TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70881/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 70881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 22/5/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Parte_1 P.IVA_1
cessionaria di Controparte_1
elettivamente domiciliata a Roma, Via G.P. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Pone che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Sora (Fr), Corso Volsci n. 122, presso lo studio dell'avv. Vittorio La Pietra che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8914/2021 del Giudice di Pace di Roma
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato la nella qualità di cessionaria di Parte_1
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 8914/2021 pronunciata dal Controparte_1
Giudice di Pace di Roma, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 77963/2017, promosso dalla cedente nei confronti della (in seguito per brevità anche CP_1 Controparte_2
solo . CP_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“La in persona del legale rappresentante p.t. conveniva ritualmente in CP_1 Parte_2
giudizio la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
chiedendo di accertarne e dichiararne l'inadempimento in ordine alla progettazione Parte_3
esecutiva dei lavori di ristrutturazione edile presso l'immobile in Roma in Via dei Marrucini 56 e condannarla al risarcimento del danno subito costituito nella perdita di € 4.880,00 a titolo di prezzo corrisposto o nelle somme maggiori o minori di giustizia con interessi legali e rivalutazione monetaria
e con vittoria di spese e compensi di lite.
Resisteva in giudizio la convenuta in via principale chiedendo il Controparte_2
rigetto delle domande per infondatezza con vittoria di spese da distrarsi in via subordinata e riconvenzionale condannare la società attrice al pagamento della somma di cui alla fattura numero
6/2014 del 03/02/2014.”.
§ 3. — L'adito Giudice di Pace con detta sentenza ha così deciso: “rigetta la domanda avanzata dalla società attrice nei confronti della società convenuta CP_1 Controparte_2
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
Controparte_2 compensa le spese di giudizio fra le parti”.
§ 4. — Con l'atto di appello la nella qualità di cessionaria di Parte_1 Controparte_1
, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Riformare la sentenza inter partes
[...]
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, n. 8914/21 del 8.4.201, pubblicata in data 14.4.2021. e resa nell'ambito del giudizio n. R.G. 77693/17, nelle parti qui impugnate e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e disattese dal primo giudice, accertare e dichiarare nel
pagina 2 di 7 merito in via principale, il grave e colpevole inadempimento di Controparte_2
nell'esecuzione dell'obbligazione assunta, conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento del danno subito da (e quindi oggi per essa il cessionario costituito nella CP_1 Parte_1 perdita di € 4.880,00 corrisposto a titolo di prezzo ovvero a quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per i titoli e le ragioni esposte nella precedente narrativa ovvero occorrendo anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 20/06/2022, ha CP_2 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348 ter c.p.c. per non avere una ragionevole probabilità di accoglimento;
Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare l'appello proposto dalla società (nella qualità di cessionario di ) avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 8914/21 del 08.04.2021 del Giudice di Pace di Roma poiché non ha una ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; confermare la sentenza n. 8914/21 del 08.04.2021 del
Giudice di Pace di Roma;
in ogni caso: Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
§ 6. — In via pregiudiziale deve ritenersi superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
7. — Nel merito l'appello si articola fondamentalmente in un unico motivo.
§ 7.1. — L'appellante ha dedotto che la motivazione della sentenza impugnata fosse contraddittoria e incomprensibile e che il giudice a quo avrebbe dovuto “verificare l'adempimento o meno di controparte all'obbligazione assunta a d all'esito di tale scrutinio deliberare o meno sul diritto CP_2
di C. ad ottenere il risarcimento del danno e quindi la restituzione del prezzo ed eventualmente in quale misura. Tale procedimento deliberativo non poteva prescindere da una valutazione della prestazione resa di progettazione esecutiva ovvero dalla verifica se la stessa fosse o meno rispondente agli obblighi assunti”.
Si legge, sul punto, nella sentenza impugnata: “il giudicante nel merito rigetta la domanda attorea atteso che stante il preventivo in atti come risulta dalla mail in atti versata del 18.10.2013 h. 11.17 in cui la società chiede che la fattura n. 102/2013 di E. 4.880,00 venga emessa a saldo CP_1
riferita alla sola fase di progettazione e non in acconto, la mail in atti del 18.10.2013 h. 11.35 annulla
pagina 3 di 7 la fattura e poi la mail del 18.10.2013 h. 16.06 reinoltra la fattura, ne risulta che vi è espresso riconoscimento da parte della società attrice che la somma di E. 4.880,00 è dovuta sia pur a saldo e quindi la somma richiesta a titolo di risarcimento danni costituito nella perdita di E. 4.880,00 a titolo di prezzo non è dovuta”.
§ 8. — Non risulta che la motivazione sia contraddittoria ma solo che sia criptica.
In ogni caso l'appellante ha dimostrato di aver compreso l'iter argomentativo seguito dal Giudice per rigettare la domanda attorea, avendo dedotto nell'impugnazione: “Sostenere di contro che siccome si è corrisposto un prezzo a saldo di una prestazione non si abbia più diritto alla sua restituzione a titolo di risarcimento qualora la prestazione ricevuta non si rilevasse eseguita correttamente in ossequio degli obblighi assunti dal debitore, pare palesemente contra ius ed in contrasto insanabile con la norma dell'art. 1223 c.c.”.
Il Giudice di Pace ha infatti affermato che vi fosse stato un espresso riconoscimento da parte della società attrice della debenza della somma di € 4.880,00, poi versata alla controparte, e per questo ha rigettato la domanda risarcitoria che aveva proposto.
§ 9. — Nel merito l'appello è fondato.
La premettendo di aver conferito l'incarico alla della progettazione CP_1 Controparte_3
relativa ai lavori di ristrutturazione da eseguire presso il locale di sua proprietà e di aver regolarmente pagato la fattura di € 4.880,00, in un primo tempo inviata quale acconto e poi a saldo della suddetta prestazione professionale, ha dedotto l'inadempimento della controparte, sostenendo l'incompletezza della documentazione progettuale trasmessa dalla stessa e la sua inidoneità a costituire progettazione esecutiva dei lavori (dal momento che era costituita solamente da un rendering grafico completato da tavole di rappresentazione in pianta), ha agito per ottenere la condanna dalla convenuta al risarcimento dei danni, costituito dall'esborso economico che aveva dovuto sostenere.
Come noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene la a fondamento della propria pretesa, aveva prodotto in primo grado, per quanto CP_1
rileva: 1) il preventivo per le lavorazioni richieste;
2) l'offerta preliminare per i vari impianti da realizzare (elettrico, telefonico - rete lan, sicurezza, videosorveglianza, audio video tv e videocitofonia) pagina 4 di 7 nella residenza, sita in via Marruccini n. 56; 3) la fattura in acconto n. 102/2013 di € 4.880,00 emessa dalla Quale quota rilievo e progettazione per definizione lavori concordati”; 4) la sua mail del CP_2
18/10/2013, con la quale contestava che la fattura fosse stata emessa in acconto, posto che doveva essere emessa a saldo “avendovi al momento conferito incarico esclusivamente della progettazione”; 5) la mail della convenuta del 18/10/2013, con la quale dichiarava di aver annullato la suddetta fattura;
6) la mail della convenuta del 18/10/2013, con la quale veniva reinviata la suddetta fattura;
7) la sua mail del 30/10/2013, con la quale dichiarava di pagare solo un acconto di € 2.000,00 per la citata fattura e che avrebbe versato il saldo dopo il ricevimento del progetto esecutivo completo;
8) la sua mail del
24/5/2017, con la quale richiedeva l'invio completo in formato autocad di tutti i progetti esecutivi edili e tecnologici del locale in oggetto che aveva pagato in data 30/10/2013 e 31/01/2014; 9) la mail di risposta della convenuta del 26/5/2017, con la quale dichiarava di avere in passato già mandato i dwg in suo possesso che comunque reinviava, allegando 4 piantine (denominate “sezione”, “pianta del soppalco”, “pianta”, “pianta con piscina”); 10) la diffida del 9/06/2017, inviata alla convenuta per ottenere la progettazione esecutiva in formato cartaceo, timbrato e firmato da tecnico abilitato, in formato di dwg autocad;
11) la risposta del 3/7/2017 della convenuta (cfr. documentazione allegata al fascicolo di primo grado).
Detta produzione, alla luce del condivisibile principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in favore dell'attrice che agisca per il risarcimento, esaurisce l'incombente probatorio posto a suo carico, avendo la stessa dimostrato la fonte dell'obbligazione assunta dalla convenuta e allegato l'inadempimento della medesima per essersi limitata a consegnare quattro piantine (denominate “sezione”, “pianta del soppalco”, “pianta”, “pianta con piscina”) e non una completa progettazione esecutiva.
Spettava, pertanto, alla fornire la prova dell'avvenuto corretto adempimento della sua CP_2
obbligazione, e pertanto di avere realizzato una completa progettazione esecutiva degli interventi edili e degli impianti tecnologici da eseguire presso il suddetto immobile, dimostrazione che, nella fattispecie, non è stata resa.
La convenuta in primo grado non ha fornito, infatti, tale prova ma si è limitata ad affermare che la le aveva conferito l'incarico di progettare e realizzare le opere di ristrutturazione e che CP_1
l'attrice con la citata mail del 18/10/2013, aveva riconosciuto di aver conferito detto incarico e di voler procedere al saldo della fattura solo al ricevimento della progettazione, saldo che poi era avvenuto con conseguente dimostrazione dell'avvenuta consegna della stessa.
Si rileva, al riguardo, che l'avvenuto pagamento della fattura da parte dell'attrice, contrariamente a quanto reputato dal Giudice di Pace, non preclude il diritto della stessa di contestarla successivamente pagina 5 di 7 in termini di inadempimento, non avendo la convenuta sollevato eccezioni di decadenza e/o prescrizione.
Accertato dunque l'inadempimento contrattuale della la stessa deve essere condannata al CP_2
risarcimento dei danni patiti dalla in favore della cessionaria CP_1 Parte_1
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il soggetto inadempiente è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente e, in particolare, a risarcire il creditore per la perdita subita consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici (cc.dd. danno emergente e lucro cessante).
Ciò posto è pacifico l'avvenuto pagamento della fattura di € 4.880,00 da parte dell'attrice e, in mancanza della prova che la stessa abbia comunque utilizzato le citate piantine e che quindi possa applicarsi il principio della compensatio lucri cum damno, il suddetto importo di € 4.880,00 può pertanto essere riconosciuto a titolo di danno emergente.
Non sono stati dimostrati danni ulteriori.
Poiché il credito è di natura risarcitoria e dunque di valore, sulla somma sopra indicata è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno si è verificato (ultimo pagamento in data
31/01/2014) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
§ 10 — In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, la
[...]
deve essere condannata al pagamento, in favore della nella Controparte_2 Parte_1
qualità di cessionaria di , della somma di € 4.880,00, per le causali di cui in Controparte_1
premessa, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su di essa intervenuti dal 31/01/2014 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
§ 11 — La riforma della sentenza di primo grado comporta la nuova statuizione sulle spese del primo grado che, unitamente a quelle di secondo grado, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della appellata secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ pagina 6 di 7 trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla nella qualità di cessionaria della Parte_1 Controparte_1
, e, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8914/2021,
[...]
condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento in favore della della somma di € 4.880,00, oltre alla rivalutazione e agli Parte_1
interessi legali su tale somma intervenuti dal 31/01/2014 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2
pagamento in favore di Alessandro Pone, avvocato dichiaratosi antistatario dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in € 1.187,00, di cui € 1.089 per compensi, per il primo grado e in € 2.301,00 di cui € 2.127,00 per compensi, per il secondo grado, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma il 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 70881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 22/5/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Parte_1 P.IVA_1
cessionaria di Controparte_1
elettivamente domiciliata a Roma, Via G.P. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Pone che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Sora (Fr), Corso Volsci n. 122, presso lo studio dell'avv. Vittorio La Pietra che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8914/2021 del Giudice di Pace di Roma
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato la nella qualità di cessionaria di Parte_1
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 8914/2021 pronunciata dal Controparte_1
Giudice di Pace di Roma, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 77963/2017, promosso dalla cedente nei confronti della (in seguito per brevità anche CP_1 Controparte_2
solo . CP_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“La in persona del legale rappresentante p.t. conveniva ritualmente in CP_1 Parte_2
giudizio la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
chiedendo di accertarne e dichiararne l'inadempimento in ordine alla progettazione Parte_3
esecutiva dei lavori di ristrutturazione edile presso l'immobile in Roma in Via dei Marrucini 56 e condannarla al risarcimento del danno subito costituito nella perdita di € 4.880,00 a titolo di prezzo corrisposto o nelle somme maggiori o minori di giustizia con interessi legali e rivalutazione monetaria
e con vittoria di spese e compensi di lite.
Resisteva in giudizio la convenuta in via principale chiedendo il Controparte_2
rigetto delle domande per infondatezza con vittoria di spese da distrarsi in via subordinata e riconvenzionale condannare la società attrice al pagamento della somma di cui alla fattura numero
6/2014 del 03/02/2014.”.
§ 3. — L'adito Giudice di Pace con detta sentenza ha così deciso: “rigetta la domanda avanzata dalla società attrice nei confronti della società convenuta CP_1 Controparte_2
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
Controparte_2 compensa le spese di giudizio fra le parti”.
§ 4. — Con l'atto di appello la nella qualità di cessionaria di Parte_1 Controparte_1
, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Riformare la sentenza inter partes
[...]
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, n. 8914/21 del 8.4.201, pubblicata in data 14.4.2021. e resa nell'ambito del giudizio n. R.G. 77693/17, nelle parti qui impugnate e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e disattese dal primo giudice, accertare e dichiarare nel
pagina 2 di 7 merito in via principale, il grave e colpevole inadempimento di Controparte_2
nell'esecuzione dell'obbligazione assunta, conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento del danno subito da (e quindi oggi per essa il cessionario costituito nella CP_1 Parte_1 perdita di € 4.880,00 corrisposto a titolo di prezzo ovvero a quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., per i titoli e le ragioni esposte nella precedente narrativa ovvero occorrendo anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 20/06/2022, ha CP_2 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348-bis e 348 ter c.p.c. per non avere una ragionevole probabilità di accoglimento;
Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare l'appello proposto dalla società (nella qualità di cessionario di ) avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 8914/21 del 08.04.2021 del Giudice di Pace di Roma poiché non ha una ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; confermare la sentenza n. 8914/21 del 08.04.2021 del
Giudice di Pace di Roma;
in ogni caso: Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
§ 6. — In via pregiudiziale deve ritenersi superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
7. — Nel merito l'appello si articola fondamentalmente in un unico motivo.
§ 7.1. — L'appellante ha dedotto che la motivazione della sentenza impugnata fosse contraddittoria e incomprensibile e che il giudice a quo avrebbe dovuto “verificare l'adempimento o meno di controparte all'obbligazione assunta a d all'esito di tale scrutinio deliberare o meno sul diritto CP_2
di C. ad ottenere il risarcimento del danno e quindi la restituzione del prezzo ed eventualmente in quale misura. Tale procedimento deliberativo non poteva prescindere da una valutazione della prestazione resa di progettazione esecutiva ovvero dalla verifica se la stessa fosse o meno rispondente agli obblighi assunti”.
Si legge, sul punto, nella sentenza impugnata: “il giudicante nel merito rigetta la domanda attorea atteso che stante il preventivo in atti come risulta dalla mail in atti versata del 18.10.2013 h. 11.17 in cui la società chiede che la fattura n. 102/2013 di E. 4.880,00 venga emessa a saldo CP_1
riferita alla sola fase di progettazione e non in acconto, la mail in atti del 18.10.2013 h. 11.35 annulla
pagina 3 di 7 la fattura e poi la mail del 18.10.2013 h. 16.06 reinoltra la fattura, ne risulta che vi è espresso riconoscimento da parte della società attrice che la somma di E. 4.880,00 è dovuta sia pur a saldo e quindi la somma richiesta a titolo di risarcimento danni costituito nella perdita di E. 4.880,00 a titolo di prezzo non è dovuta”.
§ 8. — Non risulta che la motivazione sia contraddittoria ma solo che sia criptica.
In ogni caso l'appellante ha dimostrato di aver compreso l'iter argomentativo seguito dal Giudice per rigettare la domanda attorea, avendo dedotto nell'impugnazione: “Sostenere di contro che siccome si è corrisposto un prezzo a saldo di una prestazione non si abbia più diritto alla sua restituzione a titolo di risarcimento qualora la prestazione ricevuta non si rilevasse eseguita correttamente in ossequio degli obblighi assunti dal debitore, pare palesemente contra ius ed in contrasto insanabile con la norma dell'art. 1223 c.c.”.
Il Giudice di Pace ha infatti affermato che vi fosse stato un espresso riconoscimento da parte della società attrice della debenza della somma di € 4.880,00, poi versata alla controparte, e per questo ha rigettato la domanda risarcitoria che aveva proposto.
§ 9. — Nel merito l'appello è fondato.
La premettendo di aver conferito l'incarico alla della progettazione CP_1 Controparte_3
relativa ai lavori di ristrutturazione da eseguire presso il locale di sua proprietà e di aver regolarmente pagato la fattura di € 4.880,00, in un primo tempo inviata quale acconto e poi a saldo della suddetta prestazione professionale, ha dedotto l'inadempimento della controparte, sostenendo l'incompletezza della documentazione progettuale trasmessa dalla stessa e la sua inidoneità a costituire progettazione esecutiva dei lavori (dal momento che era costituita solamente da un rendering grafico completato da tavole di rappresentazione in pianta), ha agito per ottenere la condanna dalla convenuta al risarcimento dei danni, costituito dall'esborso economico che aveva dovuto sostenere.
Come noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene la a fondamento della propria pretesa, aveva prodotto in primo grado, per quanto CP_1
rileva: 1) il preventivo per le lavorazioni richieste;
2) l'offerta preliminare per i vari impianti da realizzare (elettrico, telefonico - rete lan, sicurezza, videosorveglianza, audio video tv e videocitofonia) pagina 4 di 7 nella residenza, sita in via Marruccini n. 56; 3) la fattura in acconto n. 102/2013 di € 4.880,00 emessa dalla Quale quota rilievo e progettazione per definizione lavori concordati”; 4) la sua mail del CP_2
18/10/2013, con la quale contestava che la fattura fosse stata emessa in acconto, posto che doveva essere emessa a saldo “avendovi al momento conferito incarico esclusivamente della progettazione”; 5) la mail della convenuta del 18/10/2013, con la quale dichiarava di aver annullato la suddetta fattura;
6) la mail della convenuta del 18/10/2013, con la quale veniva reinviata la suddetta fattura;
7) la sua mail del 30/10/2013, con la quale dichiarava di pagare solo un acconto di € 2.000,00 per la citata fattura e che avrebbe versato il saldo dopo il ricevimento del progetto esecutivo completo;
8) la sua mail del
24/5/2017, con la quale richiedeva l'invio completo in formato autocad di tutti i progetti esecutivi edili e tecnologici del locale in oggetto che aveva pagato in data 30/10/2013 e 31/01/2014; 9) la mail di risposta della convenuta del 26/5/2017, con la quale dichiarava di avere in passato già mandato i dwg in suo possesso che comunque reinviava, allegando 4 piantine (denominate “sezione”, “pianta del soppalco”, “pianta”, “pianta con piscina”); 10) la diffida del 9/06/2017, inviata alla convenuta per ottenere la progettazione esecutiva in formato cartaceo, timbrato e firmato da tecnico abilitato, in formato di dwg autocad;
11) la risposta del 3/7/2017 della convenuta (cfr. documentazione allegata al fascicolo di primo grado).
Detta produzione, alla luce del condivisibile principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in favore dell'attrice che agisca per il risarcimento, esaurisce l'incombente probatorio posto a suo carico, avendo la stessa dimostrato la fonte dell'obbligazione assunta dalla convenuta e allegato l'inadempimento della medesima per essersi limitata a consegnare quattro piantine (denominate “sezione”, “pianta del soppalco”, “pianta”, “pianta con piscina”) e non una completa progettazione esecutiva.
Spettava, pertanto, alla fornire la prova dell'avvenuto corretto adempimento della sua CP_2
obbligazione, e pertanto di avere realizzato una completa progettazione esecutiva degli interventi edili e degli impianti tecnologici da eseguire presso il suddetto immobile, dimostrazione che, nella fattispecie, non è stata resa.
La convenuta in primo grado non ha fornito, infatti, tale prova ma si è limitata ad affermare che la le aveva conferito l'incarico di progettare e realizzare le opere di ristrutturazione e che CP_1
l'attrice con la citata mail del 18/10/2013, aveva riconosciuto di aver conferito detto incarico e di voler procedere al saldo della fattura solo al ricevimento della progettazione, saldo che poi era avvenuto con conseguente dimostrazione dell'avvenuta consegna della stessa.
Si rileva, al riguardo, che l'avvenuto pagamento della fattura da parte dell'attrice, contrariamente a quanto reputato dal Giudice di Pace, non preclude il diritto della stessa di contestarla successivamente pagina 5 di 7 in termini di inadempimento, non avendo la convenuta sollevato eccezioni di decadenza e/o prescrizione.
Accertato dunque l'inadempimento contrattuale della la stessa deve essere condannata al CP_2
risarcimento dei danni patiti dalla in favore della cessionaria CP_1 Parte_1
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il soggetto inadempiente è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente e, in particolare, a risarcire il creditore per la perdita subita consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici (cc.dd. danno emergente e lucro cessante).
Ciò posto è pacifico l'avvenuto pagamento della fattura di € 4.880,00 da parte dell'attrice e, in mancanza della prova che la stessa abbia comunque utilizzato le citate piantine e che quindi possa applicarsi il principio della compensatio lucri cum damno, il suddetto importo di € 4.880,00 può pertanto essere riconosciuto a titolo di danno emergente.
Non sono stati dimostrati danni ulteriori.
Poiché il credito è di natura risarcitoria e dunque di valore, sulla somma sopra indicata è dovuta la rivalutazione secondo gli indici Istat dalla data in cui il danno si è verificato (ultimo pagamento in data
31/01/2014) fino a quella della presente sentenza, e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
§ 10 — In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, la
[...]
deve essere condannata al pagamento, in favore della nella Controparte_2 Parte_1
qualità di cessionaria di , della somma di € 4.880,00, per le causali di cui in Controparte_1
premessa, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su di essa intervenuti dal 31/01/2014 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo.
§ 11 — La riforma della sentenza di primo grado comporta la nuova statuizione sulle spese del primo grado che, unitamente a quelle di secondo grado, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della appellata secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ pagina 6 di 7 trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla nella qualità di cessionaria della Parte_1 Controparte_1
, e, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8914/2021,
[...]
condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento in favore della della somma di € 4.880,00, oltre alla rivalutazione e agli Parte_1
interessi legali su tale somma intervenuti dal 31/01/2014 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2
pagamento in favore di Alessandro Pone, avvocato dichiaratosi antistatario dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in € 1.187,00, di cui € 1.089 per compensi, per il primo grado e in € 2.301,00 di cui € 2.127,00 per compensi, per il secondo grado, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma il 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 7 di 7