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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7172 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di OV, composto dai magistrati:
BA De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
FE Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.7172/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/07/2025 da
, con l'avv. Morachiello Roberto, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Morachiello Roberto, come da mandato in atti;
CP_1
- ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
OV (PD) il 23 agosto 2003 tra i Sig.ri e , trascritto al n. Parte_1 CP_1
310 - Parte II - Serie A - Vol. 2 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OV, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
§§§ 2) Con il presente atto il Sig. (C.F.: , nato il CP_1 C.F._1
16.12.1979 a OV (PD) residente in [...] dichiara di trasferire senza corrispettivo a (C.F.: , nata Parte_1 C.F._2
il 25.08.1981 a OV (PD) e residente in 35020 – Albignasego (PD), Via Don Pietro
1 Grotto n. 60, la proprietà della sua quota dell'1% della casa di abitazione così catastalmente censita: Catasto fabbricati Comune di Albignasego (PD) • Foglio 17 – Mapp.
818/9 - Via Don Pietro Grotto – P. T-1-2 – Cat. A/2 – Cl.
2 - Consistenza vani 7 - Superficie catastale mq 168 - Rendita catastale € 741,12 • Foglio 17 – Mapp. 818/14 - Via Don Pietro
Grotto – P.T – Cat. C/6 – Cl.
2 - Consistenza mq 16 - Superficie catastale mq 16 - Rendita catastale € 42,14 • Foglio 17 - Mappale 818/4 – cortile - bene comune non censibile ai subalterni 9 e 14 a confini , – , parti Persona_1 Controparte_2 Parte_2
comuni.
Inoltre, la comproprietà delle seguenti parti comuni: - area coperta, strutture portanti, muri divisori, etc.; - strada carraia individuata al Catasto fabbricati, Foglio 17, Mapp. 818/17, bene comune non censibile ai sub. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci dalla Legge n. 15/1968
e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, il Sig. CP_1
dichiara:
[...]
che la proprietà del bene oggetto di trasferimento è stata acquistata dai Sig.ri Parte_1
, coniugi in regime di separazione legale dei beni, in forza di contratto
[...] CP_1
di compravendita stipulato in data 23.09.2008 con la parte venditrice Habitat Società
Cooperativa a Limitata, a Ministero del Notaio Dott.ssa in CP_3 Persona_2
OV (PD), Rep. n. 19.691, Racc. n. 9.280, registrato il 01.10.2008 presso l'Ufficio del
Registro di OV 2 al n. 19843 S. 1 T;
che il bene trasferito è composto da: - unità adibita ad abitazione disposta su due piani
(terra e primo) con sottotetto al piano secondo ed annesso cortile esclusivo;
- garage al piano terra;
- area scoperta di pertinenza esclusiva;
che, unitamente alle sopradescritte unità immobiliari, viene trasferita dal Sig. CP_1
alla Sig.ra la propria quota di comproprietà relativa a: - area coperta, Parte_1
strutture portanti, muri divisori, etc.; - strada carraia individuata al Catasto fabbricati,
Foglio 17, Mapp. 818/17, bene comune non censibile ai sub. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e
16; che il fabbricato di cui fa parte l'abitazione è stato costruito in base a permesso di costruire rilasciato in data 31 maggio 2006 n. 65 (la relativa domanda è stata presentata in data anteriore al 21 luglio 2005) e a successive varianti di cui alle denunce di inizio attività presentate in data 27 agosto 2007 (relativa al fabbricato eretto sul Mapp. 818) e 12 novembre 2007 (relativa al fabbricato eretto sul Mapp. 819);
2 che l'agibilità è stata rilasciata in data 23 aprile 2008.
Il trasferimento, ad opera del Sig. in favore della Sig.ra della CP_1 Parte_1 propria quota di proprietà dell'immobile in oggetto avrà effetto dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La Sig.ra dichiara che la quota acquisita fa parte della sua attuale casa di Parte_1
abitazione che costituisce la sua prima casa e che il trasferimento avviene a titolo gratuito e quindi in tal senso sarà soggetto a tassazione di cui chiede l'applicazione Il Sig. CP_1
dichiara, altresì, che vi è una conformità sostanziale tra lo stato di fatto e i dati
[...]
catastali, giusta quanto disposto dall'art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e giusta quanto da ultimo disposto dalla Agenzia del Territorio nella Circolare n. 2/2010, posto che eventuali difformità che dovessero essere rilevate non sono tali da incidere sulla consistenza ovvero sulla attribuzione della classe e della categoria e della rendita. Il Sig. CP_1
dichiara che non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi e, altresì, che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche. Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza. Il possesso è trasferito alla Sig.ra con i relativi vantaggi ed Parte_1
oneri. Il Sig. presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, CP_1
disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 192/2005, la Sig.ra dà atto di aver ricevuto dal Sig. le informazioni e Parte_1 CP_1
la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile. Le Parti convengono che il Sig. garantisca la conformità degli impianti di cui all'art. CP_1
1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente ricorso alla normativa in materia di sicurezza vigente allo stato attuale.
Le parti esonerano difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Infine, preso atto che sulla casa che, con questo atto, viene trasferita grava un mutuo a tasso fisso e rata costante con ipoteca registrato a OV l'01.10.2008 al n. 19846 Notaio e che il Sig. Persona_2 CP_1
, con il trasferimento della sua quota, intenderebbe essere sgravato da ogni
[...]
responsabilità per detto mutuo, si conviene che la Sig.ra contatterà la banca Parte_1
3 e farà tutto il suo possibile per far sì che il Sig. possa essere sgravato CP_1 dall'intestazione attuale del mutuo compatibilmente con il consenso della detta banca.
§§§ 3) Le figlie (C.F.: ), nata il [...] a [...] C.F._3
OV e (C.F.: ), nata l'[...] a [...] C.F._4
OV, ora entrambe maggiorenni, continueranno a vivere con la madre.
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per CP_1 Parte_1
il mantenimento delle figlie, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 400,00 (ovvero € 200,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
5) Il Sig. si impegna altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche coperte CP_1
dal S.S.N., scolastiche (per tali intendendosi tasse di iscrizione, libri di testo, materiale didattico di cancelleria, eventuali ripetizioni, scambi culturali in ambito scolastico, trasporto con mezzi pubblici e gite di istruzione), nonché sportivo - ricreative delle figlie.
Per la precisione, circa le spese per il mantenimento delle figlie, le parti si rifanno al protocollo in vigore che così prevede: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli;
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: a)
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni di università, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, pubbliche e private;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di
4 abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna di esse”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 23.8.2003 in Parte_1 CP_1
OV e trascritto nel relativo registro al n.310, Parte II, Serie A dell'anno 2003.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
31.1.2020 e la separazione è stata omologata il 10.3.2020.
All'udienza ex art.473 bis.51 c.p.c. del 16.9.2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso riportate in epigrafe e convenuto il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle rassegnate conclusioni, e il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli delle figlie maggiorenni non autosufficienti in conformità all'art. 337 septies c.c., va preso atto delle stesse.
5 Il Tribunale dà atto in particolare che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e hanno dato atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice delegato e questo collegio si sono limitati a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 23.8.2003 in OV e Parte_1 CP_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n.310 anno 2003 del Comune di OV;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla per le spese.
Così deciso in OV nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Giudice relatore
FE Di LO
Il Presidente
BA De MU
6
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di OV, composto dai magistrati:
BA De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
FE Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.7172/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/07/2025 da
, con l'avv. Morachiello Roberto, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Morachiello Roberto, come da mandato in atti;
CP_1
- ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
OV (PD) il 23 agosto 2003 tra i Sig.ri e , trascritto al n. Parte_1 CP_1
310 - Parte II - Serie A - Vol. 2 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OV, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
§§§ 2) Con il presente atto il Sig. (C.F.: , nato il CP_1 C.F._1
16.12.1979 a OV (PD) residente in [...] dichiara di trasferire senza corrispettivo a (C.F.: , nata Parte_1 C.F._2
il 25.08.1981 a OV (PD) e residente in 35020 – Albignasego (PD), Via Don Pietro
1 Grotto n. 60, la proprietà della sua quota dell'1% della casa di abitazione così catastalmente censita: Catasto fabbricati Comune di Albignasego (PD) • Foglio 17 – Mapp.
818/9 - Via Don Pietro Grotto – P. T-1-2 – Cat. A/2 – Cl.
2 - Consistenza vani 7 - Superficie catastale mq 168 - Rendita catastale € 741,12 • Foglio 17 – Mapp. 818/14 - Via Don Pietro
Grotto – P.T – Cat. C/6 – Cl.
2 - Consistenza mq 16 - Superficie catastale mq 16 - Rendita catastale € 42,14 • Foglio 17 - Mappale 818/4 – cortile - bene comune non censibile ai subalterni 9 e 14 a confini , – , parti Persona_1 Controparte_2 Parte_2
comuni.
Inoltre, la comproprietà delle seguenti parti comuni: - area coperta, strutture portanti, muri divisori, etc.; - strada carraia individuata al Catasto fabbricati, Foglio 17, Mapp. 818/17, bene comune non censibile ai sub. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci dalla Legge n. 15/1968
e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, il Sig. CP_1
dichiara:
[...]
che la proprietà del bene oggetto di trasferimento è stata acquistata dai Sig.ri Parte_1
, coniugi in regime di separazione legale dei beni, in forza di contratto
[...] CP_1
di compravendita stipulato in data 23.09.2008 con la parte venditrice Habitat Società
Cooperativa a Limitata, a Ministero del Notaio Dott.ssa in CP_3 Persona_2
OV (PD), Rep. n. 19.691, Racc. n. 9.280, registrato il 01.10.2008 presso l'Ufficio del
Registro di OV 2 al n. 19843 S. 1 T;
che il bene trasferito è composto da: - unità adibita ad abitazione disposta su due piani
(terra e primo) con sottotetto al piano secondo ed annesso cortile esclusivo;
- garage al piano terra;
- area scoperta di pertinenza esclusiva;
che, unitamente alle sopradescritte unità immobiliari, viene trasferita dal Sig. CP_1
alla Sig.ra la propria quota di comproprietà relativa a: - area coperta, Parte_1
strutture portanti, muri divisori, etc.; - strada carraia individuata al Catasto fabbricati,
Foglio 17, Mapp. 818/17, bene comune non censibile ai sub. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e
16; che il fabbricato di cui fa parte l'abitazione è stato costruito in base a permesso di costruire rilasciato in data 31 maggio 2006 n. 65 (la relativa domanda è stata presentata in data anteriore al 21 luglio 2005) e a successive varianti di cui alle denunce di inizio attività presentate in data 27 agosto 2007 (relativa al fabbricato eretto sul Mapp. 818) e 12 novembre 2007 (relativa al fabbricato eretto sul Mapp. 819);
2 che l'agibilità è stata rilasciata in data 23 aprile 2008.
Il trasferimento, ad opera del Sig. in favore della Sig.ra della CP_1 Parte_1 propria quota di proprietà dell'immobile in oggetto avrà effetto dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La Sig.ra dichiara che la quota acquisita fa parte della sua attuale casa di Parte_1
abitazione che costituisce la sua prima casa e che il trasferimento avviene a titolo gratuito e quindi in tal senso sarà soggetto a tassazione di cui chiede l'applicazione Il Sig. CP_1
dichiara, altresì, che vi è una conformità sostanziale tra lo stato di fatto e i dati
[...]
catastali, giusta quanto disposto dall'art. 17 R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 e giusta quanto da ultimo disposto dalla Agenzia del Territorio nella Circolare n. 2/2010, posto che eventuali difformità che dovessero essere rilevate non sono tali da incidere sulla consistenza ovvero sulla attribuzione della classe e della categoria e della rendita. Il Sig. CP_1
dichiara che non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi e, altresì, che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche. Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 c.c. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza. Il possesso è trasferito alla Sig.ra con i relativi vantaggi ed Parte_1
oneri. Il Sig. presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, CP_1
disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 192/2005, la Sig.ra dà atto di aver ricevuto dal Sig. le informazioni e Parte_1 CP_1
la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile. Le Parti convengono che il Sig. garantisca la conformità degli impianti di cui all'art. CP_1
1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente ricorso alla normativa in materia di sicurezza vigente allo stato attuale.
Le parti esonerano difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Infine, preso atto che sulla casa che, con questo atto, viene trasferita grava un mutuo a tasso fisso e rata costante con ipoteca registrato a OV l'01.10.2008 al n. 19846 Notaio e che il Sig. Persona_2 CP_1
, con il trasferimento della sua quota, intenderebbe essere sgravato da ogni
[...]
responsabilità per detto mutuo, si conviene che la Sig.ra contatterà la banca Parte_1
3 e farà tutto il suo possibile per far sì che il Sig. possa essere sgravato CP_1 dall'intestazione attuale del mutuo compatibilmente con il consenso della detta banca.
§§§ 3) Le figlie (C.F.: ), nata il [...] a [...] C.F._3
OV e (C.F.: ), nata l'[...] a [...] C.F._4
OV, ora entrambe maggiorenni, continueranno a vivere con la madre.
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per CP_1 Parte_1
il mantenimento delle figlie, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile complessivo di € 400,00 (ovvero € 200,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
5) Il Sig. si impegna altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche coperte CP_1
dal S.S.N., scolastiche (per tali intendendosi tasse di iscrizione, libri di testo, materiale didattico di cancelleria, eventuali ripetizioni, scambi culturali in ambito scolastico, trasporto con mezzi pubblici e gite di istruzione), nonché sportivo - ricreative delle figlie.
Per la precisione, circa le spese per il mantenimento delle figlie, le parti si rifanno al protocollo in vigore che così prevede: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli;
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: a)
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni di università, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, pubbliche e private;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di
4 abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna di esse”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 23.8.2003 in Parte_1 CP_1
OV e trascritto nel relativo registro al n.310, Parte II, Serie A dell'anno 2003.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
31.1.2020 e la separazione è stata omologata il 10.3.2020.
All'udienza ex art.473 bis.51 c.p.c. del 16.9.2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso riportate in epigrafe e convenuto il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle rassegnate conclusioni, e il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli delle figlie maggiorenni non autosufficienti in conformità all'art. 337 septies c.c., va preso atto delle stesse.
5 Il Tribunale dà atto in particolare che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Le parti sono state informate e hanno dato atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il giudice delegato e questo collegio si sono limitati a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 23.8.2003 in OV e Parte_1 CP_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n.310 anno 2003 del Comune di OV;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 2 delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla per le spese.
Così deciso in OV nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Giudice relatore
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Il Presidente
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