Art. 3.
Il prefetto, intesa la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Il prefetto, intesa la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI