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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, TT RT,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 4.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2692/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025, promossa da
(P. IVA ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. TESTA LAURA come da procura alle liti allegata in calce
- Ricorrente -
nei confronti di
(P. IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. MICHELI FRANCESCO come da procura in calce alla comparsa
CONVENUTA,
Conclusioni per il ricorrente:
“piaccia all'Eccellentissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, così giudicare:
- nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la sussistenza di un credito, vantato dalla , per rette di degenza ad oggi Parte_1 insolute derivanti dal ricovero presso la R.S.A. gestita dalla
[...]
, per un importo pari ad € 70.782,63, oltre interessi da Controparte_2 computarsi dal dì del dovuto all'effettivo saldo, previo accertamento delle
1 responsabilità e conseguenti inadempimenti, per le ragioni di cui in narrativa, condannare il a rifondere la predetta cifra in favore della Controparte_1 deducente;
Parte_1
- in ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi.”
Conclusioni per la resistente:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bergamo adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e, pertanto, disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario per i motivi esposti in narrativa.
Ancora, in via preliminare:
• accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1
e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla
[...] [...]
, come dedotto in narrativa;
Parte_1
accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della Parte_1
, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., e per l'effetto dichiarare inammissibile la
[...] domanda;
• accertare e dichiarare l'estinzione, anche parziale, del diritto azionato, per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla , come in narrativa Parte_1 dedotto.
Nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso proposto, rigettare il ricorso perché infondato in fatto, oltre che in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse comunque accertare l'esistenza di un credito in favore della Parte_1 si chiede che:
• lo stesso venga riconosciuto e liquidato esclusivamente nei limiti della somma effettivamente dovuta e comprovata;
2 • in ogni caso, si chiede che l'importo eventualmente accertato venga ridotto in misura proporzionale al grado di colpa e di inerzia ascrivibile alla Parte_1 stessa, la quale ha contribuito con la propria condotta omissiva alla formazione del preteso debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre C.P.A. ed IVA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- nata il [...] e morta il 20.3.2020 è stata ricoverata Controparte_2 presso la RSA (struttura sanitaria non ospedaliera di lungo degenza) su richiesta del di lei figlio, dal novembre del 2007 sino alla data del Controparte_3 decesso.
2.1.- Il di , con determina 30 del 24.1.2010, in forza dell'art. CP_1 CP_1
6, comma 4, l. 328/2000 e dell'art. 13 della L.R. 3/2008, ha statuito di integrare la retta (all'epoca pari a 1.020,00 euro al mese) dovuta dalla alla CP_2
nella misura di 300,00 euro al mese per il periodo Parte_1 corrente dall'1.5.2010 al 3.12.2010 (cfr. doc. 8 resistente).
2.2.- Invece, nell'anno 2011, il Comune di ha rigettato la richiesta di CP_1 integrazione della retta della struttura di lungo degenza avanzata dal figlio della medesima degente (cfr. docc. 9 – 11 resistente).
3.1.- Negli anni successivi alcuna determina di integrazione della retta è stata assunta dal . Controparte_1
3.2.- Ciò nondimeno, soltanto a fronte della sospensione integrale del pagamento della retta da parte della degente a far data dal mese di febbraio
2014, in data 11.09.2014, la ha esposto all' Parte_1 CP_4 di Bergamo ed al la morosità di nel Controparte_1 Controparte_2 pagamento della retta (cfr. doc. 4, ricorrente).
4.1.- Il Comune di , tuttavia, non è intervenuto per integrare la retta CP_1
Cont della degente, nonostante la segnalazione dell di cui al doc. 3 di parte ricorrente.
4.2.- Tale intervento non è stato adottato dal di neppure in CP_1 CP_1 data successiva all'8.7.2015 e, cioè, dopo che il giudice tutelare del Tribunale di
Bergamo ha nominato quale tutore dell' allora vice- Persona_1
3 sindaca del Comune di con delega ai servizi sociali, attesa CP_1
l'indisponibilità del figlio ad essere nominato tutore della Controparte_3 madre (doc. 2 ricorrente).
4.3.- Nonostante nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione fosse emersa la situazione di strutturale incapacità economica della degente ad assolvere l'obbligo di pagamento integrale della retta (per l'insufficienza della pensione a coprirne l'intero importo par ad euro 1.600,00 circa, cfr. doc. 4 ricorrente e, più precisamente, ad euro 1650, cfr. doc. 2 ricorrente), il
Comune di non ha, in ogni caso, assunto alcuna determina di CP_1 integrazione economica della retta.
4.4.- A partire dall'Agosto del 2015, pertanto, la retta è stata pagata solo in parte e limitatamente all'importo di 1.100,00 euro al mese, pari all'importo del bonifico permanente disposto dal tutore dell'Accorigi a valere dal conto corrente su cui veniva accreditata la pensione di pari importo (cfr. doc. 12 resistente).
5.- Il Comune di è, invece, intervenuto per disporre l'integrazione CP_1 della retta della per l'anno 2018, nei limiti della somma di euro 6.600 CP_2
(cfr. docc. 13, 14 resistente), per l'anno 2019, nei limiti della somma di euro
7.140,00 (cfr. docc. 16-17 resistente), nonché per l'anno 2020 limitatamente alla somma di euro 1.776,00 (doc. 20 resistente), essendo l deceduta CP_2 nei primi mesi dell'anno.
6.1.- Dopo il decesso di La , non Controparte_2 Parte_1 ha ottenuto la corresponsione delle mensilità insolute da parte del figlio della degente. Essa, quindi, ha chiesto che il fosse condannato Controparte_1
a pagare tutte le rette che negli anni sono rimaste insolute e che sono pari alla somma totale di euro 70.782,63.
6.2.- Tale somma è il risultato di un'esposizione debitoria che è cresciuta nel corso degli anni è che dipesa dal fatto che, per molti anni, la degente non ha adempiuto neppure in parte all'obbligo di corrispondere la retta mensile e che, solo dal luglio del 2015, il tutore della ha disposto, a valere dal conto CP_2 corrente della degente su cui veniva accreditata la pensione, un bonifico permanente di euro 1.100,00 con parziale pagamento della retta della RSA.
L'importo della retta era, tuttavia, ben maggiore, come confermato dai successivi
4 provvedimenti assunti dal di integrazione economica della Controparte_1 retta.
7.1.- Così ricostruito l'oggetto di questo processo è ora possibile entrare nel merito della domanda della . Parte_1
7.2.- Innanzitutto occorre ricostruire il quadro normativo rilevante. La disposizione che viene in rilievo è quella prevista dall'art. 6, comma quarto, della l. 328/2000, la quale prevede che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. La disposizione nazionale sembrerebbe, quindi, di primo acchito prevedere un obbligo del comune di assumere, sulla base della semplice preventiva informazione, l'obbligazione di
“integrazione economica” della retta per tutti quei soggetti per i quali si rende
“necessario il ricovero stabile presso strutture residenziale”.
7.3.- La disposizione deve essere letta, tuttavia, in combinato disposto con le previsioni di cui al citato art. 6, commi primo e secondo, della medesima legge che individua nel comune l'ambito “strategico per l'attuazione del sistema integrato previsto dalla legge 328/2000, ad esso risultando attribuiti compiti amministrativi fondamentali per la predisposizione ed erogazione dei servizi e degli interventi … tale ente si occupa altresì dell'autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
a gestione pubblica o dei soggetti privati, nonché, per quanto di più specifico interesse in questa sede, della definizione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e delle relative condizioni per usufruire delle prestazioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22.2.2022, n. 5869)
7.4.- In un quadro di risorse pubbliche scarse i comuni, pertanto, non hanno l'onere di accollarsi incondizionatamente la retta delle strutture residenziali, dovendo compiere, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, una valutazione ponderata che tenga conto delle risorse concretamente disponibili e che, comunque, non ecceda ciò che è necessario per far fronte a situazioni di bisogno effettivo della persona.
5 7.5.- Questa interpretazione del dato normativo è autorevolmente avallata dalla già citata sentenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che “il citato art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione.
Tale obbligo di assistenza, infatti, benché previsto a tutela di un diritto costituzionalmente protetto (artt. 2, 32 e 38 Cost.), non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il comune debba essere
"previamente informato"), ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. n. 24655 del
2016, e le pronunce in essa richiamate. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la più recente Cass. n. 32310 del 2018, in tema di servizi socio sanitari forniti dalla Regione Sicilia).
3.8.1. In altri termini, le funzioni di cui al citato art. 6 ed i relativi oneri economici scontano sempre e comunque, come puntualmente emerge dal comma 2 della medesima norma, il limite della disponibilità delle risorse in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali.
3.8.2. Pertanto, giusta quanto emerge da una lettura combinata delle disposizioni recate da ciascuno dei commi che compongono il menzionato art. 6, spetta ai comuni territorialmente competenti, nell'esercizio delle funzioni amministrative normativamente attribuitegli in materia di servizi sociali (commi 2 e 3) e “nell'ambito delle risorse disponibili”
(comma 2), provvedere a disporre in ordine alla necessità, o non, del “ricovero stabile” di cui al suo comma 4. Ciò, naturalmente, all'esito di un'istruttoria compiuta al momento in cui viene rappresentato il bisogno di sostentamento, così da consentire all'amministrazione di valutare le condizioni cui è subordinata
l'operatività, o non, del sostentamento pubblico, e fatta salva, ovviamente, la possibilità di impugnare il corrispondente provvedimento innanzi alla autorità giurisdizionale competente.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22.2.2022, n. 5869).
7.6.- Stando così le cose, non è fondata la domanda della Parte_1
di condanna del al pagamento dell'integralità delle
[...] Controparte_1
6 rette insolute e, dunque, anche della parte eccedente la quota oggetto dell'integrazione economica da parte del comune. L'ente locale, invero, in base alla normativa innanzi citata, è obbligato a farsi carico, nei limiti delle risorse disponibili, soltanto dell'integrazione economica e non già dell'intera spesa di ricovero nella struttura residenziale, anche per la parte in cui detta obbligazione poteva essere assolta dalla degente attingendo ai propri redditi.
7.7.- Ad una diversa interpretazione è contrario, di fatti, sia il dato letterale dell'art. 6, comma 4, della l. 328/2000, nonché dell'art. 13, comma 1, lett. c) l.r.
3/2008, sia il carattere sussidiario dell'intervento dell'ente locale chiamato a fronteggiare situazioni di bisogno assistenziale e sociale della persona e non certamente anche a prevenire condotte inadempienti della stessa ad obbligazioni che ella volontariamente si è assunta nei confronti di soggetti a cui è ricorsa per l'erogazione di prestazioni sociali e assistenziali.
8.- Ciò posto, occorre entrare nel merito della domanda proposta dalla nella parte in cui mira a domandare Controparte_5
l'adempimento del comune all'obbligo di corrispondere l'integrazione economica della retta e, quindi, ad assumere l'obbligazione gravante sulla degente per la parte in cui la stessa non poteva adempiuta dalla per via della CP_2 limitatezza dei propri redditi e l'assenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare.
9.- Tale domanda, invero, è fondata, perché l'art. 6, comma quarto, della l.
328/2000 (disposizione di rango primario che non può essere derogata da norme regolamentarie di rango secondario) impone al comune di assumere gli obblighi connessi con l'eventuale integrazione economica della retta, a condizione che sia
“previamente informato”. Il procedimento amministrativo di verifica della necessità del ricovero stabile in strutture residenziali e di accertamento dello stato di bisogno della persona fragile deve, quindi, attivarsi anche d'ufficio, allorché l'ente locale sia stato, comunque, informato dell'esistenza di una situazione che richieda l'intervento dell'assistenza sociale. La contraria previsione contenuta nel regolamento comunale e, segnatamente, nell'art. 11 deve essere, quindi, disapplicata per contrarietà con la norma di legge primaria.
10.- Tale interpretazione dell'art. 6, comma quarto, della l. 328/2000 è, del resto, frutto proprio di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione che è coerente con l'art. 38 Cost.
7 11.- In questa prospettiva teleologicamente orientata, il principio di autoresponsabilità della persona (e del nucleo familiare di provenienza) deve necessariamente trovare una declinazione più attenuata in tutte le situazioni in cui la medesima si trova, per fatto non a sé imputabile, sprovvista dei mezzi necessari per condurre un'esistenza dignitosa.
12.- Le concrete situazioni in cui si trovava l' (donna avanti negli anni e CP_2 necessitante un ricovero in una struttura residenziale di lungo degenza) non rendevano, quindi, esigibile che la medesima si attivasse, presentando la dichiarazione ISEE presso il Comune di , per ottenere l'integrazione CP_1 economica della retta. L'inerzia del figlio e, dopo il 2015 e sino al gennaio 2018, del tutore non possono, pertanto, ricadere sulla donna che si trovava in una situazione di fragilità psicofisica e di bisogno economico oppure sull'ente del terzo settore che ha continuato a prendersi in carico la persona bisognosa, nonostante la sua pensione fosse insufficiente a corrispondere l'intero importo della retta.
13.1.- Questo giudice ritiene, pertanto, che dal settembre del 2014 – data in cui risulta per tabulas che il Comune di sia stato informato della CP_1 situazione di bisogno della (doc. 3 ricorrente) – sino al 31.12.2017 il CP_2
Comune di avrebbe dovuto quantomeno disporre l'integrazione CP_1 economica di 550,00 euro mensili a favore dell' per consentirle di coprire CP_2 la retta della struttura residenziale dove era ricoverata a far data dal 2007.
Infatti, nel 2015 è emerso che la era titolare complessivamente di redditi CP_2 da pensione pari ad euro 1.100,00 (doc. 4 ricorrente) e la retta mensile era pari ad euro 1.650,00 (doc. 2 ricorrente).
13.2.- Pertanto, a fronte dell'invarianza delle pensioni di cui era titolare l' della situazione di necessario ricovero in cui ella si trovava CP_2 quantomeno sino dal 2010, nonché dell'importo della retta che sino al
31.12.20217 era pari ad euro 1.650,00, gli è che l'ente locale avrebbe dovuto Cont assumersi, sin dal momento in cui l' lo aveva informato della peculiare condizione di bisogno e di necessario ricovero dell'anziana signora (doc. 3 ricorrente), l'obbligo di integrare la retta per la somma di euro 550,00 al mese.
13.3.- La situazione di necessarietà del ricovero e di insufficienza reddituale della riscontrata dal Comune nel 2018 non era, di fatti, diversa nel CP_2 settembre del 2014 negli anni 2015, 2016 e 2017, perché: - la pensione della
8 donna non era più alta in quegli anni;
- la necessità del ricovero era emersa già nel 2010 e non è emerso che la situazione di fragilità psicofisica dell'anziana signora abbia avuto progressi nel periodo intermedio tra la fine del 2010 e il gennaio del 2018.
14.- Orbene, la mancata attivazione di un procedimento amministrativo doveroso volto alla verifica dell'effettivo stato di bisogno della e CP_2 dell'integrazione della retta non può essere giustificata alla stregua del mancato rispetto delle previsioni contenute nel regolamento amministrativo comunale.
15.- L'ente locale, infatti, nell'organizzazione dell'assistenza sociale ha un margine di autonomia astretto al rispetto dei principi previsti dalle disposizioni di rango costituzionale e di fonte primaria. L'ente, pertanto, non può trasformare un'attività di assistenza che risponde a esigenze primarie delle persone che si trovano in situazioni di bisogno e di assenza dei mezzi necessari per vivere da doverosa in facoltativa. Il comune, detto altrimenti, allorché sia, comunque, informato che una persona è sprovvista dei mezzi necessari per vivere dignitosamente ed è costretta ad essere ricoverata in casa di riposo, deve farsi carico dell'obbligo di integrare la retta, esercitando tutti i poteri ufficiosi per la verifica dell'effettiva necessità del ricovero e della sussistenza della situazione di bisogno. La circostanza che il figlio della persona in stato di bisogno e, successivamente, il tutore nominato da questo Tribunale non abbiano presentato la dichiarazione ISEE ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo, non costituisce un motivo sufficiente a che il Comune venga meno a suoi obblighi primari di assistenza sociale delle persone bisognose e scarichi, in parte qua,
l'onere dell'assistenza sociale (funzione di cui è titolare la Repubblica nelle sue varie articolazioni) sui soggetti del terzo settore.
16.- Ciò posto, con riferimento al periodo successivo al settembre del 2014, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale, costituendo la missiva del 23.1.2018 (doc. 6 ricorrente), idonea lettera interruttiva della prescrizione, atteso che essa: - è indirizzata anche al comune;
- chiede l'adempimento del debito della maturato verso la residenza sanitaria;
- fa riferimento CP_2 all'obbligo discendente dall'art. 6, comma quarto, l. 328/2000 a carico dell'ente locale di integrare economicamente la retta della persona ricoverata in stato di bisogno. Essa, quindi, è una dichiarazione unilaterale recettizia con cui la
9 ha chiaramente intimato all'ente locale di adempiere all'obbligazione Parte_1 assistenziale sul medesimo gravante.
17.- L'amministrazione comunale è, quindi, parzialmente soccombente e, pertanto, deve essere condannata, previa compensazione parziale delle spese di causa, alla refusione delle stesse alla vittoriosa. Parte_1
18.- Tenuto conto del ridotto ammontare (rispetto all'importo maggiore della domanda) per cui viene accolta la domanda del ricorrente, le spese legali devono essere compensate per i due terzi. Essi si liquidano in dispositivo prendendo come scaglione il valore in cui è compreso il credito, applicando i medi per le prime due fasi e i minimi per le restanti, attesa l'assenza di attività istruttoria e la concisione della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, TT RT, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. accoglie in parte la domanda del ricorrente e condanna il CP_1
a pagare alla ricorrente la somma di euro 22.000,00, oltre
[...] interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal 23.1.2018 sino al saldo;
2. compensa per 2/3 le spese legali e condanna il a Controparte_1 pagare alla ricorrente la somma di euro 3.047,3, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, più 1/3 del contributo unificato e della marca da bollo come risultanti agli atti del fascicolo processuale.
Bergamo, 23/12/2025
Il Giudice
TT RT
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, TT RT,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 4.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2692/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025, promossa da
(P. IVA ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. TESTA LAURA come da procura alle liti allegata in calce
- Ricorrente -
nei confronti di
(P. IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. MICHELI FRANCESCO come da procura in calce alla comparsa
CONVENUTA,
Conclusioni per il ricorrente:
“piaccia all'Eccellentissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, così giudicare:
- nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la sussistenza di un credito, vantato dalla , per rette di degenza ad oggi Parte_1 insolute derivanti dal ricovero presso la R.S.A. gestita dalla
[...]
, per un importo pari ad € 70.782,63, oltre interessi da Controparte_2 computarsi dal dì del dovuto all'effettivo saldo, previo accertamento delle
1 responsabilità e conseguenti inadempimenti, per le ragioni di cui in narrativa, condannare il a rifondere la predetta cifra in favore della Controparte_1 deducente;
Parte_1
- in ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi.”
Conclusioni per la resistente:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bergamo adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e, pertanto, disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario per i motivi esposti in narrativa.
Ancora, in via preliminare:
• accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_1
e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla
[...] [...]
, come dedotto in narrativa;
Parte_1
accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della Parte_1
, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., e per l'effetto dichiarare inammissibile la
[...] domanda;
• accertare e dichiarare l'estinzione, anche parziale, del diritto azionato, per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2934 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla , come in narrativa Parte_1 dedotto.
Nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del ricorso proposto, rigettare il ricorso perché infondato in fatto, oltre che in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse comunque accertare l'esistenza di un credito in favore della Parte_1 si chiede che:
• lo stesso venga riconosciuto e liquidato esclusivamente nei limiti della somma effettivamente dovuta e comprovata;
2 • in ogni caso, si chiede che l'importo eventualmente accertato venga ridotto in misura proporzionale al grado di colpa e di inerzia ascrivibile alla Parte_1 stessa, la quale ha contribuito con la propria condotta omissiva alla formazione del preteso debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre C.P.A. ed IVA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- nata il [...] e morta il 20.3.2020 è stata ricoverata Controparte_2 presso la RSA (struttura sanitaria non ospedaliera di lungo degenza) su richiesta del di lei figlio, dal novembre del 2007 sino alla data del Controparte_3 decesso.
2.1.- Il di , con determina 30 del 24.1.2010, in forza dell'art. CP_1 CP_1
6, comma 4, l. 328/2000 e dell'art. 13 della L.R. 3/2008, ha statuito di integrare la retta (all'epoca pari a 1.020,00 euro al mese) dovuta dalla alla CP_2
nella misura di 300,00 euro al mese per il periodo Parte_1 corrente dall'1.5.2010 al 3.12.2010 (cfr. doc. 8 resistente).
2.2.- Invece, nell'anno 2011, il Comune di ha rigettato la richiesta di CP_1 integrazione della retta della struttura di lungo degenza avanzata dal figlio della medesima degente (cfr. docc. 9 – 11 resistente).
3.1.- Negli anni successivi alcuna determina di integrazione della retta è stata assunta dal . Controparte_1
3.2.- Ciò nondimeno, soltanto a fronte della sospensione integrale del pagamento della retta da parte della degente a far data dal mese di febbraio
2014, in data 11.09.2014, la ha esposto all' Parte_1 CP_4 di Bergamo ed al la morosità di nel Controparte_1 Controparte_2 pagamento della retta (cfr. doc. 4, ricorrente).
4.1.- Il Comune di , tuttavia, non è intervenuto per integrare la retta CP_1
Cont della degente, nonostante la segnalazione dell di cui al doc. 3 di parte ricorrente.
4.2.- Tale intervento non è stato adottato dal di neppure in CP_1 CP_1 data successiva all'8.7.2015 e, cioè, dopo che il giudice tutelare del Tribunale di
Bergamo ha nominato quale tutore dell' allora vice- Persona_1
3 sindaca del Comune di con delega ai servizi sociali, attesa CP_1
l'indisponibilità del figlio ad essere nominato tutore della Controparte_3 madre (doc. 2 ricorrente).
4.3.- Nonostante nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione fosse emersa la situazione di strutturale incapacità economica della degente ad assolvere l'obbligo di pagamento integrale della retta (per l'insufficienza della pensione a coprirne l'intero importo par ad euro 1.600,00 circa, cfr. doc. 4 ricorrente e, più precisamente, ad euro 1650, cfr. doc. 2 ricorrente), il
Comune di non ha, in ogni caso, assunto alcuna determina di CP_1 integrazione economica della retta.
4.4.- A partire dall'Agosto del 2015, pertanto, la retta è stata pagata solo in parte e limitatamente all'importo di 1.100,00 euro al mese, pari all'importo del bonifico permanente disposto dal tutore dell'Accorigi a valere dal conto corrente su cui veniva accreditata la pensione di pari importo (cfr. doc. 12 resistente).
5.- Il Comune di è, invece, intervenuto per disporre l'integrazione CP_1 della retta della per l'anno 2018, nei limiti della somma di euro 6.600 CP_2
(cfr. docc. 13, 14 resistente), per l'anno 2019, nei limiti della somma di euro
7.140,00 (cfr. docc. 16-17 resistente), nonché per l'anno 2020 limitatamente alla somma di euro 1.776,00 (doc. 20 resistente), essendo l deceduta CP_2 nei primi mesi dell'anno.
6.1.- Dopo il decesso di La , non Controparte_2 Parte_1 ha ottenuto la corresponsione delle mensilità insolute da parte del figlio della degente. Essa, quindi, ha chiesto che il fosse condannato Controparte_1
a pagare tutte le rette che negli anni sono rimaste insolute e che sono pari alla somma totale di euro 70.782,63.
6.2.- Tale somma è il risultato di un'esposizione debitoria che è cresciuta nel corso degli anni è che dipesa dal fatto che, per molti anni, la degente non ha adempiuto neppure in parte all'obbligo di corrispondere la retta mensile e che, solo dal luglio del 2015, il tutore della ha disposto, a valere dal conto CP_2 corrente della degente su cui veniva accreditata la pensione, un bonifico permanente di euro 1.100,00 con parziale pagamento della retta della RSA.
L'importo della retta era, tuttavia, ben maggiore, come confermato dai successivi
4 provvedimenti assunti dal di integrazione economica della Controparte_1 retta.
7.1.- Così ricostruito l'oggetto di questo processo è ora possibile entrare nel merito della domanda della . Parte_1
7.2.- Innanzitutto occorre ricostruire il quadro normativo rilevante. La disposizione che viene in rilievo è quella prevista dall'art. 6, comma quarto, della l. 328/2000, la quale prevede che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. La disposizione nazionale sembrerebbe, quindi, di primo acchito prevedere un obbligo del comune di assumere, sulla base della semplice preventiva informazione, l'obbligazione di
“integrazione economica” della retta per tutti quei soggetti per i quali si rende
“necessario il ricovero stabile presso strutture residenziale”.
7.3.- La disposizione deve essere letta, tuttavia, in combinato disposto con le previsioni di cui al citato art. 6, commi primo e secondo, della medesima legge che individua nel comune l'ambito “strategico per l'attuazione del sistema integrato previsto dalla legge 328/2000, ad esso risultando attribuiti compiti amministrativi fondamentali per la predisposizione ed erogazione dei servizi e degli interventi … tale ente si occupa altresì dell'autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
a gestione pubblica o dei soggetti privati, nonché, per quanto di più specifico interesse in questa sede, della definizione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e delle relative condizioni per usufruire delle prestazioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22.2.2022, n. 5869)
7.4.- In un quadro di risorse pubbliche scarse i comuni, pertanto, non hanno l'onere di accollarsi incondizionatamente la retta delle strutture residenziali, dovendo compiere, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, una valutazione ponderata che tenga conto delle risorse concretamente disponibili e che, comunque, non ecceda ciò che è necessario per far fronte a situazioni di bisogno effettivo della persona.
5 7.5.- Questa interpretazione del dato normativo è autorevolmente avallata dalla già citata sentenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che “il citato art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione.
Tale obbligo di assistenza, infatti, benché previsto a tutela di un diritto costituzionalmente protetto (artt. 2, 32 e 38 Cost.), non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il comune debba essere
"previamente informato"), ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. n. 24655 del
2016, e le pronunce in essa richiamate. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la più recente Cass. n. 32310 del 2018, in tema di servizi socio sanitari forniti dalla Regione Sicilia).
3.8.1. In altri termini, le funzioni di cui al citato art. 6 ed i relativi oneri economici scontano sempre e comunque, come puntualmente emerge dal comma 2 della medesima norma, il limite della disponibilità delle risorse in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali.
3.8.2. Pertanto, giusta quanto emerge da una lettura combinata delle disposizioni recate da ciascuno dei commi che compongono il menzionato art. 6, spetta ai comuni territorialmente competenti, nell'esercizio delle funzioni amministrative normativamente attribuitegli in materia di servizi sociali (commi 2 e 3) e “nell'ambito delle risorse disponibili”
(comma 2), provvedere a disporre in ordine alla necessità, o non, del “ricovero stabile” di cui al suo comma 4. Ciò, naturalmente, all'esito di un'istruttoria compiuta al momento in cui viene rappresentato il bisogno di sostentamento, così da consentire all'amministrazione di valutare le condizioni cui è subordinata
l'operatività, o non, del sostentamento pubblico, e fatta salva, ovviamente, la possibilità di impugnare il corrispondente provvedimento innanzi alla autorità giurisdizionale competente.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22.2.2022, n. 5869).
7.6.- Stando così le cose, non è fondata la domanda della Parte_1
di condanna del al pagamento dell'integralità delle
[...] Controparte_1
6 rette insolute e, dunque, anche della parte eccedente la quota oggetto dell'integrazione economica da parte del comune. L'ente locale, invero, in base alla normativa innanzi citata, è obbligato a farsi carico, nei limiti delle risorse disponibili, soltanto dell'integrazione economica e non già dell'intera spesa di ricovero nella struttura residenziale, anche per la parte in cui detta obbligazione poteva essere assolta dalla degente attingendo ai propri redditi.
7.7.- Ad una diversa interpretazione è contrario, di fatti, sia il dato letterale dell'art. 6, comma 4, della l. 328/2000, nonché dell'art. 13, comma 1, lett. c) l.r.
3/2008, sia il carattere sussidiario dell'intervento dell'ente locale chiamato a fronteggiare situazioni di bisogno assistenziale e sociale della persona e non certamente anche a prevenire condotte inadempienti della stessa ad obbligazioni che ella volontariamente si è assunta nei confronti di soggetti a cui è ricorsa per l'erogazione di prestazioni sociali e assistenziali.
8.- Ciò posto, occorre entrare nel merito della domanda proposta dalla nella parte in cui mira a domandare Controparte_5
l'adempimento del comune all'obbligo di corrispondere l'integrazione economica della retta e, quindi, ad assumere l'obbligazione gravante sulla degente per la parte in cui la stessa non poteva adempiuta dalla per via della CP_2 limitatezza dei propri redditi e l'assenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare.
9.- Tale domanda, invero, è fondata, perché l'art. 6, comma quarto, della l.
328/2000 (disposizione di rango primario che non può essere derogata da norme regolamentarie di rango secondario) impone al comune di assumere gli obblighi connessi con l'eventuale integrazione economica della retta, a condizione che sia
“previamente informato”. Il procedimento amministrativo di verifica della necessità del ricovero stabile in strutture residenziali e di accertamento dello stato di bisogno della persona fragile deve, quindi, attivarsi anche d'ufficio, allorché l'ente locale sia stato, comunque, informato dell'esistenza di una situazione che richieda l'intervento dell'assistenza sociale. La contraria previsione contenuta nel regolamento comunale e, segnatamente, nell'art. 11 deve essere, quindi, disapplicata per contrarietà con la norma di legge primaria.
10.- Tale interpretazione dell'art. 6, comma quarto, della l. 328/2000 è, del resto, frutto proprio di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione che è coerente con l'art. 38 Cost.
7 11.- In questa prospettiva teleologicamente orientata, il principio di autoresponsabilità della persona (e del nucleo familiare di provenienza) deve necessariamente trovare una declinazione più attenuata in tutte le situazioni in cui la medesima si trova, per fatto non a sé imputabile, sprovvista dei mezzi necessari per condurre un'esistenza dignitosa.
12.- Le concrete situazioni in cui si trovava l' (donna avanti negli anni e CP_2 necessitante un ricovero in una struttura residenziale di lungo degenza) non rendevano, quindi, esigibile che la medesima si attivasse, presentando la dichiarazione ISEE presso il Comune di , per ottenere l'integrazione CP_1 economica della retta. L'inerzia del figlio e, dopo il 2015 e sino al gennaio 2018, del tutore non possono, pertanto, ricadere sulla donna che si trovava in una situazione di fragilità psicofisica e di bisogno economico oppure sull'ente del terzo settore che ha continuato a prendersi in carico la persona bisognosa, nonostante la sua pensione fosse insufficiente a corrispondere l'intero importo della retta.
13.1.- Questo giudice ritiene, pertanto, che dal settembre del 2014 – data in cui risulta per tabulas che il Comune di sia stato informato della CP_1 situazione di bisogno della (doc. 3 ricorrente) – sino al 31.12.2017 il CP_2
Comune di avrebbe dovuto quantomeno disporre l'integrazione CP_1 economica di 550,00 euro mensili a favore dell' per consentirle di coprire CP_2 la retta della struttura residenziale dove era ricoverata a far data dal 2007.
Infatti, nel 2015 è emerso che la era titolare complessivamente di redditi CP_2 da pensione pari ad euro 1.100,00 (doc. 4 ricorrente) e la retta mensile era pari ad euro 1.650,00 (doc. 2 ricorrente).
13.2.- Pertanto, a fronte dell'invarianza delle pensioni di cui era titolare l' della situazione di necessario ricovero in cui ella si trovava CP_2 quantomeno sino dal 2010, nonché dell'importo della retta che sino al
31.12.20217 era pari ad euro 1.650,00, gli è che l'ente locale avrebbe dovuto Cont assumersi, sin dal momento in cui l' lo aveva informato della peculiare condizione di bisogno e di necessario ricovero dell'anziana signora (doc. 3 ricorrente), l'obbligo di integrare la retta per la somma di euro 550,00 al mese.
13.3.- La situazione di necessarietà del ricovero e di insufficienza reddituale della riscontrata dal Comune nel 2018 non era, di fatti, diversa nel CP_2 settembre del 2014 negli anni 2015, 2016 e 2017, perché: - la pensione della
8 donna non era più alta in quegli anni;
- la necessità del ricovero era emersa già nel 2010 e non è emerso che la situazione di fragilità psicofisica dell'anziana signora abbia avuto progressi nel periodo intermedio tra la fine del 2010 e il gennaio del 2018.
14.- Orbene, la mancata attivazione di un procedimento amministrativo doveroso volto alla verifica dell'effettivo stato di bisogno della e CP_2 dell'integrazione della retta non può essere giustificata alla stregua del mancato rispetto delle previsioni contenute nel regolamento amministrativo comunale.
15.- L'ente locale, infatti, nell'organizzazione dell'assistenza sociale ha un margine di autonomia astretto al rispetto dei principi previsti dalle disposizioni di rango costituzionale e di fonte primaria. L'ente, pertanto, non può trasformare un'attività di assistenza che risponde a esigenze primarie delle persone che si trovano in situazioni di bisogno e di assenza dei mezzi necessari per vivere da doverosa in facoltativa. Il comune, detto altrimenti, allorché sia, comunque, informato che una persona è sprovvista dei mezzi necessari per vivere dignitosamente ed è costretta ad essere ricoverata in casa di riposo, deve farsi carico dell'obbligo di integrare la retta, esercitando tutti i poteri ufficiosi per la verifica dell'effettiva necessità del ricovero e della sussistenza della situazione di bisogno. La circostanza che il figlio della persona in stato di bisogno e, successivamente, il tutore nominato da questo Tribunale non abbiano presentato la dichiarazione ISEE ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo, non costituisce un motivo sufficiente a che il Comune venga meno a suoi obblighi primari di assistenza sociale delle persone bisognose e scarichi, in parte qua,
l'onere dell'assistenza sociale (funzione di cui è titolare la Repubblica nelle sue varie articolazioni) sui soggetti del terzo settore.
16.- Ciò posto, con riferimento al periodo successivo al settembre del 2014, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale, costituendo la missiva del 23.1.2018 (doc. 6 ricorrente), idonea lettera interruttiva della prescrizione, atteso che essa: - è indirizzata anche al comune;
- chiede l'adempimento del debito della maturato verso la residenza sanitaria;
- fa riferimento CP_2 all'obbligo discendente dall'art. 6, comma quarto, l. 328/2000 a carico dell'ente locale di integrare economicamente la retta della persona ricoverata in stato di bisogno. Essa, quindi, è una dichiarazione unilaterale recettizia con cui la
9 ha chiaramente intimato all'ente locale di adempiere all'obbligazione Parte_1 assistenziale sul medesimo gravante.
17.- L'amministrazione comunale è, quindi, parzialmente soccombente e, pertanto, deve essere condannata, previa compensazione parziale delle spese di causa, alla refusione delle stesse alla vittoriosa. Parte_1
18.- Tenuto conto del ridotto ammontare (rispetto all'importo maggiore della domanda) per cui viene accolta la domanda del ricorrente, le spese legali devono essere compensate per i due terzi. Essi si liquidano in dispositivo prendendo come scaglione il valore in cui è compreso il credito, applicando i medi per le prime due fasi e i minimi per le restanti, attesa l'assenza di attività istruttoria e la concisione della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, TT RT, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. accoglie in parte la domanda del ricorrente e condanna il CP_1
a pagare alla ricorrente la somma di euro 22.000,00, oltre
[...] interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dal 23.1.2018 sino al saldo;
2. compensa per 2/3 le spese legali e condanna il a Controparte_1 pagare alla ricorrente la somma di euro 3.047,3, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, più 1/3 del contributo unificato e della marca da bollo come risultanti agli atti del fascicolo processuale.
Bergamo, 23/12/2025
Il Giudice
TT RT
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