Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00988/2025REG.PROV.COLL.
N. 00773/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2025, proposto dal signor LO IK, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belpasso, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 75/2025 resa dal Consiglio Giustizia Amministrativa - Sezione Giurisdizionale - adito del 3 febbraio 2025 resa tra le parti nel procedimento n.80/2023 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 la Consigliera OL La NG e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora IS PO, dante causa dell’odierno ricorrente, con ricorso n. 208/2010 R.G. ha chiesto al T.a.r. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, l’annullamento del diniego di sanatoria n. 32 del 19 ottobre 2009 emesso dal Comune di Belpasso – VII Settore – Urbanistica – Sviluppo del Territorio in merito all’istanza di sanatoria edilizia presentata dalla stessa in data 1° aprile 2004 (prat. n. 184/UTC).
Il T.a.r. ha respinto il ricorso con la sentenza n. 16118/2022 del 15 giugno 2022 che è stata appellata.
Il CGA con la sentenza n. 75/2025 ha definito il giudizio di appello accogliendolo e per l’effetto ha annullato la determinazione n. 32 del 19 ottobre 2009 del Comune di Belpasso di reiezione della suddetta richiesta di concessione in sanatoria.
Il CGA ha ritenuto illegittimo il diniego di sanatoria impugnato in primo grado sia per violazione del procedimento, attesa la mancata notifica del preavviso di rigetto, sia perché il vincolo idrogeologico interessante l’area su cui insiste il fabbricato non costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità (non essendo espressamente previsto) ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia autorizzato dall'autorità competente.
In pratica il CGA ha statuito che la disciplina recata dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 non escluda che terreni gravati da vincolo idrogeologico siano interessati dall'attività edificatoria, purché, per come si evince dal combinato disposto degli artt. 1 (che indica il vincolo) e 7 (che stabilisce la trasformazione previa autorizzazione) del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, intervenga l'assenso dell'Autorità preposta al vincolo stesso.
Il provvedimento di diniego impugnato in primo grado aveva negato illegittimamente la chiesta sanatoria limitandosi a richiamare semplicemente l’effetto preclusivo del suddetto vincolo senza verificare l’esistenza di eventuale autorizzazione.
Dal disposto annullamento scaturisce per l’amministrazione l’obbligo conformativo di ripronunciarsi sulla richiesta di sanatoria presentata dalla signora PO in data 1aprile 2004 (prat. n. 184/UTC).
Il ricorrente, pertanto, con lettera trasmessa a mezzo pec al Comune di Belpasso in data 28 aprile 2025 ha chiesto al Comune di Belpasso di ripronunciarsi sulla richiesta di sanatoria avanzata dalla propria dante causa , tenuto conto di quanto argomentato nella suddetta sentenza del CGA, nonché il rimborso dei contributi unificati anticipati pari a € 1.475,00.
Con ricorso notificato il 10 luglio 2025 e depositato il 16 luglio 2025 il ricorrente, considerato che il Comune resistente nonostante il passaggio in giudicato della detta sentenza non avesse ancora provveduto a dare integrale esecuzione alla stessa, ha intrapreso il giudizio per l’ottemperanza della sentenza del CGA n. 75/2025 per far condannare il Comune di Belpasso a ripronunciarsi sulla richiesta di sanatoria edilizia presentata dalla signora PO (in data 1aprile 2004 – prat. n. 184/UTC) e a pagare ai sensi dell'art. 39 l. 724/1994 i contributi unificati anticipati dal ricorrente pari ad € 1.475,00.
Il ricorrente ha, altresì, chiesto ai sensi dell’art. 114 c.p.a. la liquidazione di una somma di denaro dovuta dal resistente Comune per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
3. Il ricorso è fondato e merita parziale accoglimento.
3.1. Preliminarmente il Collegio prende atto della parziale rinuncia alla domanda di ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025 l’Avv. Beatrice Miceli, in sostituzione dell’Avv. Salvatore Cittadino, ha rinunciato alla domanda di ottemperanza limitatamente alla richiesta di rimborso dei contributi unificati anticipati pari a € 1.475,00.
Il Collegio in detta camera di consiglio aveva anticipato l’inammissibilità della suddetta richiesta di ottemperanza, atteso che trattandosi di una richiesta pecuniaria il ricorrente avrebbe dovuto notificare la sentenza in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14 del d.lgs n. 669/1996.
Adempimento questo che dagli atti di causa non risultava essere stato espletato.
3.2. Per il resto ricorrendo i presupposti per l’ottemperanza il ricorso va accolto e per l’effetto va ordinato al Comune di Belpasso di riavviare il procedimento amministrativo sull’istanza di concessione in sanatoria presentata, in data 1° aprile 2004 (prat. n. 184/UTC), dalla dante causa (IS PO) dell’attuale ricorrente concludendo con atto espresso l’esame nel merito della domanda di sanatoria.
Pertanto, il Comune di Belpasso resistente nel presente giudizio di ottemperanza va condannato a dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio, n.75/2025 entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, comunicazione della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato, va sin d’ora nominato un Commissario ad acta - che si individua nel segretario generale Comune di Catania, con facoltà di delega in favore di un funzionario del medesimo Ufficio – il quale, entro l'ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell'eventuale inottemperanza, darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Il compenso per l'eventuale attività commissariale – sin d’ora liquidato in acconto e - salvo sopravvenienze imprevedibili - a saldo in complessivi euro 4.000,00, sarà dovuto solo nel caso che, in difetto di spontanea esecuzione comunale nell’indicato termine di 90 giorni, si renda effettivamente necessaria l’attività dell’ausiliario commissariale.
Il compenso, come sopra determinato, è posto a carico dell'inadempiente Amministrazione comunale che, persistendo nell’inerzia, renda necessario l’effettivo insediamento del Commissario ad acta .
4. Non si ravvisano i presupposti per provvedere sulla richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), attesa la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento oltre il suddetto termine di novanta giorni.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell'inadempiente Comune di Belpasso e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Belpasso a pagare le spese del giudizio di ottemperanza liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, accessori di legge e c.u. se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO LI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
OL La NG, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL La NG | RO LI |
IL SEGRETARIO