Articolo 72 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 71Articolo 73
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14 agosto 1908
Art. 72.

Salvo l'applicazione dell'art. 151 della vigente legge comunale e provinciale, i proprietari dovranno, entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'Amministrazione procedera' d'ufficio alla demolizione delle case.

Il valore dei materiali andra' a diminuzione della spesa.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908
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