CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 563/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240031021972001 REC.CREDITO.IMP 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240031021972000 REC.CREDITO.IMP 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 989/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorrevano Ricorrente_2 e Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento n. 04820240031021972000 e n. 04820240031021972001 in virtù di ruolo emesso da Equitalia Giustizia SPA per il recupero del Contributo Unificato relativo al procedimento recante rg.n. 10184/2016 iscritto al ruolo generale presso il Tribunale di Genova.
I ricorrenti eccepiscono quanto segue:
-in data 28.03.2025, ad entrambi i ricorrenti, quali obbligati in solido, venivano notificate identiche cartelle di pagamento aventi ad oggetto il mancato pagamento del Contributo Unificato relativo al procedimento instaurato nanti Tribunale di Genova e recante R.G. 10184/2016;
- la cartella n° 048 20240031021972000 risulta intestata a Ricorrente_2 mentre la cartella n. 048 20240031021972001 è intestata a Ricorrente_1;
- in relazione al medesimo Contributo Unificato, era stato, in precedenza, notificato ai ricorrenti avviso di liquidazione Modello C del 26.02.19, per l'importo pari ad euro 264,00 che il sig. Ricorrente_2 provvedeva a pagare, in data 13.03.2019, con bonifico bancario;
- nonostante l'avvenuto integrale pagamento di quanto richiesto, Equitalia Giustizia S.p.A. provvedeva a notificare agli esponenti avviso di liquidazione Modello D del 28.04.2023, contenente la sanzione per l'omesso versamento del Contributo Unificato, relativo sempre al procedimento Tribunale di Genova e recante R.G. 10184/2016, pari ad euro 474,00;
-chiedono, pertanto: 1) in via principale, accogliere il ricorso e, conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, per l'effetto annullare le cartelle di pagamento n. 048
20240031021972001 e n. 048 20240031021972000; 2) conseguentemente, ordinare all'Ente impositore lo sgravio delle cartelle esattoriali n. 048 20240031021972001 e n. 048 20240031021972000; 3) accertare, inoltre, che la sanzione contenuta nel Modello D, del 28.04.2023 non era dovuta e, conseguentemente condannare Equitalia Giustizia S.p.A. alla restituzione, a favore dei ricorrenti, della somma di euro 474,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4) condannare Equitalia Giustizia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e C.p.A, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Equitalia Giustizia SPA, tempestivamente costituita in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con vittoria di spese del giudizio ex art. 15 D.
Lgs 546/1992.
In data 15.10.2025 parte ricorrente ha inviato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-Equitalia Giustizia SPA ritiene che il pagamento avvenuto, a mezzo modello F23 in data 16.05.2023 non può ritenersi valido in quanto a decorrere dal 24/02/2022 il Ministero della Giustizia, con provvedimento prot. n. 41271/2022, ha chiarito quanto stabilito dall'art. 221 comma 3 d.l.
19/05/2020 n. 34 convertito con legge n. 77 del 17/07/2020;
-in ossequio a tale disposizione gli obblighi di pagamento del CU nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 T.U. Spese di Giustizia, connessi agli atti per cui è previsto il deposito esclusivamente telematico, devono essere assolti con sistemi telematici di pagamento;
-i ricorrenti hanno fornito prova documentale di avere provveduto al pagamento di quanto richiesto dall'Ente impositore anche se con modalità non telematica;
-si ritiene che anche se i ricorrenti non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto con le modalità normativamente previste l'ulteriore pagamento della pretesa creditoria di Equitalia raffigurerebbe senza dubbio una doppia imposizione.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, accoglibile il presente ricorso con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 563/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240031021972001 REC.CREDITO.IMP 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240031021972000 REC.CREDITO.IMP 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 989/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorrevano Ricorrente_2 e Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento n. 04820240031021972000 e n. 04820240031021972001 in virtù di ruolo emesso da Equitalia Giustizia SPA per il recupero del Contributo Unificato relativo al procedimento recante rg.n. 10184/2016 iscritto al ruolo generale presso il Tribunale di Genova.
I ricorrenti eccepiscono quanto segue:
-in data 28.03.2025, ad entrambi i ricorrenti, quali obbligati in solido, venivano notificate identiche cartelle di pagamento aventi ad oggetto il mancato pagamento del Contributo Unificato relativo al procedimento instaurato nanti Tribunale di Genova e recante R.G. 10184/2016;
- la cartella n° 048 20240031021972000 risulta intestata a Ricorrente_2 mentre la cartella n. 048 20240031021972001 è intestata a Ricorrente_1;
- in relazione al medesimo Contributo Unificato, era stato, in precedenza, notificato ai ricorrenti avviso di liquidazione Modello C del 26.02.19, per l'importo pari ad euro 264,00 che il sig. Ricorrente_2 provvedeva a pagare, in data 13.03.2019, con bonifico bancario;
- nonostante l'avvenuto integrale pagamento di quanto richiesto, Equitalia Giustizia S.p.A. provvedeva a notificare agli esponenti avviso di liquidazione Modello D del 28.04.2023, contenente la sanzione per l'omesso versamento del Contributo Unificato, relativo sempre al procedimento Tribunale di Genova e recante R.G. 10184/2016, pari ad euro 474,00;
-chiedono, pertanto: 1) in via principale, accogliere il ricorso e, conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, per l'effetto annullare le cartelle di pagamento n. 048
20240031021972001 e n. 048 20240031021972000; 2) conseguentemente, ordinare all'Ente impositore lo sgravio delle cartelle esattoriali n. 048 20240031021972001 e n. 048 20240031021972000; 3) accertare, inoltre, che la sanzione contenuta nel Modello D, del 28.04.2023 non era dovuta e, conseguentemente condannare Equitalia Giustizia S.p.A. alla restituzione, a favore dei ricorrenti, della somma di euro 474,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
4) condannare Equitalia Giustizia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, oltre IVA e C.p.A, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Equitalia Giustizia SPA, tempestivamente costituita in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con vittoria di spese del giudizio ex art. 15 D.
Lgs 546/1992.
In data 15.10.2025 parte ricorrente ha inviato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-Equitalia Giustizia SPA ritiene che il pagamento avvenuto, a mezzo modello F23 in data 16.05.2023 non può ritenersi valido in quanto a decorrere dal 24/02/2022 il Ministero della Giustizia, con provvedimento prot. n. 41271/2022, ha chiarito quanto stabilito dall'art. 221 comma 3 d.l.
19/05/2020 n. 34 convertito con legge n. 77 del 17/07/2020;
-in ossequio a tale disposizione gli obblighi di pagamento del CU nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 T.U. Spese di Giustizia, connessi agli atti per cui è previsto il deposito esclusivamente telematico, devono essere assolti con sistemi telematici di pagamento;
-i ricorrenti hanno fornito prova documentale di avere provveduto al pagamento di quanto richiesto dall'Ente impositore anche se con modalità non telematica;
-si ritiene che anche se i ricorrenti non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto con le modalità normativamente previste l'ulteriore pagamento della pretesa creditoria di Equitalia raffigurerebbe senza dubbio una doppia imposizione.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, accoglibile il presente ricorso con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.