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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino, nella causa civile iscritta al N. 6451/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. GULOTTA ANTONIO Parte_1
WALTER ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 30.01.2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e la sola parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, CP_2
dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per Parte_1 CP_2
indebiti pagamenti, qui dichiarati o riconosciuti insussistenti, in relazione alla sua pensione, cat. INV CIV n. 044-550007226938, per il periodo dall'01.07.2023 al 31.03.2024, con particolare riferimento alle comunicazioni racc. n. 66494458963-6, racc. n. CP_2
66494402283-4 e racc. n. 24PRO2T0020144, tutte datate 22.02.2024, per rispettivi €
2.810,10, € 3.973,53 ed € 6.783,63. Per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € CP_2
2.810,10, trattenuta a compensazione del predetto contestato indebito nonché di eventuali altri importi trattenuti per lo stesso titolo, oltre interessi legali dalle trattenute al saldo effettivo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024, la ricorrente chiese annullarsi tre note CP_2
tutte datate 22.02.2024, per presunti indebiti di € 2.810,10, € 3.973,53 ed € 6.783,63, relativi alla sua prestazione di invalidità civile totale, chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto all'Istituto a tale titolo, deducendo che nessun indebito si era verificato e che esso, comunque, era da ascriversi unicamente all' e non poteva essere dal medesimo CP_2
recuperato in proprio danno;
chiese condannare l' alla restituzione della somma di € CP_2
2.810,10, trattenuta in compensazione al momento della liquidazione degli arretrati relativi al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, cat. INV CIV n. 044-550007230062.
Preliminarmente, parte ricorrente rilevò che: “La Sig.ra è stata Parte_1
riconosciuta meritevole del diritto alla prestazione assistenziale n. 044-550007226938 Cat. INVCIV con decorrenza dall' 01.07.2023, …in data 22 febbraio 2024, sempre la Sede Provinciale di CP_2
Palermo ha inviato …ben tre comunicazioni, tra loro contrastanti, del seguente tenore: a) Comunicazione di liquidazione del 22.02.2024 … “La Informo che la richiesta presentata il 19 giugno 2023 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno di assistenza quale invalido parziale … con decorrenza dal 1 luglio 2023” …Nelle tabelle allegate risultano, poi, degli arretrati da corrispondere pari ad € 2.810,10= che, di fatto, vengono azzerati per effetto del recupero di somme di pari importo non dovute, ma non meglio specificate, e trattenute in compensazione;
b) Provvedimento di indebito del 22.02.2024 …a seguito verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/07/2023 al 31/03/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07226938 per un importo complessivo di euro 3.973,53 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse quote di maggiorazione sociale non spettanti in quanto il verbale definitivo non conferma la pensione di inabilità ma l'assegno mensile di assistenza - E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” ... c) Comunicazione di riliquidazione del 22.02.2024
…“La informo che la pensione n. 044-550007226938 Cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata
a decorrere dal 1luglio 2023. Il ricalcolo comprende la: - revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)
GU . Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 marzo 2024, un debito a suo carico Pt_2
di euro 6.783,63”. Assunse la ricorrente che: “…È del tutto ovvio che un simile operare amministrativo, non certo improntato a correttezza e trasparenza, non può trovare adeguata comprensione da parte dell'odierna ricorrente – tenuto conto anche del carattere specificatamente tecnico della questione e quindi della non facile comprensibilità per persone anche di media cultura – a fronte di motivazioni non chiare, se non addirittura contraddittorie…”. Parte ricorrente soggiunse che: “… per costante orientamento giurisprudenziale, i ratei da restituire hanno decorrenza dalla data del provvedimento e non retroagiscono nel tempo. … Sulla irripetibilità delle somme per il periodo precedente ai provvedimenti dell' bisogna anche considerare il principio dell'affidamento incolpevole del percettore … “parte CP_2
debole” del rapporto obbligatorio.”. Concluse la ricorrente e chiese: “rilevare e dichiarare
l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, della Comunicazione di liquidazione del CP_2
22.02.2024 Racc. n. 66494458963-6, del Provvedimento di indebito del 22.02.2024 Racc. n.
66494402283-4 e della Comunicazione di riliquidazione del 22.02.2024 Racc. n.
24PRO2T0020144 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi ai presunti indebiti di € 2.810,10=, di € 3.973,53= e di € 6.783,63= della Sig.ra Parte_1
e per l'effetto, disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità delle somme richieste da parte di e CP_2
restituzione da parte di degli importi eventualmente già trattenuti, nonché pagamento dell'importo CP_2
di € 2.810,10= quale arretrati risultanti dalla prefata comunicazione di liquidazione del CP_2
22.02.2024 Racc. n. 66494458963-6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre
I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, non si costituì in giudizio la parte convenuta CP_2
benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La ricorrente, in data 23.01.2025, depositò note per l'udienza sostituita con note scritte fissata per la decisione, a seguito della quale viene emessa la presente sentenza completa di dispositivo e motivi. Il ricorso è fondato e va accolto.
La pensionata assume che doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistita poteva opporre all'Ente erogatore della prestazione indebitamente percepita, il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento.
Nel merito, l' - non costituendosi in giudizio, non depositando in atti l'istruttoria CP_2
compiuta nel corso del procedimento amministrativo - non ha dimostrato, come suo onere, la sussistenza delle situazioni di indebito comunicate alla parte ricorrente e di cui vorrebbe procedere al recupero e non risulta, in alcun modo, esplicitata la ragione del ricalcolo dei ratei sulla prestazione di invalidità erogata.
Ed invero, non contribuisce a far chiarezza, né lo scarno contenuto della nota di CP_2
liquidazione del 22.02.2024, spedita con racc. n. 66494458963-6 con la quale l' CP_1
compensa l'importo degli arretrati, € 2.810,10, relativo all'assegno mensile di invalidità, liquidati con Mod. TE08, con una altrettanta scarna annotazione “294 - recupero per INV
CIV” che, certamente, non giustifica la procedura di recupero delle somme né, tantomeno, le altre due note di accertamento indebito e di riliquidazione della prestazione, emesse dall' sempre il 22.02.2024 che, in relazione alla medesima prestazione di invalidità CP_1
civile n. 044-550007226938 e con riferimento ad un identico periodo, dall'01.07.2023 al
31.03.2024, richiede la ripetizione di somme il cui importo risulta differente: € 3.973,53 ed
€ 6.783,63.
In ogni caso, la sequenza delle tre comunicazioni, tutte rese in pari data - frutto di un evidente errore di calcolo dell' - risulta così confusa e contraddittoria da essere, con CP_1
tutta evidenza, idonea ad ingenerare nella parte ricorrente un affidamento legittimo sull'inesistenza di alcun importo indebitamente percepito, con conseguente irripetibilità di quello che dovesse eventualmente sussistere.
Certamente, del resto, l'indebito contestato sarebbe irripetibile anche in ragione della totale buona fede della beneficiaria (vedi fra le altre Cass. n. 29419/2018, Cass n. 28771/2018, Cass. n. 26036/2019) alla quale non è stato mai ritualmente comunicato alcun provvedimento di revoca della prestazione di invalidità civile totale accordata che spiegasse chiaramente le ragioni dell'indebito come previsto dalla legge ed in assenza del quale non può certo imputarsi ad essa l'onere di verificare l'esattezza degli importi dei ratei riscossi o la natura della prestazione di invalidità, totale o parziale, in godimento.
Sull'irripetibilità delle prestazioni assistenziali (oltre che previdenziali pensionistiche) la
Consulta nella sentenza n. 8/2023 - ha ritenuto conforme a Costituzione che l'art. 2033
c.c. vada applicato all'indebito sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche. La Corte
Costituzionale ha affermato che: “…Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del
1993; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL – in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali).
Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988,
n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta
a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno
2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n.
28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n.
431 del 1993).”.
Nella specie, non solo l' non ha mai dato prova – come suo onere – del dolo CP_2
dell'assicurata ma emerge chiaramente la sua buona fede, atteso che la prestazione di invalidità civile totale non è stata tempestivamente sospesa dall né può certo CP_1
imputarsi alla pensionata l'onere di verificare l'esattezza degli importi e la natura dei ratei di pensione corrisposti dall' che, di contro, possiede tutti gli strumenti informatici CP_2
idonei per consentire un rapido accertamento della posizione reddituale dell'assistita.
Applicando i suesposti condivisibili principi al caso di specie, non vi è, quindi, prova che si sia determinato alcun indebito, stante che l' non ha fornito alcuna prova della CP_2
situazione di fatto a fondamento dell'emissione delle succitate note impugnate.
In ogni caso, l'eventuale indebito determinatosi, relativo al periodo precedente alle dette comunicazioni impugnate, sarebbe irripetibile, atteso che le somme sono state percepite in buona fede dalla pensionata e l' possiede l'accesso alle banche dati per CP_2
verificare il dato reddituale dichiarato e, pertanto, noto all' . CP_1
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite - ivi liquidate e distratte - che seguono la soccombenza dell' convenuto. CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 12/02/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 30.01.2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino, nella causa civile iscritta al N. 6451/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. GULOTTA ANTONIO Parte_1
WALTER ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 30.01.2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e la sola parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, CP_2
dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per Parte_1 CP_2
indebiti pagamenti, qui dichiarati o riconosciuti insussistenti, in relazione alla sua pensione, cat. INV CIV n. 044-550007226938, per il periodo dall'01.07.2023 al 31.03.2024, con particolare riferimento alle comunicazioni racc. n. 66494458963-6, racc. n. CP_2
66494402283-4 e racc. n. 24PRO2T0020144, tutte datate 22.02.2024, per rispettivi €
2.810,10, € 3.973,53 ed € 6.783,63. Per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € CP_2
2.810,10, trattenuta a compensazione del predetto contestato indebito nonché di eventuali altri importi trattenuti per lo stesso titolo, oltre interessi legali dalle trattenute al saldo effettivo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/04/2024, la ricorrente chiese annullarsi tre note CP_2
tutte datate 22.02.2024, per presunti indebiti di € 2.810,10, € 3.973,53 ed € 6.783,63, relativi alla sua prestazione di invalidità civile totale, chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto all'Istituto a tale titolo, deducendo che nessun indebito si era verificato e che esso, comunque, era da ascriversi unicamente all' e non poteva essere dal medesimo CP_2
recuperato in proprio danno;
chiese condannare l' alla restituzione della somma di € CP_2
2.810,10, trattenuta in compensazione al momento della liquidazione degli arretrati relativi al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, cat. INV CIV n. 044-550007230062.
Preliminarmente, parte ricorrente rilevò che: “La Sig.ra è stata Parte_1
riconosciuta meritevole del diritto alla prestazione assistenziale n. 044-550007226938 Cat. INVCIV con decorrenza dall' 01.07.2023, …in data 22 febbraio 2024, sempre la Sede Provinciale di CP_2
Palermo ha inviato …ben tre comunicazioni, tra loro contrastanti, del seguente tenore: a) Comunicazione di liquidazione del 22.02.2024 … “La Informo che la richiesta presentata il 19 giugno 2023 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno di assistenza quale invalido parziale … con decorrenza dal 1 luglio 2023” …Nelle tabelle allegate risultano, poi, degli arretrati da corrispondere pari ad € 2.810,10= che, di fatto, vengono azzerati per effetto del recupero di somme di pari importo non dovute, ma non meglio specificate, e trattenute in compensazione;
b) Provvedimento di indebito del 22.02.2024 …a seguito verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/07/2023 al 31/03/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07226938 per un importo complessivo di euro 3.973,53 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse quote di maggiorazione sociale non spettanti in quanto il verbale definitivo non conferma la pensione di inabilità ma l'assegno mensile di assistenza - E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” ... c) Comunicazione di riliquidazione del 22.02.2024
…“La informo che la pensione n. 044-550007226938 Cat. INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata
a decorrere dal 1luglio 2023. Il ricalcolo comprende la: - revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)
GU . Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 marzo 2024, un debito a suo carico Pt_2
di euro 6.783,63”. Assunse la ricorrente che: “…È del tutto ovvio che un simile operare amministrativo, non certo improntato a correttezza e trasparenza, non può trovare adeguata comprensione da parte dell'odierna ricorrente – tenuto conto anche del carattere specificatamente tecnico della questione e quindi della non facile comprensibilità per persone anche di media cultura – a fronte di motivazioni non chiare, se non addirittura contraddittorie…”. Parte ricorrente soggiunse che: “… per costante orientamento giurisprudenziale, i ratei da restituire hanno decorrenza dalla data del provvedimento e non retroagiscono nel tempo. … Sulla irripetibilità delle somme per il periodo precedente ai provvedimenti dell' bisogna anche considerare il principio dell'affidamento incolpevole del percettore … “parte CP_2
debole” del rapporto obbligatorio.”. Concluse la ricorrente e chiese: “rilevare e dichiarare
l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, della Comunicazione di liquidazione del CP_2
22.02.2024 Racc. n. 66494458963-6, del Provvedimento di indebito del 22.02.2024 Racc. n.
66494402283-4 e della Comunicazione di riliquidazione del 22.02.2024 Racc. n.
24PRO2T0020144 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi ai presunti indebiti di € 2.810,10=, di € 3.973,53= e di € 6.783,63= della Sig.ra Parte_1
e per l'effetto, disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità delle somme richieste da parte di e CP_2
restituzione da parte di degli importi eventualmente già trattenuti, nonché pagamento dell'importo CP_2
di € 2.810,10= quale arretrati risultanti dalla prefata comunicazione di liquidazione del CP_2
22.02.2024 Racc. n. 66494458963-6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre
I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, non si costituì in giudizio la parte convenuta CP_2
benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La ricorrente, in data 23.01.2025, depositò note per l'udienza sostituita con note scritte fissata per la decisione, a seguito della quale viene emessa la presente sentenza completa di dispositivo e motivi. Il ricorso è fondato e va accolto.
La pensionata assume che doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistita poteva opporre all'Ente erogatore della prestazione indebitamente percepita, il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento.
Nel merito, l' - non costituendosi in giudizio, non depositando in atti l'istruttoria CP_2
compiuta nel corso del procedimento amministrativo - non ha dimostrato, come suo onere, la sussistenza delle situazioni di indebito comunicate alla parte ricorrente e di cui vorrebbe procedere al recupero e non risulta, in alcun modo, esplicitata la ragione del ricalcolo dei ratei sulla prestazione di invalidità erogata.
Ed invero, non contribuisce a far chiarezza, né lo scarno contenuto della nota di CP_2
liquidazione del 22.02.2024, spedita con racc. n. 66494458963-6 con la quale l' CP_1
compensa l'importo degli arretrati, € 2.810,10, relativo all'assegno mensile di invalidità, liquidati con Mod. TE08, con una altrettanta scarna annotazione “294 - recupero per INV
CIV” che, certamente, non giustifica la procedura di recupero delle somme né, tantomeno, le altre due note di accertamento indebito e di riliquidazione della prestazione, emesse dall' sempre il 22.02.2024 che, in relazione alla medesima prestazione di invalidità CP_1
civile n. 044-550007226938 e con riferimento ad un identico periodo, dall'01.07.2023 al
31.03.2024, richiede la ripetizione di somme il cui importo risulta differente: € 3.973,53 ed
€ 6.783,63.
In ogni caso, la sequenza delle tre comunicazioni, tutte rese in pari data - frutto di un evidente errore di calcolo dell' - risulta così confusa e contraddittoria da essere, con CP_1
tutta evidenza, idonea ad ingenerare nella parte ricorrente un affidamento legittimo sull'inesistenza di alcun importo indebitamente percepito, con conseguente irripetibilità di quello che dovesse eventualmente sussistere.
Certamente, del resto, l'indebito contestato sarebbe irripetibile anche in ragione della totale buona fede della beneficiaria (vedi fra le altre Cass. n. 29419/2018, Cass n. 28771/2018, Cass. n. 26036/2019) alla quale non è stato mai ritualmente comunicato alcun provvedimento di revoca della prestazione di invalidità civile totale accordata che spiegasse chiaramente le ragioni dell'indebito come previsto dalla legge ed in assenza del quale non può certo imputarsi ad essa l'onere di verificare l'esattezza degli importi dei ratei riscossi o la natura della prestazione di invalidità, totale o parziale, in godimento.
Sull'irripetibilità delle prestazioni assistenziali (oltre che previdenziali pensionistiche) la
Consulta nella sentenza n. 8/2023 - ha ritenuto conforme a Costituzione che l'art. 2033
c.c. vada applicato all'indebito sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche. La Corte
Costituzionale ha affermato che: “…Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del
1993; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL – in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali).
Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988,
n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta
a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno
2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n.
28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n.
431 del 1993).”.
Nella specie, non solo l' non ha mai dato prova – come suo onere – del dolo CP_2
dell'assicurata ma emerge chiaramente la sua buona fede, atteso che la prestazione di invalidità civile totale non è stata tempestivamente sospesa dall né può certo CP_1
imputarsi alla pensionata l'onere di verificare l'esattezza degli importi e la natura dei ratei di pensione corrisposti dall' che, di contro, possiede tutti gli strumenti informatici CP_2
idonei per consentire un rapido accertamento della posizione reddituale dell'assistita.
Applicando i suesposti condivisibili principi al caso di specie, non vi è, quindi, prova che si sia determinato alcun indebito, stante che l' non ha fornito alcuna prova della CP_2
situazione di fatto a fondamento dell'emissione delle succitate note impugnate.
In ogni caso, l'eventuale indebito determinatosi, relativo al periodo precedente alle dette comunicazioni impugnate, sarebbe irripetibile, atteso che le somme sono state percepite in buona fede dalla pensionata e l' possiede l'accesso alle banche dati per CP_2
verificare il dato reddituale dichiarato e, pertanto, noto all' . CP_1
In conclusione, quindi, il ricorso va accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite - ivi liquidate e distratte - che seguono la soccombenza dell' convenuto. CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 12/02/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 30.01.2025.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino