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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 858/2024 depositato il 24/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Rappresentante_1 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Difensore_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220021740587000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 737/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo del giudizio Resistente/Appellato: per la Regione Emilia-Romagna: come da atto di controdeduzioni. per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione: come da comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 26 luglio 2024, la Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 020 2022 00217405 87/000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019, per un importo totale di € 279,26.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito l'infondatezza della pretesa, la tardività, la decadenza e, principalmente, l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario, sostenendo che la notifica della cartella, sarebbe avvenuta in data 30 maggio 2024, fosse tardiva rispetto al termine previsto dalla legge.
Si sono costituiti in giudizio sia la Regione Emilia-Romagna che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Entrambi i resistenti hanno documentato che la notifica della cartella di pagamento si sarebbe perfezionata in data 24 maggio 2024 e che, pertanto, il ricorso, notificato il 26 luglio 2024, è stato proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni. Nel merito, hanno contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, sulle conclusioni come in atti, è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. In via preliminare, questa Corte, in composizione monocratica, deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata da entrambe le parti resistenti. Tale eccezione è fondata e assorbente di ogni altra questione di merito.
L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato".
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agente della Riscossione, emerge in modo inconfutabile la seguente cronologia del procedimento di notifica della cartella di pagamento impugnata:
• in data 08/05/2024, il messo notificatore tentava la notifica presso l'indirizzo del legale rappresentante della società ricorrente, constatandone la temporanea assenza e l'assenza di altre persone abilitate alla ricezione;
• in data 10/05/2024, l'atto veniva depositato presso la Casa Comunale del Comune di Bologna;
• in data 14/05/2024, veniva spedita al destinatario la Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., applicabile alle notifiche degli atti tributari in forza del richiamo operato dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la notifica si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con cui si comunica l'avvenuto deposito, ovvero alla data di ritiro del piego, se anteriore.
Nel caso in esame, non risultando un ritiro anticipato, il termine di dieci giorni dalla spedizione della CAD (avvenuta il 14/05/2024) è spirato il 24/05/2024. Tale data costituisce il dies a quo per il computo del termine di 60 giorni per l'impugnazione.
Il termine per proporre ricorso scadeva, pertanto, il 23 luglio 2024. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato invece notificato, come risulta dalla ricevuta di accettazione prodotta, in data 26 luglio 2024, e quindi oltre il termine perentorio di legge.
La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria contenuta nell'atto opposto. Tale declaratoria di inammissibilità preclude a questa Corte l'esame nel merito delle questioni sollevate dalla parte ricorrente, inclusa l'eccezione di prescrizione, che rimangono assorbite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle entrate e riscossione nonché a favore della Regione Emilia-Romagna che si liquidano in € 150,00 per ciascuna delle parti costituite
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 858/2024 depositato il 24/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Rappresentante_1 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Difensore_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Rappresentante_1 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220021740587000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 737/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo del giudizio Resistente/Appellato: per la Regione Emilia-Romagna: come da atto di controdeduzioni. per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione: come da comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 26 luglio 2024, la Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 020 2022 00217405 87/000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019, per un importo totale di € 279,26.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito l'infondatezza della pretesa, la tardività, la decadenza e, principalmente, l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario, sostenendo che la notifica della cartella, sarebbe avvenuta in data 30 maggio 2024, fosse tardiva rispetto al termine previsto dalla legge.
Si sono costituiti in giudizio sia la Regione Emilia-Romagna che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Entrambi i resistenti hanno documentato che la notifica della cartella di pagamento si sarebbe perfezionata in data 24 maggio 2024 e che, pertanto, il ricorso, notificato il 26 luglio 2024, è stato proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni. Nel merito, hanno contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, sulle conclusioni come in atti, è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. In via preliminare, questa Corte, in composizione monocratica, deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata da entrambe le parti resistenti. Tale eccezione è fondata e assorbente di ogni altra questione di merito.
L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato".
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agente della Riscossione, emerge in modo inconfutabile la seguente cronologia del procedimento di notifica della cartella di pagamento impugnata:
• in data 08/05/2024, il messo notificatore tentava la notifica presso l'indirizzo del legale rappresentante della società ricorrente, constatandone la temporanea assenza e l'assenza di altre persone abilitate alla ricezione;
• in data 10/05/2024, l'atto veniva depositato presso la Casa Comunale del Comune di Bologna;
• in data 14/05/2024, veniva spedita al destinatario la Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., applicabile alle notifiche degli atti tributari in forza del richiamo operato dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la notifica si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con cui si comunica l'avvenuto deposito, ovvero alla data di ritiro del piego, se anteriore.
Nel caso in esame, non risultando un ritiro anticipato, il termine di dieci giorni dalla spedizione della CAD (avvenuta il 14/05/2024) è spirato il 24/05/2024. Tale data costituisce il dies a quo per il computo del termine di 60 giorni per l'impugnazione.
Il termine per proporre ricorso scadeva, pertanto, il 23 luglio 2024. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato invece notificato, come risulta dalla ricevuta di accettazione prodotta, in data 26 luglio 2024, e quindi oltre il termine perentorio di legge.
La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria contenuta nell'atto opposto. Tale declaratoria di inammissibilità preclude a questa Corte l'esame nel merito delle questioni sollevate dalla parte ricorrente, inclusa l'eccezione di prescrizione, che rimangono assorbite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle entrate e riscossione nonché a favore della Regione Emilia-Romagna che si liquidano in € 150,00 per ciascuna delle parti costituite