TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 521/2017 pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Landolfi Antonio (C.F. C.F._1
) e dell'Avv. Landolfi Pasquale (C.F. ); C.F._2 C.F._3 ATTORI
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Esposito Roberto Parte_1 P.IVA_2 (C.F. ); C.F._4 CONVENUTA
NT (C.F. ), in qualità di mandataria di CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Esposito Roberto (C.F. ); P.IVA_4 C.F._4 TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 17.01.2017, la e Controparte_1 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1
1 1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione, parte attrice ha esposto di aver intrattenuto con i seguenti rapporti: Parte_1
• conto corrente n. 07624/1000/1395, per cui risulta un saldo a debito di € 57.384,41;
• linea di credito anticipo su fatture, per cui risulta debitrice di € 180.000,00;
• linea di credito per anticipo esportazione, per cui risulta debitrice di € 141.200,00.
Ha rappresentato che l'istituto bancario, in data 11.07.2016, ha illegittimamente comunicato la revoca degli affidamenti, cagionando un danno pari a € 400.000,00. Ha evidenziato che la banca ha addebitato interessi anatocistici, ultralegali non pattuiti e usurari, nonché commissioni di massimo scoperto illegittime e spese non pattuite. Ha rimarcato l'inosservanza, nei confronti del fideiussore , degli artt. 1956 e 1957 c.c.. Controparte_2
Ha concluso, pertanto, chiedendo di condannare la convenuta al risarcimento del danno scaturente dall'illegittima revoca degli affidamenti, di accertare l'inesistenza del credito vantato dalla controparte in virtù dei rapporti citati, nonché di dichiarare l'invalidità e l'inefficacia delle garanzie rilasciate in favore della correntista.
1.2 – Con comparsa depositata in data 27.06.2017, si è costituita in giudizio Parte_1
argomentando circa l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Ha
[...] formulato domanda riconvenzionale, per ottenere la condanna della correntista e del fideiussore al pagamento dei seguenti importi:
• € 68.313,38 per esposizione del rapporto di conto corrente n. 1000/1395;
• € 163.558,80 per esposizione rapporto anticipi su finanziamenti esteri;
• € 184.569,73 per esposizione rapporto anticipi su fatture;
• € 198.805,17 per capitale residuo, rate insolute ed interessi del finanziamento chirografario concesso con contratto 16.09.2010.
1.3 – All'esito della prima udienza, preso atto del fallimento della è stata Controparte_5 dichiarata l'interruzione del processo, riassunto da , con ricorso Controparte_2 depositato in data 11.12.2017. All'udienza successiva, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; la causa è stata poi ritenuta matura per la decisione.
1.4 – Con comparsa depositata in data 19.02.2021, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio attraverso la mandataria che ha dedotto di aver Controparte_4 Controparte_6
2 acquistato il credito per cui è causa da e ha chiesto, quindi, di condannare Parte_1
al pagamento in suo favore di complessivi di € 615.247,08 Controparte_2
1.5 – Successivamente, è stata disposta una CTU contabile e, depositata la relazione tecnica e i relativi chiarimenti, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – Preliminarmente, occorre considerare che, a seguito del fallimento della Controparte_1 il processo è stato proseguito soltanto da;
d'altra parte, Controparte_2 Parte_1 non ha riassunto la causa nei confronti della società fallita, al fine di ottenere
[...]
l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del processo, nei rapporti tra la Parteno Group s.r.l. e le altre parti.
3 – Ancora in via preliminare, si rileva altresì l'ammissibilità dell'intervento della CP_4
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto la stessa risulta cessionaria del credito per cui è causa
[...] ex art. 58 T.U.B..
Invero, la stessa ha depositato l'atto di fusione tra e l'originaria creditrice Controparte_7
ha allegato l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del Parte_1
12.12.2020, riguardante la cessione di crediti in blocco avvenuta tra e Controparte_4 [...]
ha prodotto la procura conferita da a Controparte_7 Controparte_4 Controparte_6
3.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra
3 quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cfr. Cassazione civile sez.
III, 22/06/2023, n. 17944; Cassazione civile sez. III, 06/02/2024, n. 3405).
3.2 – Nel caso di specie, il debitore non ha contestato né l'esistenza del contratto di cessione, né
l'inclusione dei crediti per cui è causa all'interno di tale operazione. Conseguentemente, la documentazione prodotta è sufficiente a dimostrare la titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria.
L'intervento, dunque, è ammissibile.
4 3.3 – Cionondimeno, si osserva che secondo la Corte di Cassazione, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa;
tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art. 111 c.p.c., comma 3, per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n. 10442).
Nel caso in esame, non essendo presente agli atti l'adesione della cedente alla condanna del debitore in favore della cessionaria, la presente sentenza dev'essere resa tra le parti originarie e, dunque, nei confronti di pur dispiegando i suoi effetti nei confronti del Parte_1 successore a titolo particolare.
4 – Nel merito, occorre accertare il saldo del conto corrente n. 07624/1000/1395: da un lato, infatti, è necessario verificare la fondatezza delle doglianze sottese alla domanda principale, in merito al saldo risultante all'istituto bancario, accertando se sussiste il diritto della correntista alla ripetizione di importi indebitamente versati;
dall'altro lato, bisogna verificare se sussiste il credito posto a fondamento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
4.1 – Con riferimento a tale conto corrente, è stato versato in atti il contratto di apertura datato
16.06.2006 (cfr. allegati n. 4 e n. 5 della comparsa di costituzione); inoltre, come rilevato dal
CTU (cfr. pagina 30 della relazione), sono stati depositati gli estratti conto dal 30.06.2006 al
07.11.2016, con una lacuna relativa soltanto al primo trimestre dell'anno 2007.
Alla luce di tali documenti, dunque, è possibile la ricostruzione dell'andamento del conto corrente dall'apertura alla chiusura.
4.2 – Inoltre, occorre rilevare che il conto corrente in questione è assistito da un'apertura di credito pari a € 150.000,00, come risulta dal contratto del 16.06.2006 (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione), che è garantita dalla fideiussione specifica rilasciata in pari data da
(cfr. allegato n. 12 della comparsa di costituzione). Controparte_2
5 Diversamente rispetto a quanto affermato dall'istituto bancario, non è possibile configurare la garanzia in questione come autonoma, dal momento che il garante si è obbligato a rispondere di tutte le obbligazioni assunte dalla per la citata linea di credito, senza CP_1 CP_1 rinunciare al diritto di far valere le eccezioni spettanti al debitore principale;
si tratta, dunque, di un'obbligazione accessoria rispetto a quella garantita, qualificabile come fideiussione.
4.3 – Con riguardo a tale fideiussione, non può ritenersi che sia intervenuta l'eccepita liberazione del garante, ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Invero, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 22/02/2022, n. 5766).
Nel caso di specie, atteso che il fideiussore è il legale rappresentante della società garantita, non era necessaria la sua autorizzazione per far credito al terzo, per cui la garanzia non può essere esclusa dell'omissione della medesima.
4.4 – Inoltre, deve rilevarsi che parte attrice ha eccepito la decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c.,
“con particolare riferimento alle operazioni di anticipo di fatture”; non ha sollevato tale eccezione, con riguardo al debito scaturente dall'apertura di credito in conto corrente.
Con riferimento alla fideiussione prestata per l'apertura di credito in conto corrente, pertanto, tale profilo non può essere esaminato, poiché l'eccezione non è rilevabile d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/05/2024, n. 14011).
4.5 – Atteso che è stata affermata la natura fideiussoria della garanzia, occorre procedere all'esame delle doglianze formulate dal garante con riferimento al rapporto garantito, atteso che il medesimo, ai sensi dell'art. 1939 c.c., può sollevare le medesime eccezioni spettanti al debitore principale.
6 5 – Tali analisi deve riguardare, innanzitutto, la lamentata applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito.
Tale doglianza non può essere condivisa, alla luce della sua generica formulazione.
5.1 – Difatti, è necessario rilevare che, nelle controversie bancarie, costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (Tribunale Roma sez. XVII, 20/02/2019, n. 3869).
Del resto, anche la Corte di Cassazione, in tema di usurarietà degli interessi, ha affermato che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre, anche mediante una relazione peritale, il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cassazione civile sez. un.,
18/09/2020, n. 19597; Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n. 27545).
5.2 – Nel caso di specie, l'attore ha lamentato l'usurarietà in maniera del tutto generica, senza indicare i tassi pattuiti né quelli applicati, né i tassi soglia vigente ratione temporis. Alla luce delle coordinate delineate al paragrafo precedente, a fronte di una contestazione così generica, la parte opponente non poteva avere accesso ad alcun approfondimento di tipo istruttorio, che sarebbe risultato meramente esplorativo (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 06/06/2019, n. 11999).
Deve essere esclusa, dunque, l'usurarietà dei tassi di interessi applicati.
6 – Parte attrice ha lamentato, altresì, l'illegittima capitalizzazione degli interessi da parte dell'istituto bancario.
7 6.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'art. 120 comma T.U.B., introdotto dall'art. 25 comma 2 del d.lgs. 342/199, vigente al momento della conclusione dei contratti per cui è causa, prevedeva che
“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Tale diposizione normativa è stata attuata attraverso la delibera CICR del 09.02.2000, che, agli artt. 2 e 6, ha stabilito le condizioni di ammissibilità dell'anatocismo nei contratti bancari;
in particolare, tali disposizioni impongono tre requisiti:
• è necessario che il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
• occorre che le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
• nei rapporti di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Inoltre, occorre considerare che l'art. 120 comma 2 TUB, come modificato dall'art. 1, comma
629, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014), stabiliva:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
I dubbi interpretativi generati dalla citata disposizione normativa sono stati superati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il legislatore del 2013 ha inteso vietare qualsiasi forma di anatocismo nei contratti bancari.
Invero, è stato rilevato che, per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi devono essere calcolati sulla sola “sorte capitale”, deve credersi che il legislatore, nel parlare di “interessi periodicamente capitalizzati”, abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da
8 conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi.
Del resto, è stato considerato che la soluzione ermeneutica in esame è conforme ai lavori parlamentari che hanno preceduto la legge n. 147/2013: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si è originato il testo normativo in analisi, è stata illustrata muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di “mettere la parola fine” a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
In altri termini, secondo la Corte di Cassazione l'esaminata formulazione dell'art. 120 comma 2
TUB rappresenta solo un'anticipazione del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2 TUB, introdotta dalla legge n. 49 del 2016, di conversione del decreto legge n. 18 del 2016, per cui gli interessi debitori maturati “non possono produrre interessi ulteriori” e vanno “calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Inoltre, atteso che il divieto di anatocismo è desumibile già dalla previsione legislativa contenuta nell'art. 120 comma 2 TUB, nella formulazione introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, si ritiene che esso sia immediatamente operante, a prescindere dall'emanazione della delibera CICR contemplata dal medesimo articolo: ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato, al quale era demandato il compito di intervenire su altri temi, che, in effetti, furono specificamente individuati dalla Banca d'Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015 (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n. 21344).
In sintesi, l'anatocismo deve considerarsi vietato, nei rapporti bancari, sin dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013.
6.2 – Nel caso in esame, il contratto di conto corrente è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e rispetta le condizioni previste dalla stessa, poiché prevede la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che di quelli creditori, con approvazione specifica della relativa clausola da parte della correntista.
9 Pertanto, la capitalizzazione degli interessi è stata legittimamente applicata dall'istituto bancario;
conseguentemente, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente,
l'anatocismo deve essere escluso, poiché vietato dalla legge, soltanto a decorrere dal 01.01.2014.
7 – Ulteriore questione da esaminare, ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa, concerne la lamentata variazione del tasso di interessi in senso sfavorevole alla cliente, in violazione dell'art. 118 TUB.
7.1 – Tale disposizione normativa prevede, al comma 1: “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo”. Il comma 2 aggiunge: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
7.2 – Nel caso di specie, non risultando documentata alcuna proposta di modifica dei tassi d'interesse, è necessario eliminare le modifiche dei tassi sfavorevoli alla correntista.
8 – La ricostruzione del saldo deve escludere l'applicazione della Commissione di Massimo
Scoperto, risultando fondate le doglianze di parte attrice, in merito alla nullità della relativa clausola.
8.1 – Sul punto, si deve premettere che deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009: si fa riferimento al decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009 n. 2, e al decreto legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, con cui si è dato ufficiale
10 riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi;
d'altronde, si rileva che la Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 18 gennaio 2006 n. 870, ha definito la CMS come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”.
Cionondimeno, la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta. In particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente: ciò accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito;
in assenza di tali elementi non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico. In altri termini, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto in virtù di una clausola indeterminata si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 25/05/2023, n. 5393). Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (cfr. Cassazione civile sez. I,
15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n. 18664).
8.2 – Nel caso di specie, il CTU ha condivisibilmente rilevato che il contratto di apertura di credito “non indica chiaramente la base di calcolo, la periodicità, l'aliquota e il criterio di calcolo”, che sono “elementi sostanzialmente rilevanti, che generano la indeterminatezza della
CMS”; “la indeterminatezza è rappresentata dal fatto che la clausola presente nel contratto prevede solo una percentuale senza specificare la base di calcolo sed è pertanto nulla”; infatti, “è indicato commissione massimo scoperto transitorio aperture di credito fiduciaria: 1,00000%
(COMM. MST APC FIDUCIARIA)”, ma non vi è alcun riferimento alla base di calcolo.
11 Del resto, tali conclusioni non sono superate dalle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta, il quale ha richiamato la clausola contenuta all'interno del contratto di conto corrente, relativa alla commissione dovuta in caso di sconfinamento, e non la CMS convenuta all'interno del contratto di apertura di credito, che non specifica se il tasso pattuito si applica sull'importo utilizzato oppure su quello accordato.
Alla luce dell'indeterminatezza di tale clausola, la stesse deve essere considerata nulla e, pertanto, la CMS deve essere espunta dai saldi dei conti correnti in esame.
9 – Devono essere eliminati, altresì, gli addebiti relativi alle commissioni sostitutive della CMS, poiché le stesse, come rilevato da parte attrice, non risultano pattuite con la correntista.
9.1 – Sul punto, si rileva che l'art.
2-bis del decreto legge n. 185/2008, convertito con legge n.
2/2009, ha previsto: “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”.
Successivamente, l'art. 117-bis TUB, introdotto dal decreto n. 201/2011, convertito con legge n.
214/2011, ha stabilito, al comma 1, che “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento,
e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per
12 cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
il comma 2 ha aggiunto che “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”; il comma 4 ha specificato che “il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo”.
A seguito dell'entrata in vigore di tale disciplina, l'art. 27 comma 3 del decreto legge n. 2/2012, convertito con legge n. 27/2012, ha chiarito che “i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo
117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo”. Inoltre, l'art. 27-bis medesimo decreto legge ha precisato che “sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”.
Con D.M. n. 644 del 30.06.2012, il CICR ha adottato le disposizioni attuative dell'art. 117-bis
TUB.
9.2 – Nel caso in esame, il contratto di conto corrente in esame non risulta adeguato alla normativa citata. Invero, con riferimento alla commissione di disponibilità fondi, parte convenuta ha depositato un documento sottoscritto dalla correntista, che fa riferimento a una linea di credito relativa al conto corrente analizzato (cfr. allegato n. 5 della comparsa di costituzione); tuttavia, considerata l'esistenza di diverse linee di credito che si innestano sullo stesso conto corrente, il documento prodotto non è univocamente riferibile all'apertura di credito di € 150.000,00 del
16.06.2006, poiché non indica né l'importo né la data della medesima.
Conseguentemente, non è provata l'approvazione, da parte della correntista, della clausola in questione.
13 Allo stesso tempo, non è stata depositata alcuna pattuizione relativa alla commissione di istruttoria veloce, la cui introduzione è stata comunicata alla cliente all'interno dell'estratto conto del 30.06.2015, in violazione del termine trimestrale previsto dall'art. 27 comma 3 del decreto legge n. 2/2012, convertito con legge n. 27/2012, entro il quale era consentito l'adeguamento unilaterale dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 117-bis TUB.
Le commissioni in questione, dunque, devono essere espunte dal saldo addebitato alla correntista.
10 – Accogliendo la domanda principale nei limiti individuati ai paragrafi che precedono, è necessario procedere, a questo punto, alla rielaborazione del saldo del conto corrente per cui è causa, escludendo l'anatocismo nel periodo successivo al 01.01.2014, eliminando gli addebiti per
CMS e commissioni sostitutive. Inoltre, deve essere tenuto fermo il tasso di interessi praticato di volta in volta dalla Banca, purché lo stesso non abbia superato quello indicato nel contratto di conto corrente;
nei periodi in cui la banca ha applicato un tasso superiore a quello convenzionale, invece, il tasso praticato deve essere sostituito con quello pattuito.
Applicando tali criteri, il CTU ha ricalcolato il saldo del conto corrente in parola, rilevando che l'importo finale a debito della correntista ammonta a € 27.312,91 e non a € 65.962,38. Risultando un credito a favore di parte convenuta, occorre accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando il fideiussore al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 27.312,91, oltre interessi come da domanda fino alla pronuncia della presente sentenza ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
11 – La domanda riconvenzionale riguarda anche l'ulteriore credito vantato dall'istituto bancario, derivante dalla linea di credito continuativa per operazioni commerciali, pari a € 400.000,00, aperta in data 16.06.2006 (cfr. allegato n. 7 della comparsa di costituzione) e confermata in data
16.09.2010 (cfr. allegato n. 7 della comparsa di costituzione), la quale, come si evince dalla lettera di revoca degli affidamenti (cfr. allegato n. 16-17 della comparsa di costituzione), risulta ripartita in € 200.000,00 per anticipi su fatture ed € 200.000,00 per antexport.
Tale rapporto è garantito dalla fideiussione rilasciata 16.06.2006 (cfr. allegato n. 12 della comparsa di costituzione), già esaminata al paragrafo 4.2, atteso che la garanzia specifica rilasciata in data 29.04.2008 riguarda un diverso rapporto (cfr. allegato n. 12 della comparsa di costituzione).
14 Con riguardo alla fideiussione prestata per tale linea di credito scaturente da anticipi su fatture, è stata eccepita la decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Tale eccezione è fondata.
11.1 – Invero, l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a indurre il creditore stesso a prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine
“istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n. 1724).
11.2 – Nel caso in esame, l'obbligazione principale avrebbe dovuto essere adempiuta nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca degli affidamenti, avvenuta in data
13.07.2016 (cfr. allegato n. 16-17 della comparsa di costituzione). Conseguentemente, al fine di evitare la decadenza, il creditore avrebbe dovuto intraprendere azioni giurisdizionali nei confronti della società debitrice nel termine di sei mesi, decorrente dal 18.07.2016.
Non è provato l'esperimento di tali azioni: la domanda riconvenzionale di adempimento, infatti, è stata proposta in tale giudizio solo in data 27.06.2017; l'istanza di insinuazione al passivo fallimentare della medesima società è datata 08.11.2017.
Conseguentemente, l'istituto bancario è decaduto dalla garanzia fideiussoria prestata dall'odierno attore. La domanda riconvenzionale deve essere rigettata, pertanto, con riferimento agli importi di
€ 163.558,80 e di € 174.569,73, derivanti dagli anticipi su fatture.
12 – Infine, la domanda riconvenzionale concerne il contratto di finanziamento di € 750.000,00 stipulato in data 16.09.2010 (cfr. allegato n. 10 della comparsa di costituzione), per il quale sussiste un credito di € 198.805,17; l'attore ha prestato una garanzia specifica, anche con riferimento a tale rapporto (cfr. allegato n. 14 della comparsa di costituzione).
12.1 – L'esistenza del credito in questione è attestata dal contratto depositato e dal piano di ammortamento allegato;
parte convenuta, pertanto, ha soddisfatto l'onere probatorio gravante a
15 suo carico (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n. 16324).
Parte attrice, d'altronde, non ha formulato contestazioni né in merito all'effettiva erogazione della somma mutuata, né con riguardo all'importo residuo richiesto dalla banca, di cui non ha provato il pagamento. Peraltro, gli asseriti profili di invalidità di tale contratto sono indicati in maniera del tutto generica;
conseguentemente, non essendo emersi specifici profili di invalidità del contratto, lo stesso deve essere considerato valido.
È provato, dunque, che la società garantita è debitrice dell'importo di € 198.805,17, oltre interessi come da domanda fino alla pronuncia della presente sentenza ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
12.2 – L'attore è tenuto al pagamento dell'importo in questione, alla luce della garanzia personale prestata. Del resto, con riferimento a tale garanzia, non è stata sollevata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; essa, tra l'altro, non avrebbe potuto essere accolta, atteso che l'art. 6 del contratto sottoscritto dal garante prevede espressamente la deroga al termine previsto dalla disposizione normativa citata, che, pertanto, non è applicabile al caso di specie.
13 – In definitiva, dunque, l'attore deve essere condannato al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 27.312,91, quale saldo del conto corrente n. 1000/1395, e di €
198.805,17, quale somma residua dovuto per il contratto di mutuo del 16.09.2010, per complessivi € 226.118,08, oltre interessi come da domanda fino alla pronuncia della presente sentenza ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
Tale conclusione non è superata dall'eccezione di nullità delle fideiussioni, per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990, formulata da parte attrice all'interno della seconda memoria istruttoria. Essa, infatti, è infondata.
13.1 – Al riguardo, occorre premettere che, nell'ottobre 2002, l' Controparte_8 predispose un modello di fideiussione omnibus, procedendo alla sua diffusione presso le
[...] banche associate. Tale schema si caratterizzava principalmente per la presenza di tre clausole: una clausola di pagamento a prima richiesta, che prevedeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; una clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; una clausola di sopravvivenza, che obbligava il fideiussore “a rimborsare alla banca le somme
16 che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
Nel novembre 2003, la Banca d'Italia avviò un'apposita istruttoria riguardante tale modello contrattuale, al fine di verificare se esso integrasse un'intesa restrittiva della concorrenza, consultando, altresì, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). All'esito di tale istruttoria, fu rilevato che il contenuto dello schema era sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate e che l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non poteva essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Conseguentemente, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, la Banca d'Italia dichiarò che le citate clausole del modello
ABI contenevano disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Invero, il citato art. 2 della legge 287/90, al comma 1, definisce come intese gli accordi, le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
stabilisce, al comma 3, che le intese vietate sono nulle a ogni effetto. Conseguentemente, a seguito del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia, che sanciva la nullità del modello contrattuale predisposto dall'ABI, la giurisprudenza si è interrogata sulla sorte delle singole fideiussioni stipulate in conformità con tale schema. In particolare, ci si chiedeva se la nullità dell'intesa a monte dovesse essere estesa anche ai singoli contratti stipulati a valle o se, invece, al cliente dovesse accordarsi una tutela meramente risarcitoria;
inoltre, ci si domandava se l'eventuale nullità dei contratti a valle dovesse riguardare soltanto le clausole anticoncorrenziali, oppure l'intera fideiussione.
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza la n.
41994 del 30.12.2021, in cui si è ritenuto che tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di “nullità parziale”. In effetti, occorre osservare che il citato comma 3 dell'art. 2 della legge 287/90, nella misura in cui prevede che le intese siano nulle “a ogni effetto”, induce ad affermare che
17 l'invalidità riguarda anche i contratti che realizzano l'intesa vietata, che ne costituiscono, per l'appunto, un effetto. Del resto, tale soluzione ermeneutica è coerente con l'interesse protetto dalla normativa antitrust, che è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Difatti, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non avrebbe una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Diversamente, il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La nullità delle fideiussioni stipulate dalle banche con i singoli clienti, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, è soltanto parziale e concerne esclusivamente le clausole lesive della concorrenza. Sul punto, si deve considerare che l'art. 1419 comma 1 c.c. enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale;
da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto. Di conseguenza, la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla deve essere fornita da chi ha interesse a far cadere in toto
l'assetto di interessi programmato, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Nel caso in esame, è abbastanza infrequente che si dimostri che le parti non avrebbero stipulato il contratto, in assenza delle clausole nulle. Da un lato, infatti, con riferimento al garante, bisogna osservare che le clausole nulle producono l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
d'altro canto, peraltro, il fideiussore, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo normalmente cointeressato alla concessione del
18 finanziamento. Dall'altro lato, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Per questo motivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
È necessario verificare, dunque, se il principio in questione possa essere applicato anche nel caso in esame;
a tal fine, occorre dimostrare che il contratto di fideiussione sia stato stipulato a valle di un'intesa anticoncorrenziale tra gli imprenditori bancari.
Sul punto, si deve precisare che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019); siffatta attitudine probatoria, tuttavia, è limitata ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nel medesimo periodo oggetto dell'istruttoria condotta dall'ente in parola, ossia dal 2002 al 2005
(cfr. Cassazione civile sez. I, 10/10/2024, n. 26380; Cassazione civile sez. I, 10/10/2024, n.
26383). In effetti, solo con riferimento al periodo compreso tra l'adozione del modello contrattuale dell'ABI e l'emanazione del provvedimento n. 55/2005, è stata accertata la diffusione delle clausole illegittime, che segnalava l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli operatori di mercato. Non è stato verificato, invece, che l'intesa in questione sia esistita anche successivamente al 2005, dal momento che la Banca d'Italia non ha effettuato alcuna istruttoria relativa alla perdurante diffusione dello schema contrattuale de quo; del resto, bisogna evidenziare che, a seguito del citato provvedimento, l'ABI ha adottato un nuovo modello di fideiussione omnibus. In altri termini, l'accertamento della Banca d'Italia non riguarda i contratti successivi al 02.05.2005 e, dunque, il provvedimento emanato dalla medesima non assume la
19 funzione di prova privilegiata, con riferimento ai contratti stipulati dopo tale data;
conseguentemente, si determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore di provare l'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione di cui domandi l'accertamento di nullità per violazione della normativa antitrust.
Peraltro, non è sufficiente che la parte dimostri che la fideiussione sottoposta all'attenzione dell'autorità giudiziaria appaia speculare rispetto allo schema contrattuale stigmatizzato dalla
Banca d'Italia; difatti, tale circostanza non esclude che vi fossero nello stesso periodo delle banche che offrivano condizioni fideiussorie più favorevoli e migliori di quelle materialmente sottoscritte dal garante. La prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale esige, dunque, che si dimostri l'ampia diffusione del modello contrattuale in questione tra gli imprenditori bancari al momento della stipulazione della singola fideiussione, in modo tale che sia stata effettivamente limitata la possibilità di scelta del contraente. D'altronde, lo stesso provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia esplicitamente riconosce che le clausole oggetto di contestazione risultavano in se stesse ed anche nella loro combinazione del tutto lecite, in quanto relative a norme derogabili;
esse venivano contestate solo “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”: l'effetto anticoncorrenziale era determinato dal fatto che esse risultavano inserite in uno schema negoziale predisposto dall'associazione bancaria e che, dunque, esse venivano applicate in maniera uniforme dagli imprenditori bancari.
Del resto, la necessità, per l'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito. In effetti, l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e
8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016
n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Corte d'appello Ancona 30 maggio 2023, n. 897; Trib. Napoli Sez. spec.
Impresa 17 febbraio 2023, n. 1767; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio
2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib.
20 Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Velletri 14 maggio
2019 n. 921).
13.2 – Nel caso di specie, la fideiussione stipulata in data 16.06.2006 non presenta alcuna clausola conforme al citato modello ABI;
inoltre, tutte le fideiussioni per cui è causa sono state stipulate successivamente periodo esaminato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005
e, dunque, non essendo provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al momento della loro stipulazione, non può ritenersi che esse mirino a ledere la concorrenza.
L'eccezione di nullità, quindi, deve essere rigettata.
14 – Infine, deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice all'interno dell'atto di citazione e richiamata all'interno della comparsa di riassunzione, con riguardo al danno conseguente alla illegittima revoca degli affidamenti.
In effetti, non è provato che il fideiussore abbia patito un danno, a causa della condotta dell'istituto bancario, che, al massimo, potrebbe aver pregiudicato la società correntista, nei cui confronti il presente giudizio è estinto.
15 – Alla luce della reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nei rapporti tra , Controparte_2 [...]
e Parte_1 Controparte_9
15.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna, alla luce della parziale fondatezza delle contrapposte domande.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del processo, nei rapporti tra la e le altre parti;
Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda principale e quella riconvenzionale, con riferimento al conto corrente n. 1000/1395, accoglie la domanda riconvenzionale con riguardo al contratto di mutuo del 16.09.2010 e, per l'effetto, condanna al Controparte_2 pagamento, in favore di dell'importo di € 226.118,08, oltre interessi Parte_1 come da domanda fino alla pronuncia della presente sentenza ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
21 - rigetta le ulteriori domande, sia principali che riconvenzionali;
- compensa le spese di lite tra , e Controparte_2 Parte_1 CP_9
[...]
- pone le spese di CTU a carico di e nella Controparte_2 Parte_1 misura del 50% ciascuno.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 521/2017 pendente tra:
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Landolfi Antonio (C.F. C.F._1
) e dell'Avv. Landolfi Pasquale (C.F. ); C.F._2 C.F._3 ATTORI
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Esposito Roberto Parte_1 P.IVA_2 (C.F. ); C.F._4 CONVENUTA
NT (C.F. ), in qualità di mandataria di CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Esposito Roberto (C.F. ); P.IVA_4 C.F._4 TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 17.01.2017, la e Controparte_1 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1
1 1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione, parte attrice ha esposto di aver intrattenuto con i seguenti rapporti: Parte_1
• conto corrente n. 07624/1000/1395, per cui risulta un saldo a debito di € 57.384,41;
• linea di credito anticipo su fatture, per cui risulta debitrice di € 180.000,00;
• linea di credito per anticipo esportazione, per cui risulta debitrice di € 141.200,00.
Ha rappresentato che l'istituto bancario, in data 11.07.2016, ha illegittimamente comunicato la revoca degli affidamenti, cagionando un danno pari a € 400.000,00. Ha evidenziato che la banca ha addebitato interessi anatocistici, ultralegali non pattuiti e usurari, nonché commissioni di massimo scoperto illegittime e spese non pattuite. Ha rimarcato l'inosservanza, nei confronti del fideiussore , degli artt. 1956 e 1957 c.c.. Controparte_2
Ha concluso, pertanto, chiedendo di condannare la convenuta al risarcimento del danno scaturente dall'illegittima revoca degli affidamenti, di accertare l'inesistenza del credito vantato dalla controparte in virtù dei rapporti citati, nonché di dichiarare l'invalidità e l'inefficacia delle garanzie rilasciate in favore della correntista.
1.2 – Con comparsa depositata in data 27.06.2017, si è costituita in giudizio Parte_1
argomentando circa l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Ha
[...] formulato domanda riconvenzionale, per ottenere la condanna della correntista e del fideiussore al pagamento dei seguenti importi:
• € 68.313,38 per esposizione del rapporto di conto corrente n. 1000/1395;
• € 163.558,80 per esposizione rapporto anticipi su finanziamenti esteri;
• € 184.569,73 per esposizione rapporto anticipi su fatture;
• € 198.805,17 per capitale residuo, rate insolute ed interessi del finanziamento chirografario concesso con contratto 16.09.2010.
1.3 – All'esito della prima udienza, preso atto del fallimento della è stata Controparte_5 dichiarata l'interruzione del processo, riassunto da , con ricorso Controparte_2 depositato in data 11.12.2017. All'udienza successiva, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; la causa è stata poi ritenuta matura per la decisione.
1.4 – Con comparsa depositata in data 19.02.2021, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio attraverso la mandataria che ha dedotto di aver Controparte_4 Controparte_6
2 acquistato il credito per cui è causa da e ha chiesto, quindi, di condannare Parte_1
al pagamento in suo favore di complessivi di € 615.247,08 Controparte_2
1.5 – Successivamente, è stata disposta una CTU contabile e, depositata la relazione tecnica e i relativi chiarimenti, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – Preliminarmente, occorre considerare che, a seguito del fallimento della Controparte_1 il processo è stato proseguito soltanto da;
d'altra parte, Controparte_2 Parte_1 non ha riassunto la causa nei confronti della società fallita, al fine di ottenere
[...]
l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del processo, nei rapporti tra la Parteno Group s.r.l. e le altre parti.
3 – Ancora in via preliminare, si rileva altresì l'ammissibilità dell'intervento della CP_4
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto la stessa risulta cessionaria del credito per cui è causa
[...] ex art. 58 T.U.B..
Invero, la stessa ha depositato l'atto di fusione tra e l'originaria creditrice Controparte_7
ha allegato l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del Parte_1
12.12.2020, riguardante la cessione di crediti in blocco avvenuta tra e Controparte_4 [...]
ha prodotto la procura conferita da a Controparte_7 Controparte_4 Controparte_6
3.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra
3 quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cfr. Cassazione civile sez.
III, 22/06/2023, n. 17944; Cassazione civile sez. III, 06/02/2024, n. 3405).
3.2 – Nel caso di specie, il debitore non ha contestato né l'esistenza del contratto di cessione, né
l'inclusione dei crediti per cui è causa all'interno di tale operazione. Conseguentemente, la documentazione prodotta è sufficiente a dimostrare la titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria.
L'intervento, dunque, è ammissibile.
4 3.3 – Cionondimeno, si osserva che secondo la Corte di Cassazione, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa;
tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art. 111 c.p.c., comma 3, per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n. 10442).
Nel caso in esame, non essendo presente agli atti l'adesione della cedente alla condanna del debitore in favore della cessionaria, la presente sentenza dev'essere resa tra le parti originarie e, dunque, nei confronti di pur dispiegando i suoi effetti nei confronti del Parte_1 successore a titolo particolare.
4 – Nel merito, occorre accertare il saldo del conto corrente n. 07624/1000/1395: da un lato, infatti, è necessario verificare la fondatezza delle doglianze sottese alla domanda principale, in merito al saldo risultante all'istituto bancario, accertando se sussiste il diritto della correntista alla ripetizione di importi indebitamente versati;
dall'altro lato, bisogna verificare se sussiste il credito posto a fondamento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
4.1 – Con riferimento a tale conto corrente, è stato versato in atti il contratto di apertura datato
16.06.2006 (cfr. allegati n. 4 e n. 5 della comparsa di costituzione); inoltre, come rilevato dal
CTU (cfr. pagina 30 della relazione), sono stati depositati gli estratti conto dal 30.06.2006 al
07.11.2016, con una lacuna relativa soltanto al primo trimestre dell'anno 2007.
Alla luce di tali documenti, dunque, è possibile la ricostruzione dell'andamento del conto corrente dall'apertura alla chiusura.
4.2 – Inoltre, occorre rilevare che il conto corrente in questione è assistito da un'apertura di credito pari a € 150.000,00, come risulta dal contratto del 16.06.2006 (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione), che è garantita dalla fideiussione specifica rilasciata in pari data da
(cfr. allegato n. 12 della comparsa di costituzione). Controparte_2
5 Diversamente rispetto a quanto affermato dall'istituto bancario, non è possibile configurare la garanzia in questione come autonoma, dal momento che il garante si è obbligato a rispondere di tutte le obbligazioni assunte dalla per la citata linea di credito, senza CP_1 CP_1 rinunciare al diritto di far valere le eccezioni spettanti al debitore principale;
si tratta, dunque, di un'obbligazione accessoria rispetto a quella garantita, qualificabile come fideiussione.
4.3 – Con riguardo a tale fideiussione, non può ritenersi che sia intervenuta l'eccepita liberazione del garante, ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Invero, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 22/02/2022, n. 5766).
Nel caso di specie, atteso che il fideiussore è il legale rappresentante della società garantita, non era necessaria la sua autorizzazione per far credito al terzo, per cui la garanzia non può essere esclusa dell'omissione della medesima.
4.4 – Inoltre, deve rilevarsi che parte attrice ha eccepito la decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c.,
“con particolare riferimento alle operazioni di anticipo di fatture”; non ha sollevato tale eccezione, con riguardo al debito scaturente dall'apertura di credito in conto corrente.
Con riferimento alla fideiussione prestata per l'apertura di credito in conto corrente, pertanto, tale profilo non può essere esaminato, poiché l'eccezione non è rilevabile d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/05/2024, n. 14011).
4.5 – Atteso che è stata affermata la natura fideiussoria della garanzia, occorre procedere all'esame delle doglianze formulate dal garante con riferimento al rapporto garantito, atteso che il medesimo, ai sensi dell'art. 1939 c.c., può sollevare le medesime eccezioni spettanti al debitore principale.
6 5 – Tali analisi deve riguardare, innanzitutto, la lamentata applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito.
Tale doglianza non può essere condivisa, alla luce della sua generica formulazione.
5.1 – Difatti, è necessario rilevare che, nelle controversie bancarie, costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (Tribunale Roma sez. XVII, 20/02/2019, n. 3869).
Del resto, anche la Corte di Cassazione, in tema di usurarietà degli interessi, ha affermato che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre, anche mediante una relazione peritale, il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cassazione civile sez. un.,
18/09/2020, n. 19597; Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n. 27545).
5.2 – Nel caso di specie, l'attore ha lamentato l'usurarietà in maniera del tutto generica, senza indicare i tassi pattuiti né quelli applicati, né i tassi soglia vigente ratione temporis. Alla luce delle coordinate delineate al paragrafo precedente, a fronte di una contestazione così generica, la parte opponente non poteva avere accesso ad alcun approfondimento di tipo istruttorio, che sarebbe risultato meramente esplorativo (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 06/06/2019, n. 11999).
Deve essere esclusa, dunque, l'usurarietà dei tassi di interessi applicati.
6 – Parte attrice ha lamentato, altresì, l'illegittima capitalizzazione degli interessi da parte dell'istituto bancario.
7 6.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'art. 120 comma T.U.B., introdotto dall'art. 25 comma 2 del d.lgs. 342/199, vigente al momento della conclusione dei contratti per cui è causa, prevedeva che
“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Tale diposizione normativa è stata attuata attraverso la delibera CICR del 09.02.2000, che, agli artt. 2 e 6, ha stabilito le condizioni di ammissibilità dell'anatocismo nei contratti bancari;
in particolare, tali disposizioni impongono tre requisiti:
• è necessario che il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
• occorre che le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
• nei rapporti di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Inoltre, occorre considerare che l'art. 120 comma 2 TUB, come modificato dall'art. 1, comma
629, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014), stabiliva:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
I dubbi interpretativi generati dalla citata disposizione normativa sono stati superati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il legislatore del 2013 ha inteso vietare qualsiasi forma di anatocismo nei contratti bancari.
Invero, è stato rilevato che, per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi devono essere calcolati sulla sola “sorte capitale”, deve credersi che il legislatore, nel parlare di “interessi periodicamente capitalizzati”, abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da
8 conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi.
Del resto, è stato considerato che la soluzione ermeneutica in esame è conforme ai lavori parlamentari che hanno preceduto la legge n. 147/2013: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si è originato il testo normativo in analisi, è stata illustrata muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di “mettere la parola fine” a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
In altri termini, secondo la Corte di Cassazione l'esaminata formulazione dell'art. 120 comma 2
TUB rappresenta solo un'anticipazione del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2 TUB, introdotta dalla legge n. 49 del 2016, di conversione del decreto legge n. 18 del 2016, per cui gli interessi debitori maturati “non possono produrre interessi ulteriori” e vanno “calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Inoltre, atteso che il divieto di anatocismo è desumibile già dalla previsione legislativa contenuta nell'art. 120 comma 2 TUB, nella formulazione introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, si ritiene che esso sia immediatamente operante, a prescindere dall'emanazione della delibera CICR contemplata dal medesimo articolo: ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato, al quale era demandato il compito di intervenire su altri temi, che, in effetti, furono specificamente individuati dalla Banca d'Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015 (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n. 21344).
In sintesi, l'anatocismo deve considerarsi vietato, nei rapporti bancari, sin dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013.
6.2 – Nel caso in esame, il contratto di conto corrente è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e rispetta le condizioni previste dalla stessa, poiché prevede la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che di quelli creditori, con approvazione specifica della relativa clausola da parte della correntista.
9 Pertanto, la capitalizzazione degli interessi è stata legittimamente applicata dall'istituto bancario;
conseguentemente, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente,
l'anatocismo deve essere escluso, poiché vietato dalla legge, soltanto a decorrere dal 01.01.2014.
7 – Ulteriore questione da esaminare, ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa, concerne la lamentata variazione del tasso di interessi in senso sfavorevole alla cliente, in violazione dell'art. 118 TUB.
7.1 – Tale disposizione normativa prevede, al comma 1: “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo”. Il comma 2 aggiunge: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
7.2 – Nel caso di specie, non risultando documentata alcuna proposta di modifica dei tassi d'interesse, è necessario eliminare le modifiche dei tassi sfavorevoli alla correntista.
8 – La ricostruzione del saldo deve escludere l'applicazione della Commissione di Massimo
Scoperto, risultando fondate le doglianze di parte attrice, in merito alla nullità della relativa clausola.
8.1 – Sul punto, si deve premettere che deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009: si fa riferimento al decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009 n. 2, e al decreto legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, con cui si è dato ufficiale
10 riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi;
d'altronde, si rileva che la Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 18 gennaio 2006 n. 870, ha definito la CMS come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”.
Cionondimeno, la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta. In particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente: ciò accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito;
in assenza di tali elementi non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico. In altri termini, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto in virtù di una clausola indeterminata si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 25/05/2023, n. 5393). Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (cfr. Cassazione civile sez. I,
15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n. 18664).
8.2 – Nel caso di specie, il CTU ha condivisibilmente rilevato che il contratto di apertura di credito “non indica chiaramente la base di calcolo, la periodicità, l'aliquota e il criterio di calcolo”, che sono “elementi sostanzialmente rilevanti, che generano la indeterminatezza della
CMS”; “la indeterminatezza è rappresentata dal fatto che la clausola presente nel contratto prevede solo una percentuale senza specificare la base di calcolo sed è pertanto nulla”; infatti, “è indicato commissione massimo scoperto transitorio aperture di credito fiduciaria: 1,00000%
(COMM. MST APC FIDUCIARIA)”, ma non vi è alcun riferimento alla base di calcolo.
11 Del resto, tali conclusioni non sono superate dalle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta, il quale ha richiamato la clausola contenuta all'interno del contratto di conto corrente, relativa alla commissione dovuta in caso di sconfinamento, e non la CMS convenuta all'interno del contratto di apertura di credito, che non specifica se il tasso pattuito si applica sull'importo utilizzato oppure su quello accordato.
Alla luce dell'indeterminatezza di tale clausola, la stesse deve essere considerata nulla e, pertanto, la CMS deve essere espunta dai saldi dei conti correnti in esame.
9 – Devono essere eliminati, altresì, gli addebiti relativi alle commissioni sostitutive della CMS, poiché le stesse, come rilevato da parte attrice, non risultano pattuite con la correntista.
9.1 – Sul punto, si rileva che l'art.
2-bis del decreto legge n. 185/2008, convertito con legge n.
2/2009, ha previsto: “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”.
Successivamente, l'art. 117-bis TUB, introdotto dal decreto n. 201/2011, convertito con legge n.
214/2011, ha stabilito, al comma 1, che “i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento,
e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per
12 cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
il comma 2 ha aggiunto che “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”; il comma 4 ha specificato che “il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo”.
A seguito dell'entrata in vigore di tale disciplina, l'art. 27 comma 3 del decreto legge n. 2/2012, convertito con legge n. 27/2012, ha chiarito che “i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo
117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo”. Inoltre, l'art. 27-bis medesimo decreto legge ha precisato che “sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili”.
Con D.M. n. 644 del 30.06.2012, il CICR ha adottato le disposizioni attuative dell'art. 117-bis
TUB.
9.2 – Nel caso in esame, il contratto di conto corrente in esame non risulta adeguato alla normativa citata. Invero, con riferimento alla commissione di disponibilità fondi, parte convenuta ha depositato un documento sottoscritto dalla correntista, che fa riferimento a una linea di credito relativa al conto corrente analizzato (cfr. allegato n. 5 della comparsa di costituzione); tuttavia, considerata l'esistenza di diverse linee di credito che si innestano sullo stesso conto corrente, il documento prodotto non è univocamente riferibile all'apertura di credito di € 150.000,00 del
16.06.2006, poiché non indica né l'importo né la data della medesima.
Conseguentemente, non è provata l'approvazione, da parte della correntista, della clausola in questione.
13 Allo stesso tempo, non è stata depositata alcuna pattuizione relativa alla commissione di istruttoria veloce, la cui introduzione è stata comunicata alla cliente all'interno dell'estratto conto del 30.06.2015, in violazione del termine trimestrale previsto dall'art. 27 comma 3 del decreto legge n. 2/2012, convertito con legge n. 27/2012, entro il quale era consentito l'adeguamento unilaterale dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 117-bis TUB.
Le commissioni in questione, dunque, devono essere espunte dal saldo addebitato alla correntista.
10 – Accogliendo la domanda principale nei limiti individuati ai paragrafi che precedono, è necessario procedere, a questo punto, alla rielaborazione del saldo del conto corrente per cui è causa, escludendo l'anatocismo nel periodo successivo al 01.01.2014, eliminando gli addebiti per
CMS e commissioni sostitutive. Inoltre, deve essere tenuto fermo il tasso di interessi praticato di volta in volta dalla Banca, purché lo stesso non abbia superato quello indicato nel contratto di conto corrente;
nei periodi in cui la banca ha applicato un tasso superiore a quello convenzionale, invece, il tasso praticato deve essere sostituito con quello pattuito.
Applicando tali criteri, il CTU ha ricalcolato il saldo del conto corrente in parola, rilevando che l'importo finale a debito della correntista ammonta a € 27.312,91 e non a € 65.962,38. Risultando un credito a favore di parte convenuta, occorre accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando il fideiussore al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 27.312,91, oltre interessi come da domanda fino alla pronuncia della presente sentenza ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
11 – La domanda riconvenzionale riguarda anche l'ulteriore credito vantato dall'istituto bancario, derivante dalla linea di credito continuativa per operazioni commerciali, pari a € 400.000,00, aperta in data 16.06.2006 (cfr. allegato n. 7 della comparsa di costituzione) e confermata in data
16.09.2010 (cfr. allegato n. 7 della comparsa di costituzione), la quale, come si evince dalla lettera di revoca degli affidamenti (cfr. allegato n. 16-17 della comparsa di costituzione), risulta ripartita in € 200.000,00 per anticipi su fatture ed € 200.000,00 per antexport.
Tale rapporto è garantito dalla fideiussione rilasciata 16.06.2006 (cfr. allegato n. 12 della comparsa di costituzione), già esaminata al paragrafo 4.2, atteso che la garanzia specifica rilasciata in data 29.04.2008 riguarda un diverso rapporto (cfr. allegato n. 12 della comparsa di costituzione).
14 Con riguardo alla fideiussione prestata per tale linea di credito scaturente da anticipi su fatture, è stata eccepita la decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Tale eccezione è fondata.
11.1 – Invero, l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a indurre il creditore stesso a prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine
“istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n. 1724).
11.2 – Nel caso in esame, l'obbligazione principale avrebbe dovuto essere adempiuta nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca degli affidamenti, avvenuta in data
13.07.2016 (cfr. allegato n. 16-17 della comparsa di costituzione). Conseguentemente, al fine di evitare la decadenza, il creditore avrebbe dovuto intraprendere azioni giurisdizionali nei confronti della società debitrice nel termine di sei mesi, decorrente dal 18.07.2016.
Non è provato l'esperimento di tali azioni: la domanda riconvenzionale di adempimento, infatti, è stata proposta in tale giudizio solo in data 27.06.2017; l'istanza di insinuazione al passivo fallimentare della medesima società è datata 08.11.2017.
Conseguentemente, l'istituto bancario è decaduto dalla garanzia fideiussoria prestata dall'odierno attore. La domanda riconvenzionale deve essere rigettata, pertanto, con riferimento agli importi di
€ 163.558,80 e di € 174.569,73, derivanti dagli anticipi su fatture.
12 – Infine, la domanda riconvenzionale concerne il contratto di finanziamento di € 750.000,00 stipulato in data 16.09.2010 (cfr. allegato n. 10 della comparsa di costituzione), per il quale sussiste un credito di € 198.805,17; l'attore ha prestato una garanzia specifica, anche con riferimento a tale rapporto (cfr. allegato n. 14 della comparsa di costituzione).
12.1 – L'esistenza del credito in questione è attestata dal contratto depositato e dal piano di ammortamento allegato;
parte convenuta, pertanto, ha soddisfatto l'onere probatorio gravante a
15 suo carico (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n. 16324).
Parte attrice, d'altronde, non ha formulato contestazioni né in merito all'effettiva erogazione della somma mutuata, né con riguardo all'importo residuo richiesto dalla banca, di cui non ha provato il pagamento. Peraltro, gli asseriti profili di invalidità di tale contratto sono indicati in maniera del tutto generica;
conseguentemente, non essendo emersi specifici profili di invalidità del contratto, lo stesso deve essere considerato valido.
È provato, dunque, che la società garantita è debitrice dell'importo di € 198.805,17, oltre interessi come da domanda fino alla pronuncia della presente sentenza ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
12.2 – L'attore è tenuto al pagamento dell'importo in questione, alla luce della garanzia personale prestata. Del resto, con riferimento a tale garanzia, non è stata sollevata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; essa, tra l'altro, non avrebbe potuto essere accolta, atteso che l'art. 6 del contratto sottoscritto dal garante prevede espressamente la deroga al termine previsto dalla disposizione normativa citata, che, pertanto, non è applicabile al caso di specie.
13 – In definitiva, dunque, l'attore deve essere condannato al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 27.312,91, quale saldo del conto corrente n. 1000/1395, e di €
198.805,17, quale somma residua dovuto per il contratto di mutuo del 16.09.2010, per complessivi € 226.118,08, oltre interessi come da domanda fino alla pronuncia della presente sentenza ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
Tale conclusione non è superata dall'eccezione di nullità delle fideiussioni, per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990, formulata da parte attrice all'interno della seconda memoria istruttoria. Essa, infatti, è infondata.
13.1 – Al riguardo, occorre premettere che, nell'ottobre 2002, l' Controparte_8 predispose un modello di fideiussione omnibus, procedendo alla sua diffusione presso le
[...] banche associate. Tale schema si caratterizzava principalmente per la presenza di tre clausole: una clausola di pagamento a prima richiesta, che prevedeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; una clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; una clausola di sopravvivenza, che obbligava il fideiussore “a rimborsare alla banca le somme
16 che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
Nel novembre 2003, la Banca d'Italia avviò un'apposita istruttoria riguardante tale modello contrattuale, al fine di verificare se esso integrasse un'intesa restrittiva della concorrenza, consultando, altresì, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). All'esito di tale istruttoria, fu rilevato che il contenuto dello schema era sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate e che l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non poteva essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Conseguentemente, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, la Banca d'Italia dichiarò che le citate clausole del modello
ABI contenevano disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Invero, il citato art. 2 della legge 287/90, al comma 1, definisce come intese gli accordi, le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
stabilisce, al comma 3, che le intese vietate sono nulle a ogni effetto. Conseguentemente, a seguito del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia, che sanciva la nullità del modello contrattuale predisposto dall'ABI, la giurisprudenza si è interrogata sulla sorte delle singole fideiussioni stipulate in conformità con tale schema. In particolare, ci si chiedeva se la nullità dell'intesa a monte dovesse essere estesa anche ai singoli contratti stipulati a valle o se, invece, al cliente dovesse accordarsi una tutela meramente risarcitoria;
inoltre, ci si domandava se l'eventuale nullità dei contratti a valle dovesse riguardare soltanto le clausole anticoncorrenziali, oppure l'intera fideiussione.
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza la n.
41994 del 30.12.2021, in cui si è ritenuto che tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di “nullità parziale”. In effetti, occorre osservare che il citato comma 3 dell'art. 2 della legge 287/90, nella misura in cui prevede che le intese siano nulle “a ogni effetto”, induce ad affermare che
17 l'invalidità riguarda anche i contratti che realizzano l'intesa vietata, che ne costituiscono, per l'appunto, un effetto. Del resto, tale soluzione ermeneutica è coerente con l'interesse protetto dalla normativa antitrust, che è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Difatti, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non avrebbe una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Diversamente, il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La nullità delle fideiussioni stipulate dalle banche con i singoli clienti, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, è soltanto parziale e concerne esclusivamente le clausole lesive della concorrenza. Sul punto, si deve considerare che l'art. 1419 comma 1 c.c. enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale;
da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto. Di conseguenza, la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla deve essere fornita da chi ha interesse a far cadere in toto
l'assetto di interessi programmato, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Nel caso in esame, è abbastanza infrequente che si dimostri che le parti non avrebbero stipulato il contratto, in assenza delle clausole nulle. Da un lato, infatti, con riferimento al garante, bisogna osservare che le clausole nulle producono l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
d'altro canto, peraltro, il fideiussore, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo normalmente cointeressato alla concessione del
18 finanziamento. Dall'altro lato, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Per questo motivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
È necessario verificare, dunque, se il principio in questione possa essere applicato anche nel caso in esame;
a tal fine, occorre dimostrare che il contratto di fideiussione sia stato stipulato a valle di un'intesa anticoncorrenziale tra gli imprenditori bancari.
Sul punto, si deve precisare che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019); siffatta attitudine probatoria, tuttavia, è limitata ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nel medesimo periodo oggetto dell'istruttoria condotta dall'ente in parola, ossia dal 2002 al 2005
(cfr. Cassazione civile sez. I, 10/10/2024, n. 26380; Cassazione civile sez. I, 10/10/2024, n.
26383). In effetti, solo con riferimento al periodo compreso tra l'adozione del modello contrattuale dell'ABI e l'emanazione del provvedimento n. 55/2005, è stata accertata la diffusione delle clausole illegittime, che segnalava l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli operatori di mercato. Non è stato verificato, invece, che l'intesa in questione sia esistita anche successivamente al 2005, dal momento che la Banca d'Italia non ha effettuato alcuna istruttoria relativa alla perdurante diffusione dello schema contrattuale de quo; del resto, bisogna evidenziare che, a seguito del citato provvedimento, l'ABI ha adottato un nuovo modello di fideiussione omnibus. In altri termini, l'accertamento della Banca d'Italia non riguarda i contratti successivi al 02.05.2005 e, dunque, il provvedimento emanato dalla medesima non assume la
19 funzione di prova privilegiata, con riferimento ai contratti stipulati dopo tale data;
conseguentemente, si determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore di provare l'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione di cui domandi l'accertamento di nullità per violazione della normativa antitrust.
Peraltro, non è sufficiente che la parte dimostri che la fideiussione sottoposta all'attenzione dell'autorità giudiziaria appaia speculare rispetto allo schema contrattuale stigmatizzato dalla
Banca d'Italia; difatti, tale circostanza non esclude che vi fossero nello stesso periodo delle banche che offrivano condizioni fideiussorie più favorevoli e migliori di quelle materialmente sottoscritte dal garante. La prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale esige, dunque, che si dimostri l'ampia diffusione del modello contrattuale in questione tra gli imprenditori bancari al momento della stipulazione della singola fideiussione, in modo tale che sia stata effettivamente limitata la possibilità di scelta del contraente. D'altronde, lo stesso provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia esplicitamente riconosce che le clausole oggetto di contestazione risultavano in se stesse ed anche nella loro combinazione del tutto lecite, in quanto relative a norme derogabili;
esse venivano contestate solo “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”: l'effetto anticoncorrenziale era determinato dal fatto che esse risultavano inserite in uno schema negoziale predisposto dall'associazione bancaria e che, dunque, esse venivano applicate in maniera uniforme dagli imprenditori bancari.
Del resto, la necessità, per l'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito. In effetti, l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e
8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016
n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Corte d'appello Ancona 30 maggio 2023, n. 897; Trib. Napoli Sez. spec.
Impresa 17 febbraio 2023, n. 1767; Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio
2021 n. 28; Trib. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib.
20 Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Velletri 14 maggio
2019 n. 921).
13.2 – Nel caso di specie, la fideiussione stipulata in data 16.06.2006 non presenta alcuna clausola conforme al citato modello ABI;
inoltre, tutte le fideiussioni per cui è causa sono state stipulate successivamente periodo esaminato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005
e, dunque, non essendo provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al momento della loro stipulazione, non può ritenersi che esse mirino a ledere la concorrenza.
L'eccezione di nullità, quindi, deve essere rigettata.
14 – Infine, deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata da parte attrice all'interno dell'atto di citazione e richiamata all'interno della comparsa di riassunzione, con riguardo al danno conseguente alla illegittima revoca degli affidamenti.
In effetti, non è provato che il fideiussore abbia patito un danno, a causa della condotta dell'istituto bancario, che, al massimo, potrebbe aver pregiudicato la società correntista, nei cui confronti il presente giudizio è estinto.
15 – Alla luce della reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nei rapporti tra , Controparte_2 [...]
e Parte_1 Controparte_9
15.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna, alla luce della parziale fondatezza delle contrapposte domande.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del processo, nei rapporti tra la e le altre parti;
Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda principale e quella riconvenzionale, con riferimento al conto corrente n. 1000/1395, accoglie la domanda riconvenzionale con riguardo al contratto di mutuo del 16.09.2010 e, per l'effetto, condanna al Controparte_2 pagamento, in favore di dell'importo di € 226.118,08, oltre interessi Parte_1 come da domanda fino alla pronuncia della presente sentenza ed interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
21 - rigetta le ulteriori domande, sia principali che riconvenzionali;
- compensa le spese di lite tra , e Controparte_2 Parte_1 CP_9
[...]
- pone le spese di CTU a carico di e nella Controparte_2 Parte_1 misura del 50% ciascuno.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
22