Articolo 9 della Legge 23 ottobre 1961, n. 1165
Articolo 8
Versione
1 dicembre 1961
Art. 9.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si fara' fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 dicembre 1961
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