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Sentenza 7 settembre 2024
Sentenza 7 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/09/2024, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 855/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. Parte_1 C.F._1
- attrice -
con il patrocinio degli avv.ti ZAMBON PAOLA e MERCURI DAVIDE,
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. MALACHIN CRISTINA,
Conclusioni di parte attrice:
1 - Accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità di quanto dichiarato nella
raccomandata postale atto giudiziario n. 787628199850, spedita il 23.07.2019 e
raccomandata postale atto giudiziario n. 785125575343 spedita in data 02.12.2020 con
relativi CAD, accogliendo così la presente querela di falso e per l'effetto escludere tali
documenti dalle fonti probatorie introdotte dalla SI.ra nel procedimento CP_1
R.G. n. 1645/2019 incardinato dinanzi al Tribunale di Rovigo e definito con sentenza n.
733/2020 e nel procedimento R.G. n. 789/2021 dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia.
In ogni caso,
pagina 1 di 9 - condannare la SI.ra , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento, a favore CP_1
della SI.ra , di una somma determinata dal Giudice in via equitativa;
Parte_1
- con vittoria di compensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed
accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta:
In via pregiudiziale: dichiararsi la tardività della riassunzione della querela di falso e
pronunciarsi per l'effetto la sua inammissibilità / improcedibilità con conseguente
estinzione del fascicolo dal ruolo.
Nel merito: rigettarsi le domande azionate da parte avversa per tutti i motivi indicati in
narrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 23.2.2022 (doc. 6 di parte attrice) la Corte di Appello di Venezia ha sospeso il giudizio di appello R.G. 789/2021 proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Rovigo n. 733/2020 depositata in data 28.10.2020, in attesa della decisione sulla querela di falso proposta dalla stessa contro “quanto dichiarato Pt_1
nella raccomandata postale atto giudiziario n. 787628199850, spedita il 23.07.2019 e raccomandata postale atto giudiziario n. 785125575343 spedita in data 02.12.2020 con relativi cad”.
Nell'ordinanza citata, la Corte, ricordato che “le attestazioni sull'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo del servizio postale fanno fede fino a querela di falso”, ha evidenziato
(i) “che l'appellante – rimasta contumace nel giudizio di primo grado - ha proposto
querela di falso nel corso del giudizio di appello per contestare la validità a) della notifica
del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e b) della prima notifica della sentenza
contumaciale avvenuta con raccomandata 2.12.20. L'appellante allega di essere venuta a
conoscenza del procedimento solo con la seconda notifica della sentenza perfezionata il
pagina 2 di 9 17.3.21. Dagli avvisi di ricevimento risulta il mancato ritiro dei plichi entro il decimo
giorno (doc. 5 e 10 appellante). L'addetto dell'ufficio postale avrebbe - a dire dell'appellante - rifiutato la consegna dei plichi perché il nome non corrispondeva per alcune lettere a quello della carta d'identità della destinataria”; (ii) che “parte appellata
ha confermato di volersi avvalere nel presente procedimento degli avvisi di ricevimento
impugnati”; (iii) che “essendo gli atti impugnati con querela di falso rilevanti ai fini della
decisione della causa (sono atti rilevanti per accertare la nullità/inesistenza del giudizio
contumaciale; l'ammissibilità dell'impugnazione della sentenza per mancato decorso del
termine breve), il presente giudizio deve essere sospeso ex art. 355 c.p.c., spettando al
giudice competente valutare la fondatezza o no della querela”.
La querelante ha pertanto introdotto il presente giudizio con “comparsa in riassunzione per querela di falso”, richiamando il contenuto della querela e pertanto ribadendo:
- che nelle notifiche tentate dell'originario ricorso in primo grado e della sentenza definitiva del procedimento svoltosi in sua (asseritamente illegittima) contumacia il suo nominativo sarebbe indicato erroneamente come anziché Persona_1
come ; Parte_1
- che in entrambe le circostanze, rinvenuto presso l'indirizzo di abitazione e di tentata notifica l'avviso di deposito, ella si sarebbe recata presso l'ufficio postale, ricevendo però il rifiuto di consegna del plico in giacenza, sul rilievo della non coincidenza del nominativo del richiedente e del destinatario delle notifiche;
- che, dunque, sarebbe falso quanto dichiarato negli avvisi di ricevimento, nella parte in cui si attesta il mancato ritiro del plico in giacenza entro il termine di dieci giorni, e dunque il conseguente perfezionamento della notifica.
La convenuta si è costituita nel presente procedimento, eccependo CP_1
l'inammissibilità della querela per tardività e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
pagina 3 di 9 Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc, la causa è stata istruita raccogliendo la prova per testi richiesta da parte attrice (udienza del 24.11.2023), e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte per l'udienza cartolare del 2.4.2024.
***
La querela va rigettata.
In limine, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata da parte convenuta.
L'art. 355 cpc dispone che “se nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il
giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa,
sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale
debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale”.
L'ordinanza della Corte del 23.3.2022 ha fissato il termine perentorio al 26.4.2022.
L'art. 125bis disp. att. cpc dispone che “Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: […]. La comparsa è
notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere
notificata personalmente”.
La comparsa in riassunzione è stata notificata alla convenuta in data 26.4.2022, nel rispetto, dunque, del termine perentorio assegnato.
La dichiarazione di inammissibilità per tardività, sul presupposto che l'iscrizione a ruolo con il deposito dell'atto introduttivo (che secondo la convenuta avrebbe dovuto rivestire la forma del ricorso), si porrebbe comunque in contrasto con l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, che predica, per i giudizi nei quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, che il giudizio è
correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri (ferme restando eventuali decadenze e pagina 4 di 9 preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte: su tutte, Cass. S.U.
n. 758/2022).
Nel merito, giova premettere che oggetto di questo giudizio non è la validità (ovvero la nullità) delle notifiche contestate, bensì la veridicità delle attestazioni apposte sugli avvisi di ricevimento, che formano oggetto del presente giudizio perché dotate di fidefacienza e contestate dalla querelante, relative al mancato ritiro del plico in giacenza nel termine di dieci giorni da parte della destinataria della notifica, redatte in data 3.8.2019 e 15.12.2020
(la documentazione originale è stata depositata in giudizio dalla convenuta in data
26.9.2023 e 10.10.2023).
La giurisprudenza di legittimità “è costante nell'affermare che la relazione di notifica
eseguita dall'ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così
come l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di
avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a
querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega,
dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è
autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione
ha ricevuto l'incarico. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia
sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una
forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del
2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, Cass. 2058/2019, Cass. 8082/2019)” (Cass.
n. 3241/2020).
L'attrice, onerata in tal senso a norma dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto fornire prova rigorosa dei fatti costitutivi della domanda, e cioè del fatto di essersi in entrambe le occasioni recata presso l'ufficio postale in una certa data, di aver chiesto la consegna del plico in giacenza, e di essersi vista opporre dallo sportellista il rifiuto della consegna,
pagina 5 di 9 diversamente da quanto attestato negli avvisi di ricevimento.
Di tali circostanze l'attrice non ha fornito prova sicura e confortante.
Essendo pacifica la circostanza dell'avvenuto tentativo di notifica presso il corretto indirizzo di residenza dell'attrice, così come il fatto che ella abbia ricevuto (rectius, rinvenuto nella cassetta postale) gli avvisi di deposito indicanti l'ufficio postale di giacenza dei plichi, non è stata fornita prova né del fatto che ella si sia recata presso l'ufficio postale chiedendo la consegna dei plichi, né del rifiuto opposto dagli sportellisti.
Il doc. 4 allegato all'atto introduttivo, infatti, non prova quanto preteso dalla parte.
Si tratta di una comunicazione di inviata in data 25.1.2021 (peraltro, CP_2
all'indirizzo mail destinatario “ ) nella quale “con Email_1
riferimento alla sua segnalazione del 16/12/2020, relativa al mancato recapito del plico
numero 787628199850 spedito il 23/07/2019 a lei diretto” si comunica che “l'invio risulta
aggiunto il 24/07/2019 e per un mero disguido in fase di lavorazione è stata effettuata
un'errata notifica dell'avviso di giacenza a causa del nome straniero e il plico risulta, dai
nostri sistemi informatici, rinviato al mittente dopo il periodo di giacenza presso l'UP”.
Come già più sopra evidenziato, non essendo rilevante, ai fini della decisione di questo giudizio, la sorte dell'avviso di giacenza, ma esclusivamente quanto dedotto dalla parte relativamente agli accessi presso l'ufficio postale ed ai tentativi di richiesta del plico giacente, il doc. 4 di parte attrice nulla prova in tal senso. Né è stata fornita prova della richiamata “segnalazione del 16/12/2020”.
La prova testimoniale raccolta, inoltre, non fornisce conferma alcuna alla tesi sostenuta dall'attrice.
Poiché le attestazioni asseritamente false sono riconducibili all'ufficio postale di LE
(PD) e risalgono, come si è già ricordato, alle date 3.8.2019 e 15.12.2020, non è rilevante la testimonianza di (udienza del 24.11.2023), che ha dichiarato di non Testimone_1
pagina 6 di 9 saper rispondere alle domande capitolate per aver lavorato presso l'ufficio di LE solo dal 1.1.2023, e mai prima di allora, e dunque in periodo successivo a quello in cui si collocano le due attestazioni oggetto della querela.
La teste , che ha svolto mansioni di direttrice dell'ufficio postale di Testimone_2
LE per dieci anni fino al 30.6.2021, e dunque nel periodo rilevanti ai fini della causa,
dopo aver preso visione dei documenti originali oggetto di querela, ha dichiarato: “non ho
memoria delle circostanze specificamente indicate nei capitoli di prova che mi vengono
formulati, nel senso che non ho memoria di questi fatti specifici. Finchè ho lavorato a
LE in caso di discrepanze tra i nominativi indicati nell'atto da notificare e il documento di identità abbiamo sempre ritenuto di rifiutare la consegna dell'atto, dando atto della mancata corrispondenza tra i nominativi. Adr: l'identità dell'indirizzo di tentata
consegna con quello di residenza della persona che si presentasse per il ritiro non è mai
stato sufficiente per autorizzarne la consegna, poiché mentre il postino consegna
all'indirizzo, noi all'ufficio consegnavamo alla persona, e ciò che dovevamo appurare era pertanto l'esatta identità della persona destinataria. […] non ricordo se in talune
circostanze, pur a fronte di discrepanze tra i nominativi riportati nei documenti da
notificare e nei documenti di identità, si sia deciso, magari dopo il confronto con la filiale,
di procedere comunque alla consegna del plico ritenendo comunque verificata la identità
della persona richiedente, non ho memoria di ipotesi come queste ma preciso anche che in
quanto direttrice non lavoravo direttamente allo sportello pertanto venivo interessata solo
se chiamata dallo sportellista, e non mi occupavo abitualmente di evadere le richieste di
consegna dei plichi per i quali era stata tentata la notifica. Preciso che l'ufficio di LE
ha cinque sportelli dei quali, nel periodo in cui io ho lavorato lì, quattro ordinariamente
funzionanti, vi era molto movimento […]”.
La teste, pertanto:
pagina 7 di 9 - non ha confermato che l'odierna attrice si sarebbe recata in due occasioni a ritirare plichi che le sarebbero stati rifiutati a causa della discrepanza tra i nominativi, avendo al contrario negato di ricordare tali fatti specifici;
- ha riferito di una prassi, seguita nell'ufficio, secondo cui in caso di discrepanze il plico interessato sarebbe stato rifiutato;
- ha precisato di non aver svolto, nel periodo qui d'interesse, mansioni di sportellista, di non essersi occupata abitualmente di evadere le richieste di consegna dei plichi per i quali fosse stata tentata la notifica, e di essersi interessata di questioni analoghe “solo se chiamata dallo sportellista”.
Poiché la descrizione di “prassi” seguite nelle occasioni (verosimilmente, sporadiche: non certo ordinarie, per stessa ammissione della teste) in cui la teste si sia trovata a svolgere mansioni di sportellista, diverse da quelle, sue proprie, di direttore dell'ufficio postale, non
è rilevante ai fini della prova dei fatti specifici allegati dalla parte, a maggior ragione considerando che l'ufficio in questione disponeva di ben cinque sportelli, anche funzionanti contemporaneamente, è impossibile sostenere che da tali risultanze testimoniali possano ritenersi provati i fatti dedotti dall'attrice, e cioè il suo duplice accesso all'ufficio postale ed il rifiuto opposto dagli operatori con cui avrebbe in quelle occasioni interloquito,
la cui identità, peraltro, non è mai stata neppure allegata dall'attrice.
Di altre circostanze di fatto dedotte dalla parte, tra cui quella secondo cui in occasione del primo accesso l'operatore postale avrebbe addirittura contattato il mittente avv. CP_1
“per spiegare l'accaduto anticipando che non avrebbe provveduto nuovamente a consegnare il plico”, non è neppure stata offerta prova.
Neppure può invocarsi la prova presuntiva, dal momento che difetta in radice ogni prova dell'esistenza di fatti precisi, gravi e concordanti, da cui desumere l'esistenza del fatto ignorato.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando il D.M. 55/2014, controversie di valore indeterminato, scaglione di riferimento compreso tra € 5.201 e 26.000, parametri medi, non sussistendo ragione per discostarsi dagli stessi.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 CP_1
in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 6 settembre 2024
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 855/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. Parte_1 C.F._1
- attrice -
con il patrocinio degli avv.ti ZAMBON PAOLA e MERCURI DAVIDE,
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. MALACHIN CRISTINA,
Conclusioni di parte attrice:
1 - Accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità di quanto dichiarato nella
raccomandata postale atto giudiziario n. 787628199850, spedita il 23.07.2019 e
raccomandata postale atto giudiziario n. 785125575343 spedita in data 02.12.2020 con
relativi CAD, accogliendo così la presente querela di falso e per l'effetto escludere tali
documenti dalle fonti probatorie introdotte dalla SI.ra nel procedimento CP_1
R.G. n. 1645/2019 incardinato dinanzi al Tribunale di Rovigo e definito con sentenza n.
733/2020 e nel procedimento R.G. n. 789/2021 dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia.
In ogni caso,
pagina 1 di 9 - condannare la SI.ra , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento, a favore CP_1
della SI.ra , di una somma determinata dal Giudice in via equitativa;
Parte_1
- con vittoria di compensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed
accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta:
In via pregiudiziale: dichiararsi la tardività della riassunzione della querela di falso e
pronunciarsi per l'effetto la sua inammissibilità / improcedibilità con conseguente
estinzione del fascicolo dal ruolo.
Nel merito: rigettarsi le domande azionate da parte avversa per tutti i motivi indicati in
narrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza del 23.2.2022 (doc. 6 di parte attrice) la Corte di Appello di Venezia ha sospeso il giudizio di appello R.G. 789/2021 proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Rovigo n. 733/2020 depositata in data 28.10.2020, in attesa della decisione sulla querela di falso proposta dalla stessa contro “quanto dichiarato Pt_1
nella raccomandata postale atto giudiziario n. 787628199850, spedita il 23.07.2019 e raccomandata postale atto giudiziario n. 785125575343 spedita in data 02.12.2020 con relativi cad”.
Nell'ordinanza citata, la Corte, ricordato che “le attestazioni sull'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo del servizio postale fanno fede fino a querela di falso”, ha evidenziato
(i) “che l'appellante – rimasta contumace nel giudizio di primo grado - ha proposto
querela di falso nel corso del giudizio di appello per contestare la validità a) della notifica
del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e b) della prima notifica della sentenza
contumaciale avvenuta con raccomandata 2.12.20. L'appellante allega di essere venuta a
conoscenza del procedimento solo con la seconda notifica della sentenza perfezionata il
pagina 2 di 9 17.3.21. Dagli avvisi di ricevimento risulta il mancato ritiro dei plichi entro il decimo
giorno (doc. 5 e 10 appellante). L'addetto dell'ufficio postale avrebbe - a dire dell'appellante - rifiutato la consegna dei plichi perché il nome non corrispondeva per alcune lettere a quello della carta d'identità della destinataria”; (ii) che “parte appellata
ha confermato di volersi avvalere nel presente procedimento degli avvisi di ricevimento
impugnati”; (iii) che “essendo gli atti impugnati con querela di falso rilevanti ai fini della
decisione della causa (sono atti rilevanti per accertare la nullità/inesistenza del giudizio
contumaciale; l'ammissibilità dell'impugnazione della sentenza per mancato decorso del
termine breve), il presente giudizio deve essere sospeso ex art. 355 c.p.c., spettando al
giudice competente valutare la fondatezza o no della querela”.
La querelante ha pertanto introdotto il presente giudizio con “comparsa in riassunzione per querela di falso”, richiamando il contenuto della querela e pertanto ribadendo:
- che nelle notifiche tentate dell'originario ricorso in primo grado e della sentenza definitiva del procedimento svoltosi in sua (asseritamente illegittima) contumacia il suo nominativo sarebbe indicato erroneamente come anziché Persona_1
come ; Parte_1
- che in entrambe le circostanze, rinvenuto presso l'indirizzo di abitazione e di tentata notifica l'avviso di deposito, ella si sarebbe recata presso l'ufficio postale, ricevendo però il rifiuto di consegna del plico in giacenza, sul rilievo della non coincidenza del nominativo del richiedente e del destinatario delle notifiche;
- che, dunque, sarebbe falso quanto dichiarato negli avvisi di ricevimento, nella parte in cui si attesta il mancato ritiro del plico in giacenza entro il termine di dieci giorni, e dunque il conseguente perfezionamento della notifica.
La convenuta si è costituita nel presente procedimento, eccependo CP_1
l'inammissibilità della querela per tardività e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
pagina 3 di 9 Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc, la causa è stata istruita raccogliendo la prova per testi richiesta da parte attrice (udienza del 24.11.2023), e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte per l'udienza cartolare del 2.4.2024.
***
La querela va rigettata.
In limine, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata da parte convenuta.
L'art. 355 cpc dispone che “se nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il
giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa,
sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale
debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale”.
L'ordinanza della Corte del 23.3.2022 ha fissato il termine perentorio al 26.4.2022.
L'art. 125bis disp. att. cpc dispone che “Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: […]. La comparsa è
notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere
notificata personalmente”.
La comparsa in riassunzione è stata notificata alla convenuta in data 26.4.2022, nel rispetto, dunque, del termine perentorio assegnato.
La dichiarazione di inammissibilità per tardività, sul presupposto che l'iscrizione a ruolo con il deposito dell'atto introduttivo (che secondo la convenuta avrebbe dovuto rivestire la forma del ricorso), si porrebbe comunque in contrasto con l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, che predica, per i giudizi nei quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, che il giudizio è
correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri (ferme restando eventuali decadenze e pagina 4 di 9 preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte: su tutte, Cass. S.U.
n. 758/2022).
Nel merito, giova premettere che oggetto di questo giudizio non è la validità (ovvero la nullità) delle notifiche contestate, bensì la veridicità delle attestazioni apposte sugli avvisi di ricevimento, che formano oggetto del presente giudizio perché dotate di fidefacienza e contestate dalla querelante, relative al mancato ritiro del plico in giacenza nel termine di dieci giorni da parte della destinataria della notifica, redatte in data 3.8.2019 e 15.12.2020
(la documentazione originale è stata depositata in giudizio dalla convenuta in data
26.9.2023 e 10.10.2023).
La giurisprudenza di legittimità “è costante nell'affermare che la relazione di notifica
eseguita dall'ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così
come l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di
avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a
querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega,
dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è
autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione
ha ricevuto l'incarico. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia
sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una
forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del
2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, Cass. 2058/2019, Cass. 8082/2019)” (Cass.
n. 3241/2020).
L'attrice, onerata in tal senso a norma dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto fornire prova rigorosa dei fatti costitutivi della domanda, e cioè del fatto di essersi in entrambe le occasioni recata presso l'ufficio postale in una certa data, di aver chiesto la consegna del plico in giacenza, e di essersi vista opporre dallo sportellista il rifiuto della consegna,
pagina 5 di 9 diversamente da quanto attestato negli avvisi di ricevimento.
Di tali circostanze l'attrice non ha fornito prova sicura e confortante.
Essendo pacifica la circostanza dell'avvenuto tentativo di notifica presso il corretto indirizzo di residenza dell'attrice, così come il fatto che ella abbia ricevuto (rectius, rinvenuto nella cassetta postale) gli avvisi di deposito indicanti l'ufficio postale di giacenza dei plichi, non è stata fornita prova né del fatto che ella si sia recata presso l'ufficio postale chiedendo la consegna dei plichi, né del rifiuto opposto dagli sportellisti.
Il doc. 4 allegato all'atto introduttivo, infatti, non prova quanto preteso dalla parte.
Si tratta di una comunicazione di inviata in data 25.1.2021 (peraltro, CP_2
all'indirizzo mail destinatario “ ) nella quale “con Email_1
riferimento alla sua segnalazione del 16/12/2020, relativa al mancato recapito del plico
numero 787628199850 spedito il 23/07/2019 a lei diretto” si comunica che “l'invio risulta
aggiunto il 24/07/2019 e per un mero disguido in fase di lavorazione è stata effettuata
un'errata notifica dell'avviso di giacenza a causa del nome straniero e il plico risulta, dai
nostri sistemi informatici, rinviato al mittente dopo il periodo di giacenza presso l'UP”.
Come già più sopra evidenziato, non essendo rilevante, ai fini della decisione di questo giudizio, la sorte dell'avviso di giacenza, ma esclusivamente quanto dedotto dalla parte relativamente agli accessi presso l'ufficio postale ed ai tentativi di richiesta del plico giacente, il doc. 4 di parte attrice nulla prova in tal senso. Né è stata fornita prova della richiamata “segnalazione del 16/12/2020”.
La prova testimoniale raccolta, inoltre, non fornisce conferma alcuna alla tesi sostenuta dall'attrice.
Poiché le attestazioni asseritamente false sono riconducibili all'ufficio postale di LE
(PD) e risalgono, come si è già ricordato, alle date 3.8.2019 e 15.12.2020, non è rilevante la testimonianza di (udienza del 24.11.2023), che ha dichiarato di non Testimone_1
pagina 6 di 9 saper rispondere alle domande capitolate per aver lavorato presso l'ufficio di LE solo dal 1.1.2023, e mai prima di allora, e dunque in periodo successivo a quello in cui si collocano le due attestazioni oggetto della querela.
La teste , che ha svolto mansioni di direttrice dell'ufficio postale di Testimone_2
LE per dieci anni fino al 30.6.2021, e dunque nel periodo rilevanti ai fini della causa,
dopo aver preso visione dei documenti originali oggetto di querela, ha dichiarato: “non ho
memoria delle circostanze specificamente indicate nei capitoli di prova che mi vengono
formulati, nel senso che non ho memoria di questi fatti specifici. Finchè ho lavorato a
LE in caso di discrepanze tra i nominativi indicati nell'atto da notificare e il documento di identità abbiamo sempre ritenuto di rifiutare la consegna dell'atto, dando atto della mancata corrispondenza tra i nominativi. Adr: l'identità dell'indirizzo di tentata
consegna con quello di residenza della persona che si presentasse per il ritiro non è mai
stato sufficiente per autorizzarne la consegna, poiché mentre il postino consegna
all'indirizzo, noi all'ufficio consegnavamo alla persona, e ciò che dovevamo appurare era pertanto l'esatta identità della persona destinataria. […] non ricordo se in talune
circostanze, pur a fronte di discrepanze tra i nominativi riportati nei documenti da
notificare e nei documenti di identità, si sia deciso, magari dopo il confronto con la filiale,
di procedere comunque alla consegna del plico ritenendo comunque verificata la identità
della persona richiedente, non ho memoria di ipotesi come queste ma preciso anche che in
quanto direttrice non lavoravo direttamente allo sportello pertanto venivo interessata solo
se chiamata dallo sportellista, e non mi occupavo abitualmente di evadere le richieste di
consegna dei plichi per i quali era stata tentata la notifica. Preciso che l'ufficio di LE
ha cinque sportelli dei quali, nel periodo in cui io ho lavorato lì, quattro ordinariamente
funzionanti, vi era molto movimento […]”.
La teste, pertanto:
pagina 7 di 9 - non ha confermato che l'odierna attrice si sarebbe recata in due occasioni a ritirare plichi che le sarebbero stati rifiutati a causa della discrepanza tra i nominativi, avendo al contrario negato di ricordare tali fatti specifici;
- ha riferito di una prassi, seguita nell'ufficio, secondo cui in caso di discrepanze il plico interessato sarebbe stato rifiutato;
- ha precisato di non aver svolto, nel periodo qui d'interesse, mansioni di sportellista, di non essersi occupata abitualmente di evadere le richieste di consegna dei plichi per i quali fosse stata tentata la notifica, e di essersi interessata di questioni analoghe “solo se chiamata dallo sportellista”.
Poiché la descrizione di “prassi” seguite nelle occasioni (verosimilmente, sporadiche: non certo ordinarie, per stessa ammissione della teste) in cui la teste si sia trovata a svolgere mansioni di sportellista, diverse da quelle, sue proprie, di direttore dell'ufficio postale, non
è rilevante ai fini della prova dei fatti specifici allegati dalla parte, a maggior ragione considerando che l'ufficio in questione disponeva di ben cinque sportelli, anche funzionanti contemporaneamente, è impossibile sostenere che da tali risultanze testimoniali possano ritenersi provati i fatti dedotti dall'attrice, e cioè il suo duplice accesso all'ufficio postale ed il rifiuto opposto dagli operatori con cui avrebbe in quelle occasioni interloquito,
la cui identità, peraltro, non è mai stata neppure allegata dall'attrice.
Di altre circostanze di fatto dedotte dalla parte, tra cui quella secondo cui in occasione del primo accesso l'operatore postale avrebbe addirittura contattato il mittente avv. CP_1
“per spiegare l'accaduto anticipando che non avrebbe provveduto nuovamente a consegnare il plico”, non è neppure stata offerta prova.
Neppure può invocarsi la prova presuntiva, dal momento che difetta in radice ogni prova dell'esistenza di fatti precisi, gravi e concordanti, da cui desumere l'esistenza del fatto ignorato.
pagina 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando il D.M. 55/2014, controversie di valore indeterminato, scaglione di riferimento compreso tra € 5.201 e 26.000, parametri medi, non sussistendo ragione per discostarsi dagli stessi.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 CP_1
in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 6 settembre 2024
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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