Art. 9.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si fara' fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si fara' fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.