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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
AN RI SA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/2023 R.G. promossa da
e in concordato preventivo (p.i. Parte_1 Parte_2
, ( ), P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_1 Pt_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Daniele
[...] CodiceFiscale_2
Cassì; appellanti contro
(p.i: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi;
e appellata
(cf: ), e per essa la procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(cf: ), che a sua volta agisce per il Parte_5 P.IVA_4
tramite della mandataria (cf: n. ), rappresentata e Parte_6 P.IVA_5
difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti;
appellata, già interveniente ex art. 111 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata in data 20.12.2022, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n.
1061/2015, col quale era stato loro intimato il pagamento, in favore della
[...]
della somma di €. 393.786,35 - oltre successivi interessi Controparte_1
convenzionali di mora e spese - a titolo di saldo debitore al 30.4.2015 riferito al contratto di mutuo chirografario stipulato il 22.12.2009 dalla società opponente con il contestuale rilascio di garanzia fideiussoria dei coniugi , credito CP_3
ceduto nelle more all'interveniente . CP_2
Il primo giudice, per quanto qui ancora di interesse, così motivava:
i) riteneva inammissibile, per difetto di interesse, la contestazione, da parte degli Contr opponenti, dell'intervenuta cessione del credito da a , non avendo CP_2
la cedente negato il trasferimento all'interveniente della titolarità del diritto e non avendo titolo a farlo i debitori opponenti;
ii) escludeva l'eccepita nullità, per conformità allo schema ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, delle fideiussioni rese dagli opponenti, essendo esse specifiche e non omnibus, in difetto di prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica da essi sottoscritta corrispondesse ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intese anticoncorrenziali;
in ogni caso, rilevava che gli opponenti non avevano sollevato specifiche questioni concernenti l'applicabilità delle clausole del contratto di fideiussione in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia, sicchè, l'eventuale nullità delle fideiussioni non avrebbe avuto, nel presente giudizio, alcun effetto;
iii) escludeva l'eccepita nullità del mutuo per carenza di causa concreta, non essendo condivisibile la tesi della qualificazione del mutuo come pactum de non petendo e, in ogni caso, essendosi gli opponenti limitati a dedurre genericamente, senza peraltro provare, come era loro onere, che il finanziamento fosse stato stipulato per il consolidamento di passività bancarie, senza tuttavia specificamente allegare da quali rapporti tali debiti pregressi derivassero, né i motivi di nullità dei relativi saldi,
e senza depositare alcuna documentazione relativa a tali rapporti.
2 Impugnavano la suddetta sentenza gli opponenti, con atto notificato il 20.6.2023 alle parti appellate, le quali resistevano al gravame.
All'udienza collegiale del 31.10.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciare la carenza di legittimazione di Controparte_2
ad intervenire nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Ribadito che l'interveniente non ha provato la cessione del credito per cui è pretesa, non avendo prodotto il contratto di cessione e non evincendosi in alcun modo dallo stralcio di GURI prodotto l'identità dei crediti oggetto di cessione, indi censura l'affermato difetto di interesse dei debitori odierni appellanti a rilevare detta carenza di legittimazione, principio che non trova riscontro nella giurisprudenza di merito o legittimità, neppure citata dal primo giudice. Né la circostanza che la banca, asserita cedente, non abbia coltivato il giudizio può considerarsi quale prova dell'effettiva titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria.
Con un secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha omesso di rilevare la nullità delle fideiussioni rese dai coniugi , per CP_3
violazione della normativa antitrust.
Ribadito che la fideiussione in causa è la riproduzione, a valle, delle tre clausole di cui all'illegittima intesa posta in essere a monte dall'ABI sanzionata dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, indi gli appellanti assumono (qui in sintesi) che: i) nel caso di specie la nullità delle singole clausole, siccome essenziali
(atteso che gli istituti di credito non avrebbero stipulato le fideiussioni in assenza delle tre clausole viziate), ha travolto l'intera validità del contratto, determinandone la nullità totale ex art. 1419 comma 2 cc.; ii) non v'è ragione logica, prima che giuridica, di ritenere che la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di fideiussione specifica, ciò che finirebbe per consentire la violazione delle norme imperative e dei principi solidaristici protetti dal nostro ordinamento.
3 Con un terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver omesso di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per cui è causa, in quanto solutorio di pregresse passività illegittime.
Deduce al riguardo (qui in sintesi): i) di aver dato prova che il mutuo sia stato utilizzato per ripianare passività pregresse, circostanza risultante: a) dall'art. 1 del contratto (nel quale, in ordine allo scopo del mutuo, testualmente si legge “destinato al consolidamento di passività bancarie a breve termine”); b) dalle annotazioni di cui all'allegata C.R. Banca d'Italia relativa alla società mutuataria, dalla quale si evince che, nel mese di gennaio 2010 le esposizioni a breve vengono consolidate in un'unica esposizione a medio termine (rischi a scadenza), dell'importo complessivo di €.
450.000,00, importo pari al finanziamento concesso dalla banca;
c) dalla mancata contestazione della banca;
ii) logico corollario di quanto sopra è che la banca, attrice sostanziale del presente giudizio, avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione attestante la sussistenza e legittimità dei detti saldi passivi ripianati, dovendosi, in caso contrario, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il d.i. opposto per difetto assoluto di prova in ordine al credito reclamato;
inoltre, la società appellante aveva formulato tempestiva istanza ex art. 117/119 Tub, chiedendo alla banca l'invio completo della documentazione e degli estratti conto, tramite i quali evincere la sussistenza di illegittimi addebiti di oneri ai rapporti estinti con il finanziamento in parola, ma tale richiesta documentale non è mai stata riscontrata dalla banca, la cui condotta omissiva va valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; la banca si è solo limitata a produrre, nel corso del giudizio di primo grado, copia relativa al rapporto di c/c n.1749/10429 recante la data del 22.2.2007, la quale conferma l'illegittimità dei saldi ripianati, in quanto non regola l'apertura del c/c, né indica le relative condizioni economiche e l'importo massimo nella linea di credito concessa;
iii) di recente la Suprema Corte ha inteso statuire che l'operazione di ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito, realizzata dalla banca già creditrice, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus (Cass n. 1517 del 25/1/2021).
4 2.) Tali le ragioni di impugnazione, il primo motivo, concernente la legittimazione di è infondato, per le ragioni che si vengono ad esporre. Controparte_2
Fermo l'interesse del debitore ceduto di contestare in giudizio l'intervenuta cessione del credito litigioso, valga a tal fine evidenziare che, nella specie, la prova della cessione risulta acquisita nel giudizio di primo grado, stante la produzione di:
a) stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 93 del 7.8.2021, ove è dato avviso della cessione di crediti, con contratto del 2 agosto 2021, operata dalla
[...]
in favore di avente ad oggetto “un portafoglio di Controparte_1 Controparte_2
crediti classificati a 'sofferenza' e per la maggior parte garantiti da ipoteca, non individuati in blocco … elencati nel contratto di cessione (collettivamente, i 'Crediti'
e ciascuno un 'Credito') … qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e sono originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1975 ed il 2019”; con la espressa indicazione che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione la Cedente e la
Cessionaria renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa- cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”;
b) elenco dei crediti ceduti identificati tramite codice identificativo numerico
(NDG), tra i quali risulta quello per cui è giudizio: NDG: 10721930;
c) contratto di cessione di crediti concluso in data 2 agosto 2021 tra
[...]
e della cui esistenza non è dato dunque Controparte_1 Controparte_2
dubitare;
d) dichiarazione della del 2.11.2021 (in persona Controparte_1
dei procuratori ivi indicati, muniti degli occorrenti poteri di firma in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2020) con la quale si dà espressamente atto che il credito il credito da essa vantato nei confronti della debitrice principale identificato mediante “NDG: 10721930 Parte_1
denominazione: , “ex rapporto: 6096267 rapporto creso: Parte_1
17525385002” (riferito al mutuo rep. 7461/5372 per cui è causa), è ricompreso nel portafoglio crediti ceduto a in virtù del citato contratto di cessione di crediti CP_2
del 2.8.2021.
5 Alla stregua della documentazione allegata risulta pertanto acquisita la prova tanto dell'esistenza della cessione, quanto dell'inclusione nella stessa del credito per cui è giudizio, assumendo, oltretutto, la dichiarazione della cedente elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass., Sez. Un., 4/5/2017, n.10790; in senso conforme, ex multis Cass. Civ. n.10200/2021).
3.) Il secondo motivo, concernente la dedotta nullità delle fideiussioni, non può trovare accoglimento.
Parte appellante assume apoditticamente il carattere essenziale, per i contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 primo comma c.c., delle clausole affette da nullità, senza fornire alcuna concreta dimostrazione di detto assunto, il cui onere è a carico della parte interessata all'estensione della nullità (Cass. SU n. 41994/2021).
Evidenzia la Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. Sez. 3 n. 18794 del 4.7.2023; Cass. Sez. 3 n. 6685 del 13.3.2024).
Deve pertanto ritenersi che la sanzione della nullità dell'intero contratto avrebbe dovuto presupporre, nel rispetto dell'onere processuale gravante sulla parte eccipiente la nullità delle clausole in questione, un'analisi (in concreto) della volontà delle parti di far riferimento all'applicazione di dette clausole ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria (causa concreta del negozio), non potendo derivare da un'analisi ex officio della gravità della violazione in sé considerata, generatrice, per quanto sopra rilevato, della sola nullità relativa (Sez. 3, n. 26376 del 2024).
Ora, nella specie parte appellante invoca la caducazione del contratto fideiussorio in forza di un assunto (nessun istituto di credito avrebbe accettato una fideiussione privata ab origine dei tre articoli indicati e delle garanzie che da essi derivano a suo
6 favore) tanto generico, quanto privo di univocità logica, sì da teorizzare la stessa inesistenza di qualsivoglia fideiussione in favore di banche al di fuori dello schema
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, ciò in contrasto con la pratica bancaria, la quale, sia prima, che successivamente al provvedimento sanzionatorio di cui si discute, ha fatto sempre ricorso alle fideiussioni, sia pure con diversa regolamentazione.
Escluso che la prospettata violazione della disciplina antitrust, comporti, nel caso in esame, la nullità totale del contratto di fideiussione, assume rilievo assorbente quanto già evidenziato dal primo giudice - e non oggetto di censura alcuna da parte appellante - secondo cui il tema di indagine relativo alla nullità parziale delle clausole contrattuali in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia potrebbe assumere specifico interesse solo qualora le clausole in questione avessero trovato concreta ed effettiva applicazione;
e quindi solo ove i fideiussori opponenti avessero - tempestivamente - formulato, con l'atto introduttivo, eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. n. 14194/22, n. 28943/17, n. 31569/19), ovvero eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. Non essendo ciò avvenuto ed essendo stata, d'altra parte, esclusa dal tribunale l'invalidità delle obbligazioni garantite, per come acclarato dalla sentenza appellata, si conferma che il tema d'indagine relativo alla dedotta nullità delle fideiussioni risulta privo di interesse.
4.) Anche il terzo mezzo di appello va respinto.
Riguardo al motivo assume rilievo decisivo quanto di recente evidenziato dalle
Sezioni Unite, secondo cui “È valido … il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
7 Evidenzia in proposito la pronuncia n. 5841 del 5.3.2025 delle Sezioni Unite che
“Né infine può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata
(Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”.
D'altra parte, correttamente il tribunale ha evidenziato come spettasse ai debitori dimostrare la pretesa illegittimità delle passività bancarie cui, in tesi, sarebbero state destinate le somme mutuate;
laddove, invece, gli odierni appellati - come esattamente evidenziato dal primo decidente - con l'atto introduttivo non hanno neppure indicato specificamente a quali rapporti tali passività ripianate si riferissero, né tantomeno provato quanto in assunto.
5.) Per le ragioni che precedono, l'appello va, in definitiva, respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore del credito ingiunto e all'attività difensiva espletata (esclusa la fase istruttoria o di trattazione, in difetto di svolgimento di attività idonee a dare titolo alla relativa voce tariffaria: Cass.
n.10206/2021).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
8 definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore delle controparti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in €.14.239,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao AN RI SA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
AN RI SA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/2023 R.G. promossa da
e in concordato preventivo (p.i. Parte_1 Parte_2
, ( ), P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_1 Pt_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Daniele
[...] CodiceFiscale_2
Cassì; appellanti contro
(p.i: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi;
e appellata
(cf: ), e per essa la procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(cf: ), che a sua volta agisce per il Parte_5 P.IVA_4
tramite della mandataria (cf: n. ), rappresentata e Parte_6 P.IVA_5
difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti;
appellata, già interveniente ex art. 111 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata in data 20.12.2022, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n.
1061/2015, col quale era stato loro intimato il pagamento, in favore della
[...]
della somma di €. 393.786,35 - oltre successivi interessi Controparte_1
convenzionali di mora e spese - a titolo di saldo debitore al 30.4.2015 riferito al contratto di mutuo chirografario stipulato il 22.12.2009 dalla società opponente con il contestuale rilascio di garanzia fideiussoria dei coniugi , credito CP_3
ceduto nelle more all'interveniente . CP_2
Il primo giudice, per quanto qui ancora di interesse, così motivava:
i) riteneva inammissibile, per difetto di interesse, la contestazione, da parte degli Contr opponenti, dell'intervenuta cessione del credito da a , non avendo CP_2
la cedente negato il trasferimento all'interveniente della titolarità del diritto e non avendo titolo a farlo i debitori opponenti;
ii) escludeva l'eccepita nullità, per conformità allo schema ABI sanzionato dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, delle fideiussioni rese dagli opponenti, essendo esse specifiche e non omnibus, in difetto di prova autonoma che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica da essi sottoscritta corrispondesse ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intese anticoncorrenziali;
in ogni caso, rilevava che gli opponenti non avevano sollevato specifiche questioni concernenti l'applicabilità delle clausole del contratto di fideiussione in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia, sicchè, l'eventuale nullità delle fideiussioni non avrebbe avuto, nel presente giudizio, alcun effetto;
iii) escludeva l'eccepita nullità del mutuo per carenza di causa concreta, non essendo condivisibile la tesi della qualificazione del mutuo come pactum de non petendo e, in ogni caso, essendosi gli opponenti limitati a dedurre genericamente, senza peraltro provare, come era loro onere, che il finanziamento fosse stato stipulato per il consolidamento di passività bancarie, senza tuttavia specificamente allegare da quali rapporti tali debiti pregressi derivassero, né i motivi di nullità dei relativi saldi,
e senza depositare alcuna documentazione relativa a tali rapporti.
2 Impugnavano la suddetta sentenza gli opponenti, con atto notificato il 20.6.2023 alle parti appellate, le quali resistevano al gravame.
All'udienza collegiale del 31.10.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciare la carenza di legittimazione di Controparte_2
ad intervenire nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Ribadito che l'interveniente non ha provato la cessione del credito per cui è pretesa, non avendo prodotto il contratto di cessione e non evincendosi in alcun modo dallo stralcio di GURI prodotto l'identità dei crediti oggetto di cessione, indi censura l'affermato difetto di interesse dei debitori odierni appellanti a rilevare detta carenza di legittimazione, principio che non trova riscontro nella giurisprudenza di merito o legittimità, neppure citata dal primo giudice. Né la circostanza che la banca, asserita cedente, non abbia coltivato il giudizio può considerarsi quale prova dell'effettiva titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria.
Con un secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha omesso di rilevare la nullità delle fideiussioni rese dai coniugi , per CP_3
violazione della normativa antitrust.
Ribadito che la fideiussione in causa è la riproduzione, a valle, delle tre clausole di cui all'illegittima intesa posta in essere a monte dall'ABI sanzionata dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, indi gli appellanti assumono (qui in sintesi) che: i) nel caso di specie la nullità delle singole clausole, siccome essenziali
(atteso che gli istituti di credito non avrebbero stipulato le fideiussioni in assenza delle tre clausole viziate), ha travolto l'intera validità del contratto, determinandone la nullità totale ex art. 1419 comma 2 cc.; ii) non v'è ragione logica, prima che giuridica, di ritenere che la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di fideiussione specifica, ciò che finirebbe per consentire la violazione delle norme imperative e dei principi solidaristici protetti dal nostro ordinamento.
3 Con un terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver omesso di accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per cui è causa, in quanto solutorio di pregresse passività illegittime.
Deduce al riguardo (qui in sintesi): i) di aver dato prova che il mutuo sia stato utilizzato per ripianare passività pregresse, circostanza risultante: a) dall'art. 1 del contratto (nel quale, in ordine allo scopo del mutuo, testualmente si legge “destinato al consolidamento di passività bancarie a breve termine”); b) dalle annotazioni di cui all'allegata C.R. Banca d'Italia relativa alla società mutuataria, dalla quale si evince che, nel mese di gennaio 2010 le esposizioni a breve vengono consolidate in un'unica esposizione a medio termine (rischi a scadenza), dell'importo complessivo di €.
450.000,00, importo pari al finanziamento concesso dalla banca;
c) dalla mancata contestazione della banca;
ii) logico corollario di quanto sopra è che la banca, attrice sostanziale del presente giudizio, avrebbe dovuto produrre tutta la documentazione attestante la sussistenza e legittimità dei detti saldi passivi ripianati, dovendosi, in caso contrario, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il d.i. opposto per difetto assoluto di prova in ordine al credito reclamato;
inoltre, la società appellante aveva formulato tempestiva istanza ex art. 117/119 Tub, chiedendo alla banca l'invio completo della documentazione e degli estratti conto, tramite i quali evincere la sussistenza di illegittimi addebiti di oneri ai rapporti estinti con il finanziamento in parola, ma tale richiesta documentale non è mai stata riscontrata dalla banca, la cui condotta omissiva va valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; la banca si è solo limitata a produrre, nel corso del giudizio di primo grado, copia relativa al rapporto di c/c n.1749/10429 recante la data del 22.2.2007, la quale conferma l'illegittimità dei saldi ripianati, in quanto non regola l'apertura del c/c, né indica le relative condizioni economiche e l'importo massimo nella linea di credito concessa;
iii) di recente la Suprema Corte ha inteso statuire che l'operazione di ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito, realizzata dalla banca già creditrice, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus (Cass n. 1517 del 25/1/2021).
4 2.) Tali le ragioni di impugnazione, il primo motivo, concernente la legittimazione di è infondato, per le ragioni che si vengono ad esporre. Controparte_2
Fermo l'interesse del debitore ceduto di contestare in giudizio l'intervenuta cessione del credito litigioso, valga a tal fine evidenziare che, nella specie, la prova della cessione risulta acquisita nel giudizio di primo grado, stante la produzione di:
a) stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 93 del 7.8.2021, ove è dato avviso della cessione di crediti, con contratto del 2 agosto 2021, operata dalla
[...]
in favore di avente ad oggetto “un portafoglio di Controparte_1 Controparte_2
crediti classificati a 'sofferenza' e per la maggior parte garantiti da ipoteca, non individuati in blocco … elencati nel contratto di cessione (collettivamente, i 'Crediti'
e ciascuno un 'Credito') … qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e sono originati da rapporti di finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1975 ed il 2019”; con la espressa indicazione che “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione la Cedente e la
Cessionaria renderanno disponibili sul sito http://hoistfinance.it/informativa- cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti”;
b) elenco dei crediti ceduti identificati tramite codice identificativo numerico
(NDG), tra i quali risulta quello per cui è giudizio: NDG: 10721930;
c) contratto di cessione di crediti concluso in data 2 agosto 2021 tra
[...]
e della cui esistenza non è dato dunque Controparte_1 Controparte_2
dubitare;
d) dichiarazione della del 2.11.2021 (in persona Controparte_1
dei procuratori ivi indicati, muniti degli occorrenti poteri di firma in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2020) con la quale si dà espressamente atto che il credito il credito da essa vantato nei confronti della debitrice principale identificato mediante “NDG: 10721930 Parte_1
denominazione: , “ex rapporto: 6096267 rapporto creso: Parte_1
17525385002” (riferito al mutuo rep. 7461/5372 per cui è causa), è ricompreso nel portafoglio crediti ceduto a in virtù del citato contratto di cessione di crediti CP_2
del 2.8.2021.
5 Alla stregua della documentazione allegata risulta pertanto acquisita la prova tanto dell'esistenza della cessione, quanto dell'inclusione nella stessa del credito per cui è giudizio, assumendo, oltretutto, la dichiarazione della cedente elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Cass., Sez. Un., 4/5/2017, n.10790; in senso conforme, ex multis Cass. Civ. n.10200/2021).
3.) Il secondo motivo, concernente la dedotta nullità delle fideiussioni, non può trovare accoglimento.
Parte appellante assume apoditticamente il carattere essenziale, per i contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 primo comma c.c., delle clausole affette da nullità, senza fornire alcuna concreta dimostrazione di detto assunto, il cui onere è a carico della parte interessata all'estensione della nullità (Cass. SU n. 41994/2021).
Evidenzia la Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. Sez. 3 n. 18794 del 4.7.2023; Cass. Sez. 3 n. 6685 del 13.3.2024).
Deve pertanto ritenersi che la sanzione della nullità dell'intero contratto avrebbe dovuto presupporre, nel rispetto dell'onere processuale gravante sulla parte eccipiente la nullità delle clausole in questione, un'analisi (in concreto) della volontà delle parti di far riferimento all'applicazione di dette clausole ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria (causa concreta del negozio), non potendo derivare da un'analisi ex officio della gravità della violazione in sé considerata, generatrice, per quanto sopra rilevato, della sola nullità relativa (Sez. 3, n. 26376 del 2024).
Ora, nella specie parte appellante invoca la caducazione del contratto fideiussorio in forza di un assunto (nessun istituto di credito avrebbe accettato una fideiussione privata ab origine dei tre articoli indicati e delle garanzie che da essi derivano a suo
6 favore) tanto generico, quanto privo di univocità logica, sì da teorizzare la stessa inesistenza di qualsivoglia fideiussione in favore di banche al di fuori dello schema
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, ciò in contrasto con la pratica bancaria, la quale, sia prima, che successivamente al provvedimento sanzionatorio di cui si discute, ha fatto sempre ricorso alle fideiussioni, sia pure con diversa regolamentazione.
Escluso che la prospettata violazione della disciplina antitrust, comporti, nel caso in esame, la nullità totale del contratto di fideiussione, assume rilievo assorbente quanto già evidenziato dal primo giudice - e non oggetto di censura alcuna da parte appellante - secondo cui il tema di indagine relativo alla nullità parziale delle clausole contrattuali in tesi riproduttive dell'intesa bancaria sanzionata dalla banca d'Italia potrebbe assumere specifico interesse solo qualora le clausole in questione avessero trovato concreta ed effettiva applicazione;
e quindi solo ove i fideiussori opponenti avessero - tempestivamente - formulato, con l'atto introduttivo, eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c. (termine di decadenza in materia di diritti disponibili: Cass. n. 14194/22, n. 28943/17, n. 31569/19), ovvero eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. Non essendo ciò avvenuto ed essendo stata, d'altra parte, esclusa dal tribunale l'invalidità delle obbligazioni garantite, per come acclarato dalla sentenza appellata, si conferma che il tema d'indagine relativo alla dedotta nullità delle fideiussioni risulta privo di interesse.
4.) Anche il terzo mezzo di appello va respinto.
Riguardo al motivo assume rilievo decisivo quanto di recente evidenziato dalle
Sezioni Unite, secondo cui “È valido … il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
7 Evidenzia in proposito la pronuncia n. 5841 del 5.3.2025 delle Sezioni Unite che
“Né infine può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio. Allo stesso modo, la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune. La disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata
(Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”.
D'altra parte, correttamente il tribunale ha evidenziato come spettasse ai debitori dimostrare la pretesa illegittimità delle passività bancarie cui, in tesi, sarebbero state destinate le somme mutuate;
laddove, invece, gli odierni appellati - come esattamente evidenziato dal primo decidente - con l'atto introduttivo non hanno neppure indicato specificamente a quali rapporti tali passività ripianate si riferissero, né tantomeno provato quanto in assunto.
5.) Per le ragioni che precedono, l'appello va, in definitiva, respinto.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore del credito ingiunto e all'attività difensiva espletata (esclusa la fase istruttoria o di trattazione, in difetto di svolgimento di attività idonee a dare titolo alla relativa voce tariffaria: Cass.
n.10206/2021).
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
8 definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore delle controparti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in €.14.239,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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