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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 740/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 740/2023 R.G.
PROMOSSA DA
avente codice fiscale quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuella Parte_2
Agostinelli, avente indirizzo pec Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale;
Controparte_1 C.F._1
, avente codice fiscale;
Parte_3 C.F._2
, avente codice fiscale Parte_4 C.F._3
, avente codice fiscale;
Parte_5 C.F._4
, avente codice fiscale;
Parte_6 C.F._5
, avente codice fiscale Parte_7 C.F._6 , avente codice fiscale;
Parte_8 C.F._7
già avente codice fiscale Parte_9 CP_2 Parte_10
P.IVA_2
CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 1210/2017, emesso a seguito di ricorso depositato da Parte_11
il Tribunale di Rimini ingiungeva a
[...] Controparte_1 Parte_3
ed Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_4 Pt_5
quali fideiussori della Elettra Due s.r.l., già sua correntista, il pagamento, in
[...] solido, nei limiti dell'importo massimo rispettivamente garantito, di € 1.204.520,13.
*
Con sentenza n. 1006/2022, pubblicata in data 21.10. 2022, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione proposta dai summenzionati soggetti avverso tale decreto.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello quale Parte_1 mandataria di intervenuta in primo grado, quale cessionaria ex art. Parte_2
58 TUB di contestando la statuizione esplicitata nella motivazione Parte_11 di tale sentenza, con la quale il giudice di prime cure aveva ritenuto la sua carenza di legittimazione.
*
Tutti gli appellati rimanevano contumaci.
*
Parte appellante precisava le conclusioni, richiamando l'atto introduttivo.
*
Con ordinanza del 5.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1)Il primo giudice dichiarava la carenza di legittimazione attiva dell'interveniente osservando che essa si era limitata a produrre l'avviso di cessione Parte_2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che tale avviso non consentiva di affermare che la cessione ricomprendesse i crediti, oggetto di ingiunzione.
Specificava: In senso contrario non vale far leva sul rilievo che si fa riferimento a tutti i rapporti deteriorati insorti nel periodo dal 2 gennaio 1970 al 31 marzo 2017 in quanto, nel caso di specie, non risulta documentato il passaggio a sofferenza con la conseguenza che neppure sotto quest'unico profilo di possibile individuazione dei rapporti ceduti può ritenersi sufficiente la prova offerta da parte intervenuta>.
2) L'appello in esame, specificatamente argomentato, è fondato e va accolto, osservando come i crediti per i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, al contrario di quanto osservato dal primo giudice, rientrano fra quelli menzionati nell'avviso de qua, ivi specificatamente individuati come < tutti i crediti….derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1970 e la data del 31.03.2017…..qualificabili come crediti deteriorai in base alle disposizioni della Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art.
7.1. comma 6 della Legge sulla cartolarizzazione>.
Ed infatti, i crediti de quibus scaturiscono da due aperture di credito in conto corrente risalenti all'ottobre 2009, in relazione ai quali otteneva, nei confronti Parte_11 della garantita Elettra Due s.r.l., dal Tribunale di Rimini, i decreti ingiuntivi n.
1574/2014 e 2484/2015, mai opposti e dichiarati esecutivi.
Nessun dubbio può dunque sollevarsi sulla loro natura di crediti deteriorati, posto che, quantomeno, era improbabile, al momento dell'operazione di cartolarizzazione, che la suindicata società provvedesse al pagamento degli importi, oggetto dei decreti ingiuntivi risalenti già al 2014 e 2015.
3)Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 740/2023 R.G., in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
Controparte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_7
e in solido, alla refusione, in suo Parte_8 Parte_4 Parte_5 favore, delle spese di lite, liquidate in € 10.500 per il primo grado ed in € 6.000 per il secondo grado, oltre rimborso spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 740/2023 R.G.
PROMOSSA DA
avente codice fiscale quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria di rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuella Parte_2
Agostinelli, avente indirizzo pec Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale;
Controparte_1 C.F._1
, avente codice fiscale;
Parte_3 C.F._2
, avente codice fiscale Parte_4 C.F._3
, avente codice fiscale;
Parte_5 C.F._4
, avente codice fiscale;
Parte_6 C.F._5
, avente codice fiscale Parte_7 C.F._6 , avente codice fiscale;
Parte_8 C.F._7
già avente codice fiscale Parte_9 CP_2 Parte_10
P.IVA_2
CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 1210/2017, emesso a seguito di ricorso depositato da Parte_11
il Tribunale di Rimini ingiungeva a
[...] Controparte_1 Parte_3
ed Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_4 Pt_5
quali fideiussori della Elettra Due s.r.l., già sua correntista, il pagamento, in
[...] solido, nei limiti dell'importo massimo rispettivamente garantito, di € 1.204.520,13.
*
Con sentenza n. 1006/2022, pubblicata in data 21.10. 2022, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione proposta dai summenzionati soggetti avverso tale decreto.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello quale Parte_1 mandataria di intervenuta in primo grado, quale cessionaria ex art. Parte_2
58 TUB di contestando la statuizione esplicitata nella motivazione Parte_11 di tale sentenza, con la quale il giudice di prime cure aveva ritenuto la sua carenza di legittimazione.
*
Tutti gli appellati rimanevano contumaci.
*
Parte appellante precisava le conclusioni, richiamando l'atto introduttivo.
*
Con ordinanza del 5.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1)Il primo giudice dichiarava la carenza di legittimazione attiva dell'interveniente osservando che essa si era limitata a produrre l'avviso di cessione Parte_2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che tale avviso non consentiva di affermare che la cessione ricomprendesse i crediti, oggetto di ingiunzione.
Specificava: In senso contrario non vale far leva sul rilievo che si fa riferimento a tutti i rapporti deteriorati insorti nel periodo dal 2 gennaio 1970 al 31 marzo 2017 in quanto, nel caso di specie, non risulta documentato il passaggio a sofferenza con la conseguenza che neppure sotto quest'unico profilo di possibile individuazione dei rapporti ceduti può ritenersi sufficiente la prova offerta da parte intervenuta>.
2) L'appello in esame, specificatamente argomentato, è fondato e va accolto, osservando come i crediti per i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, al contrario di quanto osservato dal primo giudice, rientrano fra quelli menzionati nell'avviso de qua, ivi specificatamente individuati come < tutti i crediti….derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1970 e la data del 31.03.2017…..qualificabili come crediti deteriorai in base alle disposizioni della Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art.
7.1. comma 6 della Legge sulla cartolarizzazione>.
Ed infatti, i crediti de quibus scaturiscono da due aperture di credito in conto corrente risalenti all'ottobre 2009, in relazione ai quali otteneva, nei confronti Parte_11 della garantita Elettra Due s.r.l., dal Tribunale di Rimini, i decreti ingiuntivi n.
1574/2014 e 2484/2015, mai opposti e dichiarati esecutivi.
Nessun dubbio può dunque sollevarsi sulla loro natura di crediti deteriorati, posto che, quantomeno, era improbabile, al momento dell'operazione di cartolarizzazione, che la suindicata società provvedesse al pagamento degli importi, oggetto dei decreti ingiuntivi risalenti già al 2014 e 2015.
3)Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 740/2023 R.G., in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
Controparte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_7
e in solido, alla refusione, in suo Parte_8 Parte_4 Parte_5 favore, delle spese di lite, liquidate in € 10.500 per il primo grado ed in € 6.000 per il secondo grado, oltre rimborso spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina