendola valida, così come era valida la notificazione effettuata dell'ingiunzione ed era rituale anche la competenza territoriale del
Tribunale di Siena.
Nel merito e con riguardo all'esecuzione delle opere di cui era reclamato il pagamento , il deduceva che e CP_1 Parte_2
al fine di procedere alla vendita dell'immobile di proprietà, Pt_1 avevano incaricato un tecnico di loro fiducia, tale Controparte_6 di individuare gli interventi necessari per rendere l'immobile fruibile ed idoneo per la vendita futura e, su autorizzazione dei medesimi proprietari, di contattare varie ditte, allegando ulteriormente che anche altri imprenditori avevano lamentato in giudizio il mancato pagamento delle lavorazioni da loro effettuate e che con gli attori opponenti vi era n rapporto di conoscenza che durava da altre trent'anni, tanto che erano stati loro a indicare il suo nominativo al Per_1
A riprova dell'inconsistenza della tesi di controparte, il convenuto evidenziava che pur avendo i proprietari ricevuto le fatture emesse, non avevano sollevato alcuna contestazione.
Quanto ai pretesi vizi all'impianto elettrico , infine, questi erano da ritenersi insussistenti e non potevano applicarsi, come invocato in citazione, le norme ex art. 1657 c,c. dettate in tema di appalto, trattandosi nella fattispecie di un'impresa priva dei necessari requisiti dimensionali perché potesse configurarsi quella tipologia di contratto.
Si procedeva quindi alla trattazione della causa e c on ordinanza del
5.9.2020, il Giudice risolte alcune ques tioni preliminari, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e quindi procedeva all'istruzione della causa, che veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale, all'esito, emetteva la sentenza oggi appellata con la quale accoglieva parzialmente l'opposizione accertando a favore del un credito inferiore a quello oggetto di ingiunz ione e, per CP_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda di riconvenzionale di risarcimento danni formulata dagli attori opponenti.
Nella sentenza il primo giudice preliminarmente ribadiva, come già esposto nell'ordinanza del 5.9.2020, che la procura conferita al difensore da parte del doveva considerarsi valida e che CP_1 anche la notificazione del decreto ingiuntivo fosse regolarmente avvenuta.
Veniva poi respinta l'eccezione di incompetenza territor iale del Tribunale di Siena, sollevata dagli opponenti, poiché costoro non avevano contestato e provato “ciascuno dei criteri concorrenti per la determinazione della competenza” nella presente causa avente ad oggetto obbligazioni invocando giurisprudenza d ella Corte di legittimità (vedi: “La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, nel senso che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa
a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (così, tra le tante, da ultimo Cass. ord. n. 15996/11)" (Cass. 14655 del 14.07.15).
Nella fattispecie l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata indicando come competente il Tribunale di GA , ma ciò unicamente con riguardo al foro generale del convenuto ed il forum destinatae solutionis, per essere gli opponenti residenti in
GA e l'obbligazione oggetto di causa di importo non liquido da saldare al domicilio del debitore (art. 1182, 4° comma c.c.) e quindi omettendo di contestare specificamente anche l'altro criterio di collegamento stabilito in relazione al luogo dove si è concluso il contratto (che in base alla corrispondenza intercorsa e prodotta agli atti ricadeva nella competenza territoriale del Tribunale di
Siena).
Peraltro, aggiungeva il Tribunale, il credito vantato dall'impresa opposta era da considerarsi liquido poiché il suo ammontare era verificabile sulla base delle “tariffe indicate nei prezzari, anche locali (es. CCIAA e Regione) per opere edili, ben applicabili all'attività svolta, essendo stata la stessa dettagliatamente indicata nelle fatture”, con la conseguenza che il pagamento andava eseguito al domicilio del creditore (art. 1182 , 3°comma c.c.).
Venendo al merito della causa, il Tribunale riteneva che d alla corrispondenza in atti doveva escludersi che i lavori fossero stati ordinati dal MB, in quanto l'incaricato in data Per_1
20.3.19 (v. doc. 8 opposta), aveva comunic ato al i Parte_2 recapiti delle imprese che avevano lavorato sulla sua proprietà, ricordandogli di aver in merito ricevuto preventiva autorizzazione.
Inoltre, il contratto preliminare di vendita non dava conto di assunzione di obblighi per lavori di man utenzione manutentivi a carico del MB o a carico dei venditori in vista della vendita definitiva.
Sempre sulla base della corrispondenza in atti, doveva quindi ritenersi desumibile che gli incarichi alle varie imprese vennero conferiti dal ma non era stato dimostrato, sia Per_1 documentalmente che per prova orale, che i proprietari avessero rilasciato a lui un'autorizzazione.
Né i proprietari avevano accettato le ultime fatture emesse dall'impresa (quelle recanti i num. 58/18, 5/19, 7/19, 8/19), trattandosi di lavori svolti contemporaneamente alle trattative per la vendita e “delle quali non vi era menzione alcuna nelle missive inviate al dal aventi contenuto generico”. Parte_2 Per_1
In particolare, dal tenore e contenuto della mail del 20. 3.2019 inviata da a ed al suo legale, emergeva un Per_1 Parte_2 contrasto “con un comportamento concludente di accettazione delle fatture: se il a lavori presumibilmente terminati e, Per_1 comunque, dopo la vendita ha bisogno di confermare la bontà dell'intervento suo e degli altri tecnici -peraltro tardivamente esposta “dopo l'atto di vendita” -evidentemente erano state manifestate delle riserve sui lavori eseguiti.”
Diverso il comportamento del con riferimento alla Parte_2 fattura n. 12 del 20.10.2017, “emessa per lavori svolti nell'antecedente e distinto periodo dei mesi di luglio ed agosto
2015, accompagnata da un elenco dettagliato di tutte le opere eseguite, inviata per raccomandata agli opponenti - con diffida al pagamento – che pur avendola ricevuta sia il 12.12.2017 che nel luglio 2019, non l'avevano contestata se non a distanza di anni con
l'atto di citazione in opposizione, rendendo così provate le prestazioni eseguite e il loro ammontare”.
Per tali lavori, non avendo gli attori -opponenti (odierni appellanti) opposto “alcuna valida ragione per contestare la richiesta di intervento (trattavasi, peraltro, di riparare dei guasti dovuti al maltempo) e, quindi, l'esistenza di un contratto d'opera fra le parti,” né risultando specificamente contestato il quantum per essersi limitati a “contestare genericamente l'ammontare dei costi delle prestazioni, senza specificare quali avrebbero dovuto essere
i costi sulla base dei tariffari in corso di applicazione (es. prezzario delle opere edili ed impiantistiche CCIAA Firenze)”, il credito del veniva riconosciuto unicamente con riguardo all'importo CP_1 della fattura n. 12/17, pari a complessivi € 5.842,82.
Il Tribunale respingeva, quindi, la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti perché rimasta del tutto carente la prova circa la dedotta sussistenza dei vizi dell'opera svolta dal e CP_1 di una denuncia degli stessi dovendosi ritenere inammissibili le prove dedotte.
In considerazione della prevalente soccombenza degli attori - opponenti, le spese di lite venivano poste a loro carico nella misura di 2\3zi.
-
Con l'odierno appello, e hanno impugnato Pt_1 Parte_2 davanti a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal Tribunale di Sena.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per tardiva scrizione a ruolo dell'impugnazione e per carenza di specificità e art 342
c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto, proponendo a sua volta appello incidentale con domanda di riforma della sentenza di primo grado per rilevate contraddizioni ed errori nella parte in cui non aveva ritenuto di confermare integralmente il credito azionato in via monitoria.
La Corte, all'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
APPELLO PRINCIPALE.
L'appello principale proposto è ammissibile con riguardo alla tempestività della sua iscrizione a ruolo, avvenuta nei termini di legge, dieci giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, che nella fattispecie, poiché scadeva in giorno festivo (c cioè la domenica
6.11.22), doveva intendersi per Legge prorogato al giorno successivo non festivo, 7.11.22, quando è poi avvenuta la costituzione in giudizio.
Venendo a esaminare l'atto di impugnazione e i suoi motivi, gli appellanti hanno formulato l'appello individuando un primo motivo, intestato “inesistenza, nullità ed invalidità del decreto opposto” e composto di argomentazioni suddivise in vari paragrafi, con le quali ha censurato la sentenza di primo grado.
Nei paragrafi rubricati da A ad E, è stato lamentato l'errore/ingiustizia commessa dal primo giudice sia per non aver rilevato l'eccepito vizio della procura conferita in sede di ricorso monitorio dal al suo difensore, sia per non aver accolto CP_1
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio.
Nei successivi paragrafi, lettere F, G, H, J e K, gli appellanti hanno lamentato dapprima che il avesse prodotto a sostegno del CP_1 proprio credito unicamente fatture che, di per sé sole, non rendevano il credito liquido e poi che i lavori non erano stati da loro commissionati, in quanto richiesti dall'acquirente MB come dimostrato dalla prodotte tre comunicazioni e -mail dell'anno
2019.
Non vi era quindi possibilità di ritenere il credito azionato col decreto ingiuntivo opposto come facilmente calcolabile, in quanto il corrispettivo dei lavori non era stato preventivamente concordato e non era determinabile con semplice calcolo aritmetico dal momento che ne erano incerti i “fattori”.
Solo “ulteriori indagini ed operazioni” avrebbero potuto consentire la determinazione dell'ammontare del credito, atteso che l'importo indicato dall'impresa creditrice era stato contestato e l'eventuale silenzio tenuto dai committenti non poteva “equivalere ad una accettazione degli importi richiesti…”
E pertanto ne sarebbe conseguita la “nullità” del decreto ingiuntivo opposto anche perché nella fattispecie non si configurava un contratto di appalto, né era stato nominato un direttore dei lavori, né tenuta una contabilità accettata. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado sostenendo che le fatture prodotte non avessero alcun valore probatorio circa la sussistenza del credito, né risultava dimostrato che fosse stato riconosciuto “lo svolgimento dei lavori” da parte del per cui le sue domande CP_1 andavano rigettate.
L'eventuale credito avrebbe comunque dovuto essere ridotto ex art. 1668 c.c. e comunque dichiarato estinto per compensazione con il credito vantato per risarcimento danni, per essere i lavori “gravati” dai denunciati vizi riguardanti l'impianto elettrico “contenuti” nella somma di 25mila euro e in ogni caso la domanda del creditore opposto avrebbe dovuto essere respinta “essendosi lo stesso reso per rimo inadempiente ai propri obblighi”.
In denegata ipotesi, gli appellanti hanno chiesto, in applicazione degli artt. 1657 e 2225 c.c., che il corrispettivo dei lavori fosse determinato “con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi ovvero, in mancanza, venga determinata dal giudice in misura inferiore a quella indicata dall'opposto.”
Il primo motivo di appello, sostanzialmente basato su una disorganica riproposizione di tesi ed argomentazioni già sostenute nei medesimi termini negli scritti di primo grado, prima ancora che infondato, è inammissibile per carenza del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c.
Si rammenta, al riguardo, che “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (cfr., fra le tante, Cass. civ.
Sez. VI - 1 Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704).
Nella fattispecie gli appellanti non hanno adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali sarebbe erroneo l'iter logico-giuridico sulla base del quale il primo giudice ha reso le sue motivazioni – condivisibili, ad avviso della Corte – in ordine alle questioni ed eccezioni preliminari poste in merito alla validità del decreto ingiuntivo opposto.
Deve, a tal proposito, osservarsi, in particolare, che, a fronte della valutazione operata dal primo giudice sulla validità della procura, sull'irrilevanza dell'omessa dichiarazione di conformità e sulla sussistenza della competenza territoriale de Tribunale di Siena, gli appellanti hanno omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata con riguardo alle parti in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto:
- che la procura era valida sia perché conferita da soggetto chiaramente identificato ed agevolmente accertabile come titolare dell'impresa che ha svolto i lavori per i quali era chiesta ingiunzione diretta a ottenere il pagamento del corrispettivo e sia perché riferita alla pratica di recupero credito nei confronti del , era da ritenersi Parte_2
“ascrivibile all'incarico professionale relativo al procedimento monitorio opposto;
”
- che non ricorreva alcuna nullità basata sulla pretesa invalidità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso il raggiungimento dello scopo ed atteso che l'omessa dichiarazione di conformità non aveva impedito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la possibilità di compararlo con l'originale, al fine di disconoscerne, eventualmente, la conformità… reso, comunque, possibile
l'individuazione certa del provvedimento da opporre”;
- che l'eccezione di incompetenza territoriale era da disattendere in quanto gli opponenti non solo avevano omesso di contestare specificamente, fra i vari criteri di collegamento previsti dalla Legge, quello stabil ito in relazione al luogo dove si è concluso il contratto, che in base alla corrispondenza intercorsa e prodotta agli atti ricadeva nella competenza territoriale del Tribunale di Siena circoscrizione cui rimandava anche per il fatto che il credito azionato era da considerarsi liquido in quanto il suo ammontare era verificabile sulla base delle tariffe applicabili.
Con riguardo al secondo motivo di appello, anche questo in gran parte redatto nei medesimi termini della precedente comparsa conclusionale, è stata censurata la sentenza appellata sostenendosi che il primo giudice aveva riconosciuto al il credito pari a CP_1 circa il 50% di quanto da lui richiesto, in assenza di prova e ribadendo che al convenuto non era da loro stato affidato alcun incarico, che le fatture di per sé sole non davano dimostrazione dell'effettivo svolgimento dei lavori indicati e che, in denegata ipotesi, la somma andava ridotta ex art. 1668 c.c. e che il giudice avrebbe dovuto operare la compensaz ione con il maggior credito vantato a titolo di risarcimento dei danni per i vizi denunciati.
Evidente, anche in questo caso, il difetto di specificità ex art. 342
c.p.c. trattandosi di un motivo in cui gli appellanti hanno unicamente manifestato una volontà di appellare la sentenza di primo grado, senza però svolgere – al di là della generica critica secondo la quale il primo giudice li avrebbe condannati a pagare una somma in assenza di prove – alcuna argomentazione contrapposta alla motivazione della sentenza medesima. La specificità richiesta dalla norma e art. 342 c.p.c. impone all'appellante, come è noto, di indicare e individuare in modo chiaro i punti contestati della sentenza impugnata (che sono stati genericamente indicati nell'incipit dei motivi d i appello) e di esporre le proprie doglianze affiancando alla parte in cui domanda la riforma della decisione appellata, le argomentazioni con le quali confuta e contrasta quanto argomentato dal primo giudice a sostegno della propria sentenza.
E' agevole constatare come nella fattispecie l'atto di appello manchi totalmente di tale parte argomentativa, in quanto redatto nei medesimi termini della comparsa conclusionale versata in atti in primo grado (ne è sostanzialmente una vera copia, con ripetizione delle medesime frasi, riprodotte uguali persino delle parti in grassetto, in maiuscolo e sottolineate), fatta eccezione per poche irrilevanti differenze (la diversa rubricazione a lettere dei paragrafi).
La Corte rileva comunque che, al di là della rilevata a ssenza di specifiche argomentazioni contrastanti la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, è ampiamente condivisibile la soluzione offerta dal primo giudice alle questioni riguardanti la validità della procura, l'irrilevanza dell'omissione relati va alla certificazione di conformità, la sussistenza della competenza territoriale del
Tribunale di Siena a conoscere della causa e la prova raggiunta dal creditore in merito sia al fatto che non fu MB ad affidagli l'incarico di eseguire quei lavori e sia al credito di cui alla fattura n. 12\17.
Nel merito delle altre questioni vale quanto ora si dirà riguardo l'appello incidentale proposto dal convenuto.
APPELLO INCIDENTALE. Il ha proposto appello incidentale chiedendo che gli fosse CP_1 riconosciuto il diritto di credito non solo con riguardo a quelli oggetto della fattura del 2017, anche con riguardo al corrispettivo dei lavori contenuti e indicati nelle altre fatture (quelle del 2019).
In primo luogo, è condivisibile l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale non vi sono elementi per ritenere che i lavori vennero commissionati dal MB, come eccepito dagli appellanti che, è il caso di ribadirlo, nemmeno hanno contrapposto argomentazioni in merito essendosi limitati a lamentare una carenza di prova del credito in quanto basato sulle sole fatture.
In secondo luogo, dalla corrispondenza intercorsa, in particolare dal testo della missiva e-mail del 20.3.2019, che fa riferimento alla già avvenuta vendita dell'immobile, risulta sufficiente mente chiaro che il fa riferimento a un incarico ricevuto dal Per_1 Parte_2
(cioè dai proprietari della casa in vista della vendita) di far eseguire i lavori necessari di sistemazione dell'immobile .
Dal testo emerge poi che l'incaricato avesse scelto per far eseguire traluni lavori la specificando che quest'ultimo aveva Parte_4 avuto da 30 anni rapporti con la committenza, venendo così anche confermata una specifica allegazione della difesa convenu ta, mentre a fronte va rilevata una condotta processuale degli appellanti tesa genericamente a negare “tutto”.
Non va dimenticato che già dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti avevano, con una certa incongruenza ed illogicità, negato che i lavori erano stati eseguiti, affermando però contemporaneamente che erano stati commissionati da altri e presentavano dei vizi.
Non pare quindi dubitabile che, sempre sulla base delle medesime risultanze di causa, i lavori commissionati da parte dell'incaricato degli appellanti al (manutenzione dell'impianto elettrico, CP_1 riparazione dei locali tecnici, stasatura delle tubature e riparazione dei pozzi) siano stati da lui effettivamente svolti, essendone realmente contestata solo la titolarità della legittimazione passiva al pagamento del corrispettivo. Si è già detto che gli appellanti hanno negato di aver mai stipulato il contratto d'opera, affermando che i lavori erano stati ordinati da terzi (il MB) e sosten endo in via subordinata che le opere presentassero vizi tali da generare a carico del l'obbligo di risarcirei danni che ne erano CP_1 derivati quale conseguenza.
Va quindi rilevato che al sono state inoltrate dal Parte_2
– v. e-mail del 22.1.2019 e del 22.1.2019 - le fatture Per_1 emesse dalla contenenti i prezzi praticati, Parte_4 comunicazioni a fronte delle quali non risulta essere stata sollevata alcuna questione o contestaz ione, così come è per la successiva lettera di messa in mora inviata agli appellanti nel giugno 2019.
E pertanto non potendo ritenersi che il titolo da cui promana il credito sia provato solo dalle fatture, né sussistendo inadempimento dell'impresa esecutrice dei lavori, deve ritenersi che nel presente giudizio il creditore ingiungente abbia assolto gli oneri probatori a suo carico ed era quindi divenuto onere degli appellanti, quello di provare i fatti estintivi e modificativi dell'obbligazione.
Tale prova non è stata in alcun modo offerta, così come del tutto carente di prova è rimasta non solo l'allegata sussistenza di vizi ai lavori elettrici eseguiti, ma anche la loro tempestiva denuncia.
Va quindi rilevato che, effettivamente, nella decisione di primo grado appare sussistente l'errore denunciato dal convenuto, non potendo attribuirsi alla corrispondenza in atti, valenza tale da escludere dal credito vantato dal anche quello di cui alle CP_1 altre fatture, potendosi ritenere che agì dietro Per_1 autorizzazione dei proprietari e contattò tutte le imprese interessate (v. la missiva in cui indica al i recapiti delle Parte_2 imprese).
Lo scambio di corrispondenza col è succes sivo alla stipula Per_1 del contratto definitivo di compravendita, a lavori già tutti effettuati da tempo che, come è emerso in causa, aveva visto i proprietari sollevare contestazioni nei confronti delle varie imprese senza onrare i pagamenti.
Il tenore della missiva in questione, va interpretato, diversamente da quanto fatto dal primo giudice in sentenza e come, condivisibimente indicato dalla difesa convenuta che su punto ha spiegato come il “incaricato dai committenti abbia Per_1 sentito la necessità, visti i mancati pagamenti, di sottolineare nel marzo 2019 la bontà e la tempestività delle opere eseguite sull'immobile promesso in vendita, anziché essere indice di inesistenti e mai dedotte o provate riserve espresse dai committenti (se così fosse stato, n on si dubita che i committenti le avrebbero con urgenza contestate prima del rogito del 29 febbraio
2019) era destinato a evidenziare lo stridente contrasto tra il puntuale adempimento degli artigiani e lo scorretto e immotivato inadempimento dei committenti.”
Come già detto si è già rilevata l'avvenuta, tramite il Per_1 comunicazione agli appellanti delle fatture contenenti gli importi dai quali è derivato il credito azionato in giudizio, importi che non sono stati contestati nella loro entità e che sono all'evidenza conformi alle condizioni di mercato e alle tariffe in materia ( le fatture in questione sono, in relazione alla tipologia non complessa delle opere, sufficientemente specifiche, in quanto contenenti le varie causali dettagliate con i prezz i del materiale e della manodopera con la specifica del costo orario e delle ore impiegate per ciascuna attività, a conferma dell'agevole determinabilità della somma che rende il credito in sostanza liquido).
In ordine al quantum la Corte ritiene, quindi, che non vi siano ragioni (per la ricordata assenza di contestazioni sollevate dai convenuti agli importi portati dalle fatture e vista anche la corrispondenza di questi ai prezzi praticati sul mercato in base alle tariffe applicabili alla Toscana) il decreto ingiuntivo debba essere integralmente confermato.
La sentenza di primo grado dovrà pertanto essere riformata sul punto nel senso sopra indicato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spe se giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza imp ugnata, è tenuto
a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determi na la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017,
n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Le spese dell'intero giudizio vanno quindi, in base al principio di soccombenza totale, poste a carico degli appellanti (in solido tra di oro) e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari a
11.800,00 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria di secondo grado che non si è svolta.
Trattandosi, nel caso dell'appello principale, di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 253\2022 emessa inter partes dal Tribunale di Siena, pubbl. il g. 26.3.2022:
- RESPINGE l'appello principale come in atti proposto da Pt_1
e
[...] Parte_2
- RESPINGE, in accoglimento dell'appello incidentale come in atti proposto da , l'opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1 num. 1071\2019 del 18.9.2019 emesso dal Tribunale di Siena, come in atti proposta davanti al medesimo Tribunale da parte di e confermando il medesimo Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo. - CONDANNA gli appellanti, in solido tra di loro, a rimborsare al convenuto, le spese del giudizio, che liquida:
quanto al primo grado in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto al presente grado si appello in complessivi Euro
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra di loro, del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competen za.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. TI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.