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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15801/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca ROMANA GORI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bologna, Via Rizzoli n. 1/2, RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dalle avv. Lorenza ERRANI e Astrid C.F._2
MERLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Bologna, in Via S. Stefano n. 30 RESISTENTE
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 3 luglio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE ha presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione Parte_1 consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 29 novembre 2023. La signora si è costituita in giudizio la quale, pur formulando altre e CP_1 ulteriori domande, non si è opposta alla pronuncia di separazione e di divorzio. All' udienza di comparizione del 3 luglio 2025 le parti hanno confermato le condizioni formulate nelle conclusioni congiunte depositate telematicamente il 20 novembre 2024, come modificate nell'udienza del 3 luglio 2025. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 7 marzo 1992. pagina 1 di 3 Dalla loro unione sono nati , l'8 luglio 1992, , il 13 maggio 1994 Per_1 Per_2 ed l'8 ottobre 1996. Per_3
Con sentenza sul vincolo n. 1351/2024 pubblicata l'8 maggio 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. Il 27 novembre 2024 è stata pronunciata, in accoglimento delle concordi conclusioni delle parti, sentenza non definitiva n. 3120/2024 sulle statuizioni accessorie. Con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo della Giudice relatrice per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nell'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo a far tempo dalla comparizione delle parti in udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'11 dicembre 2023, l'8 maggio 2024 e il 30 novembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il 29ottobre 1958 e nata a [...] il 17 luglio Controparte_1
1961, unitisi in matrimonio a Bologna il 7 marzo 1992 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune, al n. 2, Parte 2 Serie A dell'anno 1992; pagina 2 di 3 B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale per la determinazione dei propri interessi con l'esecuzione delle condizioni contenute nella sentenza di separazione;
2) prende atto che il signor e la signora hanno dichiarato di Pt_1 CP_1 aver risolto e definito tutti i loro rapporti dandosi reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo ragione e causa, fatta eccezione per quanto previsto nella sentenza di separazione in generale e in particolare in ordine all'assegno di mantenimento previsto a carico del signor fino a novembre Pt_1
2025; 3) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e autosufficienti;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca ROMANA GORI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bologna, Via Rizzoli n. 1/2, RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dalle avv. Lorenza ERRANI e Astrid C.F._2
MERLINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Bologna, in Via S. Stefano n. 30 RESISTENTE
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 3 luglio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE ha presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione Parte_1 consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 29 novembre 2023. La signora si è costituita in giudizio la quale, pur formulando altre e CP_1 ulteriori domande, non si è opposta alla pronuncia di separazione e di divorzio. All' udienza di comparizione del 3 luglio 2025 le parti hanno confermato le condizioni formulate nelle conclusioni congiunte depositate telematicamente il 20 novembre 2024, come modificate nell'udienza del 3 luglio 2025. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 7 marzo 1992. pagina 1 di 3 Dalla loro unione sono nati , l'8 luglio 1992, , il 13 maggio 1994 Per_1 Per_2 ed l'8 ottobre 1996. Per_3
Con sentenza sul vincolo n. 1351/2024 pubblicata l'8 maggio 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. Il 27 novembre 2024 è stata pronunciata, in accoglimento delle concordi conclusioni delle parti, sentenza non definitiva n. 3120/2024 sulle statuizioni accessorie. Con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo della Giudice relatrice per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nell'udienza del 3 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo a far tempo dalla comparizione delle parti in udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'11 dicembre 2023, l'8 maggio 2024 e il 30 novembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il 29ottobre 1958 e nata a [...] il 17 luglio Controparte_1
1961, unitisi in matrimonio a Bologna il 7 marzo 1992 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune, al n. 2, Parte 2 Serie A dell'anno 1992; pagina 2 di 3 B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale per la determinazione dei propri interessi con l'esecuzione delle condizioni contenute nella sentenza di separazione;
2) prende atto che il signor e la signora hanno dichiarato di Pt_1 CP_1 aver risolto e definito tutti i loro rapporti dandosi reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo ragione e causa, fatta eccezione per quanto previsto nella sentenza di separazione in generale e in particolare in ordine all'assegno di mantenimento previsto a carico del signor fino a novembre Pt_1
2025; 3) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e autosufficienti;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3