Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 351
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico

    Le parti convenute non si sono costituite in giudizio e non hanno fornito prova della regolare notifica degli atti presupposti, in particolare delle fatture relative alla tassa richiesta. L'omessa notifica di un atto presupposto vizia l'atto consequenziale.

  • Accolto
    Prescrizione del credito azionato

    La Corte accoglie il ricorso anche per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni in questione.

  • Accolto
    Spese di giudizio

    Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato NA 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto. L'agente della riscossione è escluso da tale condanna. Viene altresì compensata la condanna nei confronti di AD NA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 351
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 351
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo