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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
11958 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11958 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Corte Chiocciola n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. BALDIN ANDREA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Chiocciola n. 72, rappresentato e difeso dall'avv. ZERBINATI DOMENICO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti: i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni e di regolare il rapporto con i figli minori così come segue:
I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori, che si impegnano a Per_1 Per_2 curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità. 3) I figli continueranno a convivere con la madre presso la casa familiare (tuttora in comproprietà dei sigg. e , sita in via Corte Chiocciola n. 72 a OL ZA (VR), in modo da consentire Pt_1 CP_1 loro di frequentare la stessa scuola e di vivere inseriti nella comunità da loro conosciuta.
4) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui suddetti figli minori.
Per quanto riguarda le visite paterne ed i giorni in cui i figli potranno trascorrere più giorni con il padre consecutivamente, i coniugi continueranno a vedere i figli come sopra precisato, ossia:
• il Sig. nelle settimane in cui i figli passeranno il week end con la madre, terrà i figli presso CP_1 di sé dal mercoledì alle ore 18.00, andando a prelevarli presso la casa della madre, al venerdì sera alle ore 21-21.30 quando ivi li riporterà;
• nelle settimane in cui, invece, il Sig. avrà con sé i figli nel week end, li preleverà il giovedì CP_1 mattina presso la casa della madre alle ore 7.15/7.30, e li terrà con sé fino alla domenica sera, riportandoli dalla Sig.ra alle ore 21-21.30; Pt_1
Il giorno di visita ed il week end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni di ciascun genitore, e previo comune accordo.
Nei giorni di visita del padre, i bambini saranno prelevati presso l'abitazione materna o, previo accordo, nel luogo in cui si trovano con la madre oppure con i nonni materni oppure con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, se il padre fosse impedito, gli stessi potranno essere prelevati dai nonni o dagli zii paterni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori.
Nel periodo estivo, ed potranno trascorrere con i genitori tre settimane anche non Per_1 Per_2 consecutive;
ogni genitore dovrà comunicare all'altro i giorni in cui terrà i figli con sé entro il 10 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. Nel periodo natalizio, i figli trascorreranno dal giorno 24 dicembre al 31 dicembre mattina con un genitore (pranzo compreso), e dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con l'altro, salvo diverso accordo, con l'intesa che Per_1
e vengano sempre riportati presso la casa familiare la sera prima dell'inizio della scuola. Per_2
Durante il periodo pasquale, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore, dalla mattina alla sera e Pasquetta con l'altro. Il genitore che terrà i figli nel giorno di Pasquetta, quindi, potrà tenerli a dormire presso di sé. Sempre con l'intesa che e vengano Per_1 Per_2 riportati presso la casa familiare la sera prima dell'inizio della scuola.
Ciò ogni anno, nel rispetto del principio dell'alternanza.
Entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con e anche Per_1 Per_2 quotidianamente.
5) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli e e i nonni Per_1 Per_2 paterni e materni e i rispettivi zii. 6) Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare i figli agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura.
7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
8) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
9) Per il mantenimento dei figli minori, alla luce dell'esigenza per il sig. di trovare per sé una CP_1 differente soluzione abitativa, con conseguente aggravio di spese (differente da quella attuale, posto che attualmente è ospite dai di lui genitori), egli verserà alla Sig.ra - entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese - la somma di euro 200,00 per ciascun figlio (rivalutata ogni anno secondo gli indici
ISTAT).
10) Il Sig. provvederà quanto prima, e non più tardi del mese di ottobre 2025, a modificare la CP_1 propria residenza.
11) I genitori sosterranno in favore dei figli, in ragione del 50% a carico del sig. e del 50% a CP_1 carico della sig.ra , le spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Pt_1
Verona, dando atto che, in relazione alle spese che richiedano ai sensi del Protocollo uno specifico preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, il quale, qualora non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, motivato dissenso al sostenimento della stessa;
nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Le spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i coniugi dovranno considerarsi suddivise nelle seguenti tipologie:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: -visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_2 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00) , tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata e uscita posticipata se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI)spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue, spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Le parti concordano che il Sig. corrisponda l'importo pari al 50% delle spese scolastiche dei CP_1 figli entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
12) Per quanto concerne gli ulteriori impegni economici assunti dalla coppia in costanza di matrimonio, le parti convengono di suddividerli come segue:
• • ciascuna parte pagherà la rata mensile per la propria assicurazione sulla vita;
• • il Sig. verserà la rata mensile del finanziamento richiesto per l'acquisto della CP_1 autovettura Dacia Spring tg. GN861NY che terrà per sé;
La Sig.ra , invece, si accollerà in via esclusiva i seguenti esborsi: Pt_1
• • la rata del mutuo fondiario per la casa, pari ad € 498,70 mensili;
• • l'assicurazione sulla casa, con premio annuo di € 306,00 oltre a premio mensile di € 31,45;
• • la rata del finanziamento per la ristrutturazione della casa, pari ad € 645,00 mensili;
• • la rata del finanziamento per il depuratore d'acqua presso la casa di abitazione, di € 62,53; • • finanziamento generatore di ozono per la casa di abitazione, di € 100,85;
• • contratto con Vodafone per la linea ADSL a casa, con bolletta bimensile dell'importo di €
45,80 (il precedente contratto è stato risolto dal sig. e la sig.ra ne ha dunque concluso CP_1 Pt_1 un altro a suo nome);
Anche a fronte degli impegni economici di cui sopra, il sig. promette di cedere e CP_1 trasferire alla sig.ra , che promette di accettare e ricevere, la propria quota di proprietà Parte_1 dell'immobile di via Corte Chiocciola n. 72 a OL ZA (VR), attualmente adibito a casa familiare, censito al Catasto Fabbricati del Comune di OL ZA al Foglio 7 Mappale 74 sub. 13 piano S1-T-
1-2 Cat. A/2 Classe 3 Vani 9,5 Sup. cat. mq. 195 – Rendita catastale Euro 907,67 e Mappale 74 sub.
16 piano S1 Cat. C/6 Classe 2 mq. 23 sup. cat. mq. 35 Rendita catastale Euro 48,70 oltre alla proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni ex art. 117 c.c. tra cui in particolare sul
Mappale 74 sub. 30 (BCNC) corte e area di manovra porticato – scala a chiocciola – rampa P.T. – terrazza p. 1 ai subb. dall'1 al 28. Contestualmente al rogito notarile di trasferimento, che sarà stipulato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la sig.ra Parte_1
dovrà liberare il sig. dalle obbligazioni scaturite a proprio carico in virtù del
[...] CP_1 contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25/05/2021 per atto del Notaio dr. Rep. Persona_3
n. 14269 Racc. n. 10716 nei confronti del Banco BPM S.p.A., assumendo pertanto formalmente l'impegno ad eseguire il rimborso del mutuo mediante il pagamento di tutte le rate residue sino a scadenza. La liberazione del sig. è da considerarsi condizione essenziale per la stipula dell'atto CP_1 notarile di trasferimento. Le spese notarili saranno a carico delle parti in giusta metà tra loro.
La sig.ra , assumendosi l'impegno di pagare in via esclusiva le rate residue sino alla Parte_1 scadenza, si impegna altresì a liberare il sig. dalle obbligazioni assunte in qualità di CP_1 garante da quest'ultimo riguardo al finanziamento personale n. 68795928 contratto con AG AT
S.p.A. entro la data di stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui innanzi.
Le parti convengono altresì che unicamente la sig.ra potrà godere dei rimborsi statali previsti Pt_1 quali incentivo al finanziamento, e ciò a partire dalle rate già versate per l'anno 2024.
13) Il sig. dichiara di aver già prelevato i propri effetti personali dall'immobile di via Corte CP_1
Chicciola n. 72, OL ZA (VR);
14) I coniugi hanno già diviso le altre suppellettili di casa, i regali di nozze e le autovetture con scrittura privata a parte;
15) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
16) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/09/2025, e – sul Parte_1 CP_1 presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 28/9/2018 e che dall'unione erano nati Per_1
(22/4/2020) e (9/7/22) – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta Per_2 intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 27/10/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(VR) e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in CP_1 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
20, parte I, serie /, Ufficio 1, anno 2018;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
ST CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11958 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Corte Chiocciola n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. BALDIN ANDREA
e
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Chiocciola n. 72, rappresentato e difeso dall'avv. ZERBINATI DOMENICO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti: i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni e di regolare il rapporto con i figli minori così come segue:
I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori, che si impegnano a Per_1 Per_2 curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità. 3) I figli continueranno a convivere con la madre presso la casa familiare (tuttora in comproprietà dei sigg. e , sita in via Corte Chiocciola n. 72 a OL ZA (VR), in modo da consentire Pt_1 CP_1 loro di frequentare la stessa scuola e di vivere inseriti nella comunità da loro conosciuta.
4) I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui suddetti figli minori.
Per quanto riguarda le visite paterne ed i giorni in cui i figli potranno trascorrere più giorni con il padre consecutivamente, i coniugi continueranno a vedere i figli come sopra precisato, ossia:
• il Sig. nelle settimane in cui i figli passeranno il week end con la madre, terrà i figli presso CP_1 di sé dal mercoledì alle ore 18.00, andando a prelevarli presso la casa della madre, al venerdì sera alle ore 21-21.30 quando ivi li riporterà;
• nelle settimane in cui, invece, il Sig. avrà con sé i figli nel week end, li preleverà il giovedì CP_1 mattina presso la casa della madre alle ore 7.15/7.30, e li terrà con sé fino alla domenica sera, riportandoli dalla Sig.ra alle ore 21-21.30; Pt_1
Il giorno di visita ed il week end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni di ciascun genitore, e previo comune accordo.
Nei giorni di visita del padre, i bambini saranno prelevati presso l'abitazione materna o, previo accordo, nel luogo in cui si trovano con la madre oppure con i nonni materni oppure con persona di fiducia di entrambi i genitori;
egualmente, se il padre fosse impedito, gli stessi potranno essere prelevati dai nonni o dagli zii paterni, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori.
Nel periodo estivo, ed potranno trascorrere con i genitori tre settimane anche non Per_1 Per_2 consecutive;
ogni genitore dovrà comunicare all'altro i giorni in cui terrà i figli con sé entro il 10 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. Nel periodo natalizio, i figli trascorreranno dal giorno 24 dicembre al 31 dicembre mattina con un genitore (pranzo compreso), e dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con l'altro, salvo diverso accordo, con l'intesa che Per_1
e vengano sempre riportati presso la casa familiare la sera prima dell'inizio della scuola. Per_2
Durante il periodo pasquale, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore, dalla mattina alla sera e Pasquetta con l'altro. Il genitore che terrà i figli nel giorno di Pasquetta, quindi, potrà tenerli a dormire presso di sé. Sempre con l'intesa che e vengano Per_1 Per_2 riportati presso la casa familiare la sera prima dell'inizio della scuola.
Ciò ogni anno, nel rispetto del principio dell'alternanza.
Entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con e anche Per_1 Per_2 quotidianamente.
5) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli e e i nonni Per_1 Per_2 paterni e materni e i rispettivi zii. 6) Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare i figli agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura.
7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
8) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
9) Per il mantenimento dei figli minori, alla luce dell'esigenza per il sig. di trovare per sé una CP_1 differente soluzione abitativa, con conseguente aggravio di spese (differente da quella attuale, posto che attualmente è ospite dai di lui genitori), egli verserà alla Sig.ra - entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese - la somma di euro 200,00 per ciascun figlio (rivalutata ogni anno secondo gli indici
ISTAT).
10) Il Sig. provvederà quanto prima, e non più tardi del mese di ottobre 2025, a modificare la CP_1 propria residenza.
11) I genitori sosterranno in favore dei figli, in ragione del 50% a carico del sig. e del 50% a CP_1 carico della sig.ra , le spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Pt_1
Verona, dando atto che, in relazione alle spese che richiedano ai sensi del Protocollo uno specifico preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, il quale, qualora non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, motivato dissenso al sostenimento della stessa;
nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Le spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i coniugi dovranno considerarsi suddivise nelle seguenti tipologie:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: -visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_2 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00) , tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata e uscita posticipata se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI)spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue, spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Le parti concordano che il Sig. corrisponda l'importo pari al 50% delle spese scolastiche dei CP_1 figli entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
12) Per quanto concerne gli ulteriori impegni economici assunti dalla coppia in costanza di matrimonio, le parti convengono di suddividerli come segue:
• • ciascuna parte pagherà la rata mensile per la propria assicurazione sulla vita;
• • il Sig. verserà la rata mensile del finanziamento richiesto per l'acquisto della CP_1 autovettura Dacia Spring tg. GN861NY che terrà per sé;
La Sig.ra , invece, si accollerà in via esclusiva i seguenti esborsi: Pt_1
• • la rata del mutuo fondiario per la casa, pari ad € 498,70 mensili;
• • l'assicurazione sulla casa, con premio annuo di € 306,00 oltre a premio mensile di € 31,45;
• • la rata del finanziamento per la ristrutturazione della casa, pari ad € 645,00 mensili;
• • la rata del finanziamento per il depuratore d'acqua presso la casa di abitazione, di € 62,53; • • finanziamento generatore di ozono per la casa di abitazione, di € 100,85;
• • contratto con Vodafone per la linea ADSL a casa, con bolletta bimensile dell'importo di €
45,80 (il precedente contratto è stato risolto dal sig. e la sig.ra ne ha dunque concluso CP_1 Pt_1 un altro a suo nome);
Anche a fronte degli impegni economici di cui sopra, il sig. promette di cedere e CP_1 trasferire alla sig.ra , che promette di accettare e ricevere, la propria quota di proprietà Parte_1 dell'immobile di via Corte Chiocciola n. 72 a OL ZA (VR), attualmente adibito a casa familiare, censito al Catasto Fabbricati del Comune di OL ZA al Foglio 7 Mappale 74 sub. 13 piano S1-T-
1-2 Cat. A/2 Classe 3 Vani 9,5 Sup. cat. mq. 195 – Rendita catastale Euro 907,67 e Mappale 74 sub.
16 piano S1 Cat. C/6 Classe 2 mq. 23 sup. cat. mq. 35 Rendita catastale Euro 48,70 oltre alla proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni ex art. 117 c.c. tra cui in particolare sul
Mappale 74 sub. 30 (BCNC) corte e area di manovra porticato – scala a chiocciola – rampa P.T. – terrazza p. 1 ai subb. dall'1 al 28. Contestualmente al rogito notarile di trasferimento, che sarà stipulato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la sig.ra Parte_1
dovrà liberare il sig. dalle obbligazioni scaturite a proprio carico in virtù del
[...] CP_1 contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25/05/2021 per atto del Notaio dr. Rep. Persona_3
n. 14269 Racc. n. 10716 nei confronti del Banco BPM S.p.A., assumendo pertanto formalmente l'impegno ad eseguire il rimborso del mutuo mediante il pagamento di tutte le rate residue sino a scadenza. La liberazione del sig. è da considerarsi condizione essenziale per la stipula dell'atto CP_1 notarile di trasferimento. Le spese notarili saranno a carico delle parti in giusta metà tra loro.
La sig.ra , assumendosi l'impegno di pagare in via esclusiva le rate residue sino alla Parte_1 scadenza, si impegna altresì a liberare il sig. dalle obbligazioni assunte in qualità di CP_1 garante da quest'ultimo riguardo al finanziamento personale n. 68795928 contratto con AG AT
S.p.A. entro la data di stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui innanzi.
Le parti convengono altresì che unicamente la sig.ra potrà godere dei rimborsi statali previsti Pt_1 quali incentivo al finanziamento, e ciò a partire dalle rate già versate per l'anno 2024.
13) Il sig. dichiara di aver già prelevato i propri effetti personali dall'immobile di via Corte CP_1
Chicciola n. 72, OL ZA (VR);
14) I coniugi hanno già diviso le altre suppellettili di casa, i regali di nozze e le autovetture con scrittura privata a parte;
15) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
16) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/09/2025, e – sul Parte_1 CP_1 presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 28/9/2018 e che dall'unione erano nati Per_1
(22/4/2020) e (9/7/22) – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta Per_2 intollerabilità della convivenza.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 27/10/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(VR) e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in CP_1 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
20, parte I, serie /, Ufficio 1, anno 2018;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
ST CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra