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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11829 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 44876 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui sono riunite le cause n.r.g. 44877/2024 e 44894/2024 discusse e decise all'udienza del giorno 19.11.2025 e vertenti
TRA
n persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, viale Europa n. 190 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bonsera per procura in atti
RICORRENTE
E
, , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 CP_3 domiciliati in Roma via Sirte n. 25, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Vitale, che li rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della multa
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati il 6.12.2024 (d'ora innanzi anche ), adiva Parte_1 Pt_1 il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro e chiedeva di accertare la legittimità della sanzione disciplinare della multa per un importo pari ad un'ora di retribuzione adottata nei confronti dei dipendenti con nota Prot. DISC/8133/MAC/2024 del 15.10.2024 Controparte_1
(n.r.g. 44876/24), con nota Prot. DISC/8136/MAC/2024 del 15.10.2024 (n.r.g. Controparte_2 44877/24) e con nota Prot. DISC/8135/MAC/2024 del 15.10.2024 (n.r.g. CP_3 44894/24) e in subordine di accertare la sanzione disciplinare ritenuta di giustizia. Esponeva che ciascuno dei tre convenuti è dipendente di e attualmente applicato presso il Pt_1 Centro di Distribuzione (CD) di Civitavecchia, in qualità di portalettere, titolare di LB32; che nei giorni 22 e 23 agosto 2024 i convenuti, con presa di servizio alle ore 10.00, si erano rifiutati di
1 formare i mazzetti di propria competenza come richiesto dal capo squadra , incaricato Parte_2 di supervisionare tale operatività, come previsto dalle procedure operative in materia di accentramento lavorazioni Interne, che alla pagina 16, paragrafo 06.3 (Lavorazioni Pre-Gita) al punto 1 (Attività ) riporta quanto segue:” Le LB formano i mazzetti di propria Pt_3 competenza, lavorando e riversando le liste che sono state loro affidate. La formazione mazzetto per le LB è in capo alle LB stesse, con supervisione CSQ\management CD e in funzione del modello di affido adottato nel Centro di Recapito”; che alla richiesta formulata dal responsabile circa le motivazioni per le quali, malgrado fossero informati della procedura, non avessero provveduto a formare il mazzetto, i dipendenti avevano risposto che il rifiuto scaturiva da informazioni acquisite dal proprio referente sindacale;
che a fronte del detto comportamento l'azienda con nota del 24.9.2024 inoltrata a ciascuno dei lavoratori, aveva formalizzato le contestazioni di addebito;
che erano poi seguite le giustificazioni dei dipendenti;
che aveva Pt_1 ritenuto insufficienti le giustificazioni (con riguardo al , peraltro, ammetteva trattarsi CP_1 di un mero refuso la contestazione di una precedente sanzione nel biennio) e poiché, il comportamento denotava negligenza nell'espletamento dell'attività lavorativa ed era stato causativo di un danno economico, in data 15.10.2024 aveva irrogato loro la sanzione della multa pari ad un'ora di retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL;
che avverso la sanzione, in data 14.11.2024, i dipendenti avevano chiesto la costituzione del Collegio di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art. 7 S.L.; che aveva ricevuto in data 27.11.2024 Pt_1
l'invito dell' alla nomina del proprio arbitro, ma che Parte_4 non intendendo aderire a detto invito, aveva promosso ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria. Si costituivano in giudizio tempestivamente i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e che venisse dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare intimata. Deducevano di essersi sempre attenuti alle disposizioni aziendali e alle indicazioni fornite anche dal proprio rappresentante sindacale e di non essere a conoscenza di alcuna comunicazione
“ufficiale” per la disciplina e l'esecuzione del rapporto di lavoro;
che in ogni caso la procedura stabilita unilateralmente da doveva ritenersi illegittima perché con Accordo nazionale del Pt_1 2.8.2022, e le OO.SS avevano convenuto l'accentramento delle lavorazioni interne Parte_1 presso i nodi di bacino, stabilendo -in base all'allegato n.1 al predetto Accordo – che il Centro Distribuzione (CD) di Civitavecchia dipendesse e fosse alimentato dal CS di Fiumicino;
che in base all'accordo alcune lavorazioni residuali presenti nei CD, quali l'affidamento e lo smistamento della posta ai portalettere, dovevano essere affidate alle unità delle Linee Mercato (LM); che le LM sono gli addetti alle lavorazioni interne dei Centri di Distribuzione e svolgono le attività residuali non accentrabili nel Centro di Smistamento di Fiumicino tra cui la lavorazione in mazzetti della posta;
che questa attività in passato era affidata ad altre risorse ora allocate nel CS di Fiumicino;
che pertanto le parti avevano previsto un incremento del personale addetto alle Linee Mercato che, per quanto riguarda il CD di Civitavecchia, era passato da 2 a 4 unità (cfr. allegato 3, doc. 7, pagina 21); che le Linee Business (LB), come , CP_1 CP_2 e sono i portalettere che consegnano raccomandate, pacchi, assicurate (prodotti tracciati e CP_3 segnati); che i compiti delle LB sono notevolmente diversi da quelli della Linea Mercato, avendo mansioni di recapito di oggetti e quindi nulla a che vedere con lo smistamento del prodotto proveniente dal CS di Fiumicino;
che l'affidamento delle attività residuali nei CD alle Linee Mercato e il conseguente aumento delle risorse era stato ribadito anche nel successivo accordo nazionale del 21 novembre 2022 con riassegnazione delle zone di recapito; che da ultimo, con verbale di Esame Congiunto del 26.1.2023, e la Delegazione Sindacale Regionale Parte_1 del Lazio avevano ribadito quanto sopra;
che aveva dato preminenza ad una Procedura Pt_1 Interna che, disattendendo il loro contenuto degli Accordi Nazionali, riconduce l'attività di formazione dei mazzetti proprio alle LB;
che inoltre tale procedura non era stata portata a conoscenza dei dipendenti;
che la procedura interna si pone in contrasto con degli accordi nazionali e con le assunzioni di personale aggiuntivo per le linee mercato concordate proprio per affidare alle stesse le lavorazioni interne residuali, impattando negativamente anche sui tempi di
2 lavoro della LB che in base alla procedura interna dovrebbero ritardare l'uscita per evadere l'incombenza della ripartizione in mazzetti con il rischio della mancata consegna della corrispondenza in giornata;
che in tutti i corsi di formazione a cui i resistenti avevano partecipato, aveva rappresentato che alla preparazione dei mazzetti avrebbero provveduto Pt_1 le Linee Mercato;
che la preminenza degli accordi nazionali sulle previsioni di una circolare interna scriminava il comportamento dei dipendenti rendendo illegittima la sanzione disciplinare;
che il codice disciplinare presente nel CD di Civitavecchia non contiene nessuna indicazione in ordine alla necessità per i portalettere Linea Business di formare i mazzetti della corrispondenza e che mancava dunque l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare. All'udienza del 30.4.2025, fallito il tentativo di conciliazione, le cause n.r.g. 44877/24 e 44894/24 venivano riunite alla più antica recante n.r.g. 44876/24 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
quindi – espletata l'istruttoria orale – la causa era decisa all'udienza del 19.11.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Ritiene l'Ufficio che la domanda di non sia meritevole di accoglimento e che le sanzioni Pt_1 disciplinari oggetto del contendere siano illegittime alla luce dell'assorbente rilievo per cui il rifiuto dei dipendenti sanzionati di eseguire la prestazione richiesta debba considerarsi legittimo e conforme a buona fede.
2. Questo il tenore della contestazione disciplinare del 24.9.2024, identica per i tre convenuti:
“Nei giorni 22 e 23 agosto scorso, Lei, portalettere titolare di presso il CD di Pt_5 Civitavecchia e con inizio servizio alle ore 10:00, si è rifiutato di formare i mazzetti di competenza, come richiesto dal CSQ incaricato di supervisione. Tale Parte_2 comportamento contrasta con le procedure operative in materia di accentramento delle lavorazioni interne, specificate a pagina 16, paragrafo 06.3 delle linee guida (Lavorazioni Pre- Gita) al punto 1 (Attività ) riporta quanto segue:” Le LB formano i mazzetti di propria Pt_3 competenza, lavorando e riversando le liste che sono state loro affidate. La formazione mazzetto per le LB è in capo alle LB stesse, con supervisione CSQ\management CD e in funzione del modello di affido adottato nel Centro di Recapito”. Alla richiesta del Suo Responsabile di spiegare le ragioni per cui, nonostante fosse informato della procedura, non aveva proceduto come previsto alla formazione del mazzetto, Lei ha risposto che il Suo rifiuto derivava da informazioni ricevute dal Suo Referente Sindacale. Il Suo comportamento, oltre a denotare negligenza nell'espletamento della propria attività lavorativa, ha causato un danno economico all'Azienda. I fatti sopra riferiti, da attribuirsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del vigente CCNL.. (…) Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: – Viale Controparte_4 Europa n.190 – 00144 Roma, oppure al fax n. 06/98680260” (doc. 1 fasc. ). Pt_1 Ritenute insufficienti le giustificazioni dei lavoratori, la società ha irrogato con i provvedimenti del 15.10.2024 “la sanzione disciplinare della multa per un importo pari ad ore una di retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 del vigente C.C.N.L.”. 3. Prima di entrare nel merito dell'oggetto della contestazione e della sanzione disciplinare, opportuno appare chiarire in cosa consista l'attività di formazione dei mazzetti.
3.a. Come espresso nel ricorso e nella memoria e anche confermato dall'esame testimoniale, la formazione dei mazzetti è in sostanza quell'attività preliminare che deve essere compiuta per consentire ai portalettere di consegnare la posta.
3 In particolare questa lavorazione riguarda tanto la posta ordinaria (consegnata dai portalettere di base AD), quanto la posta cd. a firma (raccomandate, assicurate, pacchi, ecc.) che viene consegnata dai portalettere della Linea Business (LB). Mentre prima della riorganizzazione aziendale seguita all'Accordo Sindacale (“Intesa”) del 2.8.2022 (doc. 7 fasc. res.), come chiarito dallo stesso procuratore speciale di , Parte_1 liberamente interrogato all'udienza del 30.4.2025, erano i cd. ALI (Addetti Lavorazioni Interne) a svolgere le attività preparatorie alla consegna dei prodotti postali da parte dei portalettere e tra queste attività anche quella di formazione dei mazzetti, dopo la riorganizzazione vi è stata una riconduzione delle attività delle lavorazioni interne nell'ambito dello smistamento (trasformando la figura dell'ALI in quella dell'Addetto Produzione) e una concentrazione delle stesse presso i Nodi di Bacino che alimentano i diversi centri di distribuzione e che svolgono tutte le attività di smistamento comprensive delle lavorazioni interne e delle attività atipiche, nonché le attività di back office e di accettazione grandi clienti (“Preciso che pima della riorganizzazione del 2022 le lavorazioni interne erano svolte da personale che era inidoneo alla mansione di portalettere. E tra queste lavorazioni vi era anche quella dello smistamento e della formazione dei mazzetti. Quindi fino alla riorganizzazione del 2022 i mazzetti li facevano gli ALI. Dopo la riorganizzazione del 2022, essendo state accentrate le attività e anche le persone presso i nodi di rete, in questo caso Fiumicino, non vi essendovi più gli ALI, è stato ripensato l'intero sistema...” così , procuratore speciale di , sentito alla prima udienza). Tes_1 Pt_1
Nel caso che ci occupa il accentrante è costituito dal Parte_6 Controparte_5
che alimenta 13 Centri di Distribuzione, tra cui quello di Civitavecchia, che viene qui
[...] in considerazione, presso cui giunge il prodotto postale già ripartito per zona e sub-zona di recapito (cfr. Accordo 2.8.2022 e allegati 1 e 2, doc. 7 cit.; cfr. anche deposizioni di tutti i testi). In base all'Accordo del 2.8.2022 il nuovo assetto organizzativo dei processi di smistamento e di alimentazione dei Centri di Distribuzione – reso necessario dalla forte pressione esercitata dalla concorrenza nel mercato dei servizi postali e dall'esigenza di consolidare il ruolo di leadership di
– ha determinato una revisione dei collegamenti di bacino e quindi un nuovo Parte_1 timing di alimentazione del prodotto presso i centri di distribuzione con conseguente ridefinizione dell'orario di ingresso dei portalettere (doc. 7 pag. 3; cfr. anche deposizione del teste , dipendente , che escusso come testimone all'udienza del 24.9.25, ha Parte_2 Pt_1 chiarito che a seguito della riorganizzazione i portalettere della linea business hanno tre orari di ingresso “Le LB hanno diversi orari di inizio nel nostro centro: 10.30, 12.30, 13.30”). Inoltre “l'implementazione del processo di accentramento ed evoluzione delle Lavorazioni Interne … rende necessario … ridefinire gli orari di ingresso dei portalettere … tenendo conto anche della necessità di garantire alcune attività residuali, non accentrabili, che verranno svolte nei CD da unità dell'Articolazione Mercato: queste ultime saranno pertanto integrate, in termini numerici (cfr. ALLEGATO 3) e di attività…” (il neretto è della scrivente, cfr. doc. 7 pag. 3). In altri termini è stato necessario ridefinire l'orario di ingresso dei portalettere tarandolo sul duplice dato dell'orario di arrivo del prodotto a Civitavecchia da Fiumicino e del successivo tempo di lavorazione prima che lo stesso sia pronto per la consegna. L'Accordo dell'agosto 2022, dunque, inequivocabilmente prevede che l'orario di ingresso del portalettere coincida con il momento in cui prodotto postale sia stato già lavorato e sia pronto per la consegna e le attività residuali a cui si riferisce non possono che essere quelle attività – non eseguibili nel nodo accentrante e cioè a Fiumicino - che sono prodromiche ed indispensabili per l'uscita del portalettere, vale a dire la formazione dei mazzetti. Ciò è stato anche successivamente ribadito nell'Accordo Nazionale del 21.11.2022 (doc. 8 fasc. res., Accordo 21.11.2022 punto 3), nonché, da ultimo, nel Verbale di Esame Congiunto del 26.1.2023 (doc. 9 fasc. res.).
3.b. Più nel dettaglio nel Centro di Distribuzione l'attività di formazione dei mazzetti postali è una delle fasi operative della lavorazione della corrispondenza che consiste nel prendere in
4 carico le liste formate e già preparate nel nodo accentrante, luogo in cui viene lavorata la corrispondenza a livello informatico e il prodotto postale viene raggruppato per zone e sotto- zone (così il teste capo squadra presso il centro di recapito di Civitavecchia: Parte_2
“Preciso che in precedenza vengono lavorati tutti i pacchi raccomandati creando delle liste che sono suddivise in base alla zona: questa operazione nel nostro centro viene fatta a Fiumicino, cioè al centro di Civitavecchia arrivano già delle liste preparate da Fiumicino, con il prodotto già diviso per zona e pronto. Il prodotto si trova cioè già separato in sacchi con una lista abbinata, per zone. Questa operazione viene fatta in precedenza a Fiumicino”). Nel Centro di Distribuzione, nel nostro caso di Civitavecchia, vengono poi prese in carico queste liste con abbinati i sacchi contenenti i prodotti postali e, per quanto concerne le Linee Business (non viene qui infatti in considerazione la procedura per gli altri portalettere di base AD), il capo squadra assegna loro ogni mattina le liste (così “Il sacco corrisponde a una zona e Pt_2 la linea Business fa una zona, ma anche due o tre. In base alla giornata e al carico di lavoro si prende uno o più sacchi… Il caposquadra la mattina assegna a ciascuna LB le varie zone e quindi le liste collegate…”). A questo punto - effettuata l'assegnazione/abbinamento delle liste a ciascuna LB - deve procedersi alla materiale attività di formazione dei mazzetti che consiste nell'individuare i pezzi di corrispondenza che appartengono a ciascuna lista e nel formare materialmente dei mazzetti e cioè un insieme di lettere raccomandate, assicurate, ecc. raggruppati per via e numero civico, legati, etichettati e deposti negli appositi contenitori del portalettere, pronti per la fase di recapito, in modo tale da facilitare la distribuzione finale e cioè l'ordinata sequenza delle consegne (così il teste dipendente di e segretario generale aggiunto Testimone_2 Pt_1 dell'organizzazione sindacale Consap Comunicazioni: “L'attività consiste nella ripartizione della posta a firma, e linee Business prendono il mazzetto di propria competenza quando iniziano l'attività lavorativa. Lo devono già trovare pronto. In modo da fare il lavoro preparatorio (cioè prendere il mazzetto ossia gruppo di raccomandate) e metterlo in gita (cioè metterlo nell'ordine della consegna) e prendere altri oggetti, tipo pacchi, atti giudiziari e poi uscire”). Eseguita tale operazione materiale di raggruppamento della posta in diversi mazzetti (assegnati all'unico portalettere) deve essere effettuata, altresì, la lettura dei codici a barre presenti sulla corrispondenza o sui contenitori, in modo da aggiornare il sistema informatico dello stato di lavorazione del prodotto postale e registrare i movimenti e le lavorazioni in tempo reale (arrivo dal nodo accentrante al centro di distribuzione, associazione al portalettere e alla zona di recapito) e garantirne la tracciabilità (così ha dichiarato in sede di Controparte_1 interrogatorio libero: “Fare il mazzetto significa prendere i pacchi e le raccomandate/assicurate varie, sparando e cioè acquisendo con il codice a barre ogni singolo pezzo.”). Il resistente ha anche chiarito che l'operazione di formazione dei mazzetti per le LB, dopo la riorganizzazione del 2022 e prima della contestazione disciplinare dell'agosto del 2024 oggetto di causa, era effettuata dai capi squadra, mentre per i portalettere ordinari dalle Linee Mercato (“Questa operazione l'avrebbe dovuta fare la , essendoci 4 operatori a Parte_7 Civitavecchia incrementati appositamente rispetto ai 2 che c'erano prima. Prima dell'episodio contestato disciplinarmente (agosto 2024) questi mazzetti li facevano i caposquadra. Anche dopo l'episodio disciplinare continuano a farli i caposquadra e non la che li fa Parte_7 solo ai portalettere che consegnano la posta ordinaria…”), circostanza questa confermata anche dal caposquadra (così il teste: “la linea mercato ha come attività principale la Parte_2 formazione dei mazzetti in carico alle AD (sono i portalettere di base che attaccano alle 8.30)… ADR dal 22/23 agosto 2024 i mazzetti da chi vengono fatti? I mazzetti vengono fatti, per le persone sanzionate, dal capo squadra”). Pertanto l'attività di formazione dei mazzetti è sia una attività fisica, che un'attività informatica che deve essere compiuta prima di procedere al giro delle consegne e in funzione di quest'ultimo: si tratta di una attività “residuale” rispetto a quella del nodo accentrante, nel senso
5 che è una lavorazione che non potrebbe essere compiuta nel nodo di Fiumicino, in quanto essa richiede l'abbinamento, nel singolo centro di distribuzione delle liste con i portalettere in servizio quel giorno e la materiale formazione dei mazzetti di corrispondenza per la gita.
4. Tanto premesso e venendo al caso di specie risulta che nelle linee guida operative del Centro di Distribuzione di Civitavecchia le attività preliminari di formazione dei mazzetti delle linee Business siano state affidate a queste ultime (quantomeno dall'agosto del 2024), le quali devono provvedervi prima dell'inizio della gita (cfr. Procedura operativa, doc. 8 fasc. ricorrente, pag. 16:
“Le LB formano i mazzetti di propria competenza, lavorando e riversando le liste che sono state loro affidate. La formazione mazzetto per le LB è in capo alle LB stesse, con supervisione CSQ\management CD e in funzione del modello di affido adottato nel Centro di Recapito.”) e che i tre dipendenti , e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui CP_1 CP_2 CP_3 alla contestazione disciplinare, abbiano rifiutato di svolgere tale attività affermando di non essere stati informati delle linee operative e che comunque essa avrebbe dovuto essere svolta, in base all'accordo sindacale del 2022, dalle Linee Mercato, come accadeva per i portalettere di base. Ebbene, come sopra chiarito, in base all'Accordo sindacale sottoscritto da il Parte_1 2.8.2022 (doc. 7 cit.) le “attività residuali non accentrabili verranno svolte nel CD da unità dell'Articolazione Mercato” e queste ultime proprio per fronteggiare l'incremento di attività venivano contestualmente aumentate di numero e, nel caso di Civitavecchia, portate da due a quattro risorse (cfr. Allegato 3). Pertanto sebbene l'accordo non menzioni nominalmente tutte le singole attività e non affermi che le operazioni di formazione dei mazzetti siano di competenza esclusiva della , Parte_7 tuttavia si può pervenire comunque a tale conclusione in considerazione del fatto che la formazione dei mazzetti sia attività residuale non accentrabile e che queste ultime spettino alla
, profili organizzativi questi, confermati anche negli accordi successivi (cfr. doc. 8 Parte_7 e 9 fasc. res.). D'altro canto che questa sia la corretta interpretazione dell'accordo, lo si evince non solo dalla lettura complessiva dell'atto (art. 1363 c.c., cfr. Cass. 2996/2023), ma anche dal contegno successivo delle parti, posto che in altri Centri Distribuzione è proprio la Linea Mercato a preparare i mazzetti della Linea Business (cfr. deposizione del teste che ha Testimone_2 dichiarato: “Confermo che la formazione dei mazzetti è un'attività residuale e che essa è in capo alla linea mercato. Le attività residuali sono ovunque in capo alla linea mercato”; nonché deposizione del teste impiegato di presso il Centro Esquilino – Portonaccio, Tes_3 Pt_1 che ha riferito: “materialmente non ho visto il funzionamento del centro di Civitavecchia perché non ci lavoro, ma nel centro in cui lavoro la procedura è quella che mi si legge. Le LM si occupano della formazione dei mazzetti delle LB…. La posta da Fiumicino arriva a Civitavecchia già separata per c.a.p.: ad esempio arriva quella relativa a due c.a.p. di Civitavecchia, ma poi spetta alle lavorazioni interne separare ulteriormente questa posta in base alla zona. Questa lavorazione la fa la linea mercato”) e nello stesso centro di Civitavecchia ciò avviene sebbene, come chiarito, solo per gli AD. Pertanto la procedura operativa di Civitavecchia, nella parte in cui assegna alle LB la formazione dei mazzetti contrasta oggettivamente con l'accordo sindacale del 2022, comporta una modifica unilaterale dell'organizzazione del lavoro che per contratto deve essere oggetto di confronto sindacale e va contro l'assetto concordato a livello nazionale e implementato localmente. Né ha allegato (e dimostrato) che la procedura operativa in uso a Civitavecchia, Pt_1 derogatoria rispetto all'accordo nazionale, sia temporanea o che sia stata condivisa con le organizzazioni sindacali, né che dipenda da circostanze oggettive contingenti che rendano – in ipotesi – concretamente inesigibile il rispetto dell'accordo stesso ovvero che, in sostanza, l'inadempimento agli obblighi scaturenti dall'accordo sindacale sia non imputabile.
6 Ne consegue che deve ritenersi legittimo il rifiuto frapposto dai lavoratori perché avente ad oggetto una prestazione non dovuta (art. 1460 c.c.) e che non sia sanzionabile disciplinarmente il loro comportamento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e accerta l'illegittimità delle sanzioni disciplinari oggetto di causa;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti che Parte_1 liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 19.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 44876 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui sono riunite le cause n.r.g. 44877/2024 e 44894/2024 discusse e decise all'udienza del giorno 19.11.2025 e vertenti
TRA
n persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, viale Europa n. 190 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bonsera per procura in atti
RICORRENTE
E
, , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 CP_3 domiciliati in Roma via Sirte n. 25, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Vitale, che li rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della multa
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati il 6.12.2024 (d'ora innanzi anche ), adiva Parte_1 Pt_1 il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro e chiedeva di accertare la legittimità della sanzione disciplinare della multa per un importo pari ad un'ora di retribuzione adottata nei confronti dei dipendenti con nota Prot. DISC/8133/MAC/2024 del 15.10.2024 Controparte_1
(n.r.g. 44876/24), con nota Prot. DISC/8136/MAC/2024 del 15.10.2024 (n.r.g. Controparte_2 44877/24) e con nota Prot. DISC/8135/MAC/2024 del 15.10.2024 (n.r.g. CP_3 44894/24) e in subordine di accertare la sanzione disciplinare ritenuta di giustizia. Esponeva che ciascuno dei tre convenuti è dipendente di e attualmente applicato presso il Pt_1 Centro di Distribuzione (CD) di Civitavecchia, in qualità di portalettere, titolare di LB32; che nei giorni 22 e 23 agosto 2024 i convenuti, con presa di servizio alle ore 10.00, si erano rifiutati di
1 formare i mazzetti di propria competenza come richiesto dal capo squadra , incaricato Parte_2 di supervisionare tale operatività, come previsto dalle procedure operative in materia di accentramento lavorazioni Interne, che alla pagina 16, paragrafo 06.3 (Lavorazioni Pre-Gita) al punto 1 (Attività ) riporta quanto segue:” Le LB formano i mazzetti di propria Pt_3 competenza, lavorando e riversando le liste che sono state loro affidate. La formazione mazzetto per le LB è in capo alle LB stesse, con supervisione CSQ\management CD e in funzione del modello di affido adottato nel Centro di Recapito”; che alla richiesta formulata dal responsabile circa le motivazioni per le quali, malgrado fossero informati della procedura, non avessero provveduto a formare il mazzetto, i dipendenti avevano risposto che il rifiuto scaturiva da informazioni acquisite dal proprio referente sindacale;
che a fronte del detto comportamento l'azienda con nota del 24.9.2024 inoltrata a ciascuno dei lavoratori, aveva formalizzato le contestazioni di addebito;
che erano poi seguite le giustificazioni dei dipendenti;
che aveva Pt_1 ritenuto insufficienti le giustificazioni (con riguardo al , peraltro, ammetteva trattarsi CP_1 di un mero refuso la contestazione di una precedente sanzione nel biennio) e poiché, il comportamento denotava negligenza nell'espletamento dell'attività lavorativa ed era stato causativo di un danno economico, in data 15.10.2024 aveva irrogato loro la sanzione della multa pari ad un'ora di retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL;
che avverso la sanzione, in data 14.11.2024, i dipendenti avevano chiesto la costituzione del Collegio di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art. 7 S.L.; che aveva ricevuto in data 27.11.2024 Pt_1
l'invito dell' alla nomina del proprio arbitro, ma che Parte_4 non intendendo aderire a detto invito, aveva promosso ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria. Si costituivano in giudizio tempestivamente i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e che venisse dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare intimata. Deducevano di essersi sempre attenuti alle disposizioni aziendali e alle indicazioni fornite anche dal proprio rappresentante sindacale e di non essere a conoscenza di alcuna comunicazione
“ufficiale” per la disciplina e l'esecuzione del rapporto di lavoro;
che in ogni caso la procedura stabilita unilateralmente da doveva ritenersi illegittima perché con Accordo nazionale del Pt_1 2.8.2022, e le OO.SS avevano convenuto l'accentramento delle lavorazioni interne Parte_1 presso i nodi di bacino, stabilendo -in base all'allegato n.1 al predetto Accordo – che il Centro Distribuzione (CD) di Civitavecchia dipendesse e fosse alimentato dal CS di Fiumicino;
che in base all'accordo alcune lavorazioni residuali presenti nei CD, quali l'affidamento e lo smistamento della posta ai portalettere, dovevano essere affidate alle unità delle Linee Mercato (LM); che le LM sono gli addetti alle lavorazioni interne dei Centri di Distribuzione e svolgono le attività residuali non accentrabili nel Centro di Smistamento di Fiumicino tra cui la lavorazione in mazzetti della posta;
che questa attività in passato era affidata ad altre risorse ora allocate nel CS di Fiumicino;
che pertanto le parti avevano previsto un incremento del personale addetto alle Linee Mercato che, per quanto riguarda il CD di Civitavecchia, era passato da 2 a 4 unità (cfr. allegato 3, doc. 7, pagina 21); che le Linee Business (LB), come , CP_1 CP_2 e sono i portalettere che consegnano raccomandate, pacchi, assicurate (prodotti tracciati e CP_3 segnati); che i compiti delle LB sono notevolmente diversi da quelli della Linea Mercato, avendo mansioni di recapito di oggetti e quindi nulla a che vedere con lo smistamento del prodotto proveniente dal CS di Fiumicino;
che l'affidamento delle attività residuali nei CD alle Linee Mercato e il conseguente aumento delle risorse era stato ribadito anche nel successivo accordo nazionale del 21 novembre 2022 con riassegnazione delle zone di recapito; che da ultimo, con verbale di Esame Congiunto del 26.1.2023, e la Delegazione Sindacale Regionale Parte_1 del Lazio avevano ribadito quanto sopra;
che aveva dato preminenza ad una Procedura Pt_1 Interna che, disattendendo il loro contenuto degli Accordi Nazionali, riconduce l'attività di formazione dei mazzetti proprio alle LB;
che inoltre tale procedura non era stata portata a conoscenza dei dipendenti;
che la procedura interna si pone in contrasto con degli accordi nazionali e con le assunzioni di personale aggiuntivo per le linee mercato concordate proprio per affidare alle stesse le lavorazioni interne residuali, impattando negativamente anche sui tempi di
2 lavoro della LB che in base alla procedura interna dovrebbero ritardare l'uscita per evadere l'incombenza della ripartizione in mazzetti con il rischio della mancata consegna della corrispondenza in giornata;
che in tutti i corsi di formazione a cui i resistenti avevano partecipato, aveva rappresentato che alla preparazione dei mazzetti avrebbero provveduto Pt_1 le Linee Mercato;
che la preminenza degli accordi nazionali sulle previsioni di una circolare interna scriminava il comportamento dei dipendenti rendendo illegittima la sanzione disciplinare;
che il codice disciplinare presente nel CD di Civitavecchia non contiene nessuna indicazione in ordine alla necessità per i portalettere Linea Business di formare i mazzetti della corrispondenza e che mancava dunque l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare. All'udienza del 30.4.2025, fallito il tentativo di conciliazione, le cause n.r.g. 44877/24 e 44894/24 venivano riunite alla più antica recante n.r.g. 44876/24 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
quindi – espletata l'istruttoria orale – la causa era decisa all'udienza del 19.11.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Ritiene l'Ufficio che la domanda di non sia meritevole di accoglimento e che le sanzioni Pt_1 disciplinari oggetto del contendere siano illegittime alla luce dell'assorbente rilievo per cui il rifiuto dei dipendenti sanzionati di eseguire la prestazione richiesta debba considerarsi legittimo e conforme a buona fede.
2. Questo il tenore della contestazione disciplinare del 24.9.2024, identica per i tre convenuti:
“Nei giorni 22 e 23 agosto scorso, Lei, portalettere titolare di presso il CD di Pt_5 Civitavecchia e con inizio servizio alle ore 10:00, si è rifiutato di formare i mazzetti di competenza, come richiesto dal CSQ incaricato di supervisione. Tale Parte_2 comportamento contrasta con le procedure operative in materia di accentramento delle lavorazioni interne, specificate a pagina 16, paragrafo 06.3 delle linee guida (Lavorazioni Pre- Gita) al punto 1 (Attività ) riporta quanto segue:” Le LB formano i mazzetti di propria Pt_3 competenza, lavorando e riversando le liste che sono state loro affidate. La formazione mazzetto per le LB è in capo alle LB stesse, con supervisione CSQ\management CD e in funzione del modello di affido adottato nel Centro di Recapito”. Alla richiesta del Suo Responsabile di spiegare le ragioni per cui, nonostante fosse informato della procedura, non aveva proceduto come previsto alla formazione del mazzetto, Lei ha risposto che il Suo rifiuto derivava da informazioni ricevute dal Suo Referente Sindacale. Il Suo comportamento, oltre a denotare negligenza nell'espletamento della propria attività lavorativa, ha causato un danno economico all'Azienda. I fatti sopra riferiti, da attribuirsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del vigente CCNL.. (…) Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: – Viale Controparte_4 Europa n.190 – 00144 Roma, oppure al fax n. 06/98680260” (doc. 1 fasc. ). Pt_1 Ritenute insufficienti le giustificazioni dei lavoratori, la società ha irrogato con i provvedimenti del 15.10.2024 “la sanzione disciplinare della multa per un importo pari ad ore una di retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 del vigente C.C.N.L.”. 3. Prima di entrare nel merito dell'oggetto della contestazione e della sanzione disciplinare, opportuno appare chiarire in cosa consista l'attività di formazione dei mazzetti.
3.a. Come espresso nel ricorso e nella memoria e anche confermato dall'esame testimoniale, la formazione dei mazzetti è in sostanza quell'attività preliminare che deve essere compiuta per consentire ai portalettere di consegnare la posta.
3 In particolare questa lavorazione riguarda tanto la posta ordinaria (consegnata dai portalettere di base AD), quanto la posta cd. a firma (raccomandate, assicurate, pacchi, ecc.) che viene consegnata dai portalettere della Linea Business (LB). Mentre prima della riorganizzazione aziendale seguita all'Accordo Sindacale (“Intesa”) del 2.8.2022 (doc. 7 fasc. res.), come chiarito dallo stesso procuratore speciale di , Parte_1 liberamente interrogato all'udienza del 30.4.2025, erano i cd. ALI (Addetti Lavorazioni Interne) a svolgere le attività preparatorie alla consegna dei prodotti postali da parte dei portalettere e tra queste attività anche quella di formazione dei mazzetti, dopo la riorganizzazione vi è stata una riconduzione delle attività delle lavorazioni interne nell'ambito dello smistamento (trasformando la figura dell'ALI in quella dell'Addetto Produzione) e una concentrazione delle stesse presso i Nodi di Bacino che alimentano i diversi centri di distribuzione e che svolgono tutte le attività di smistamento comprensive delle lavorazioni interne e delle attività atipiche, nonché le attività di back office e di accettazione grandi clienti (“Preciso che pima della riorganizzazione del 2022 le lavorazioni interne erano svolte da personale che era inidoneo alla mansione di portalettere. E tra queste lavorazioni vi era anche quella dello smistamento e della formazione dei mazzetti. Quindi fino alla riorganizzazione del 2022 i mazzetti li facevano gli ALI. Dopo la riorganizzazione del 2022, essendo state accentrate le attività e anche le persone presso i nodi di rete, in questo caso Fiumicino, non vi essendovi più gli ALI, è stato ripensato l'intero sistema...” così , procuratore speciale di , sentito alla prima udienza). Tes_1 Pt_1
Nel caso che ci occupa il accentrante è costituito dal Parte_6 Controparte_5
che alimenta 13 Centri di Distribuzione, tra cui quello di Civitavecchia, che viene qui
[...] in considerazione, presso cui giunge il prodotto postale già ripartito per zona e sub-zona di recapito (cfr. Accordo 2.8.2022 e allegati 1 e 2, doc. 7 cit.; cfr. anche deposizioni di tutti i testi). In base all'Accordo del 2.8.2022 il nuovo assetto organizzativo dei processi di smistamento e di alimentazione dei Centri di Distribuzione – reso necessario dalla forte pressione esercitata dalla concorrenza nel mercato dei servizi postali e dall'esigenza di consolidare il ruolo di leadership di
– ha determinato una revisione dei collegamenti di bacino e quindi un nuovo Parte_1 timing di alimentazione del prodotto presso i centri di distribuzione con conseguente ridefinizione dell'orario di ingresso dei portalettere (doc. 7 pag. 3; cfr. anche deposizione del teste , dipendente , che escusso come testimone all'udienza del 24.9.25, ha Parte_2 Pt_1 chiarito che a seguito della riorganizzazione i portalettere della linea business hanno tre orari di ingresso “Le LB hanno diversi orari di inizio nel nostro centro: 10.30, 12.30, 13.30”). Inoltre “l'implementazione del processo di accentramento ed evoluzione delle Lavorazioni Interne … rende necessario … ridefinire gli orari di ingresso dei portalettere … tenendo conto anche della necessità di garantire alcune attività residuali, non accentrabili, che verranno svolte nei CD da unità dell'Articolazione Mercato: queste ultime saranno pertanto integrate, in termini numerici (cfr. ALLEGATO 3) e di attività…” (il neretto è della scrivente, cfr. doc. 7 pag. 3). In altri termini è stato necessario ridefinire l'orario di ingresso dei portalettere tarandolo sul duplice dato dell'orario di arrivo del prodotto a Civitavecchia da Fiumicino e del successivo tempo di lavorazione prima che lo stesso sia pronto per la consegna. L'Accordo dell'agosto 2022, dunque, inequivocabilmente prevede che l'orario di ingresso del portalettere coincida con il momento in cui prodotto postale sia stato già lavorato e sia pronto per la consegna e le attività residuali a cui si riferisce non possono che essere quelle attività – non eseguibili nel nodo accentrante e cioè a Fiumicino - che sono prodromiche ed indispensabili per l'uscita del portalettere, vale a dire la formazione dei mazzetti. Ciò è stato anche successivamente ribadito nell'Accordo Nazionale del 21.11.2022 (doc. 8 fasc. res., Accordo 21.11.2022 punto 3), nonché, da ultimo, nel Verbale di Esame Congiunto del 26.1.2023 (doc. 9 fasc. res.).
3.b. Più nel dettaglio nel Centro di Distribuzione l'attività di formazione dei mazzetti postali è una delle fasi operative della lavorazione della corrispondenza che consiste nel prendere in
4 carico le liste formate e già preparate nel nodo accentrante, luogo in cui viene lavorata la corrispondenza a livello informatico e il prodotto postale viene raggruppato per zone e sotto- zone (così il teste capo squadra presso il centro di recapito di Civitavecchia: Parte_2
“Preciso che in precedenza vengono lavorati tutti i pacchi raccomandati creando delle liste che sono suddivise in base alla zona: questa operazione nel nostro centro viene fatta a Fiumicino, cioè al centro di Civitavecchia arrivano già delle liste preparate da Fiumicino, con il prodotto già diviso per zona e pronto. Il prodotto si trova cioè già separato in sacchi con una lista abbinata, per zone. Questa operazione viene fatta in precedenza a Fiumicino”). Nel Centro di Distribuzione, nel nostro caso di Civitavecchia, vengono poi prese in carico queste liste con abbinati i sacchi contenenti i prodotti postali e, per quanto concerne le Linee Business (non viene qui infatti in considerazione la procedura per gli altri portalettere di base AD), il capo squadra assegna loro ogni mattina le liste (così “Il sacco corrisponde a una zona e Pt_2 la linea Business fa una zona, ma anche due o tre. In base alla giornata e al carico di lavoro si prende uno o più sacchi… Il caposquadra la mattina assegna a ciascuna LB le varie zone e quindi le liste collegate…”). A questo punto - effettuata l'assegnazione/abbinamento delle liste a ciascuna LB - deve procedersi alla materiale attività di formazione dei mazzetti che consiste nell'individuare i pezzi di corrispondenza che appartengono a ciascuna lista e nel formare materialmente dei mazzetti e cioè un insieme di lettere raccomandate, assicurate, ecc. raggruppati per via e numero civico, legati, etichettati e deposti negli appositi contenitori del portalettere, pronti per la fase di recapito, in modo tale da facilitare la distribuzione finale e cioè l'ordinata sequenza delle consegne (così il teste dipendente di e segretario generale aggiunto Testimone_2 Pt_1 dell'organizzazione sindacale Consap Comunicazioni: “L'attività consiste nella ripartizione della posta a firma, e linee Business prendono il mazzetto di propria competenza quando iniziano l'attività lavorativa. Lo devono già trovare pronto. In modo da fare il lavoro preparatorio (cioè prendere il mazzetto ossia gruppo di raccomandate) e metterlo in gita (cioè metterlo nell'ordine della consegna) e prendere altri oggetti, tipo pacchi, atti giudiziari e poi uscire”). Eseguita tale operazione materiale di raggruppamento della posta in diversi mazzetti (assegnati all'unico portalettere) deve essere effettuata, altresì, la lettura dei codici a barre presenti sulla corrispondenza o sui contenitori, in modo da aggiornare il sistema informatico dello stato di lavorazione del prodotto postale e registrare i movimenti e le lavorazioni in tempo reale (arrivo dal nodo accentrante al centro di distribuzione, associazione al portalettere e alla zona di recapito) e garantirne la tracciabilità (così ha dichiarato in sede di Controparte_1 interrogatorio libero: “Fare il mazzetto significa prendere i pacchi e le raccomandate/assicurate varie, sparando e cioè acquisendo con il codice a barre ogni singolo pezzo.”). Il resistente ha anche chiarito che l'operazione di formazione dei mazzetti per le LB, dopo la riorganizzazione del 2022 e prima della contestazione disciplinare dell'agosto del 2024 oggetto di causa, era effettuata dai capi squadra, mentre per i portalettere ordinari dalle Linee Mercato (“Questa operazione l'avrebbe dovuta fare la , essendoci 4 operatori a Parte_7 Civitavecchia incrementati appositamente rispetto ai 2 che c'erano prima. Prima dell'episodio contestato disciplinarmente (agosto 2024) questi mazzetti li facevano i caposquadra. Anche dopo l'episodio disciplinare continuano a farli i caposquadra e non la che li fa Parte_7 solo ai portalettere che consegnano la posta ordinaria…”), circostanza questa confermata anche dal caposquadra (così il teste: “la linea mercato ha come attività principale la Parte_2 formazione dei mazzetti in carico alle AD (sono i portalettere di base che attaccano alle 8.30)… ADR dal 22/23 agosto 2024 i mazzetti da chi vengono fatti? I mazzetti vengono fatti, per le persone sanzionate, dal capo squadra”). Pertanto l'attività di formazione dei mazzetti è sia una attività fisica, che un'attività informatica che deve essere compiuta prima di procedere al giro delle consegne e in funzione di quest'ultimo: si tratta di una attività “residuale” rispetto a quella del nodo accentrante, nel senso
5 che è una lavorazione che non potrebbe essere compiuta nel nodo di Fiumicino, in quanto essa richiede l'abbinamento, nel singolo centro di distribuzione delle liste con i portalettere in servizio quel giorno e la materiale formazione dei mazzetti di corrispondenza per la gita.
4. Tanto premesso e venendo al caso di specie risulta che nelle linee guida operative del Centro di Distribuzione di Civitavecchia le attività preliminari di formazione dei mazzetti delle linee Business siano state affidate a queste ultime (quantomeno dall'agosto del 2024), le quali devono provvedervi prima dell'inizio della gita (cfr. Procedura operativa, doc. 8 fasc. ricorrente, pag. 16:
“Le LB formano i mazzetti di propria competenza, lavorando e riversando le liste che sono state loro affidate. La formazione mazzetto per le LB è in capo alle LB stesse, con supervisione CSQ\management CD e in funzione del modello di affido adottato nel Centro di Recapito.”) e che i tre dipendenti , e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui CP_1 CP_2 CP_3 alla contestazione disciplinare, abbiano rifiutato di svolgere tale attività affermando di non essere stati informati delle linee operative e che comunque essa avrebbe dovuto essere svolta, in base all'accordo sindacale del 2022, dalle Linee Mercato, come accadeva per i portalettere di base. Ebbene, come sopra chiarito, in base all'Accordo sindacale sottoscritto da il Parte_1 2.8.2022 (doc. 7 cit.) le “attività residuali non accentrabili verranno svolte nel CD da unità dell'Articolazione Mercato” e queste ultime proprio per fronteggiare l'incremento di attività venivano contestualmente aumentate di numero e, nel caso di Civitavecchia, portate da due a quattro risorse (cfr. Allegato 3). Pertanto sebbene l'accordo non menzioni nominalmente tutte le singole attività e non affermi che le operazioni di formazione dei mazzetti siano di competenza esclusiva della , Parte_7 tuttavia si può pervenire comunque a tale conclusione in considerazione del fatto che la formazione dei mazzetti sia attività residuale non accentrabile e che queste ultime spettino alla
, profili organizzativi questi, confermati anche negli accordi successivi (cfr. doc. 8 Parte_7 e 9 fasc. res.). D'altro canto che questa sia la corretta interpretazione dell'accordo, lo si evince non solo dalla lettura complessiva dell'atto (art. 1363 c.c., cfr. Cass. 2996/2023), ma anche dal contegno successivo delle parti, posto che in altri Centri Distribuzione è proprio la Linea Mercato a preparare i mazzetti della Linea Business (cfr. deposizione del teste che ha Testimone_2 dichiarato: “Confermo che la formazione dei mazzetti è un'attività residuale e che essa è in capo alla linea mercato. Le attività residuali sono ovunque in capo alla linea mercato”; nonché deposizione del teste impiegato di presso il Centro Esquilino – Portonaccio, Tes_3 Pt_1 che ha riferito: “materialmente non ho visto il funzionamento del centro di Civitavecchia perché non ci lavoro, ma nel centro in cui lavoro la procedura è quella che mi si legge. Le LM si occupano della formazione dei mazzetti delle LB…. La posta da Fiumicino arriva a Civitavecchia già separata per c.a.p.: ad esempio arriva quella relativa a due c.a.p. di Civitavecchia, ma poi spetta alle lavorazioni interne separare ulteriormente questa posta in base alla zona. Questa lavorazione la fa la linea mercato”) e nello stesso centro di Civitavecchia ciò avviene sebbene, come chiarito, solo per gli AD. Pertanto la procedura operativa di Civitavecchia, nella parte in cui assegna alle LB la formazione dei mazzetti contrasta oggettivamente con l'accordo sindacale del 2022, comporta una modifica unilaterale dell'organizzazione del lavoro che per contratto deve essere oggetto di confronto sindacale e va contro l'assetto concordato a livello nazionale e implementato localmente. Né ha allegato (e dimostrato) che la procedura operativa in uso a Civitavecchia, Pt_1 derogatoria rispetto all'accordo nazionale, sia temporanea o che sia stata condivisa con le organizzazioni sindacali, né che dipenda da circostanze oggettive contingenti che rendano – in ipotesi – concretamente inesigibile il rispetto dell'accordo stesso ovvero che, in sostanza, l'inadempimento agli obblighi scaturenti dall'accordo sindacale sia non imputabile.
6 Ne consegue che deve ritenersi legittimo il rifiuto frapposto dai lavoratori perché avente ad oggetto una prestazione non dovuta (art. 1460 c.c.) e che non sia sanzionabile disciplinarmente il loro comportamento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e accerta l'illegittimità delle sanzioni disciplinari oggetto di causa;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti che Parte_1 liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge.
Roma, 19.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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