Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17703
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Sentenza 12 dicembre 2002

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Ai fini della qualificazione come artigiana, e della conseguente iscrizione al relativo albo, dell'impresa di produzione e vendita al pubblico di alimenti e bevande (nella fattispecie, chiosco per la produzione e vendita di piadine romagnole), occorre che la vendita non sia finalizzata al consumo sul posto, nel senso che gli acquirenti non devono consumare i prodotti "nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata" (con il che, viceversa, l'attività rientrerebbe in quelle commerciali, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287)e, dunque, decisiva è l'assenza di "impianti ed attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati", indicati, invece, dall'art. 32 D.M. 4 agosto 1988, come requisiti dell'alternativa attività commerciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17703
    Data del deposito : 12 dicembre 2002

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