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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 213/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 213/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 136/2022 pubblicata il 11/05/2022 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 960/15 R.G., notificata in data 13.05.2022, avente ad oggetto: Mutuo
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (c.f. ), Parte_2 C.F._2
, (c.f. Parte_3 C.F._3
Tutti con il patrocinio dell'avv. DE BENEDITTIS CARMINE, elettivamente domiciliati in VIA MAZZINI N. 40/B 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTI
E
“ (- P.I. – C.F. –) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DAVI' MARIO, elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA N. 18 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/4/25, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. DE BENEDITTIS CARMINE conclude per la rinuncia alla sentenza di secondo grado e la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. per l'appellata, l'avv. DAVI' MARIO insiste per il rigetto integrale dell'appello e precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi e chiede concedersi i termini ex art 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione spedita per la notificazione il 3/9/15 gli appellanti convenivano in giudizio la
Pag. 1 a 3 deducendo l'illegittimità Controparte_2 dell'ammortamento alla francese di cui al contratto di finanziamento fondiario rep.n.129985,raccolta n.37374 stipulato in data 11.04.2001 con la Controparte_3
poi incorporata per fusione con la
[...] Controparte_2
, per l'importo complessivo di £. 350.000.000 (Euro 180.759,91), chiedendo la
[...] dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali e l'applicazione del tasso legale di interessi, nonché la condanna della banca alla restituzione della somma di €. 12.800,19, versata a titolo di interessi non dovuti.
Si costituiva la banca chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 136/2022, pubblicata il 11/05/2022, notificata in data 13.05.2022, rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di procedimento.
Il Tribunale rilevava che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9237 pubblicata il 20 maggio 2020, aveva statuito che "il sistema di ammortamento effettivamente applicato nella fattispecie (ammortamento alla francese, n.d.r.) non dà luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero"; la mancata specificazione del TAE nel contratto per cui è causa non era una causa di nullità.
Gli attori proponevano appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 13/6/22 e iscritta a ruolo il 22/06/2022, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva accolto le contestazioni relative all'illiceità della capitalizzazione e all'indeterminatezza del tasso di interesse concordato.
Si costituiva la già Controparte_1 Controparte_4
, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di grado di giudizio.
[...]
Con ordinanza del 17/4/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Parte appellante, con le note di udienza di precisazione delle conclusioni, nonché con la comparsa conclusionale e con le repliche, ha concluso “per la rinuncia alla sentenza di secondo grado e la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio”; parte appellante ha motivato la richiesta di compensazione delle spese sul presupposto del fatto che la sentenza della Cassazione a SSUU sulla questione dell'ammortamento alla francese è intervenuta nel corso del procedimento di appello.
Controparte ha insistito per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di grado di appello.
3. Ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dall'appellante equivalgano a rinuncia all'impugnazione, avendo l'appellante rinunciato all'emissione della sentenza;
la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. n. 5556 del 1995; vedasi anche Cass. n. 4499 del 1996, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte). (Cass. n. 26372/2024).
3.1. In relazione alla richiesta di compensazione delle spese effettuata dall'appellante, va rilevato che il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado comporta l'impossibilità di emettere pronuncia modificativa della statuizione sulle spese di primo grado.
3.2. Quanto alle spese di grado di appello, parte appellata si è opposta alla richiesta di compensazione ed ha richiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di grado di appello.
Ritiene la Corte che parte appellante debba essere dichiarata tenuta al pagamento delle spese di grado di appello;
deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “Nel
Pag. 2 a 3 giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
4. Ciò posto, occorre dichiarare l'estinzione del procedimento di appello, con condanna di parte appellante alle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo in ragione dei parametri di cui al DM Giustizia n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (escluso il compenso per la fase di trattazione in appello - Cass. N. 25664/2025), con compensi minimi, tenuto conto della pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , , avverso la sentenza n. 136/2022 Parte_1 Parte_2 Parte_3 pubblicata il 11/05/2022 dal Tribunale di Isernia, così provvede:
- dichiara l'estinzione del procedimento di appello;
- condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a controparte le spese del grado, che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 18/12/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 213/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 136/2022 pubblicata il 11/05/2022 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 960/15 R.G., notificata in data 13.05.2022, avente ad oggetto: Mutuo
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (c.f. ), Parte_2 C.F._2
, (c.f. Parte_3 C.F._3
Tutti con il patrocinio dell'avv. DE BENEDITTIS CARMINE, elettivamente domiciliati in VIA MAZZINI N. 40/B 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTI
E
“ (- P.I. – C.F. –) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DAVI' MARIO, elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA N. 18 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/4/25, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. DE BENEDITTIS CARMINE conclude per la rinuncia alla sentenza di secondo grado e la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. per l'appellata, l'avv. DAVI' MARIO insiste per il rigetto integrale dell'appello e precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi e chiede concedersi i termini ex art 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione spedita per la notificazione il 3/9/15 gli appellanti convenivano in giudizio la
Pag. 1 a 3 deducendo l'illegittimità Controparte_2 dell'ammortamento alla francese di cui al contratto di finanziamento fondiario rep.n.129985,raccolta n.37374 stipulato in data 11.04.2001 con la Controparte_3
poi incorporata per fusione con la
[...] Controparte_2
, per l'importo complessivo di £. 350.000.000 (Euro 180.759,91), chiedendo la
[...] dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali e l'applicazione del tasso legale di interessi, nonché la condanna della banca alla restituzione della somma di €. 12.800,19, versata a titolo di interessi non dovuti.
Si costituiva la banca chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 136/2022, pubblicata il 11/05/2022, notificata in data 13.05.2022, rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di procedimento.
Il Tribunale rilevava che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9237 pubblicata il 20 maggio 2020, aveva statuito che "il sistema di ammortamento effettivamente applicato nella fattispecie (ammortamento alla francese, n.d.r.) non dà luogo ad anatocismo in quanto gli interessi vengono calcolati sul residuo e non sull'intero"; la mancata specificazione del TAE nel contratto per cui è causa non era una causa di nullità.
Gli attori proponevano appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 13/6/22 e iscritta a ruolo il 22/06/2022, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva accolto le contestazioni relative all'illiceità della capitalizzazione e all'indeterminatezza del tasso di interesse concordato.
Si costituiva la già Controparte_1 Controparte_4
, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di grado di giudizio.
[...]
Con ordinanza del 17/4/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Parte appellante, con le note di udienza di precisazione delle conclusioni, nonché con la comparsa conclusionale e con le repliche, ha concluso “per la rinuncia alla sentenza di secondo grado e la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio”; parte appellante ha motivato la richiesta di compensazione delle spese sul presupposto del fatto che la sentenza della Cassazione a SSUU sulla questione dell'ammortamento alla francese è intervenuta nel corso del procedimento di appello.
Controparte ha insistito per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di grado di appello.
3. Ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dall'appellante equivalgano a rinuncia all'impugnazione, avendo l'appellante rinunciato all'emissione della sentenza;
la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. n. 5556 del 1995; vedasi anche Cass. n. 4499 del 1996, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte). (Cass. n. 26372/2024).
3.1. In relazione alla richiesta di compensazione delle spese effettuata dall'appellante, va rilevato che il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado comporta l'impossibilità di emettere pronuncia modificativa della statuizione sulle spese di primo grado.
3.2. Quanto alle spese di grado di appello, parte appellata si è opposta alla richiesta di compensazione ed ha richiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di grado di appello.
Ritiene la Corte che parte appellante debba essere dichiarata tenuta al pagamento delle spese di grado di appello;
deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “Nel
Pag. 2 a 3 giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
4. Ciò posto, occorre dichiarare l'estinzione del procedimento di appello, con condanna di parte appellante alle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo in ragione dei parametri di cui al DM Giustizia n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata (escluso il compenso per la fase di trattazione in appello - Cass. N. 25664/2025), con compensi minimi, tenuto conto della pronuncia in rito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , , avverso la sentenza n. 136/2022 Parte_1 Parte_2 Parte_3 pubblicata il 11/05/2022 dal Tribunale di Isernia, così provvede:
- dichiara l'estinzione del procedimento di appello;
- condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a controparte le spese del grado, che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 18/12/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 3 a 3