Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
Ai fini della qualificazione come artigiana, e della conseguente iscrizione al relativo albo, dell'impresa di produzione e vendita al pubblico di alimenti e bevande (nella fattispecie, chiosco per la produzione e vendita di piadine romagnole), occorre che la vendita non sia finalizzata al consumo sul posto, nel senso che gli acquirenti non devono consumare i prodotti "nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata" (con il che, viceversa, l'attività rientrerebbe in quelle commerciali, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287)e, dunque, decisiva è l'assenza di "impianti ed attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati", indicati, invece, dall'art. 32 D.M. 4 agosto 1988, come requisiti dell'alternativa attività commerciale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17703 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELL'EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso l'avvocato MARIO D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARINO ZUPPIROLI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZZ EL, ASS CONFCOMMERCIO DI CESENA;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOLOGNA depositato il 05/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera del 16 settembre 1996, la Commissione Provinciale dell'Artigianato (C.P.A.) di Forlì scriveva d'ufficio la ditta di EL UN all'Albo Provincia le delle imprese artigiane, ritenendo che la stessa, pur già iscritta al Registro delle imprese quale esercente attività commerciale, svolgeva in effetti attività invece, artigianale - di produzione, cottura e vendita al consumatore di piadine romagnole farcite - ed era in possesso di tutti i requisiti di legge previsti per la qualificazione artigiana. Quel provvedimento veniva confermato dalla Commissione Regionale per l'Artigianato dell'Emilia Romagna.
Dal che il successivo ricorso della UN al Tribunale (che lo rigettava) e di poi il reclamo alla Corte di appello di Bologna:
che, in accoglimento dello stesso, dichiarava, viceversa, l'illegittimità della su riferita delibera di iscrizione della reclamante negli elenchi, delle imprese artigiane. Contro quest'ultima decisione, depositata il 5 ottobre 1999, la Commissione Regionale ha proposto ricorso affidato a due mezzi di cassazione.
La UN non si è costituita.
MOTIVI DEILA DECISIONE
1. Nella motivazione del provvedimento impugnato i giudici del reclamo hanno ritenuto che l'attività della UN - la quale, come pacifico in fatto, "gestisce un chiosco di vendita di piadine romagnole farcite, ed anche di bibite, con autorizzazione amministrativa al commercio ambulante" - non sia qualificabile come artigiana in applicazione della norma dell'art. 3 della legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'8 agosto 1985, che "espressamente esclude dalla definizione di impresa artigiana le attività....di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande salvo il caso che sono solamente strumentali all'esercizio dell'impresa". E sia - quella attività - definibile viceversa come commerciale, alla stregua sia dell'art. 1 della l. 426 del 1971 - che prescrive l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per l'attività, appunto, di somministrazione al pubblico di alimento o bevande - sia dell'art. 1, co. 1^, della l. 112/1991 (che ha rielaborato la disciplina del commercio ambulante), il quale riconduce al "commercio su aree pubbliche" l'attività di "vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande effettuate in aree pubbliche".
2. Sostiene ora la ricorrente - nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle richiamate legge n. 443 del 1985 e n. 112 del 1991 - che la Corte di appello abbia, così argomentando duplicemente errato: (a) nel non considerare che la UN svolgeva la propria attività di vendita nel luogo stesso di "produzione" delle descritte piadine, per cui veniva in rilievo l'art. 5, co. 5, della citata l. 443/85, secondo il quale "per la vendita nei locali di produzione...non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni relative all'iscrizione nel Registro degli Esercenti il commercio"; e (b) nell'assumere in premessa una errata nozione dell'attività di "somministrazione". Per la ricorrenza della quale non sarebbe sufficiente una mera attività di vendita di cibi o bevande occorrendo anche, un particolare, una vendita finalizzata al consumo sul posto, da intendersi realizzata - ai sensi dell'art. 1 della l. 1991 n. 287 - nei "casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata". Requisiti, questi, non sussistenti nel caso di specie.
3. Non essendovi contestazione in fatto sul possesso, da parte della UN, di "tutti i requisiti previsti, per la qualificazione artigiana, dalla legge n. 443 del 1985, quali accertati dalla Commissione Provinciale delle Imprese artigiane di Forlì, il quesito - che si ripropone, in ragione della circostanza, pure essa pacifica, che la stessa produceva beni destinati alla alimentazione e direttamente venduti al consumatore - è quando, e in presenza di quali ulteriori requisiti, possa riferirsi all'artigiano quella attività di "vendita e somministrazione al pubblico" che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 l. 443/85 e 1 l. 426/71 citt., ne comporta l'iscrizione nei registri degli esercenti il commercio in luogo che nell'Albo delle imprese artigiane.
Decisivo al riguardo è ad avviso del Collegio - nella logica del richiamato sistema normativo ed alla luce della correlativa regolamentazione di attuazione (dd. mm. 27 giugno 1986; 4 agosto 1988) - il fatto che, nei locali in cui avvenga una siffatta vendita di alimenti o bevande di produzione propria, vi siano, o non, anche "impianti ed attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati" (così testualmente art. 32 d.m. 1988 cit.).
Essendo effettivamente questi - come sostenuto dalla ricorrente Commissione - i presupposti ed i requisiti minimi perché possa configurarsi una attività commerciale di "somministrazione" (cfr. in senso sostanzialmente conforme, sent. 1995 n. 960); in difetto ricorrendo, invece una mera attività di vendita di beni di produzione artigianale sul luogo stesso di produzione, complementare all'attività di impresa artigiana, ex art. 5 l. 443/85. Nel caso in esame è pacifico che la UN non aveva in dotazione i riferiti impianti e/o attrezzature.
Per cui va accolto il ricorso della Commissione.
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata.
5. Non dovendo svolgersi alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa può decidersi nel merito ai sensi del novellato art. 384 cpc., discendendo, direttamente, dall'applicazione dell'enunciato principio il rigetto del ricorso della UN avverso la delibera 16 settembre 1996 della Commissione Provinciale di Forlì.
6. Possono compensarsi tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso della UN avverso la delibera della C.P.A. di Forlì. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002