Articolo 2 della Legge 6 agosto 1966, n. 627
Articolo 1
Versione
3 settembre 1966
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1965 e 1966 si fara' fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21 , relativo alla importazione delle banane fresche.

Entrata in vigore il 3 settembre 1966
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