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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1296/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nata a RO (RO) in [...]_1 C.F._1
09/02/1982, rappresentata e difesa dall'avv. SUTTINI MARCO, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GIOLI ANDREA GINO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per la ricorrente ed il resistente: “1.Il figlio viene affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con i quali trascorrerà il tempo in modo paritetico al 50% secondo le modalità di seguito indicate, ma continuerà a risiedere con il padre nella attuale residenza a lui assegnata di
Pontecchio Polesine, in via Scopelliti n. 68 fino al raggiungimento della maggiore età e/o autosufficienza economica;
2. Salvi accordi tra i genitori più favorevoli al minore, i genitori si suddivideranno il tempo da trascorrere con il figlio in modo paritetico al 50% prevedendo che il figlio abiti:
1 nel periodo scolastico:
- due giorni con un genitore e due gironi con l'altro genitore, e così di seguito in modo che i fine settimana con l'uno o l'altro genitore si alternino;
nel periodo estivo:
- una settimana con un genitore e una settimana con l'altro genitore, e così di seguito in modo che i fine settimana con l'uno o l'altro genitore si alternino;
La suddivisione del tempo al 50% tra i genitori è considerato essenziale per il benessere del minore. In caso di impedimento di un genitore, soccorre l'altro, e in alternativa, qualora anche l'altro non possa, i rispettivi nonni ovvero una baby sitter. Questa ripartizione vale salvo migliori accordi tra i genitori, in relazione al bisogno che si manifesti nel corso del mese.
Nei periodi di vacanza, nel caso vi sia disparità tra i periodi di vacanza dell'uno e dell'altro genitore, il recupero dei giorni non fruiti con l'altro genitore va di volta in volta concordato tra i medesimi.
Le vacanze poi verranno ripartite tra i genitori come segue: le vacanze natalizie saranno distribuite nel seguente modo: sette giorni consecutivi con il papà e sette giorni consecutivi con la mamma comprendendosi ad anni alterni il Natale o il Capodanno con ciascuno dei genitori alternando di anno i due periodi tra i genitori;
vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con il papà e tre giorni consecutivi con la mamma, alternando la Pasqua e il lunedì in albis con ciascuno dei genitori di anno in anno. vacanze estive: due settimane (estensibili a tre su accordo dei genitori) anche suddivisibili in periodi di una settimana ciascuno. Il periodo di vacanza estivo dovrà essere comunicato entro il 15.06, precisandosi che, se le ferie dei genitori si accavallassero, dovranno essere ripartite. Le festività che cadano infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno. I genitori trascorreranno con il figlio il giorno del compleanno del genitore. Fin da ora durante i periodi di vacanza con i genitori come dianzi determinati il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso. I genitori valuteranno, di volta in volta, come gestire eventuali malattie del figlio. In caso di impedimento di uno dei genitori nell'accudire il figlio, l'altro genitore si impegna a dare la propria disponibilità a seguire ed accudire il figlio anche nei giorni di visita/frequentazione/intrattenimento del figlio con l'altro genitore. In caso di necessità soccorreranno i nonni o una baby sitter.
3. Fermo restando che il figlio avrà la propria residenza con il padre, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Quindi, le decisioni di maggiore interesse per Per_1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Sulle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore deciderà quando avrà il figlio con sè,
2 sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità del minore. In ogni caso i genitori dovranno mantenere coerenti scelte educative, così da consentire a una corretta e serena crescita. Per_1
4.In conseguenza dell'affido paritetico con permanenza presso ciascun genitore al 50%, il contributo al mantenimento della prole non è più dovuto, provvedendo direttamente ciascun genitore al figlio quando coabita, e ciò anche per il pregresso: gli assegni unico familiare Per_1 per i figli a carico continuerà ad essere percepito dal signor presso cui il minore Controparte_1
è residente. Inoltre i genitori contribuiranno ciascuno al 50% di ogni spesa straordinaria, precisandosi che il rimborso di esse avverrà previa esibizione delle pezze giustificative come segue:
- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogabili anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado e all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mensa scolastica;
e) trasporti pubblici;
- spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado e all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) patente di guida e patentino;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro dieci giorni dalla richiesta.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (che può avvenire anche tramite scambi di SMS/WhatsApp o altri strumenti elettronici), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (che può avvenire anche
3 tramite scambi di SMS/WhatsApp o altri strumenti elettronici) entro due giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro dieci giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
5.1. i genitori rinunciano reciprocamente per il passato ad eventuali residui crediti derivanti da obblighi alimentari nei confronti dell'altro genitore, e
5.2. la signora si obbliga a cedere la propria quota della abitazione in Parte_1
Pontecchio Polesine in via Scopelliti n. 68 al Signor Parte_2
6.I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per il figlio, prevedendosi comunque che le ferie all'estero e /o di durata superiore ai tre giorni vadano comunque comunicate con indicazione del luogo di villeggiatura”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.7.2025 ha introdotto il presente Parte_1 procedimento nei confronti di volto ad ottenere la modifica delle Controparte_1 condizioni relative all'affidamento del figlio minore come disposte dal decreto Persona_1 dell'intestato Tribunale del 17.3.2023.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato come il figlio trascorra con la stessa più tempo di quanto previsto nel citato provvedimento, con quanto ne consegue in punto di collocazione prevalente e di contribuzione al mantenimento dell'altro genitore.
Si è costituito il resistente, il quale ha contestato la sussistenza dei presupposti per la richiesta modifica.
All'udienza del 5.12.2025, i difensori delle parti hanno dato atto della pendenza di serie trattative tra le parti, ragione per cui il Collegio ha assegnato termine fino al 15.12.2025 per il deposito di note contenenti eventuali conclusioni congiunte.
In data 15.12.2025, i difensori delle parti hanno depositato copia dell'accordo raggiunto dalle parti, sottoscritto dalle stesse.
2. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nelle note depositate, e poiché non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore, si ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica del decreto del 7.3.2023 del Tribunale di Rovigo, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
4 DISPONE IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 16.12.2025.
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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