CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2283/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. OL Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2283/2023 con OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione rispar- mio, etc) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LIBRA SAL- Parte_1 C.F._1
RE OR e dell'Avv. STELLA GIOVANNI
APPELLANTE contro
(CF , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, già C.F. , rappre- Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 sentata e difesa dall'Avv. MELPIGNANO PATRIZIO e dall'Avv. NICOLODI ALESSAN-
DRO
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1463/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 15/05/2023
CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1463-23 Sent. - n. 2034-19 RG - del 15.5.23 del Tribunale di Firenze, Terza
Sezione Civile, Giudice Dott. Carlo Carvisiglia, così decidere:
Nel merito.
In via principale:
1) confermata, anche per gli ulteriori motivi esposti nell'atto di citazione d'appello e nelle note di trattazione scritte dell'11.09.24, la già accertata e dichiarata nullità dei contratti-quadro “adesione servizio superderivati” in data 21.2.2017 e “adesione opera- tività derivati” in data 20.2.2017 di cui ai docc. 7, 21 e 22 prodotti dalla (senten- CP_4 za impugnata, pagg. 6 ss.), dichiarare nulli, per l'effetto, tutti gli ordini di negoziazione eseguiti da già Controparte_5 [...] in collegamento con i suddetti contratto-quadro nel periodo dal febbraio CP_3
2017 al dicembre 2017 e, in particolare, tutti gli ordini indicati nell'estratto conto titoli del dossier titoli n. 00730624136 al 31.12.17 (docc. 6 e 26 dell'appellante); per ulteriore effetto della dichiarata nullità dei contratti-quadro e dei relativi ordini di negoziazio- ne:
2) condannare Controparte_5
già a pagare/restituire in favore di la somma di €
[...] CP_3 Parte_1
383.543,51 (cfr. memoria di costituzione di controparte, pag. 17) investita e non più re- cuperata nel periodo febbraio 2017-dicembre 2017 a causa della suddetta negoziazione di titoli, compresi gli accessori costituiti dalle commissioni, spese e canoni o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla messa in mora (18.01.2018) alla data della domanda (13.02.2019) e
2 al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della domanda (13.02.2019) al saldo ovvero agli interessi nella misura ritenuta di giustizia, dal dovuto al saldo.
In via subordinata, salvo gravame:
1) nella denegata ipotesi di ritenuta validità dei contratti-quadro “adesione servi- zio superderivati” in data 21.2.2017 e “adesione operatività derivati” in data 20.2.2017 di cui ai docc. 7, 21 e 22 prodotti dalla , accertare e dichiarare - per le ragioni CP_4 esposte nel presente atto - la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o il mancato per- fezionamento dei seguenti contratti: - contratto disciplinante la c.d. FE, firma elettro- nica avanzata apparentemente datato e sottoscritto dall'appellante il Parte_1
10.02.17 (doc. 3, parte prima e parte seconda, ); - contratto denominato IW Con- CP_4 to Trading disciplinante tra l'altro il c/c e la negoziazione di strumenti finanziari, il lo- ro deposito e la loro custodia, apparentemente datato e sottoscritto dall'appellante il 10.02.17 (doc. 4 AN); - contratto per i servizi di negoziazione, collo- Parte_1 camento, ricezione e trasmissione di ordini, apparentemente datato e sottoscritto dall'appellante il 10.2.17 (doc. 5 ); - contratto di AN MA, Parte_1 CP_4 apparentemente datato e sottoscritto dall'appellante il 15.2.17 (doc. 6 Parte_1 Pt_2
[..
);
e per l'effetto:
- 2) dichiarare nulli i contratti-quadro “adesione servizio superderivati” in data
21.2.2017 e “adesione operatività derivati” in data 20.2.2017 (docc. 7, 21 e 22 prodotti dalla ), di cui i contratti ex docc.
3-6 costituivano indispensabile presupposto, e CP_4 tutti gli ordini di negoziazione eseguiti da Controparte_6
già in collegamento con i suddetti contratto-
[...] CP_3 quadro nel periodo febbraio 2017 a dicembre 2017 e, in particolare, quelli indicati nell'estratto conto titoli del dossier titoli n. 00730624136 al 31.12.17 (docc. 6 e 26 dell'appellante); per ulteriore effetto della dichiarata nullità di tutti i contratti menzionati e dei re- lativi ordini negoziali:
3) condannare Controparte_5
già a pagare/restituire in favore di la somma di €
[...] CP_3 Parte_1
3 383.543,51 investita e non più recuperata nel periodo febbraio 2017-dicembre 2017 a causa della suddetta negoziazione di titoli, compresi gli accessori costituiti dalle com- missioni, spese e canoni o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi le- gali al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla messa in mora (18.01.2018) alla data della domanda (13.02.2019) e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla da- ta della domanda (13.02.2019) al saldo ovvero agli interessi nella misura ritenuta di giustizia, dal dovuto al saldo.
- Sempre in via subordinata, salvo gravame:
1) accogliere la domanda dell'attore di ripetizione delle commissioni pagate sulla base dei contratti-quadro dichiarati nulli dal Giudice di primo grado nella misura di €
28.307,55 o in quella ritenuta di giustizia, a seguito, ove ritenuto necessario, di CTU contabile sull'estratto conto di cui al doc. 7.
- In via istruttoria: - ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie
(ri)proposte da controparte, per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello, nelle note di trattazione scritte dell'11.09.24 e negli atti del primo grado (e in specie, memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., istanza revoca ordinanza ammissione teste del 12.5.21, istanza del 12.8.21 di revoca ordinanze CTU informatica e non ammissione documenti) da intendersi qui integralmente trascritti.
Il sig. chiede, infine, di disporre sulla sentenza o altro provvedimento che Pt_1 verrà emesso all'esito del giudizio un'annotazione volta a precludere, in caso di ripro- duzione della sentenza o altro provvedimento, in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di riportati sulla sentenza o altro Parte_1 provvedimento ex art. 52, 1° comma del D.lgs. 196/03, stante che se diffusi nuocerebbe- ro alla sua salute psicofisica, alla sua attività d'avvocato, alle sue relazioni familiari e sociali e a quelle dei suoi familiari e, in specie, dei suoi due figli OL e , di cui Per_1
ancora minore d'età. Per_1
Spese, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, compenso profes- sionale, IVA e CPA, di entrambi i gradi del giudizio, interamente rifusi.”
4 Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, eccezione o istanza re- spinta,
i) respingere, in quanto inammissibile e, comunque, infondato l'appello principale proposto dal sig. con conferma della sentenza gravata nella parte in cui Parte_1 questa ha respinto la domanda di condanna di (oggi Controparte_7
) al pagamento della somma di € 383.543,41 e, comunque, di restituzione CP_1 di tutte le somme perse in attività di investimento tramite o pagate per com- CP_3 missioni e canoni.
ii) In ogni caso, accogliere l'appello incidentale proposto da Controparte_8
(oggi ), riformando la sentenza gravata nella parte in cui
[...] CP_1 questa ha dichiarato la nullità del contratto di adesione del sig. al servizio super- Pt_1 derivati;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle richieste reiterate al § 9 della comparsa di costituzione con appello incidentale, da intendersi qui interamente ripro- dotte.
Si contesta che, con le note di trattazione depositate l'11/9/24 l'appellante princi- pale, sia quanto al punto 2) della domanda principale che al punto 3) della domanda spiegata in via subordinata, abbia modificato le domande proposte con la citazione in appello, inserendo la NUOVA RICHIESTA di riconoscimento di interessi legali al tasso ex art. 1284, comma 1 CC dalla messa in mora alla data della domanda giudiziale e al tasso ex all'art. 1284, comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo. Né con- troparte ha mai documentato, né allegato un danno particolare che giustifichi il rico- noscimento di interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 cc a partire dall'avvio dell'azione giudiziaria.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
5 1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze (poi Parte_1 CP_3
ed adesso Controparte_2 Controparte_9
, esponendo:
[...]
- di essere affetto da disturbo bipolare e gioco d'azzardo patologico;
- di aver perduto complessivi € 348.378,00 versati sul conto CP_10 ed impiegati, nel periodo dal febbraio al dicembre 2017, in operazioni relative a derivati.
L'attore chiedeva, previa dichiarazione di nullità – annullamento dei contratti e de- gli ordini di negoziazione dei titoli, la condanna della convenuta alla restituzione di €
348.378,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda.
L'atto introduttivo era proposto nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c.; il Tribunale di- sponeva poi il passaggio al rito ordinario, assegnando i termini ex 183 c.p.c.
Istruita la causa con documenti e prove orali il Tribunale di Firenze con sentenza n.
1463/2023 pubblicata il 15/05/2023 così statuiva:
“1. accerta e dichiara la nullità del contratto di “adesione al servizio superderiva- ti”;
2. rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 383.543,51 avanzata da parte ricorrente;
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
4. dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, vengano omesse le generalità ed i dati identificativi delle parti”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“deve essere preliminarmente accolta la domanda di parte ricorrente di nullità del contratto-quadro “superderivati” per difetto del requisito formale richiesto ai fini della validità del medesimo […]
Nel caso in esame, i documenti nn. 7, 21 e 22 del fascicolo di parte resistente, con- tenenti appunto l'“adesione al servizio superderivati”, contrariamente a quanto ritenu- to dall'Istituto di Credito, non si presentano idonei a soddisfare siffatto requisito for- male. Quanto al documento n. 7 del fascicolo di parte resistente, innanzitutto, esso è stato tempestivamente e specificamente disconosciuto da parte ricorrente ai sensi degli
6 artt. 214 e 215 c.p.c. (per la tempestività cfr. anche comparsa conclusionale di parte re- sistente, p. 17: “il Sig. diversamente dagli altri contratti di cui ha dapprima rico- Pt_1 nosciuto la stipulazione contestando le sole modalità di apposizione delle firme, per poi negare di avere qualunque sottoscrizione, fin da principio ha negato di aver sottoscrit- to il contratto superderivati che gli ha consentito di accedere, in sede di investimento, a un profilo commissionale più vantaggioso”) […] la , dopo aver reiteratamente insistito nell'istanza di verificazione sino CP_4 all'udienza ex art. 184 c.p.c. (cfr. da ultimo nota di trattazione scritta di parte convenu- ta del 1-2-2021, p. 5), soltanto in quest'ultima sede (19-3-2021), ha dedotto che l'originale del contratto sui superderivati sarebbe rimasto nella disponibilità del sig.
(cfr. anche nota di trattazione scritta di parte resistente del 13-4-2021, p. 2: “ha Pt_1 proposto istanza di verificazione, chiedendo di essere autorizzata al deposito dell'originale del contratto, non essendo in tale momento a conoscenza del fatto che tale contratto fosse stato inviato dal olo a mezzo email del 21/2/17, prodotta sub doc. Pt_1
22 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc. Venuto, poi, a conoscenza di quanto sopra, nel corso dell'udienza del 19/3/21 la stessa ha dato puntualmente atto del fatto che il contratto super derivati, prodotto sub doc. 7 è stato “inviato in CP_3 copia scansionata per email alla banca dall'avv. il quale detiene i relativi origi- Pt_1 nali”). Tale rilievo, oltre a risultare tardivo (in quanto allegato esclusivamente in sede di udienza istruttoria ex art. 184 c.p.c.), non si presenta, in ogni caso, in grado di inte- grare la fattispecie della “perdita incolpevole” di cui all'art. 2724, n. 3, c.c. […]
Alla luce di quanto argomentato (mancata produzione dell'originale, mancata perdita incolpevole, mancato ordine di esibizione), si deve, in definitiva, concludere per l'inidoneità del documento prodotto sub doc. 7 da parte resistente al fine di ottempera- re al requisito di forma prescritto dall'art. 23 TUF. Ad analoga conclusione si deve per- venire anche avuto riguardo alle produzioni documentali sub docc. 21 e 22 di parte re- sistente (cfr. comparsa conclusionale di parte resistente, p. 20: “avendo il teste Tes_1 confermato di aver ricevuto dall'email certificata (dunque univocamente riconducibile all'attore) del sig. (..) la copia scansionata del contratto da questi sottoscritto Pt_1
(doc. 22) e attestato la conformità all'originale della riproduzione dell'email sub doc. 22
7 e del relativo contratto superderivati, la cui trasmissione a mezzo email era oltretutto stata prevalentemente concordata, deve pacificamente ritenersi provata la sottoscri- zione del contratto superderivati da parte dell'attore”). […] Esse, oltre ad essere state specificamente e tempestivamente disconosciute da parte ricorrente […] non presenta- no, infatti, i requisiti di forma ab substantiam prescritti a tal fine dal Codice dell'Amministrazione Digitale […] la libera valutazione giudiziale in ordine al requisito della forma scritta, sancita dall'art. 20, co. 1 bis CAD, secondo periodo, pur presentandosi atta a soddisfare il re- quisito di forma ove richiesto ai fini diversi rispetto a quello della validità, non può, tuttavia, essere considerata idonea, ove lo stesso sia previsto ad substantiam, dovendo- si, invero, ritenere eccezionali e per questo insostituibili le modalità di manifestazione della volontà negoziale espressamente scandite dall'art. 21 CAD e, per richiamo, dal 20 co.1 bis, primo periodo, CAD […]
In ragione di ciò, non risultando idonea a quest'ultimo fine neppure la deposizione testimoniale del teste […] il contratto “adesione operatività in derivati” deve Tes_1 essere dichiarato nullo per difetto della forma scritta richiesto dalla legge ai fini della validità dello stesso […]
Tanto chiarito, non può, tuttavia, trovare accoglimento la consequenziale do- manda di restituzione/pagamento promossa dal sig. con riferimento alle somme Pt_1 da questo perse nella negoziazione di derivati e superderivati […]
Come correttamente evidenziato dalla resistente, quest'ultima si è, invero, limita- ta ad incassare dal ricorrente i canoni e le commissioni inerenti al servizio di investi- mento messo a disposizione (cfr. doc. 10 fascicolo di parte ricorrente), restando, tutta- via, estraneo all'attività di investimento del sig. Il ricorrente, come dallo stesso Pt_1 ammesso, ha provveduto a effettuare in via autonoma, e senza la consulenza della
, i singoli ordini di investimento […] cui conferma ha avuto luogo mediante CP_4
l'utilizzo da parte del cliente di apposito codice OTP e del cd. “pin firma” […]
Del resto, è lo stesso ricorrente ad aver confermato, nell'atto introduttivo del giu- dizio, il ruolo meramente accessorio rivestito dalla , limitatasi all'apertura di un CP_4
8 conto corrente e di un dossier titoli, senza, tuttavia, alcuna interferenza sugli investi- menti esperiti […]
Ebbene, ferma la mancata integrazione dei requisiti costitutivi del fatto illecito ri- chiesti dal disposto di cui all'art. 2043 c.c., il profilo da ultimo richiamato conferma, una volta di più, come le somme dovute dal sig. in funzione di corrispettivo del Pt_1 servizio offerto dalla risultino esclusivamente quelle versate a titolo di commis- CP_4 sioni e di canoni (“al solo fine di lucrare commissioni”), e non quelle versate dal cliente in funzione dei successivi investimenti finanziari da questo finalizzati. L'importo di eu- ro 384.378,00, versato sul conto corrente di appoggio, integralmente disperso e prete- so in restituzione dal ricorrente, non si connota, dunque, di quel profilo di corrispettivi- tà necessario ai fini della ripetizione dell'indebito. […]
Né, parimenti, può addivenirsi alla condanna di parte resistente alla restituzione delle sovra descritte commissioni bancarie, stante la tardività della relativa domanda”.
Gli appelli.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiu- Parte_1 sta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) illegittimità della sentenza impugnata per erronea valutazione dei fatti e per vio- lazione degli artt. 23 TUF, 37 Reg. 2007 n. 16190, 1325, 1350, 1418, 1422, 2033 CP_11
c.c. e 112 c.p.c;
2) erroneità della sentenza, per violazione degli artt. 163, comma 3, n. 3 e art. 112
c.p.c., nel capo in cui è stata rigettata la richiesta di ripetizione delle commissioni pagate sulla base dei contratti-quadro dichiarati nulli;
3) erroneità della sentenza, per violazione dell'art. 183 c.p.c., nel capo in cui il Giu- dice, ha valutato la validità, ex artt. 20-21 Codice dell'Amministrazione Digitale dei con- tratti superderivati e derivati di cui alle e-mail del 21.2.17 e 20.2.17 (doc. 22 e 21 della
AN), in luogo della dichiarazione di inammissibilità della relativa doman- da/deduzione della convenuta.
Si costituiva in giudizio (adesso Controparte_2 CP_12
, contestando le censure mosse da parte
[...] Controparte_1
9 appellante nei confronti della sentenza impugnata e formulando a sua volta appello inci- dentale sulla base del seguente motivo:
1) errata pronuncia di nullità del contratto superderivati.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 16 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte,
a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Deve essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale.
3. Con l'appello incidentale (“errata pronuncia di nullità del contratto superderi- vati”) in sintesi deduce: Controparte_1
“lo strumentale disconoscimento “massivo” di tutte le comunicazioni email pro- dotte in giudizio da (docc. 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29,30, 31 e 32), asseritamente CP_3
“mai scritte e/o compilate e/o inviate dall'attore alla banca” (cfr. terza memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 cpc ctr), in quanto del tutto generico, è privo di effetto, mancando della necessaria “allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ., Ord. n. 12794 del 13/5/21; Cass. Civ. 21/9/16,
n. 18507; Cass. Civ., Ord. 17/7/19, n. 19155 [….] Né, rispetto a ciò, rileva il fatto che l'attore, dopo il deposito con la comparsa di risposta in primo grado della copia scan- sionata del contratto superderivati inviato per email (doc. 7 fasc. primo grado), ne avesse disconosciuto la conformità all'originale, posto che nel caso di specie il tema ri- guarda il successivo e differente “generico” disconoscimento dell'email del 22/1/17 (doc.
22, fasc. primo grado), prodotta da con la successiva memoria ex art. 183, CP_3 comma 6 n. 2 cpc per da-re atto della sottoscrizione del contratto già depositato, email essa stessa documento informatico comprendente il contratto sottoscritto con FE […] contesta l'applicabilità dell'art. 21, comma 2bis CAD ai contratti bancari e CP_2 di investimento che non rientrano nella casistica dell'art. 1350 cc (“atti che devono farsi per iscritto”) in quanto soggetti non all'obbligo di sottoscrizione, proprio di atti pubblici e scritture private, ma all'obbligo di semplice “redazione per iscritto” (artt. 23 TUF e
117 TUB), con tutte le implicazioni che ciò comporta in tema di forma e manifestazione
10 del consenso che in tali contratti può derivare anche per facta concludentia, essendo ri- levante unicamente che risulti con certezza e per iscritto il contenuto del regolamento contrattuale […] Se, quindi, i contratti di investimento, quale è il contratto quadro su- perderivati, possono essere sottoscritti anche con firma elettronica semplice, oltre a po- ter risultare da un processo idoneo a garantire la sicurezza, l'integrità,
l'immodificabilità e l'inequivoca riconducibilità del documento al suo autore (art. 20, comma 1bis prima parte CAD), essendo, comunque, liberamente valutabile in giudizio
(ciò in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del docu- mento - art. 20, comma 1bis seconda parte CAD) l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta (nel caso di specie “redazione per iscritto”), non può non contestarsi l'affermazione (cfr. sentenza, pag. 13) per cui le emails costi- tuiscano sempre e comunque un “documento informatico non firmato”. E', infatti, or- mai indiscusso che le emails, a fronte della previsione di password e user id utilizzati per accedere alla casella di posta elettronica, oltre che dell'apposizione in calce del no- me dell'autore, che in tal modo fa propria la comunicazione, e degli headers (informa- zioni contenute nel blocco di testo da cui si evince indirizzo del mittente, ora, data, og- getto e persino tragitto effettuato dall'email per giungere a destinazione), integrano gli estremi della firma elettronica, rappresentando un insieme di “dati in forma elettroni- ca, acclusi o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici” (definizione di firma elettronica ex art. 3, n. 10, Regolamento (UE) n. 910/2014) […]. In tal senso anche il Tribunale di Firenze che ha riconosciuto la natura dell'email quale documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice (nel caso di però, la CP_3 natura certificata dell'email rende la firma avanzata), come tale soggetto a valutazione del Giudice […] il contratto superderivati, inviato con email del 21/2/17 (doc. 22 fasc. primo grado), non solo risulta sottoscritto in forma elettronica, ma tale sottoscrizione, insita nell'invio stesso dell'email con firma in calce, a fronte della spedizione da un in- dirizzo collegato in modo univoco al cliente al momento dell'apertura dei rapporti (in- dirizzo certificato) (cfr. § 2.1 e doc. 6, pag. 6 fasc. primo grado, oltre a teste Tes_1
[…]), integra gli estremi della firma elettronica avanzata (FE) […] Rilevante, a tal fi- ne, è lo scambio delle emails sopra citate, confermato dal teste che, escusso nel Tes_1
11 corso dell'udienza del 15/7/21, oltre ad attestare la conformità agli originali delle emails sub docc. 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 fasc. primo grado, scambiate con il , ha anche confermato il cap. 10 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc Tes_2
[…]. Ne consegue la prova che l'attore, che in giudizio nega furbescamente ogni circo- stanza, concordò telefonicamente con il la ricezione a mezzo email prima del Tes_1 contratto derivati e, poi, del contratto superderivati, successivamente trasmesso dal alla AN il 21/2/17 con l'email sub doc. 22 fasc. primo grado, la cui conformità Pt_1 all'originale è stata, come detto, confermata dal teste […] Né, rispetto a ciò, risulta di ostacolo l'art. 2725 cc, richiamato dalla sentenza impugnata, che, nel caso di forma scritta ad substantiam, limita la prova per testi allo smarrimento senza colpa del do- cumento. E ciò perché nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali non hanno avuto ad oggetto la conformità di una riproduzione fotostatica all'originale ma la conferma della ricezione dell'email costituente essa stessa il documento informatico in cui si so- stanzia il contratto, documento sottoscritto con firma elettronica avanzata o, al più, semplice. Avendo il teste (i) confermato di aver ricevuto dall'email certificata Tes_1
(dunque, univocamente riconducibile all'attore) (doc. 6 fasc. Email_1 primo grado, pag. 6) la copia scansionata del contratto sottoscritto (doc. 22, fasc. pri- mo grado), (ii) attestato la conformità all'email da lui ricevuta del doc. 22 fasc. primo grado e del relativo contratto superderivati e (iii) riferito che l'invio del contratto su- perderivati a mezzo email era stato con-cordato con l'attore che preferiva non recarsi a
Milano di persona, oltre che (iv) provenendo la copia dell'email prodotta sub doc. 22 fasc. primo grado dall'indirizzo certificato . Email_2
Il motivo è fondato.
3.1. Con il ricorso introduttivo esponeva tra l'altro : “per poter giocare Parte_1
d'azzardo stipulava “on line” tramite internet con […] : 1) il 10.02.17 un con- CP_3 tratto (o formulava una proposta contrattuale) per l'uso della firma elettronica avan- zata (doc. 3); 2) il 10.2.17 un contratto (o formulava una proposta contrattuale) deno- C minato ” disciplinante il c/c bancario e altri servizi, quali il c.d. con- CP_13 tratto quadro per la negoziazione titoli, collocamento e ricezione ordini, custodia e de- posito titoli (doc.4); 3) il 15.2.17 un contratto (o formulava una proposta contrattuale)
12 denominato AN MA (doc. 5)”; di avere versato sul conto corrente e sul conto derivati complessivi € 384.378,00, interamente utilizzati per compiere operazioni su de- rivati.
Il ricorrente chiedeva la restituzione delle somme, deducendo la nullità del contrat- to quadro e del contratto di c/c non essendo stati “stipulati per iscritto né sottoscritti dal ricorrente e, comunque, non essendo mai stati accettati per iscritto dalla AN”; che
“tutti gli ordini di borsa” non erano “stati effettuati per iscritto in mancanza di un vali- do contratto scritto che legittimasse la negoziazione dei titoli tramite ordini 'online' .. in violazione dell'art. 23 TUF e 37 Reg. ”, “inesistenti e/o nulli non essendo mai CP_11 stati stipulato in forma scritta alcun contratto per la negoziazione di strumenti derivati e/o superderivati”; deduceva in particolare l'illegittimità delle firme elettroniche “multi- ple”, con sottoscrizione di più “flags” mediante un unico codice OTP.
La società convenuta con la comparsa di costituzione evidenziava: che controparte non aveva espressamente disconosciuto la sottoscrizione con firma elettronica avanzata tramite OTP dei documenti contrattuali peraltro dallo stessa prodotti;
che la contesta- zione relativa alle modalità di sottoscrizione con selezione di più “flag” tramite unico co- dice OTP era infondata;
che irrilevante era, in ipotesi, la mancata sottoscrizione da parte della banca alla luce del principio di diritto enunziato dalle Sezioni Unite con sentenza
16/01/2018 n° 898; produceva inoltre, in copia fotostatica il contratto di “adesione al servizio sottoscritto in forma cartacea, come doc.
7. Parte_3
In prima udienza disconosceva “tutte le compilazioni a mano e sotto- Parte_1 scrizioni presenti” sul doc. 7; disconosceva poi di “aver sottoscritto con firma elettroni- ca i docc. 4-5-6 prodotti dalla convenuta”.
Parte convenuta avanzava istanza di verificazione di tutti i documenti disconosciu- ti, riservandosi di produrre l'originale del contratto di “adesione al servizio superderiva- ti”; produceva con riferimento ai documenti sottoscritti con FE (firma elettronica avanzata) l'estrazione da sistema dei processi di invio dei codici OTP utilizzati dal sig.
tutti inviati al numero di cellulare 3353050285; produceva inoltre: numerose Pt_1 mail provenienti dall'indirizzo o allo stesso dirette (tra l'altro: Email_1 doc. 20 : scambi di messaggi relativi all'apertura on line del conto corrente;
doc. 21: mail
13 in data 20 febbraio 2017 proveniente da tale indirizzo con allegato copia pdf sottoscritta del contratto di “adesione all'operatività in derivati”; doc. 22 mail in data 21 febbraio
2017 proveniente da tale indirizzo con allegato copia pdf sottoscritta del contratto di
“adesione al servizio superderivati”); copia dei documenti di identità di co- Parte_1 pia del bonifico effettuato ai fini della attestazione dell'identità del cliente ex art. 30, comma terzo D. Lgs. 231/2007 nel testo allora vigente (“L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di per- sona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione”).
Con la successiva memoria disconosceva tutte le firme apposte ai con- Parte_1 tratti allegati in pdf ai messaggi di posta elettronica prodotti come doc. 21 e 22 (contratto di “adesione all'operatività in derivati”; contratto di “adesione al servizio superderivati”); contestava che tutte le mail prodotte fossero state “scritte e/o compilate e/o inviate e/o ricevute dall'attore e/o dalla AN e/o da terzi”.
Il Tribunale disponeva CTU “al fine di verificare, previo saggio grafico, tenuto conto delle scritture di comparazione indicate dalla banca alla pg 1 della propria me- moria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., l'autenticità delle sottoscrizioni "fisiche" disconosciute
(contratto superderivati e relativa modulistica)”; in sede di conferimento della CTU la società convenuta rappresentava che “i documenti oggetto di contestazione e su cui vi è sottoscrizione fisica sono stati inviati in copia scansionata per e mail alla banca dall'avv. il quale detiene i relativi originali”; il Tribunale inizialmente dispone- Pt_1 va “procedersi comunque alla CTU ammessa sui documenti prodotti dalla banca, ap- parendo comunque utile ai fini del giudizio”, ma successivamente revocava la disposta
CTU, richiamando l'orientamento secondo il quale “la CTU grafologica disposta per la verificazione deve avere ad oggetto l'originale del documento” ed ammetteva parzial- mente la prova per testi dedotta da parte convenuta.
Il teste confermava i capitoli 9) e 10) di parte convenuta relativi ai messag- Tes_1 gi mail prodotti, all'accordo circa l'invio tramite posta elettronica dei contratti sottoscrit- ti come da doc. 21 e 22 dalla convenuta (“Sul 9) E' vero. Ricordo di aver incontrato per- sonalmente il sig. presso la direzione della AN in Milano Piazzale ZAVAT- Pt_1
14 TARI 12. Mi disse che era interessato al trading on line, attività che già faceva con
[...]
. Mi sembrava persona esperta del settore. Dopo questo incontro, in cui sono sta- CP_14 te negoziate anche le commissioni di negoziazione per la banca, i contatti con lui sono avvenuti per telefono ed email. Prendo visione dei documenti indicati nel capitolo. Con- fermo che si tratta delle mail che ci siamo scambiati al fine di addivenire alla apertura del conto corrente di appoggio e del conto titoli. Successivamente poiché oleva Pt_1 operare su derivati si sarebbe dovuto sottoscrivere il contratto avente tale specifico og- getto, che veniva e viene tuttora stipulato in cartaceo con firma autografa (gli altri contratti invece vengono stipulati con firma digitale). Preciso che se il cliente vuole operare su derivati può essere fatto firmare il cd contratto derivati, oppure il superde- rivati che consente di operare con minori liquidità a garanzia. Con prima venne Pt_1 stipulato un contratto derivati, poi poiché lo stesso era abituato con EC ad opera- re vincolando minori somme a garanzia è stato fatto il superderivati. Lo scambio dei contratti è avvenuto per email con copie scansionate. Preciso che in fase di attivazione del rapporto vengono certificati l'indirizzo email del cliente e l'utenza cellulare in sua disponibilità in modo tale cioè che il cliente possa relazionarsi con la banca solo con ta- le account. In concreto la banca invia dei codici al cliente sull'indirizzo email e sul nu- mero cellulare indicati ed il cliente deve rispondere citando i codici così confermando la disponibilità di quei dispositivi.
Sul 10) è vero Preciso che prima di far firmare i contratti per l'operatività in deri- vati mi sono fatto mandare da 'operatività che aveva avuto con EC al fi- Pt_1 ne di verificare se avesse una operatività tale da giustificare le minori commissioni che richiedeva. dimostrava di essere perfettamente a conoscenza del fun- Pt_1 Pt_1 zionamento degli investimenti in derivati. In particolare mi aveva riferito delle sue pregresse esperienze e di come era solito procedere nel trading su derivati”).
Il Tribunale disponeva CTU informatica per accertare, tra l'altro “se le mail disco- nosciute siano o meno provenienti dall'account mail dell'Avv. o da dispositivi Pt_1 comunque nella sua disponibilità”; anche tale ordinanza era successivamente revocata e la causa era decisa come da dispositivo e motivazione trascritti.
15 3.2. Riassunte come in precedenza le risultanze di fatto e la vicenda processuale occorre in primo luogo osservare che è corretto il rilievo della difesa di parte convenuta circa l'inammissibilità del disconoscimento con riferimento ai quei contratti che lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo dava atto preliminarmente, letteralmente, di aver “stipu- lato “on line” tramite internet con o di aver comunque “formulato la relativa CP_3 proposta contrattuale”, provvedendo contestualmente al deposito dei relativi testi con- trattuali, ovvero: “1) il 10.02.17 .. contratto (o .. proposta contrattuale) per l'uso della firma elettronica avanzata (doc. 3); 2) il 10.2.17 .. contratto (o … proposta contrattua- le) denominato IW conto Trading” disciplinante il c/c bancario e altri servizi, quali il c.d. contratto quadro per la negoziazione titoli, collocamento e ricezione ordini, custo- dia e deposito titoli (doc.4); 3) il 15.2.17 contratto (o .. proposta contrattuale) denomi- nato AN MA (doc. 5)”.
In relazione a tali contratti parte ricorrente nell'atto introduttivo formulava una contestazione relativa (non alla mancata sottoscrizione ma unicamente) alle modalità di sottoscrizione, in particolare deducendo una “nullità dei cit. contratti stipulati via in- ternet (AN MA, con l'uso della firma elettronica avanzata (FE), IW Conto
Trading, disciplinante, fra l'altro, il c.d. contratto quadro per la negoziazione dei titoli, collocazione, ricezione e trasmissione ordini, il c/c ed ogni eventuale contratto) poiché tali contratti sono stati stipulati con l'apposizione di “asserite” firme elettroniche avan- zate c.d. multiple, in realtà invalide mediante la mera contrassegnatura con dei segni di spunta (o “flags”) dei c.d. campi firma […] e , al termine, con l'inserimento di un solo
OTP e di un solo PIN nonostante il sistema informatico bancario ha generato più firme elettroniche avanzate e precisamente tante firme elettroniche avanzate quanti erano i flags”.
Tale contestazione è destituita di fondamento.
La necessità, per procedere alla sottoscrizione finale del contratto, di “spuntare” singoli “flag”(in sostanza selezionare una casella per operare una scelta tra più opzioni o comunque confermare espressamente certe scelte) non comporta di per sé la necessità di una autonoma sottoscrizione in difetto di espressa previsione di legge (e nella fattispecie parte attrice pur invocando genericamente l'art. 1341 c.c. non deduceva l'inefficacia di
16 singole clausole per carenza di “specifica” approvazione) e quindi, indipendentemente dalle modalità informatiche connesse alla “spuntatura” dei flag, in ogni caso deve rite- nersi valida la (pacifica) sottoscrizione del documento con inserimento di un unico OTP.
I documenti prodotti dallo stesso con l'atto introduttivo e dei quali Parte_1 era infondatamente contestata, nei termini indicati, la modalità di sottoscrizione con firma elettronica avanzata (dedotta generazione a seguito della digitazione del codice
OTP di più firme) devono quindi ritenersi validi.
Tale validità è di per sé sufficiente a ritenere validi anche gli ordini di negoziazione successivamente trasmessi, posto che il “contratto quadro per la negoziazione titoli, col- locamento e ricezione ordini, custodia e deposito titoli” (doc.4 del ricorso introduttivo) ed il contratto denominato “AN MA” (doc. 5 del ricorso introduttivo) già con- tenevano la disciplina generale relativa alla “prestazione dei servizi di investimento”, an- che con riferimento agli “strumenti finanziari derivati” (vedi in particolare il “contratto quadro per la negoziazione titoli, collocamento e ricezione ordini, custodia e deposito ti- toli”: punti 1.5, 2.5, 3.5; commissioni e altri oneri per tali negoziazioni a pag. 22 e 23; di- sciplina particolare relativa ai derivati all'art. 4 “Conferimento e revoca degli ordini - re- golamento delle operazioni” ; art. 20 relativo, specificatamente, ad “Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati”, pag. 37, etc).
Il contratto di “adesione all'operatività in derivati”(allegato in pdf scansionato alla mail in data 20 febbraio 2017 prodotta in primo grado dalla società convenuta come doc.
21) e il contratto di “adesione al servizio superderivati” (allegato in pdf scansionato alla mail in data 20 febbraio 2017 prodotta in primo grado dalla società convenuta come doc.
21) avevano unicamente la funzione di dettare una disciplina di ulteriore dettaglio, in particolare con differenziazione e specificazione delle commissioni, delle somme che do- vevano essere vincolate a garanzia (con condizioni per il contratto “superderivati” di an- cora maggior favore rispetto al contratto “derivati”), ma in ogni caso la disciplina genera- le, di per sé esaustiva della “prestazione dei servizi di investimento” ex art. 23 TUF era già contenuta nel contratto-quadro prodotto dallo stesso con il ricorso introdutti- Pt_1 vo.
17 3.3. Fermo il rilievo precedente, di per sé assorbente, deve osservarsi che comun- que risulta in effetti provato il rispetto dell'art. 23 TUF (redazione per iscritto, consegna di copia al cliente) anche con riferimento al contratto di “adesione al servizio superderi- vati”, allegato in pdf scansionato alla mail in data 20 febbraio 2017 prodotta in primo grado dalla società convenuta come doc. 22.
I giudici di legittimità hanno chiarito, con “ormai consolidato orientamento”, che
“in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto- quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma” (così, tra le ultime, in motivazione,
Cass. sez. I, 04/02/2025, n.2730).
Nella fattispecie la società convenuta ha prodotto, assieme a numerose altre mail, anche una mail in data 21 febbraio 2017, ore 19.42, proveniente dall'indirizzo e diretta all'indirizzo di (dipendente IW PRIVA- Email_1 Testimone_3
TE INVESTIMENTS SIM S.P.A.), con un allegato pdf scansionato “superderivati” sotto- scritto.
….
18 La contestazione generalizzata di tutte le mail prodotte dalla controparte effettuata da in quanto genericamente non “scritte e/o compilate e/o inviate e/o rice- Parte_1 vute dall'attore e/o dalla AN e/o da terzi”, senza specificazione alcuna dei profili esatti di contestazione (data; indirizzi di invio o ricezione;
contenuto testuale, etc) è inammissibile ed inefficace.
Invero "rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'af- fermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la con- formità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, sen- za che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia pro- batoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del
2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie foto- statiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del
2019; Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indi- cazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale;
19 oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno in- diziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)" …"tale "valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legit- timità" (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022)" (così, in motivazione, tra le più recenti Cass. 09/06/2025 n.15343).
Nel merito l'idoneità del messaggio mail prodotto ad integrare il requisito della
“redazione per iscritto” deve essere esaminato in relazione alle previsioni normative ap- plicabili ratione temporis con riferimento al documento informatico.
L'art. 20, comma 1 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazio- ne digitale (“CAD”) anteriormente alle modifiche introdotte con D. Lgs. 13 dicembre
2017, n. 217 disponeva: “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodifi- cabilità”.
Nella fattispecie occorre considerare che:
a) tale mail, con il relativo allegato, fa seguito alla “stipulazione on line” dei docu- menti contrattuali richiamati nel ricorso introduttivo (“1) il 10.02.17 ... contratto (o ... proposta contrattuale) per l'uso della firma elettronica avanzata (doc. 3); 2) il 10.2.17
… contratto (o … proposta contrattuale) denominato IW conto Trading” disciplinante il c/c bancario e altri servizi, quali il c.d. contratto quadro per la negoziazione titoli, collocamento e ricezione ordini, custodia e deposito titoli (doc.4); 3) il 15.2.17 contratto
(o .. proposta contrattuale) denominato AN MA (doc. 5)”), stipulazione vali- da come indicato al precedente punto 3.1. di questa motivazione;
b) nell'ambito delle procedure per la firma elettronica avanzata (con preliminare attestazione dell'identità del cliente anche ex art. 30, comma terzo D. Lgs. 231/2007 nel testo allora vigente: “l'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rila- sciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione”, indicazione
20 ed invio dei documenti di identità, etc) erano stati verificati come riferibili a Parte_1 non solo il numero di cellulare dal quale erano poi stati inviati gli OTP per la FE ma an- che l'indirizzo mail (vedi anche, nell'ambito degli scambi di Email_1 messaggi prodotti gli “screenshot” prodotti)
c) la mail in data 21 febbraio 2017, ore 19.42, proveniente dall'indirizzo e diretta all'indirizzo di (dipendente IW PRIVA- Email_1 Testimone_3
TE INVESTIMENTS SIM S.P.A.), con un allegato pdf scansionato “superderivati” sotto- scritto si inserisce con coerenza e consequenzialità nell'ambito dei vari scambi di posta elettronica prodotti: i primi, attinenti alla sottoscrizione da remoto con firma digitale avanzata;
il successivo relativo all'adesione al servizio derivati;
il seguente relativo ap- punto all'adesione al servizio “superderivati” (con commissioni e vincoli di garanzia più favorevoli al cliente); la ulteriore successiva richiesta di storno parziale delle commissio- ni addebitate in quanto ritenute eccessive etc (vedi, diffusamente, i messaggi mail pro- dotti come doc. 20, 21, 22);
d) nell'ambito della “libera valutazione” demandata al giudice dall'allora vigente art. 20 comma 1 bis del CAD può essere apprezzata anche la chiara ed attendibile depo- sizione di (che operava quale mero dipendente della società Testimone_3 [...] senza alcuna provvigione od altra forma di incentivo eco- Controparte_2
21 nomico sulle operazioni di borsa e derivati effettuate dai clienti: vedi verbale del 15 luglio
2021), che ha precisato di aver incontrato anche personalmente conferma- Parte_1 to integralmente lo scambio di messaggi di posta elettronica, riferendo: “Con Mutti pri- ma venne stipulato un contratto derivati, poi poiché lo stesso era abituato con EC ad operare vincolando minori somme a garanzia è stato fatto il super-derivati. Lo scambio dei contratti è avvenuto per email con copie scansionate. Preciso che in fase di attivazione del rapporto vengono certificati l'indirizzo email del cliente e l'utenza cellu- lare in sua disponibilità”.
Gli elementi in precedenza riassunti, complessivamente e sistematicamente valuta- ti, conducono, a giudizio di questa Corte, a ritenere l'idoneità, ex art. 20, comma 1 bis del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD applicabile ratione temporis, a soddisfare il requisito della forma scritta ex art. 23 TUF, da intendersi “non in senso strutturale, ma funziona- le”. nel ricorso introduttivo dava poi atto di aver “compiuto” “oltre n. Parte_1
14.000 di operazioni in contratti derivati a leva elevatissima”, pacificamente senza al- cuna consulenza o interferenza da parte di Controparte_2 anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno confermato “il consolidato orientamento … che ha statuito che "risultano sottratti ad oneri formali anche i negozi eventualmente collegati agli ordini d'investimento, quali l'autorizzazione ad impartirli o il conferimento del relativo incarico ad un terzo, ovvero la ratifica postuma dell'ope- rato di quest'ultimo, il cui compimento non deve necessariamente evincersi da un atto scritto, potendo risultare anche per facta concludentia e può quindi essere provato an- che in via presuntiva" (Cass., n. 1578/2017; Cass., n. 18122/2020; Cass., n.
23489/2021)” (vedi, in motivazione, Cass. 29/03/2024, n.8550).
L'accoglimento del motivo di appello incidentale in relazione alla motivazione co- me in precedenza esposta comporta l'assorbimento dei motivi di appello principale e del- le ulteriori questioni riproposte.
4. In riforma della sentenza di primo grado deve conclusivamente rigettarsi anche la domanda di di nullità del contratto di “adesione al servizio superderivati” Parte_1
22 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuo- vo regolamento delle spese processuali.
Non è stata oggetto di riproposizione in questa sede da parte dell'appellante la do- manda inizialmente formulata di annullamento dei contratti per incapacità di intendere e di volere, tuttavia le patologie quali risultanti dalle certificazioni mediche prodotte
(“disturbo bipolare e gioco d'azzardo patologico”) e la particolarità della vicenda quale in precedenza esposta (con redazione per iscritto ex art. 23 TUF ritenuta assolta da mes- saggio di posta elettronica ex art. 20, comma 1 bis CAD previgente) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla senten- za 77/2018 della Corte Costituzionale.
In accoglimento dell'istanza espressamente formulata deve infine disporsi che la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processua- le, è condizionata all'eliminazione delle generalità e di tutti i dati identificativi di parte appellante ex art. art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e inte- grazioni.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da Parte_1
e (già Controparte_1 Controparte_15
) avverso la sentenza n. 1463/2023 del Tribunale di Firenze pubblica-
[...] ta il 15/05/2023, così provvede: in accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_16
[...]
[...] della sentenza impugnata
- rigetta la domanda di di nullità del contratto di “adesione al servizio Parte_1 superderivati”;
- dichiara interamente compensate le spese dei due gradi di giudizio;
23 - dispone che la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, sia condizionata all'eliminazione delle generalità e di tutti i da- ti identificativi di parte appellante ex art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. OL Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2283/2023 con OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione rispar- mio, etc) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LIBRA SAL- Parte_1 C.F._1
RE OR e dell'Avv. STELLA GIOVANNI
APPELLANTE contro
(CF , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, già C.F. , rappre- Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 sentata e difesa dall'Avv. MELPIGNANO PATRIZIO e dall'Avv. NICOLODI ALESSAN-
DRO
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1463/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 15/05/2023
CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguen- ti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1463-23 Sent. - n. 2034-19 RG - del 15.5.23 del Tribunale di Firenze, Terza
Sezione Civile, Giudice Dott. Carlo Carvisiglia, così decidere:
Nel merito.
In via principale:
1) confermata, anche per gli ulteriori motivi esposti nell'atto di citazione d'appello e nelle note di trattazione scritte dell'11.09.24, la già accertata e dichiarata nullità dei contratti-quadro “adesione servizio superderivati” in data 21.2.2017 e “adesione opera- tività derivati” in data 20.2.2017 di cui ai docc. 7, 21 e 22 prodotti dalla (senten- CP_4 za impugnata, pagg. 6 ss.), dichiarare nulli, per l'effetto, tutti gli ordini di negoziazione eseguiti da già Controparte_5 [...] in collegamento con i suddetti contratto-quadro nel periodo dal febbraio CP_3
2017 al dicembre 2017 e, in particolare, tutti gli ordini indicati nell'estratto conto titoli del dossier titoli n. 00730624136 al 31.12.17 (docc. 6 e 26 dell'appellante); per ulteriore effetto della dichiarata nullità dei contratti-quadro e dei relativi ordini di negoziazio- ne:
2) condannare Controparte_5
già a pagare/restituire in favore di la somma di €
[...] CP_3 Parte_1
383.543,51 (cfr. memoria di costituzione di controparte, pag. 17) investita e non più re- cuperata nel periodo febbraio 2017-dicembre 2017 a causa della suddetta negoziazione di titoli, compresi gli accessori costituiti dalle commissioni, spese e canoni o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla messa in mora (18.01.2018) alla data della domanda (13.02.2019) e
2 al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della domanda (13.02.2019) al saldo ovvero agli interessi nella misura ritenuta di giustizia, dal dovuto al saldo.
In via subordinata, salvo gravame:
1) nella denegata ipotesi di ritenuta validità dei contratti-quadro “adesione servi- zio superderivati” in data 21.2.2017 e “adesione operatività derivati” in data 20.2.2017 di cui ai docc. 7, 21 e 22 prodotti dalla , accertare e dichiarare - per le ragioni CP_4 esposte nel presente atto - la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o il mancato per- fezionamento dei seguenti contratti: - contratto disciplinante la c.d. FE, firma elettro- nica avanzata apparentemente datato e sottoscritto dall'appellante il Parte_1
10.02.17 (doc. 3, parte prima e parte seconda, ); - contratto denominato IW Con- CP_4 to Trading disciplinante tra l'altro il c/c e la negoziazione di strumenti finanziari, il lo- ro deposito e la loro custodia, apparentemente datato e sottoscritto dall'appellante il 10.02.17 (doc. 4 AN); - contratto per i servizi di negoziazione, collo- Parte_1 camento, ricezione e trasmissione di ordini, apparentemente datato e sottoscritto dall'appellante il 10.2.17 (doc. 5 ); - contratto di AN MA, Parte_1 CP_4 apparentemente datato e sottoscritto dall'appellante il 15.2.17 (doc. 6 Parte_1 Pt_2
[..
);
e per l'effetto:
- 2) dichiarare nulli i contratti-quadro “adesione servizio superderivati” in data
21.2.2017 e “adesione operatività derivati” in data 20.2.2017 (docc. 7, 21 e 22 prodotti dalla ), di cui i contratti ex docc.
3-6 costituivano indispensabile presupposto, e CP_4 tutti gli ordini di negoziazione eseguiti da Controparte_6
già in collegamento con i suddetti contratto-
[...] CP_3 quadro nel periodo febbraio 2017 a dicembre 2017 e, in particolare, quelli indicati nell'estratto conto titoli del dossier titoli n. 00730624136 al 31.12.17 (docc. 6 e 26 dell'appellante); per ulteriore effetto della dichiarata nullità di tutti i contratti menzionati e dei re- lativi ordini negoziali:
3) condannare Controparte_5
già a pagare/restituire in favore di la somma di €
[...] CP_3 Parte_1
3 383.543,51 investita e non più recuperata nel periodo febbraio 2017-dicembre 2017 a causa della suddetta negoziazione di titoli, compresi gli accessori costituiti dalle com- missioni, spese e canoni o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi le- gali al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla messa in mora (18.01.2018) alla data della domanda (13.02.2019) e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dalla da- ta della domanda (13.02.2019) al saldo ovvero agli interessi nella misura ritenuta di giustizia, dal dovuto al saldo.
- Sempre in via subordinata, salvo gravame:
1) accogliere la domanda dell'attore di ripetizione delle commissioni pagate sulla base dei contratti-quadro dichiarati nulli dal Giudice di primo grado nella misura di €
28.307,55 o in quella ritenuta di giustizia, a seguito, ove ritenuto necessario, di CTU contabile sull'estratto conto di cui al doc. 7.
- In via istruttoria: - ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie
(ri)proposte da controparte, per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello, nelle note di trattazione scritte dell'11.09.24 e negli atti del primo grado (e in specie, memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., istanza revoca ordinanza ammissione teste del 12.5.21, istanza del 12.8.21 di revoca ordinanze CTU informatica e non ammissione documenti) da intendersi qui integralmente trascritti.
Il sig. chiede, infine, di disporre sulla sentenza o altro provvedimento che Pt_1 verrà emesso all'esito del giudizio un'annotazione volta a precludere, in caso di ripro- duzione della sentenza o altro provvedimento, in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di riportati sulla sentenza o altro Parte_1 provvedimento ex art. 52, 1° comma del D.lgs. 196/03, stante che se diffusi nuocerebbe- ro alla sua salute psicofisica, alla sua attività d'avvocato, alle sue relazioni familiari e sociali e a quelle dei suoi familiari e, in specie, dei suoi due figli OL e , di cui Per_1
ancora minore d'età. Per_1
Spese, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, compenso profes- sionale, IVA e CPA, di entrambi i gradi del giudizio, interamente rifusi.”
4 Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda, eccezione o istanza re- spinta,
i) respingere, in quanto inammissibile e, comunque, infondato l'appello principale proposto dal sig. con conferma della sentenza gravata nella parte in cui Parte_1 questa ha respinto la domanda di condanna di (oggi Controparte_7
) al pagamento della somma di € 383.543,41 e, comunque, di restituzione CP_1 di tutte le somme perse in attività di investimento tramite o pagate per com- CP_3 missioni e canoni.
ii) In ogni caso, accogliere l'appello incidentale proposto da Controparte_8
(oggi ), riformando la sentenza gravata nella parte in cui
[...] CP_1 questa ha dichiarato la nullità del contratto di adesione del sig. al servizio super- Pt_1 derivati;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle richieste reiterate al § 9 della comparsa di costituzione con appello incidentale, da intendersi qui interamente ripro- dotte.
Si contesta che, con le note di trattazione depositate l'11/9/24 l'appellante princi- pale, sia quanto al punto 2) della domanda principale che al punto 3) della domanda spiegata in via subordinata, abbia modificato le domande proposte con la citazione in appello, inserendo la NUOVA RICHIESTA di riconoscimento di interessi legali al tasso ex art. 1284, comma 1 CC dalla messa in mora alla data della domanda giudiziale e al tasso ex all'art. 1284, comma 4 cc dalla data della domanda giudiziale al saldo. Né con- troparte ha mai documentato, né allegato un danno particolare che giustifichi il rico- noscimento di interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4 cc a partire dall'avvio dell'azione giudiziaria.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
5 1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze (poi Parte_1 CP_3
ed adesso Controparte_2 Controparte_9
, esponendo:
[...]
- di essere affetto da disturbo bipolare e gioco d'azzardo patologico;
- di aver perduto complessivi € 348.378,00 versati sul conto CP_10 ed impiegati, nel periodo dal febbraio al dicembre 2017, in operazioni relative a derivati.
L'attore chiedeva, previa dichiarazione di nullità – annullamento dei contratti e de- gli ordini di negoziazione dei titoli, la condanna della convenuta alla restituzione di €
348.378,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda.
L'atto introduttivo era proposto nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c.; il Tribunale di- sponeva poi il passaggio al rito ordinario, assegnando i termini ex 183 c.p.c.
Istruita la causa con documenti e prove orali il Tribunale di Firenze con sentenza n.
1463/2023 pubblicata il 15/05/2023 così statuiva:
“1. accerta e dichiara la nullità del contratto di “adesione al servizio superderiva- ti”;
2. rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 383.543,51 avanzata da parte ricorrente;
3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
4. dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, vengano omesse le generalità ed i dati identificativi delle parti”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“deve essere preliminarmente accolta la domanda di parte ricorrente di nullità del contratto-quadro “superderivati” per difetto del requisito formale richiesto ai fini della validità del medesimo […]
Nel caso in esame, i documenti nn. 7, 21 e 22 del fascicolo di parte resistente, con- tenenti appunto l'“adesione al servizio superderivati”, contrariamente a quanto ritenu- to dall'Istituto di Credito, non si presentano idonei a soddisfare siffatto requisito for- male. Quanto al documento n. 7 del fascicolo di parte resistente, innanzitutto, esso è stato tempestivamente e specificamente disconosciuto da parte ricorrente ai sensi degli
6 artt. 214 e 215 c.p.c. (per la tempestività cfr. anche comparsa conclusionale di parte re- sistente, p. 17: “il Sig. diversamente dagli altri contratti di cui ha dapprima rico- Pt_1 nosciuto la stipulazione contestando le sole modalità di apposizione delle firme, per poi negare di avere qualunque sottoscrizione, fin da principio ha negato di aver sottoscrit- to il contratto superderivati che gli ha consentito di accedere, in sede di investimento, a un profilo commissionale più vantaggioso”) […] la , dopo aver reiteratamente insistito nell'istanza di verificazione sino CP_4 all'udienza ex art. 184 c.p.c. (cfr. da ultimo nota di trattazione scritta di parte convenu- ta del 1-2-2021, p. 5), soltanto in quest'ultima sede (19-3-2021), ha dedotto che l'originale del contratto sui superderivati sarebbe rimasto nella disponibilità del sig.
(cfr. anche nota di trattazione scritta di parte resistente del 13-4-2021, p. 2: “ha Pt_1 proposto istanza di verificazione, chiedendo di essere autorizzata al deposito dell'originale del contratto, non essendo in tale momento a conoscenza del fatto che tale contratto fosse stato inviato dal olo a mezzo email del 21/2/17, prodotta sub doc. Pt_1
22 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc. Venuto, poi, a conoscenza di quanto sopra, nel corso dell'udienza del 19/3/21 la stessa ha dato puntualmente atto del fatto che il contratto super derivati, prodotto sub doc. 7 è stato “inviato in CP_3 copia scansionata per email alla banca dall'avv. il quale detiene i relativi origi- Pt_1 nali”). Tale rilievo, oltre a risultare tardivo (in quanto allegato esclusivamente in sede di udienza istruttoria ex art. 184 c.p.c.), non si presenta, in ogni caso, in grado di inte- grare la fattispecie della “perdita incolpevole” di cui all'art. 2724, n. 3, c.c. […]
Alla luce di quanto argomentato (mancata produzione dell'originale, mancata perdita incolpevole, mancato ordine di esibizione), si deve, in definitiva, concludere per l'inidoneità del documento prodotto sub doc. 7 da parte resistente al fine di ottempera- re al requisito di forma prescritto dall'art. 23 TUF. Ad analoga conclusione si deve per- venire anche avuto riguardo alle produzioni documentali sub docc. 21 e 22 di parte re- sistente (cfr. comparsa conclusionale di parte resistente, p. 20: “avendo il teste Tes_1 confermato di aver ricevuto dall'email certificata (dunque univocamente riconducibile all'attore) del sig. (..) la copia scansionata del contratto da questi sottoscritto Pt_1
(doc. 22) e attestato la conformità all'originale della riproduzione dell'email sub doc. 22
7 e del relativo contratto superderivati, la cui trasmissione a mezzo email era oltretutto stata prevalentemente concordata, deve pacificamente ritenersi provata la sottoscri- zione del contratto superderivati da parte dell'attore”). […] Esse, oltre ad essere state specificamente e tempestivamente disconosciute da parte ricorrente […] non presenta- no, infatti, i requisiti di forma ab substantiam prescritti a tal fine dal Codice dell'Amministrazione Digitale […] la libera valutazione giudiziale in ordine al requisito della forma scritta, sancita dall'art. 20, co. 1 bis CAD, secondo periodo, pur presentandosi atta a soddisfare il re- quisito di forma ove richiesto ai fini diversi rispetto a quello della validità, non può, tuttavia, essere considerata idonea, ove lo stesso sia previsto ad substantiam, dovendo- si, invero, ritenere eccezionali e per questo insostituibili le modalità di manifestazione della volontà negoziale espressamente scandite dall'art. 21 CAD e, per richiamo, dal 20 co.1 bis, primo periodo, CAD […]
In ragione di ciò, non risultando idonea a quest'ultimo fine neppure la deposizione testimoniale del teste […] il contratto “adesione operatività in derivati” deve Tes_1 essere dichiarato nullo per difetto della forma scritta richiesto dalla legge ai fini della validità dello stesso […]
Tanto chiarito, non può, tuttavia, trovare accoglimento la consequenziale do- manda di restituzione/pagamento promossa dal sig. con riferimento alle somme Pt_1 da questo perse nella negoziazione di derivati e superderivati […]
Come correttamente evidenziato dalla resistente, quest'ultima si è, invero, limita- ta ad incassare dal ricorrente i canoni e le commissioni inerenti al servizio di investi- mento messo a disposizione (cfr. doc. 10 fascicolo di parte ricorrente), restando, tutta- via, estraneo all'attività di investimento del sig. Il ricorrente, come dallo stesso Pt_1 ammesso, ha provveduto a effettuare in via autonoma, e senza la consulenza della
, i singoli ordini di investimento […] cui conferma ha avuto luogo mediante CP_4
l'utilizzo da parte del cliente di apposito codice OTP e del cd. “pin firma” […]
Del resto, è lo stesso ricorrente ad aver confermato, nell'atto introduttivo del giu- dizio, il ruolo meramente accessorio rivestito dalla , limitatasi all'apertura di un CP_4
8 conto corrente e di un dossier titoli, senza, tuttavia, alcuna interferenza sugli investi- menti esperiti […]
Ebbene, ferma la mancata integrazione dei requisiti costitutivi del fatto illecito ri- chiesti dal disposto di cui all'art. 2043 c.c., il profilo da ultimo richiamato conferma, una volta di più, come le somme dovute dal sig. in funzione di corrispettivo del Pt_1 servizio offerto dalla risultino esclusivamente quelle versate a titolo di commis- CP_4 sioni e di canoni (“al solo fine di lucrare commissioni”), e non quelle versate dal cliente in funzione dei successivi investimenti finanziari da questo finalizzati. L'importo di eu- ro 384.378,00, versato sul conto corrente di appoggio, integralmente disperso e prete- so in restituzione dal ricorrente, non si connota, dunque, di quel profilo di corrispettivi- tà necessario ai fini della ripetizione dell'indebito. […]
Né, parimenti, può addivenirsi alla condanna di parte resistente alla restituzione delle sovra descritte commissioni bancarie, stante la tardività della relativa domanda”.
Gli appelli.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiu- Parte_1 sta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) illegittimità della sentenza impugnata per erronea valutazione dei fatti e per vio- lazione degli artt. 23 TUF, 37 Reg. 2007 n. 16190, 1325, 1350, 1418, 1422, 2033 CP_11
c.c. e 112 c.p.c;
2) erroneità della sentenza, per violazione degli artt. 163, comma 3, n. 3 e art. 112
c.p.c., nel capo in cui è stata rigettata la richiesta di ripetizione delle commissioni pagate sulla base dei contratti-quadro dichiarati nulli;
3) erroneità della sentenza, per violazione dell'art. 183 c.p.c., nel capo in cui il Giu- dice, ha valutato la validità, ex artt. 20-21 Codice dell'Amministrazione Digitale dei con- tratti superderivati e derivati di cui alle e-mail del 21.2.17 e 20.2.17 (doc. 22 e 21 della
AN), in luogo della dichiarazione di inammissibilità della relativa doman- da/deduzione della convenuta.
Si costituiva in giudizio (adesso Controparte_2 CP_12
, contestando le censure mosse da parte
[...] Controparte_1
9 appellante nei confronti della sentenza impugnata e formulando a sua volta appello inci- dentale sulla base del seguente motivo:
1) errata pronuncia di nullità del contratto superderivati.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 16 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte,
a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Deve essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale.
3. Con l'appello incidentale (“errata pronuncia di nullità del contratto superderi- vati”) in sintesi deduce: Controparte_1
“lo strumentale disconoscimento “massivo” di tutte le comunicazioni email pro- dotte in giudizio da (docc. 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29,30, 31 e 32), asseritamente CP_3
“mai scritte e/o compilate e/o inviate dall'attore alla banca” (cfr. terza memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 cpc ctr), in quanto del tutto generico, è privo di effetto, mancando della necessaria “allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. Civ., Ord. n. 12794 del 13/5/21; Cass. Civ. 21/9/16,
n. 18507; Cass. Civ., Ord. 17/7/19, n. 19155 [….] Né, rispetto a ciò, rileva il fatto che l'attore, dopo il deposito con la comparsa di risposta in primo grado della copia scan- sionata del contratto superderivati inviato per email (doc. 7 fasc. primo grado), ne avesse disconosciuto la conformità all'originale, posto che nel caso di specie il tema ri- guarda il successivo e differente “generico” disconoscimento dell'email del 22/1/17 (doc.
22, fasc. primo grado), prodotta da con la successiva memoria ex art. 183, CP_3 comma 6 n. 2 cpc per da-re atto della sottoscrizione del contratto già depositato, email essa stessa documento informatico comprendente il contratto sottoscritto con FE […] contesta l'applicabilità dell'art. 21, comma 2bis CAD ai contratti bancari e CP_2 di investimento che non rientrano nella casistica dell'art. 1350 cc (“atti che devono farsi per iscritto”) in quanto soggetti non all'obbligo di sottoscrizione, proprio di atti pubblici e scritture private, ma all'obbligo di semplice “redazione per iscritto” (artt. 23 TUF e
117 TUB), con tutte le implicazioni che ciò comporta in tema di forma e manifestazione
10 del consenso che in tali contratti può derivare anche per facta concludentia, essendo ri- levante unicamente che risulti con certezza e per iscritto il contenuto del regolamento contrattuale […] Se, quindi, i contratti di investimento, quale è il contratto quadro su- perderivati, possono essere sottoscritti anche con firma elettronica semplice, oltre a po- ter risultare da un processo idoneo a garantire la sicurezza, l'integrità,
l'immodificabilità e l'inequivoca riconducibilità del documento al suo autore (art. 20, comma 1bis prima parte CAD), essendo, comunque, liberamente valutabile in giudizio
(ciò in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del docu- mento - art. 20, comma 1bis seconda parte CAD) l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta (nel caso di specie “redazione per iscritto”), non può non contestarsi l'affermazione (cfr. sentenza, pag. 13) per cui le emails costi- tuiscano sempre e comunque un “documento informatico non firmato”. E', infatti, or- mai indiscusso che le emails, a fronte della previsione di password e user id utilizzati per accedere alla casella di posta elettronica, oltre che dell'apposizione in calce del no- me dell'autore, che in tal modo fa propria la comunicazione, e degli headers (informa- zioni contenute nel blocco di testo da cui si evince indirizzo del mittente, ora, data, og- getto e persino tragitto effettuato dall'email per giungere a destinazione), integrano gli estremi della firma elettronica, rappresentando un insieme di “dati in forma elettroni- ca, acclusi o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici” (definizione di firma elettronica ex art. 3, n. 10, Regolamento (UE) n. 910/2014) […]. In tal senso anche il Tribunale di Firenze che ha riconosciuto la natura dell'email quale documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice (nel caso di però, la CP_3 natura certificata dell'email rende la firma avanzata), come tale soggetto a valutazione del Giudice […] il contratto superderivati, inviato con email del 21/2/17 (doc. 22 fasc. primo grado), non solo risulta sottoscritto in forma elettronica, ma tale sottoscrizione, insita nell'invio stesso dell'email con firma in calce, a fronte della spedizione da un in- dirizzo collegato in modo univoco al cliente al momento dell'apertura dei rapporti (in- dirizzo certificato) (cfr. § 2.1 e doc. 6, pag. 6 fasc. primo grado, oltre a teste Tes_1
[…]), integra gli estremi della firma elettronica avanzata (FE) […] Rilevante, a tal fi- ne, è lo scambio delle emails sopra citate, confermato dal teste che, escusso nel Tes_1
11 corso dell'udienza del 15/7/21, oltre ad attestare la conformità agli originali delle emails sub docc. 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 fasc. primo grado, scambiate con il , ha anche confermato il cap. 10 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc Tes_2
[…]. Ne consegue la prova che l'attore, che in giudizio nega furbescamente ogni circo- stanza, concordò telefonicamente con il la ricezione a mezzo email prima del Tes_1 contratto derivati e, poi, del contratto superderivati, successivamente trasmesso dal alla AN il 21/2/17 con l'email sub doc. 22 fasc. primo grado, la cui conformità Pt_1 all'originale è stata, come detto, confermata dal teste […] Né, rispetto a ciò, risulta di ostacolo l'art. 2725 cc, richiamato dalla sentenza impugnata, che, nel caso di forma scritta ad substantiam, limita la prova per testi allo smarrimento senza colpa del do- cumento. E ciò perché nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali non hanno avuto ad oggetto la conformità di una riproduzione fotostatica all'originale ma la conferma della ricezione dell'email costituente essa stessa il documento informatico in cui si so- stanzia il contratto, documento sottoscritto con firma elettronica avanzata o, al più, semplice. Avendo il teste (i) confermato di aver ricevuto dall'email certificata Tes_1
(dunque, univocamente riconducibile all'attore) (doc. 6 fasc. Email_1 primo grado, pag. 6) la copia scansionata del contratto sottoscritto (doc. 22, fasc. pri- mo grado), (ii) attestato la conformità all'email da lui ricevuta del doc. 22 fasc. primo grado e del relativo contratto superderivati e (iii) riferito che l'invio del contratto su- perderivati a mezzo email era stato con-cordato con l'attore che preferiva non recarsi a
Milano di persona, oltre che (iv) provenendo la copia dell'email prodotta sub doc. 22 fasc. primo grado dall'indirizzo certificato . Email_2
Il motivo è fondato.
3.1. Con il ricorso introduttivo esponeva tra l'altro : “per poter giocare Parte_1
d'azzardo stipulava “on line” tramite internet con […] : 1) il 10.02.17 un con- CP_3 tratto (o formulava una proposta contrattuale) per l'uso della firma elettronica avan- zata (doc. 3); 2) il 10.2.17 un contratto (o formulava una proposta contrattuale) deno- C minato ” disciplinante il c/c bancario e altri servizi, quali il c.d. con- CP_13 tratto quadro per la negoziazione titoli, collocamento e ricezione ordini, custodia e de- posito titoli (doc.4); 3) il 15.2.17 un contratto (o formulava una proposta contrattuale)
12 denominato AN MA (doc. 5)”; di avere versato sul conto corrente e sul conto derivati complessivi € 384.378,00, interamente utilizzati per compiere operazioni su de- rivati.
Il ricorrente chiedeva la restituzione delle somme, deducendo la nullità del contrat- to quadro e del contratto di c/c non essendo stati “stipulati per iscritto né sottoscritti dal ricorrente e, comunque, non essendo mai stati accettati per iscritto dalla AN”; che
“tutti gli ordini di borsa” non erano “stati effettuati per iscritto in mancanza di un vali- do contratto scritto che legittimasse la negoziazione dei titoli tramite ordini 'online' .. in violazione dell'art. 23 TUF e 37 Reg. ”, “inesistenti e/o nulli non essendo mai CP_11 stati stipulato in forma scritta alcun contratto per la negoziazione di strumenti derivati e/o superderivati”; deduceva in particolare l'illegittimità delle firme elettroniche “multi- ple”, con sottoscrizione di più “flags” mediante un unico codice OTP.
La società convenuta con la comparsa di costituzione evidenziava: che controparte non aveva espressamente disconosciuto la sottoscrizione con firma elettronica avanzata tramite OTP dei documenti contrattuali peraltro dallo stessa prodotti;
che la contesta- zione relativa alle modalità di sottoscrizione con selezione di più “flag” tramite unico co- dice OTP era infondata;
che irrilevante era, in ipotesi, la mancata sottoscrizione da parte della banca alla luce del principio di diritto enunziato dalle Sezioni Unite con sentenza
16/01/2018 n° 898; produceva inoltre, in copia fotostatica il contratto di “adesione al servizio sottoscritto in forma cartacea, come doc.
7. Parte_3
In prima udienza disconosceva “tutte le compilazioni a mano e sotto- Parte_1 scrizioni presenti” sul doc. 7; disconosceva poi di “aver sottoscritto con firma elettroni- ca i docc. 4-5-6 prodotti dalla convenuta”.
Parte convenuta avanzava istanza di verificazione di tutti i documenti disconosciu- ti, riservandosi di produrre l'originale del contratto di “adesione al servizio superderiva- ti”; produceva con riferimento ai documenti sottoscritti con FE (firma elettronica avanzata) l'estrazione da sistema dei processi di invio dei codici OTP utilizzati dal sig.
tutti inviati al numero di cellulare 3353050285; produceva inoltre: numerose Pt_1 mail provenienti dall'indirizzo o allo stesso dirette (tra l'altro: Email_1 doc. 20 : scambi di messaggi relativi all'apertura on line del conto corrente;
doc. 21: mail
13 in data 20 febbraio 2017 proveniente da tale indirizzo con allegato copia pdf sottoscritta del contratto di “adesione all'operatività in derivati”; doc. 22 mail in data 21 febbraio
2017 proveniente da tale indirizzo con allegato copia pdf sottoscritta del contratto di
“adesione al servizio superderivati”); copia dei documenti di identità di co- Parte_1 pia del bonifico effettuato ai fini della attestazione dell'identità del cliente ex art. 30, comma terzo D. Lgs. 231/2007 nel testo allora vigente (“L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di per- sona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione”).
Con la successiva memoria disconosceva tutte le firme apposte ai con- Parte_1 tratti allegati in pdf ai messaggi di posta elettronica prodotti come doc. 21 e 22 (contratto di “adesione all'operatività in derivati”; contratto di “adesione al servizio superderivati”); contestava che tutte le mail prodotte fossero state “scritte e/o compilate e/o inviate e/o ricevute dall'attore e/o dalla AN e/o da terzi”.
Il Tribunale disponeva CTU “al fine di verificare, previo saggio grafico, tenuto conto delle scritture di comparazione indicate dalla banca alla pg 1 della propria me- moria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., l'autenticità delle sottoscrizioni "fisiche" disconosciute
(contratto superderivati e relativa modulistica)”; in sede di conferimento della CTU la società convenuta rappresentava che “i documenti oggetto di contestazione e su cui vi è sottoscrizione fisica sono stati inviati in copia scansionata per e mail alla banca dall'avv. il quale detiene i relativi originali”; il Tribunale inizialmente dispone- Pt_1 va “procedersi comunque alla CTU ammessa sui documenti prodotti dalla banca, ap- parendo comunque utile ai fini del giudizio”, ma successivamente revocava la disposta
CTU, richiamando l'orientamento secondo il quale “la CTU grafologica disposta per la verificazione deve avere ad oggetto l'originale del documento” ed ammetteva parzial- mente la prova per testi dedotta da parte convenuta.
Il teste confermava i capitoli 9) e 10) di parte convenuta relativi ai messag- Tes_1 gi mail prodotti, all'accordo circa l'invio tramite posta elettronica dei contratti sottoscrit- ti come da doc. 21 e 22 dalla convenuta (“Sul 9) E' vero. Ricordo di aver incontrato per- sonalmente il sig. presso la direzione della AN in Milano Piazzale ZAVAT- Pt_1
14 TARI 12. Mi disse che era interessato al trading on line, attività che già faceva con
[...]
. Mi sembrava persona esperta del settore. Dopo questo incontro, in cui sono sta- CP_14 te negoziate anche le commissioni di negoziazione per la banca, i contatti con lui sono avvenuti per telefono ed email. Prendo visione dei documenti indicati nel capitolo. Con- fermo che si tratta delle mail che ci siamo scambiati al fine di addivenire alla apertura del conto corrente di appoggio e del conto titoli. Successivamente poiché oleva Pt_1 operare su derivati si sarebbe dovuto sottoscrivere il contratto avente tale specifico og- getto, che veniva e viene tuttora stipulato in cartaceo con firma autografa (gli altri contratti invece vengono stipulati con firma digitale). Preciso che se il cliente vuole operare su derivati può essere fatto firmare il cd contratto derivati, oppure il superde- rivati che consente di operare con minori liquidità a garanzia. Con prima venne Pt_1 stipulato un contratto derivati, poi poiché lo stesso era abituato con EC ad opera- re vincolando minori somme a garanzia è stato fatto il superderivati. Lo scambio dei contratti è avvenuto per email con copie scansionate. Preciso che in fase di attivazione del rapporto vengono certificati l'indirizzo email del cliente e l'utenza cellulare in sua disponibilità in modo tale cioè che il cliente possa relazionarsi con la banca solo con ta- le account. In concreto la banca invia dei codici al cliente sull'indirizzo email e sul nu- mero cellulare indicati ed il cliente deve rispondere citando i codici così confermando la disponibilità di quei dispositivi.
Sul 10) è vero Preciso che prima di far firmare i contratti per l'operatività in deri- vati mi sono fatto mandare da 'operatività che aveva avuto con EC al fi- Pt_1 ne di verificare se avesse una operatività tale da giustificare le minori commissioni che richiedeva. dimostrava di essere perfettamente a conoscenza del fun- Pt_1 Pt_1 zionamento degli investimenti in derivati. In particolare mi aveva riferito delle sue pregresse esperienze e di come era solito procedere nel trading su derivati”).
Il Tribunale disponeva CTU informatica per accertare, tra l'altro “se le mail disco- nosciute siano o meno provenienti dall'account mail dell'Avv. o da dispositivi Pt_1 comunque nella sua disponibilità”; anche tale ordinanza era successivamente revocata e la causa era decisa come da dispositivo e motivazione trascritti.
15 3.2. Riassunte come in precedenza le risultanze di fatto e la vicenda processuale occorre in primo luogo osservare che è corretto il rilievo della difesa di parte convenuta circa l'inammissibilità del disconoscimento con riferimento ai quei contratti che lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo dava atto preliminarmente, letteralmente, di aver “stipu- lato “on line” tramite internet con o di aver comunque “formulato la relativa CP_3 proposta contrattuale”, provvedendo contestualmente al deposito dei relativi testi con- trattuali, ovvero: “1) il 10.02.17 .. contratto (o .. proposta contrattuale) per l'uso della firma elettronica avanzata (doc. 3); 2) il 10.2.17 .. contratto (o … proposta contrattua- le) denominato IW conto Trading” disciplinante il c/c bancario e altri servizi, quali il c.d. contratto quadro per la negoziazione titoli, collocamento e ricezione ordini, custo- dia e deposito titoli (doc.4); 3) il 15.2.17 contratto (o .. proposta contrattuale) denomi- nato AN MA (doc. 5)”.
In relazione a tali contratti parte ricorrente nell'atto introduttivo formulava una contestazione relativa (non alla mancata sottoscrizione ma unicamente) alle modalità di sottoscrizione, in particolare deducendo una “nullità dei cit. contratti stipulati via in- ternet (AN MA, con l'uso della firma elettronica avanzata (FE), IW Conto
Trading, disciplinante, fra l'altro, il c.d. contratto quadro per la negoziazione dei titoli, collocazione, ricezione e trasmissione ordini, il c/c ed ogni eventuale contratto) poiché tali contratti sono stati stipulati con l'apposizione di “asserite” firme elettroniche avan- zate c.d. multiple, in realtà invalide mediante la mera contrassegnatura con dei segni di spunta (o “flags”) dei c.d. campi firma […] e , al termine, con l'inserimento di un solo
OTP e di un solo PIN nonostante il sistema informatico bancario ha generato più firme elettroniche avanzate e precisamente tante firme elettroniche avanzate quanti erano i flags”.
Tale contestazione è destituita di fondamento.
La necessità, per procedere alla sottoscrizione finale del contratto, di “spuntare” singoli “flag”(in sostanza selezionare una casella per operare una scelta tra più opzioni o comunque confermare espressamente certe scelte) non comporta di per sé la necessità di una autonoma sottoscrizione in difetto di espressa previsione di legge (e nella fattispecie parte attrice pur invocando genericamente l'art. 1341 c.c. non deduceva l'inefficacia di
16 singole clausole per carenza di “specifica” approvazione) e quindi, indipendentemente dalle modalità informatiche connesse alla “spuntatura” dei flag, in ogni caso deve rite- nersi valida la (pacifica) sottoscrizione del documento con inserimento di un unico OTP.
I documenti prodotti dallo stesso con l'atto introduttivo e dei quali Parte_1 era infondatamente contestata, nei termini indicati, la modalità di sottoscrizione con firma elettronica avanzata (dedotta generazione a seguito della digitazione del codice
OTP di più firme) devono quindi ritenersi validi.
Tale validità è di per sé sufficiente a ritenere validi anche gli ordini di negoziazione successivamente trasmessi, posto che il “contratto quadro per la negoziazione titoli, col- locamento e ricezione ordini, custodia e deposito titoli” (doc.4 del ricorso introduttivo) ed il contratto denominato “AN MA” (doc. 5 del ricorso introduttivo) già con- tenevano la disciplina generale relativa alla “prestazione dei servizi di investimento”, an- che con riferimento agli “strumenti finanziari derivati” (vedi in particolare il “contratto quadro per la negoziazione titoli, collocamento e ricezione ordini, custodia e deposito ti- toli”: punti 1.5, 2.5, 3.5; commissioni e altri oneri per tali negoziazioni a pag. 22 e 23; di- sciplina particolare relativa ai derivati all'art. 4 “Conferimento e revoca degli ordini - re- golamento delle operazioni” ; art. 20 relativo, specificatamente, ad “Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati”, pag. 37, etc).
Il contratto di “adesione all'operatività in derivati”(allegato in pdf scansionato alla mail in data 20 febbraio 2017 prodotta in primo grado dalla società convenuta come doc.
21) e il contratto di “adesione al servizio superderivati” (allegato in pdf scansionato alla mail in data 20 febbraio 2017 prodotta in primo grado dalla società convenuta come doc.
21) avevano unicamente la funzione di dettare una disciplina di ulteriore dettaglio, in particolare con differenziazione e specificazione delle commissioni, delle somme che do- vevano essere vincolate a garanzia (con condizioni per il contratto “superderivati” di an- cora maggior favore rispetto al contratto “derivati”), ma in ogni caso la disciplina genera- le, di per sé esaustiva della “prestazione dei servizi di investimento” ex art. 23 TUF era già contenuta nel contratto-quadro prodotto dallo stesso con il ricorso introdutti- Pt_1 vo.
17 3.3. Fermo il rilievo precedente, di per sé assorbente, deve osservarsi che comun- que risulta in effetti provato il rispetto dell'art. 23 TUF (redazione per iscritto, consegna di copia al cliente) anche con riferimento al contratto di “adesione al servizio superderi- vati”, allegato in pdf scansionato alla mail in data 20 febbraio 2017 prodotta in primo grado dalla società convenuta come doc. 22.
I giudici di legittimità hanno chiarito, con “ormai consolidato orientamento”, che
“in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto- quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma” (così, tra le ultime, in motivazione,
Cass. sez. I, 04/02/2025, n.2730).
Nella fattispecie la società convenuta ha prodotto, assieme a numerose altre mail, anche una mail in data 21 febbraio 2017, ore 19.42, proveniente dall'indirizzo e diretta all'indirizzo di (dipendente IW PRIVA- Email_1 Testimone_3
TE INVESTIMENTS SIM S.P.A.), con un allegato pdf scansionato “superderivati” sotto- scritto.
….
18 La contestazione generalizzata di tutte le mail prodotte dalla controparte effettuata da in quanto genericamente non “scritte e/o compilate e/o inviate e/o rice- Parte_1 vute dall'attore e/o dalla AN e/o da terzi”, senza specificazione alcuna dei profili esatti di contestazione (data; indirizzi di invio o ricezione;
contenuto testuale, etc) è inammissibile ed inefficace.
Invero "rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'af- fermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la con- formità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, sen- za che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia pro- batoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del
2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie foto- statiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del
2019; Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indi- cazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale;
19 oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno in- diziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)" …"tale "valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legit- timità" (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022)" (così, in motivazione, tra le più recenti Cass. 09/06/2025 n.15343).
Nel merito l'idoneità del messaggio mail prodotto ad integrare il requisito della
“redazione per iscritto” deve essere esaminato in relazione alle previsioni normative ap- plicabili ratione temporis con riferimento al documento informatico.
L'art. 20, comma 1 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazio- ne digitale (“CAD”) anteriormente alle modifiche introdotte con D. Lgs. 13 dicembre
2017, n. 217 disponeva: “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodifi- cabilità”.
Nella fattispecie occorre considerare che:
a) tale mail, con il relativo allegato, fa seguito alla “stipulazione on line” dei docu- menti contrattuali richiamati nel ricorso introduttivo (“1) il 10.02.17 ... contratto (o ... proposta contrattuale) per l'uso della firma elettronica avanzata (doc. 3); 2) il 10.2.17
… contratto (o … proposta contrattuale) denominato IW conto Trading” disciplinante il c/c bancario e altri servizi, quali il c.d. contratto quadro per la negoziazione titoli, collocamento e ricezione ordini, custodia e deposito titoli (doc.4); 3) il 15.2.17 contratto
(o .. proposta contrattuale) denominato AN MA (doc. 5)”), stipulazione vali- da come indicato al precedente punto 3.1. di questa motivazione;
b) nell'ambito delle procedure per la firma elettronica avanzata (con preliminare attestazione dell'identità del cliente anche ex art. 30, comma terzo D. Lgs. 231/2007 nel testo allora vigente: “l'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rila- sciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione”, indicazione
20 ed invio dei documenti di identità, etc) erano stati verificati come riferibili a Parte_1 non solo il numero di cellulare dal quale erano poi stati inviati gli OTP per la FE ma an- che l'indirizzo mail (vedi anche, nell'ambito degli scambi di Email_1 messaggi prodotti gli “screenshot” prodotti)
c) la mail in data 21 febbraio 2017, ore 19.42, proveniente dall'indirizzo e diretta all'indirizzo di (dipendente IW PRIVA- Email_1 Testimone_3
TE INVESTIMENTS SIM S.P.A.), con un allegato pdf scansionato “superderivati” sotto- scritto si inserisce con coerenza e consequenzialità nell'ambito dei vari scambi di posta elettronica prodotti: i primi, attinenti alla sottoscrizione da remoto con firma digitale avanzata;
il successivo relativo all'adesione al servizio derivati;
il seguente relativo ap- punto all'adesione al servizio “superderivati” (con commissioni e vincoli di garanzia più favorevoli al cliente); la ulteriore successiva richiesta di storno parziale delle commissio- ni addebitate in quanto ritenute eccessive etc (vedi, diffusamente, i messaggi mail pro- dotti come doc. 20, 21, 22);
d) nell'ambito della “libera valutazione” demandata al giudice dall'allora vigente art. 20 comma 1 bis del CAD può essere apprezzata anche la chiara ed attendibile depo- sizione di (che operava quale mero dipendente della società Testimone_3 [...] senza alcuna provvigione od altra forma di incentivo eco- Controparte_2
21 nomico sulle operazioni di borsa e derivati effettuate dai clienti: vedi verbale del 15 luglio
2021), che ha precisato di aver incontrato anche personalmente conferma- Parte_1 to integralmente lo scambio di messaggi di posta elettronica, riferendo: “Con Mutti pri- ma venne stipulato un contratto derivati, poi poiché lo stesso era abituato con EC ad operare vincolando minori somme a garanzia è stato fatto il super-derivati. Lo scambio dei contratti è avvenuto per email con copie scansionate. Preciso che in fase di attivazione del rapporto vengono certificati l'indirizzo email del cliente e l'utenza cellu- lare in sua disponibilità”.
Gli elementi in precedenza riassunti, complessivamente e sistematicamente valuta- ti, conducono, a giudizio di questa Corte, a ritenere l'idoneità, ex art. 20, comma 1 bis del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD applicabile ratione temporis, a soddisfare il requisito della forma scritta ex art. 23 TUF, da intendersi “non in senso strutturale, ma funziona- le”. nel ricorso introduttivo dava poi atto di aver “compiuto” “oltre n. Parte_1
14.000 di operazioni in contratti derivati a leva elevatissima”, pacificamente senza al- cuna consulenza o interferenza da parte di Controparte_2 anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno confermato “il consolidato orientamento … che ha statuito che "risultano sottratti ad oneri formali anche i negozi eventualmente collegati agli ordini d'investimento, quali l'autorizzazione ad impartirli o il conferimento del relativo incarico ad un terzo, ovvero la ratifica postuma dell'ope- rato di quest'ultimo, il cui compimento non deve necessariamente evincersi da un atto scritto, potendo risultare anche per facta concludentia e può quindi essere provato an- che in via presuntiva" (Cass., n. 1578/2017; Cass., n. 18122/2020; Cass., n.
23489/2021)” (vedi, in motivazione, Cass. 29/03/2024, n.8550).
L'accoglimento del motivo di appello incidentale in relazione alla motivazione co- me in precedenza esposta comporta l'assorbimento dei motivi di appello principale e del- le ulteriori questioni riproposte.
4. In riforma della sentenza di primo grado deve conclusivamente rigettarsi anche la domanda di di nullità del contratto di “adesione al servizio superderivati” Parte_1
22 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuo- vo regolamento delle spese processuali.
Non è stata oggetto di riproposizione in questa sede da parte dell'appellante la do- manda inizialmente formulata di annullamento dei contratti per incapacità di intendere e di volere, tuttavia le patologie quali risultanti dalle certificazioni mediche prodotte
(“disturbo bipolare e gioco d'azzardo patologico”) e la particolarità della vicenda quale in precedenza esposta (con redazione per iscritto ex art. 23 TUF ritenuta assolta da mes- saggio di posta elettronica ex art. 20, comma 1 bis CAD previgente) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla senten- za 77/2018 della Corte Costituzionale.
In accoglimento dell'istanza espressamente formulata deve infine disporsi che la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processua- le, è condizionata all'eliminazione delle generalità e di tutti i dati identificativi di parte appellante ex art. art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e inte- grazioni.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da Parte_1
e (già Controparte_1 Controparte_15
) avverso la sentenza n. 1463/2023 del Tribunale di Firenze pubblica-
[...] ta il 15/05/2023, così provvede: in accoglimento dell'appello incidentale di Controparte_16
[...]
[...] della sentenza impugnata
- rigetta la domanda di di nullità del contratto di “adesione al servizio Parte_1 superderivati”;
- dichiara interamente compensate le spese dei due gradi di giudizio;
23 - dispone che la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, sia condizionata all'eliminazione delle generalità e di tutti i da- ti identificativi di parte appellante ex art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
24