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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17261 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- RT EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- ST IA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20355/2022 promossa da:
, Parte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Sara Testa Marcelli ricorrente contro
, CP_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Sabina Cirillo resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 3
settembre 2011 in Roma con , ha riferito che tra i coniugi era CP_1
intervenuta separazione personale, come da sentenza sullo status n.
8678/2023 emanata dall'intestato Tribunale in data 31 maggio 2023,
nell'ambito del giudizio di separazione attualmente pendente, rubricato al numero r.g. 39841/2022, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70; ricorrevano quindi, a dire del ricorrente, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per pronunciare determinate statuizioni di carattere accessorio,
puntualmente specificate.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
2 In proposito, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 3 settembre 2011, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2
lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai sig.ri e in Roma in data 3 settembre 2011; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile
del Comune di Roma (registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2011, atto n. 00004, parte 2, serie A08);
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore;
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
3 Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 30 novembre 2025
Il Giudice Relatore
ST IA
Il Presidente
RT EN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- RT EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- ST IA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20355/2022 promossa da:
, Parte_1
nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Sara Testa Marcelli ricorrente contro
, CP_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Sabina Cirillo resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 3
settembre 2011 in Roma con , ha riferito che tra i coniugi era CP_1
intervenuta separazione personale, come da sentenza sullo status n.
8678/2023 emanata dall'intestato Tribunale in data 31 maggio 2023,
nell'ambito del giudizio di separazione attualmente pendente, rubricato al numero r.g. 39841/2022, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70; ricorrevano quindi, a dire del ricorrente, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per pronunciare determinate statuizioni di carattere accessorio,
puntualmente specificate.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
2 In proposito, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 3 settembre 2011, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2
lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai sig.ri e in Roma in data 3 settembre 2011; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile
del Comune di Roma (registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2011, atto n. 00004, parte 2, serie A08);
- dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore;
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
3 Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 30 novembre 2025
Il Giudice Relatore
ST IA
Il Presidente
RT EN
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