CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore
FRASCA MATTEO, Giudice
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 973/2023 depositato il 18/02/2023 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune
90031 Belmonte Mezzagno PA
Ag. entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200091416823000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Ricorrente_1La sig.ra ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e nei confronti del Comune di
Belmonte Mezzagno, in persona del Sindaco pro tempore, avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 00914168 23 000, notificata in data 20 ottobre 2022. Con la cartella di pagamento oggetto di opposizione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 261,32 - di cui € 248,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'Anno 2012 dovuta al Comune di Belmonte Mezzagno, come da avviso di accertamento n. 3467 del 2017 assunto notificato in data 24 novembre 2017.
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Nel merito, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
Entrambe le amministrazioni sono rimaste contumaci.
Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarata la contumacia di entrambe le amministrazioni che sono rimaste contumaci.
La ricorrente, in primis, lamenta la mancata notifica degli atti propedeutici.
IL Comune di Belmonte Mezzagno avrebbe dovuto fornire utili elementi di informazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica dell'avviso propedeutico alla cartella impugnata: ciò non è avvenuto.
Il Comune è rimasto contumace.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Non v'è prova, infatti, della notifica dell'avviso di accertamento, senza il cui effetto interruttivo è anche spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, condanna il Comune di Belmonte
Mezzagno a pagare, in favore della ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre IVA e CPA;
somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa con ER, nel riflesso che la mancanza dell'atto prodromico è preliminare ad ogni questione relativa alla prescrizione e di essa ne risponde il
Comune di Belmonte Mezzagno.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la avverso la cartella di pagamento n. 296
2020 00914168 23 000, notificata in data 20 ottobre 2022.
Condanna il Comune di Belmonte Mezzagno a pagare, in favore della ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge.
Compensa con ER.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente -est.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore
FRASCA MATTEO, Giudice
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 973/2023 depositato il 18/02/2023 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune
90031 Belmonte Mezzagno PA
Ag. entrate - Riscossione - Palermo elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200091416823000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Ricorrente_1La sig.ra ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e nei confronti del Comune di
Belmonte Mezzagno, in persona del Sindaco pro tempore, avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 00914168 23 000, notificata in data 20 ottobre 2022. Con la cartella di pagamento oggetto di opposizione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 261,32 - di cui € 248,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'Anno 2012 dovuta al Comune di Belmonte Mezzagno, come da avviso di accertamento n. 3467 del 2017 assunto notificato in data 24 novembre 2017.
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Nel merito, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
Entrambe le amministrazioni sono rimaste contumaci.
Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarata la contumacia di entrambe le amministrazioni che sono rimaste contumaci.
La ricorrente, in primis, lamenta la mancata notifica degli atti propedeutici.
IL Comune di Belmonte Mezzagno avrebbe dovuto fornire utili elementi di informazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica dell'avviso propedeutico alla cartella impugnata: ciò non è avvenuto.
Il Comune è rimasto contumace.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Non v'è prova, infatti, della notifica dell'avviso di accertamento, senza il cui effetto interruttivo è anche spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, condanna il Comune di Belmonte
Mezzagno a pagare, in favore della ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre IVA e CPA;
somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa con ER, nel riflesso che la mancanza dell'atto prodromico è preliminare ad ogni questione relativa alla prescrizione e di essa ne risponde il
Comune di Belmonte Mezzagno.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la avverso la cartella di pagamento n. 296
2020 00914168 23 000, notificata in data 20 ottobre 2022.
Condanna il Comune di Belmonte Mezzagno a pagare, in favore della ricorrente, le spese di giudizio che si quantificano in euro 230,00, oltre accessori di legge.
Compensa con ER.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente -est.