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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/10/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2268.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. ID LM ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2268/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], , C.F. nato a Parte_2 C.F._2
LI (VT) il 25.12.1964, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale , P.IVA rappresentati e Parte_3 P.IVA_1 difesi dall'Avv. Cesare Piccioni e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo, via Marconi n.
17, studio del difensore;
Opponenti
Nei confronti di
C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza - Controparte_1
Brianza - Lodi n. con sede legale a Milano in Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, P.IVA_2 rappresentata da C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2 di Milano – Monza – Brianza - Lodi n. con sede legale a Milano in Via Bastioni di P.IVA_3
Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Rabbia e con questi elettivamente domiciliata in Cuneo, C.so Nizza n. 4, studio del difensore.
Opposta
1
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 687/2024, emesso in data 15.10.2024 dal
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 1865/2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e , quest'ultimo anche nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2 ditta , hanno opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. Parte_3 Parte_2
687/2024, con cui gli era stato intimato di pagare a la somma di € 23.510,38, oltre Controparte_1 interessi e spese di procedura, quale debito residuo del rapporto di conto corrente n. 10062299 acceso nell'anno 2000 da presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Parte_2
S.p.A., per il quale aveva prestato fideiussione fino alla concorrenza di € 64.647,70. Parte_1
A fondamento della richiesta di revoca ed annullamento del monitorio hanno dedotto i seguenti motivi: improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione;
prescrizione del credito risalente all'anno 2000 in assenza di atti interruttivi;
infondatezza della somma ingiunta per mancata prova del credito, non essendo stati depositati il contratto, il piano di ammortamento e gli estratti conto integrali per l'intera durata del rapporto.
Alla luce delle ragioni indicate hanno insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del monitorio.
2. La costituitasi con comparsa di risposta, ha contestato tutti i motivi di Controparte_1 opposizione, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del monitorio.
A sostegno della propria difesa ha dedotto le seguenti argomentazioni: genericità dei motivi di opposizione non supportati da alcuna allegazione;
infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il 20.01.2022 la banca aveva esercitato il recesso dall'apertura di credito con raccomandata comunicata al debitore ed al fideiussore;
fondatezza del credito dimostrato dalla documentazione depositata nel fascicolo monitorio.
Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
3. Nello svolgimento del processo le parti hanno depositato le memorie integrative con le quali hanno insistito nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
2 La società opposta ha depositato, con la seconda memoria integrativa del 17.04.2025, parte degli estratti conto decorrenti dall'anno 2005 all'anno 2022 e la proposta di finanziamento di credito industriale.
Con ordinanza del 08.05.2025 è stata negata la concessione della provvisoria esecuzione richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, non essendo necessario svolgere istruttoria, la causa è stata rinviata per le conclusioni e la discussione all'udienza del 22.10.2025, che si è tenuta nella forma regolata dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di tempestiva opposizione delle parti.
4. L'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Dovendosi preliminarmente delimitare il petitum, giova ricordare che la con il Controparte_1 ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. n. 10062299 aperto nell'anno 2000 da presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Parte_2
S.p.A., senza ulteriori specificazioni.
Con la seconda memoria istruttoria depositata il 17.04.2025 ha precisato che l'importo ingiunto era comprensivo anche del debito residuo derivante dal “Finanziamento di credito industriale” di €
40.000,00, accreditato sul conto corrente in data 15.09.2011. Al riguardo ha rimarcato che Pt_2 aveva restituito solo parzialmente ed in modo discontinuo il prestito, omettendo l'esatto
[...] adempimento dell'obbligazione di rimborso, divenuta esigibile per l'intero al momento della cessazione della ditta individuale da lui gestita. Parte_3
In proposito si deve evidenziare che, come correttamente eccepito dagli opponenti, il contratto di finanziamento non risulta depositato e, pertanto, nonostante la produzione (parziale) degli estratti conto dall'anno 2005 all'anno 2022, non è possibile ricostruire le principali condizioni del prestito
(tasso di interesse, piano di ammortamento, rate insolute), al fine di accertare la spettanza e l'esattezza della pretesa avanzata dalla società opposta, distinguendo fra debito residuo del prestito ed eventuale scoperto di conto corrente.
Dunque, pur essendo stati depositati gli estratti conto (parziali solo dall'anno 2005), inclusi quelli emessi a cavallo della data di erogazione del prestito (15.09.2011), la documentazione prodotta non consente di distinguere, fra le molteplici movimentazioni eseguite, quelle dirette a pagare il debito da quelle rivolte a ripristinare la provvista disponibile sul conto, né di stabilire se le rate siano state integralmente corrisposte, difettando il piano di ammortamento senza il quale non è possibile distinguere fra le somme da imputare ad interessi e quelle da imputare alla restituzione del capitale.
Evidentemente detta carenza istruttoria non poteva essere superata mediante la CTU contabile richiesta da parte opposta, non rientrando fra i compiti del consulente quello di sostituirsi alla parte
3 gravata dall'onere probatorio, ovvero il creditore che deve provare la fonte del proprio diritto
(Cass., SS.UU. n. 13533/2001).
Al riguardo non può attribuirsi alcun rilievo istruttorio al deposito del contratto di conto corrente e del negozio di fideiussione, giacchè eseguito tardivamente dalla società opposta, oltre i termini processuali, ovvero solo con le note di udienza del 22.10.2025.
In conclusione, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società opposta impedisce ogni accertamento del credito ingiunto e determina l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra , Parte_1
e la ditta contro disattesa ogni contraria Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 687/2024;
2. Condanna l'opposta soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, il 22.10.2025
IL GIUDICE
Dott. ID LM
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. ID LM ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2268/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], , C.F. nato a Parte_2 C.F._2
LI (VT) il 25.12.1964, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale , P.IVA rappresentati e Parte_3 P.IVA_1 difesi dall'Avv. Cesare Piccioni e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo, via Marconi n.
17, studio del difensore;
Opponenti
Nei confronti di
C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza - Controparte_1
Brianza - Lodi n. con sede legale a Milano in Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, P.IVA_2 rappresentata da C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2 di Milano – Monza – Brianza - Lodi n. con sede legale a Milano in Via Bastioni di P.IVA_3
Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Rabbia e con questi elettivamente domiciliata in Cuneo, C.so Nizza n. 4, studio del difensore.
Opposta
1
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 687/2024, emesso in data 15.10.2024 dal
Tribunale di Viterbo nell'ambito del procedimento recante R.G. 1865/2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e , quest'ultimo anche nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2 ditta , hanno opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. Parte_3 Parte_2
687/2024, con cui gli era stato intimato di pagare a la somma di € 23.510,38, oltre Controparte_1 interessi e spese di procedura, quale debito residuo del rapporto di conto corrente n. 10062299 acceso nell'anno 2000 da presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Parte_2
S.p.A., per il quale aveva prestato fideiussione fino alla concorrenza di € 64.647,70. Parte_1
A fondamento della richiesta di revoca ed annullamento del monitorio hanno dedotto i seguenti motivi: improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione;
prescrizione del credito risalente all'anno 2000 in assenza di atti interruttivi;
infondatezza della somma ingiunta per mancata prova del credito, non essendo stati depositati il contratto, il piano di ammortamento e gli estratti conto integrali per l'intera durata del rapporto.
Alla luce delle ragioni indicate hanno insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del monitorio.
2. La costituitasi con comparsa di risposta, ha contestato tutti i motivi di Controparte_1 opposizione, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del monitorio.
A sostegno della propria difesa ha dedotto le seguenti argomentazioni: genericità dei motivi di opposizione non supportati da alcuna allegazione;
infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il 20.01.2022 la banca aveva esercitato il recesso dall'apertura di credito con raccomandata comunicata al debitore ed al fideiussore;
fondatezza del credito dimostrato dalla documentazione depositata nel fascicolo monitorio.
Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
3. Nello svolgimento del processo le parti hanno depositato le memorie integrative con le quali hanno insistito nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
2 La società opposta ha depositato, con la seconda memoria integrativa del 17.04.2025, parte degli estratti conto decorrenti dall'anno 2005 all'anno 2022 e la proposta di finanziamento di credito industriale.
Con ordinanza del 08.05.2025 è stata negata la concessione della provvisoria esecuzione richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, non essendo necessario svolgere istruttoria, la causa è stata rinviata per le conclusioni e la discussione all'udienza del 22.10.2025, che si è tenuta nella forma regolata dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di tempestiva opposizione delle parti.
4. L'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Dovendosi preliminarmente delimitare il petitum, giova ricordare che la con il Controparte_1 ricorso monitorio, ha chiesto il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. n. 10062299 aperto nell'anno 2000 da presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo Parte_2
S.p.A., senza ulteriori specificazioni.
Con la seconda memoria istruttoria depositata il 17.04.2025 ha precisato che l'importo ingiunto era comprensivo anche del debito residuo derivante dal “Finanziamento di credito industriale” di €
40.000,00, accreditato sul conto corrente in data 15.09.2011. Al riguardo ha rimarcato che Pt_2 aveva restituito solo parzialmente ed in modo discontinuo il prestito, omettendo l'esatto
[...] adempimento dell'obbligazione di rimborso, divenuta esigibile per l'intero al momento della cessazione della ditta individuale da lui gestita. Parte_3
In proposito si deve evidenziare che, come correttamente eccepito dagli opponenti, il contratto di finanziamento non risulta depositato e, pertanto, nonostante la produzione (parziale) degli estratti conto dall'anno 2005 all'anno 2022, non è possibile ricostruire le principali condizioni del prestito
(tasso di interesse, piano di ammortamento, rate insolute), al fine di accertare la spettanza e l'esattezza della pretesa avanzata dalla società opposta, distinguendo fra debito residuo del prestito ed eventuale scoperto di conto corrente.
Dunque, pur essendo stati depositati gli estratti conto (parziali solo dall'anno 2005), inclusi quelli emessi a cavallo della data di erogazione del prestito (15.09.2011), la documentazione prodotta non consente di distinguere, fra le molteplici movimentazioni eseguite, quelle dirette a pagare il debito da quelle rivolte a ripristinare la provvista disponibile sul conto, né di stabilire se le rate siano state integralmente corrisposte, difettando il piano di ammortamento senza il quale non è possibile distinguere fra le somme da imputare ad interessi e quelle da imputare alla restituzione del capitale.
Evidentemente detta carenza istruttoria non poteva essere superata mediante la CTU contabile richiesta da parte opposta, non rientrando fra i compiti del consulente quello di sostituirsi alla parte
3 gravata dall'onere probatorio, ovvero il creditore che deve provare la fonte del proprio diritto
(Cass., SS.UU. n. 13533/2001).
Al riguardo non può attribuirsi alcun rilievo istruttorio al deposito del contratto di conto corrente e del negozio di fideiussione, giacchè eseguito tardivamente dalla società opposta, oltre i termini processuali, ovvero solo con le note di udienza del 22.10.2025.
In conclusione, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società opposta impedisce ogni accertamento del credito ingiunto e determina l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra , Parte_1
e la ditta contro disattesa ogni contraria Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 687/2024;
2. Condanna l'opposta soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, il 22.10.2025
IL GIUDICE
Dott. ID LM
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