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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 564/2024 R.G.
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 25 febbraio 2025
Oggi, davanti al Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avvocato stabilito Gabriele Pasquale in sostituzione dell'avv.
Giannitalo Papa;
- per parte appellata: l'avv. Rossella Piattelli;
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 11/02/2025.
Il procuratore di parte appellata conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/02/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 564/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564/2024 R.G.A.C. vertente tra
AVV. GIANNITALO PAPA (C.F. , in proprio, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Corso Roma n. 104;
- parte appellante -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Rossella Piattelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pescia, Via Amendola n. 37, giusta procura in atti;
- parte appellata -
Oggetto: appello contro la sentenza n. 728/2023, pubblicata in data 12/12/2023, del
Giudice di Pace di Pistoia in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 11/02/2025:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, per tutti i motivi su esposti, nel merito
7) riformare in toto la Sentenza n. 728/2023, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Pistoia, nella persona della Dott.ssa Silvia Facchini, nel giudizio rubricato al R.G. n.
1848/2023, pubblicata il 12/12/2023, comunicata alle parti dalla Cancelleria in pari data e ad oggi non notificata e, per l'effetto,
2 R.G. 564/2024 8) accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto, notificato all'odierno
Appellato, Sig. , in data 14/11/2022, ad istanza del sottoscritto Avv. Parte_1
PAPA Giannitalo, fondato sul Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n°413/2008 del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, emesso a carico del
Sig. ; conseguentemente, Controparte_1
9) accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto dal Sig. Controparte_1 all'Avv. PAPA Giannitalo, in virtù del richiamato D.I n. 413/2008 e conseguente atto di precetto in rinnovazione notificato al debitore in data 14/11/2022, ammonta alla complessiva minore somma di €. 4.263,76.#; e per l'effetto
10) condannare il Sig. al pagamento a favore dell'Avv. PAPA Controparte_1
Giannitalo dell'importo di €. 4.263,76#, (ossia, €. 4.983,66.# detratti €. 791,90.#), e quindi del minor importo avendo decurtato le spese e compensi in ordine ai precedenti precetti, rispetto all'atto di precetto opposto;
11) rigettare con qualsiasi motivazione, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto,
l'opposizione ex art. 615 C.p.c., notificata all'Avv. PAPA Giannitalo in data 06/02/2023, ad istanza del Sig. di cui al procedimento di primo grado;
Controparte_1
12) condannare, in ogni caso, Parte appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari oltre ad I.V.A. e C.P.A. di entrambi i giudizi di primo e secondo grado”.
Conclusioni di parte appellata:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/02/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'impugnazione proposta dall'Avv. Giannitalo
Papa avverso la sentenza N. 728/2023 del 12.12.2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Pistoia in persona della Dott.ssa Silvia Facchini in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge anche del presente grado di giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato il sig. CP_1 conveniva in giudizio l'avv. Giannitalo Papa al fine di sentire accertare e dichiarare
[...]
3 R.G. 564/2024 l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e, in subordine, ridurre l'importo precettato, previo accertamento della non debenza delle voci contestate.
In particolare, con atto di precetto in rinnovazione, l'avv. Giannitalo Papa aveva intimato al sig. il pagamento della somma di € 3.254,48 per sorte capitale ed interessi moratori CP_1 dal 23/07/2008, oltre € 1.485,83 per diritti, spese ed onorari del precetto notificato in data
30/03/2011 e oltre € 243,35 per compensi del precetto in rinnovazione, così per complessivi
€ 4.983,66-.
Ebbene, parte opponente eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del credito precettato;
difatti, tale credito trovava fondamento in un decreto ingiuntivo emesso in data 29/07/2008
e l'ultimo atto interruttivo della prescrizione – nella specie, un verbale di pignoramento mobiliare negativo – risaliva al 14/06/2011; pertanto, alla data del 14/11/2022 il credito non poteva che ritenersi prescritto.
Parte opponente contestava, altresì, il quantum dell'importo precettato e, in particolare, la debenza della somma di € 1.485,83 indicata nell'atto di precetto del 30/03/2011, essendo la stessa relativa a spese per il precetto perento;
dunque, parte opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/04/2023 si costituiva in giudizio l'avv. Giannitalo Papa contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare deducendo che il sig. anche per il tramite del proprio difensore, avrebbe CP_1
tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione, la quale era da intendersi tacitamente rinunciata.
Con riferimento al quantum, parte opposta dava atto della non debenza della somma di €
791,90-, rideterminando il credito vantato nel minor importo di € 4.263,76-; insisteva quindi per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In primo grado il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava che l'avv. Giannitalo Papa non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'atto di precetto notificato in data 14/11/2022, condannando parte opposta alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
I motivi d'appello
4 R.G. 564/2024 al Tribunale propone ora appello l'avv. Giannitalo Papa proponendo i seguenti Pt_2
motivi di impugnazione:
1) “nullità della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, violazione delle regole di giudizio e travisamento dei fatti sostanziali e processuali. Omessa, parziale e/o errata valutazione degli elementi di fatto e di giudizio ed omesso accertamento su fatti costitutivi della domanda. Violazione di legge derivante da illegittima applicazione degli artt. 2937, 2727 C.C., 115 e 116 C.P.C.”
La sentenza di primo grado sarebbe errata per carenza e illogicità intrinseca ed estrinseca, oltre che per erroneità e illegittimità rispetto alle norme di legge applicabili;
difatti, il
Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad affermare genericamente che “negli asseriti contatti e incontri avvenuti fra il creditore Avv. Giannitalo Papa ed il difensore del CP_1
e verificatesi dopo la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione, non è ravvisabile di per sé una chiara ed inequivoca volontà definitivamente dismissiva circa l'avvalersi della prescrizione […]”, non curandosi di esaminare adeguatamente il caso concreto nella sua interezza e omettendo, altresì, l'ammissione dei mezzi di prova formulati dall'appellante, i quali avrebbero fornito un contributo decisivo ai fini della corretta qualificazione della condotta tenuta dal sig. quale manifestazione di rinuncia alla prescrizione. CP_1
2) “Violazione delle regole di giudizio e travisamento dei fatti sostanziali e processuali.
Parziale e/o errata valutazione degli elementi di fatto e/o di giudizio. Violazione di legge derivante da erronea e contraddittoria valutazione della posizione delle parti in tema di rappresentanza ed illegittima applicazione degli artt. 1704 c.c., 112, 115, e 116 c.p.c.”.
La sentenza di primo grado sarebbe errata anche nella parte in cui sostiene che “gli atti ai quali l'opposto vorrebbe dare rilevanza ai fini della rinuncia sarebbero del difensore del titolare del diritto, la quale all'epoca dei fatti non era nemmeno munita di procura speciale
[…]”; difatti, rileva parte appellante che il rapporto intercorso tra il sig. e l'avv. CP_1
Rossella Piattelli, avente ad oggetto l'espletamento di attività stragiudiziale, sarebbe inquadrabile nello schema del mandato e, pertanto, la rinuncia a far valere la prescrizione ben potrebbe essere desunta dalle difese svolte dal legale della parte tanto in sede giudiziale che stragiudiziale;
in ogni caso, con il proprio comportamento processuale, il sig. CP_1
avrebbe ratificato tutto il precedente operato del proprio difensore non avendo mai eccepito
5 R.G. 564/2024 la non riferibilità a sé – per mancanza dei poteri rappresentativi – dei comportamenti posti in essere dal suo legale.
3) “Violazione delle regole processuali in tema di prova. Omessa, parziale e/o erronea valutazione degli elementi di fatto e delle prove. Violazione di legge derivante da illegittima applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.”.
La sentenza di primo grado sarebbe errata per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta da parte appellante, prova avrebbe contribuito a chiarire l'effettiva consistenza dell'incontro del 29/11/2022 e dei contatti intervenuti successivamente, così da condurre al pieno accertamento del fatto decisivo controverso.
4) Con riferimento al quantum richiesto con l'atto di precetto in rinnovazione, parte appellante si è riportata a tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto ed argomentato in primo grado, confermando che l'importo effettivamente dovuto dal sig. ammonta ad € CP_1
4.263,76-.
5) Parte appellante ha impugnato, infine, il capo relativo alle spese di lite, ritenendo le stesse non dovute e, in ogni caso, eccessive.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283
c.p.c.-, parte appellante ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/09/2024 si è costituito in giudizio il sig. contestando specificamente i motivi di appello ex adverso Controparte_1
formulati e insistendo per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c.-, celebrata la prima udienza di comparizione in data
17/09/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
Nel merito
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con il primo motivo di appello l'avv. Giannitalo Papa ha dedotto l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il complessivo comportamento tenuto dal sig. anche per il tramite del proprio legale – consistente nell'incontro CP_1
6 R.G. 564/2024 tenutosi in data 29/11/2022 e nei successivi contatti telefonici intervenuti tra lo stesso avv.
Papa e il difensore del sig. – avv. Rossella Piattelli – non fosse qualificabile in CP_1
termini di rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937 c.c.-.
Con il secondo motivo di appello parte appellata ha dedotto l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la rinuncia a far valere la prescrizione avrebbe potuto essere manifestata unicamente dalla parte e non anche dal proprio difensore.
Con il terzo motivo di appello parte appellata ha lamentato l'errata valutazione del compendio probatorio, atteso che il Giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le prove per testi capitolate nella comparsa di costituzione e risposta.
I suddetti motivi di appello, sebbene spiegati separatamente, si ritiene che possano essere trattati in via unitaria quale unico motivo di appello, concernendo complessivamente l'accertamento condotto dal Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di comportamenti idonei a manifestare la volontà di rinunciare alla prescrizione da parte del sig. CP_1
Ebbene, ciò premesso, il motivo è infondato.
Si ricordi, preliminarmente, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale
“la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede” (cfr. Cass. Civ. n. 24263/2023); a tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando quindi riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art.
2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937 comma 3
c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni
7 R.G. 564/2024 attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto” (cfr. Cass.
Civ. n. 5327/2007).
Ebbene, nel caso di specie parte appellata non ha fornito prova della concreta ed effettiva consistenza dei comportamenti tenuti dal sig. – anche tramite il proprio difensore - CP_1 successivamente al ricevimento dell'atto di precetto del 14/11/2022 e, in particolare, della loro assoluta incompatibilità con la volontà del medesimo di avvalersi dell'eccezione di prescrizione.
Innanzitutto, preme rilevare che il riferimento ai “comportamenti tenuti dal sig. CP_1 deve intendersi esteso anche alle condotte tenute dal difensore di quest'ultimo, avv.
Rossella Piattelli, la quale ha curato l'attività stragiudiziale di cui si discute;
è circostanza pacifica e mai contestata nel corso del giudizio di primo grado che l'avv. Piattelli abbia intrapreso trattative con l'avv. Papa in nome e per conto del sig. al fine di pervenire CP_1
ad una soluzione bonaria della controversia de quo; pertanto, eventuali condotte rinunciative eventualmente poste in essere dal difensore ben avrebbero potuto spiegare effetti nella sfera giuridica del soggetto rappresentato.
Ciò chiarito, è circostanza pacifica che l'avv. Papa e l'avv. Piattelli si siano incontrati in data 29/11/2022 al fine di confrontarsi in merito alla posizione del sig. tuttavia, CP_1
dagli atti di causa non è emerso alcun elemento ulteriore atto a connotare tale accadimento che, pertanto, risulta del tutto generico ed indeterminato.
A tal proposito, inoltre, le istanze istruttorie formulate da parte appellante nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado risultano del tutto superflue, atteso che concernono la mera conferma di colloqui telefonici intercorsi tra l'avv. Piattelli e l'avv. Papa e inerenti la posizione del sig. (cfr. capp.
1-5 formulati in comparsa di costituzione e risposta di CP_1 primo grado) e la conferma dell'effettivo svolgimento dell'incontro tenutosi in data
29/11/2022 (cfr. capp.
6-8 formulati in comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
I suddetti capitoli di prova – peraltro vertenti su circostanze non contestate da parte opponente – non consentono di dimostrare alcunché circa l'effettiva consistenza di tali colloqui, i quali pertanto non possono ritenersi univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.
8 R.G. 564/2024 Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, non risulta provata la sussistenza di un comportamento del debitore da cui poter desumere in modo assoluto la rinuncia tacita alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 co. 3 c.c.
Infine, con l'ultimo motivo di appello parte appellata ha impugnato il capo della sentenza relativo alle spese, contestandone la debenza e, in ogni caso, l'eccessività.
Il motivo è infondato, posto che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di soccombenza, ponendo le spese di lite a carico della parte opposta, per l'appunto soccombente nel giudizio di primo grado;
con riferimento al quantum il Giudice di primo grado ha fatto applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 liquidando l'importo di € 800,00 che – come correttamente osservato da parte appellata – risulta di poco superiore ai parametri minimi fissati per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad
€ 5.200,00).
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 728/2023 del Giudice di Pace di Pistoia pubblicata in data 12/12/2023.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'appellante. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 4.263,76), esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso previsto per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: rigetta
9 R.G. 564/2024 l'appello, e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 728/2023 pubblicata in data 12/12/2023 del Giudice di Pace di
Pistoia; condanna
l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre il 15 % spese generali, CPA e IVA come per legge;
dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
10 R.G. 564/2024
TRIBUNALE di PISTOIA
Udienza del 25 febbraio 2025
Oggi, davanti al Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, sono comparsi:
- per parte appellante: l'avvocato stabilito Gabriele Pasquale in sostituzione dell'avv.
Giannitalo Papa;
- per parte appellata: l'avv. Rossella Piattelli;
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte appellante conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 11/02/2025.
Il procuratore di parte appellata conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/02/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 564/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 564/2024 R.G.A.C. vertente tra
AVV. GIANNITALO PAPA (C.F. , in proprio, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Corso Roma n. 104;
- parte appellante -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Rossella Piattelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pescia, Via Amendola n. 37, giusta procura in atti;
- parte appellata -
Oggetto: appello contro la sentenza n. 728/2023, pubblicata in data 12/12/2023, del
Giudice di Pace di Pistoia in materia di opposizione ex art. 615 c.p.c.
***
Conclusioni di parte appellante:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 11/02/2025:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, per tutti i motivi su esposti, nel merito
7) riformare in toto la Sentenza n. 728/2023, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Pistoia, nella persona della Dott.ssa Silvia Facchini, nel giudizio rubricato al R.G. n.
1848/2023, pubblicata il 12/12/2023, comunicata alle parti dalla Cancelleria in pari data e ad oggi non notificata e, per l'effetto,
2 R.G. 564/2024 8) accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto, notificato all'odierno
Appellato, Sig. , in data 14/11/2022, ad istanza del sottoscritto Avv. Parte_1
PAPA Giannitalo, fondato sul Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n°413/2008 del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, emesso a carico del
Sig. ; conseguentemente, Controparte_1
9) accertare e dichiarare che l'importo effettivamente dovuto dal Sig. Controparte_1 all'Avv. PAPA Giannitalo, in virtù del richiamato D.I n. 413/2008 e conseguente atto di precetto in rinnovazione notificato al debitore in data 14/11/2022, ammonta alla complessiva minore somma di €. 4.263,76.#; e per l'effetto
10) condannare il Sig. al pagamento a favore dell'Avv. PAPA Controparte_1
Giannitalo dell'importo di €. 4.263,76#, (ossia, €. 4.983,66.# detratti €. 791,90.#), e quindi del minor importo avendo decurtato le spese e compensi in ordine ai precedenti precetti, rispetto all'atto di precetto opposto;
11) rigettare con qualsiasi motivazione, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto,
l'opposizione ex art. 615 C.p.c., notificata all'Avv. PAPA Giannitalo in data 06/02/2023, ad istanza del Sig. di cui al procedimento di primo grado;
Controparte_1
12) condannare, in ogni caso, Parte appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari oltre ad I.V.A. e C.P.A. di entrambi i giudizi di primo e secondo grado”.
Conclusioni di parte appellata:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 10/02/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere l'impugnazione proposta dall'Avv. Giannitalo
Papa avverso la sentenza N. 728/2023 del 12.12.2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Pistoia in persona della Dott.ssa Silvia Facchini in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge anche del presente grado di giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato il sig. CP_1 conveniva in giudizio l'avv. Giannitalo Papa al fine di sentire accertare e dichiarare
[...]
3 R.G. 564/2024 l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e, in subordine, ridurre l'importo precettato, previo accertamento della non debenza delle voci contestate.
In particolare, con atto di precetto in rinnovazione, l'avv. Giannitalo Papa aveva intimato al sig. il pagamento della somma di € 3.254,48 per sorte capitale ed interessi moratori CP_1 dal 23/07/2008, oltre € 1.485,83 per diritti, spese ed onorari del precetto notificato in data
30/03/2011 e oltre € 243,35 per compensi del precetto in rinnovazione, così per complessivi
€ 4.983,66-.
Ebbene, parte opponente eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del credito precettato;
difatti, tale credito trovava fondamento in un decreto ingiuntivo emesso in data 29/07/2008
e l'ultimo atto interruttivo della prescrizione – nella specie, un verbale di pignoramento mobiliare negativo – risaliva al 14/06/2011; pertanto, alla data del 14/11/2022 il credito non poteva che ritenersi prescritto.
Parte opponente contestava, altresì, il quantum dell'importo precettato e, in particolare, la debenza della somma di € 1.485,83 indicata nell'atto di precetto del 30/03/2011, essendo la stessa relativa a spese per il precetto perento;
dunque, parte opponente concludeva per l'accoglimento dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/04/2023 si costituiva in giudizio l'avv. Giannitalo Papa contestando quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare deducendo che il sig. anche per il tramite del proprio difensore, avrebbe CP_1
tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione, la quale era da intendersi tacitamente rinunciata.
Con riferimento al quantum, parte opposta dava atto della non debenza della somma di €
791,90-, rideterminando il credito vantato nel minor importo di € 4.263,76-; insisteva quindi per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
In primo grado il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava che l'avv. Giannitalo Papa non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'atto di precetto notificato in data 14/11/2022, condannando parte opposta alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
I motivi d'appello
4 R.G. 564/2024 al Tribunale propone ora appello l'avv. Giannitalo Papa proponendo i seguenti Pt_2
motivi di impugnazione:
1) “nullità della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, violazione delle regole di giudizio e travisamento dei fatti sostanziali e processuali. Omessa, parziale e/o errata valutazione degli elementi di fatto e di giudizio ed omesso accertamento su fatti costitutivi della domanda. Violazione di legge derivante da illegittima applicazione degli artt. 2937, 2727 C.C., 115 e 116 C.P.C.”
La sentenza di primo grado sarebbe errata per carenza e illogicità intrinseca ed estrinseca, oltre che per erroneità e illegittimità rispetto alle norme di legge applicabili;
difatti, il
Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad affermare genericamente che “negli asseriti contatti e incontri avvenuti fra il creditore Avv. Giannitalo Papa ed il difensore del CP_1
e verificatesi dopo la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione, non è ravvisabile di per sé una chiara ed inequivoca volontà definitivamente dismissiva circa l'avvalersi della prescrizione […]”, non curandosi di esaminare adeguatamente il caso concreto nella sua interezza e omettendo, altresì, l'ammissione dei mezzi di prova formulati dall'appellante, i quali avrebbero fornito un contributo decisivo ai fini della corretta qualificazione della condotta tenuta dal sig. quale manifestazione di rinuncia alla prescrizione. CP_1
2) “Violazione delle regole di giudizio e travisamento dei fatti sostanziali e processuali.
Parziale e/o errata valutazione degli elementi di fatto e/o di giudizio. Violazione di legge derivante da erronea e contraddittoria valutazione della posizione delle parti in tema di rappresentanza ed illegittima applicazione degli artt. 1704 c.c., 112, 115, e 116 c.p.c.”.
La sentenza di primo grado sarebbe errata anche nella parte in cui sostiene che “gli atti ai quali l'opposto vorrebbe dare rilevanza ai fini della rinuncia sarebbero del difensore del titolare del diritto, la quale all'epoca dei fatti non era nemmeno munita di procura speciale
[…]”; difatti, rileva parte appellante che il rapporto intercorso tra il sig. e l'avv. CP_1
Rossella Piattelli, avente ad oggetto l'espletamento di attività stragiudiziale, sarebbe inquadrabile nello schema del mandato e, pertanto, la rinuncia a far valere la prescrizione ben potrebbe essere desunta dalle difese svolte dal legale della parte tanto in sede giudiziale che stragiudiziale;
in ogni caso, con il proprio comportamento processuale, il sig. CP_1
avrebbe ratificato tutto il precedente operato del proprio difensore non avendo mai eccepito
5 R.G. 564/2024 la non riferibilità a sé – per mancanza dei poteri rappresentativi – dei comportamenti posti in essere dal suo legale.
3) “Violazione delle regole processuali in tema di prova. Omessa, parziale e/o erronea valutazione degli elementi di fatto e delle prove. Violazione di legge derivante da illegittima applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.”.
La sentenza di primo grado sarebbe errata per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta da parte appellante, prova avrebbe contribuito a chiarire l'effettiva consistenza dell'incontro del 29/11/2022 e dei contatti intervenuti successivamente, così da condurre al pieno accertamento del fatto decisivo controverso.
4) Con riferimento al quantum richiesto con l'atto di precetto in rinnovazione, parte appellante si è riportata a tutto quanto dedotto, eccepito, prodotto ed argomentato in primo grado, confermando che l'importo effettivamente dovuto dal sig. ammonta ad € CP_1
4.263,76-.
5) Parte appellante ha impugnato, infine, il capo relativo alle spese di lite, ritenendo le stesse non dovute e, in ogni caso, eccessive.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283
c.p.c.-, parte appellante ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/09/2024 si è costituito in giudizio il sig. contestando specificamente i motivi di appello ex adverso Controparte_1
formulati e insistendo per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c.-, celebrata la prima udienza di comparizione in data
17/09/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
Nel merito
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con il primo motivo di appello l'avv. Giannitalo Papa ha dedotto l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il complessivo comportamento tenuto dal sig. anche per il tramite del proprio legale – consistente nell'incontro CP_1
6 R.G. 564/2024 tenutosi in data 29/11/2022 e nei successivi contatti telefonici intervenuti tra lo stesso avv.
Papa e il difensore del sig. – avv. Rossella Piattelli – non fosse qualificabile in CP_1
termini di rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937 c.c.-.
Con il secondo motivo di appello parte appellata ha dedotto l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la rinuncia a far valere la prescrizione avrebbe potuto essere manifestata unicamente dalla parte e non anche dal proprio difensore.
Con il terzo motivo di appello parte appellata ha lamentato l'errata valutazione del compendio probatorio, atteso che il Giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le prove per testi capitolate nella comparsa di costituzione e risposta.
I suddetti motivi di appello, sebbene spiegati separatamente, si ritiene che possano essere trattati in via unitaria quale unico motivo di appello, concernendo complessivamente l'accertamento condotto dal Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di comportamenti idonei a manifestare la volontà di rinunciare alla prescrizione da parte del sig. CP_1
Ebbene, ciò premesso, il motivo è infondato.
Si ricordi, preliminarmente, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale
“la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede” (cfr. Cass. Civ. n. 24263/2023); a tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando quindi riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art.
2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937 comma 3
c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni
7 R.G. 564/2024 attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto” (cfr. Cass.
Civ. n. 5327/2007).
Ebbene, nel caso di specie parte appellata non ha fornito prova della concreta ed effettiva consistenza dei comportamenti tenuti dal sig. – anche tramite il proprio difensore - CP_1 successivamente al ricevimento dell'atto di precetto del 14/11/2022 e, in particolare, della loro assoluta incompatibilità con la volontà del medesimo di avvalersi dell'eccezione di prescrizione.
Innanzitutto, preme rilevare che il riferimento ai “comportamenti tenuti dal sig. CP_1 deve intendersi esteso anche alle condotte tenute dal difensore di quest'ultimo, avv.
Rossella Piattelli, la quale ha curato l'attività stragiudiziale di cui si discute;
è circostanza pacifica e mai contestata nel corso del giudizio di primo grado che l'avv. Piattelli abbia intrapreso trattative con l'avv. Papa in nome e per conto del sig. al fine di pervenire CP_1
ad una soluzione bonaria della controversia de quo; pertanto, eventuali condotte rinunciative eventualmente poste in essere dal difensore ben avrebbero potuto spiegare effetti nella sfera giuridica del soggetto rappresentato.
Ciò chiarito, è circostanza pacifica che l'avv. Papa e l'avv. Piattelli si siano incontrati in data 29/11/2022 al fine di confrontarsi in merito alla posizione del sig. tuttavia, CP_1
dagli atti di causa non è emerso alcun elemento ulteriore atto a connotare tale accadimento che, pertanto, risulta del tutto generico ed indeterminato.
A tal proposito, inoltre, le istanze istruttorie formulate da parte appellante nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado risultano del tutto superflue, atteso che concernono la mera conferma di colloqui telefonici intercorsi tra l'avv. Piattelli e l'avv. Papa e inerenti la posizione del sig. (cfr. capp.
1-5 formulati in comparsa di costituzione e risposta di CP_1 primo grado) e la conferma dell'effettivo svolgimento dell'incontro tenutosi in data
29/11/2022 (cfr. capp.
6-8 formulati in comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
I suddetti capitoli di prova – peraltro vertenti su circostanze non contestate da parte opponente – non consentono di dimostrare alcunché circa l'effettiva consistenza di tali colloqui, i quali pertanto non possono ritenersi univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.
8 R.G. 564/2024 Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, non risulta provata la sussistenza di un comportamento del debitore da cui poter desumere in modo assoluto la rinuncia tacita alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 co. 3 c.c.
Infine, con l'ultimo motivo di appello parte appellata ha impugnato il capo della sentenza relativo alle spese, contestandone la debenza e, in ogni caso, l'eccessività.
Il motivo è infondato, posto che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di soccombenza, ponendo le spese di lite a carico della parte opposta, per l'appunto soccombente nel giudizio di primo grado;
con riferimento al quantum il Giudice di primo grado ha fatto applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 liquidando l'importo di € 800,00 che – come correttamente osservato da parte appellata – risulta di poco superiore ai parametri minimi fissati per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad
€ 5.200,00).
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 728/2023 del Giudice di Pace di Pistoia pubblicata in data 12/12/2023.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'appellante. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 4.263,76), esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso previsto per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così pronuncia: rigetta
9 R.G. 564/2024 l'appello, e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 728/2023 pubblicata in data 12/12/2023 del Giudice di Pace di
Pistoia; condanna
l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre il 15 % spese generali, CPA e IVA come per legge;
dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater TU spese di giustizia che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
10 R.G. 564/2024