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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6451 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 22995/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SI PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata in [...] il [...]), elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo 85, presso lo studio dell'avv.
ST RL che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuta contumace all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che tra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato dal 28.7.2018 al 12.9.2023; condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 39.237,40, oltre rivalutazione monetaria ed
[...]
interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in €
4.630,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ON ha stipulato con la (oggi in Parte_1 Controparte_1
Liquidazione) un contratto di lavoro in apprendistato con decorrenza 18.3.2019, per operare come apprendista banchista del bar di via di Settebagni 390, Roma, con orario a tempo pieno (dalle 7,00 alle 15,00, dal lunedì al venerdì) e con applicazione del Ccnl del settore Pubblici esercizi.
La ha sostenuto di avere in realtà iniziato a lavorare nel bar Parte_1
(all'interno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate) fin dal 28.7.2018; di non aver mai ricevuto alcuna specifica formazione;
di aver sempre svolto l'attività di barista per 40 ore settimanali e seguendo le direttive del titolare della società; di non essere stata integralmente retribuita e di essere pertanto stata costretta a dimettersi in data 12.9.2023; di essere rimasta in credito della società per la somma complessiva di € 39.237,40, come da conteggi allegati (effettuati sulla base delle tabelle retributive relative ad un lavoratore di 5° livello del Ccnl del settore Turismo/Pubblici esercizi, e per i titoli ivi specificati).
Di detta somma la ON ha chiesto la condanna della società al pagamento in suo favore.
Nonostante la ritualità della notifica (effettuata a mezzo pec all'indirizzo della società convenuta), quest'ultima non si è costituita.
Ammesso (ma non espletato) l'interrogatorio formale del legale rappresentante della compagine convenuta ed effettuata prova per testimoni, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
All'esito del giudizio, la domanda della ON deve ritenersi interamente fondata.
Che il rapporto di lavoro in esame sia di fatto iniziato prima della formale stipula del contratto di apprendistato è circostanza riferita dalla testimone
, collega della ricorrente presso il bar in esame (la ricorrente “ha Testimone_1
iniziato a lavorare dopo di me, mi sembra nel 2018, qualche mese prima della mia cessazione”, quest'ultima avvenuta nel marzo/aprile 2019).
Inoltre, sulla non genuinità del contratto di apprendistato rileva sia l'assenza di un piano formativo sia la mancata dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo, da parte del datore di lavoro, di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, tratto tipico questo del contratto formativo, assumendo la formazione un ruolo preminente (per tutte, Cass.
30.6.2014, n. 14754).
2 Sul punto, infatti, non è affatto sufficiente quanto riferito dalla stessa testimone (“sono stata io a insegnare all'inizio alla ricorrente l'attività Tes_1 che doveva fare”), poiché nell'apprendistato la formazione non può naturalmente consistere nell'ordinaria attività di insegnamento che ogni datore di lavoro fornisce di norma a tutti i nuovi assunti, soprattutto nella fase iniziale del rapporto di lavoro, ma deve invece consistere in una sorta di necessario e pregnante quid pluris, caratterizzato da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica durante tutto l'arco di svolgimento del rapporto di lavoro formativo.
D'altra parte, detto specifico obbligo formativo in capo al datore di lavoro
è “compensato” da un minor carico retributivo, contributivo e fiscale in suo favore.
Peraltro, ulteriori elementi di conferma dei fatti allegati dalla ricorrente si deducono dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta (al quale il relativo verbale ammissivo è stato ritualmente notificato, ex art. 140 c.p.c., con ricezione della raccomandata informativa).
Il complesso degli elementi richiamati (di natura formale e sostanziale) non consente pertanto di ritenere legittimo il contratto di apprendistato stipulato dalle parti e consente di ritenere che il rapporto di lavoro, iniziato di fatto prima della formale stipula del contratto di apprendistato, debba essere considerato un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento della ricorrente nel
5° livello del Ccnl per i dipendenti da aziende del settore Turismo, parte
Pubblici esercizi.
Poiché era onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione di aver corrisposto tutte le voci retributive dovute, la società convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente il complessivo importo di € 39.237,40, oltre accessori di legge, come da conteggi allegati e per i titoli ivi specificati
(retribuzione ordinaria mensile, mensilità aggiuntive, festività non godute, ferie residue, permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e Tfr).
La società convenuta va di conseguenza condannata a pagare alla
ON detto complessivo importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
3 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società convenuta.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da €
26.000,01 a € 52.000,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) i cui rispettivi valori medi sono stati tutti ridotti al 50% vista la non complessità delle questioni esaminate.
Roma, 5.6.2025.
Il giudice
SI IA
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