CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7159/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Amata - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5742/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 25.11.2024 contro l' Società_1 Spa in liquidazione e l'Agenzia delle Entrate- IS, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00358762 34 000, notificata il
3 ottobre 2024 relativa alla tassa raccolta rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012 per l' importo complessivo di euro 2.022,88.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
-Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico.
- Prescrizione del credito azionato.
- Prescrizione breve quinquennale per le sanzioni e interessi.
- Insussistenza e infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
- Decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Non risultano costituite le parti resistenti benchè regolarmente evocate in giudizio.
In data 08.07.2025 il Giudice sospendeva l' efficacia dell' atto impugnato.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Le parti convenute non costituendosi in giudizio non hanno dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti 2008- 2009- 2010- 2011-2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008- 2009- 2010 -2011-
2012.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato NA 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di NA, sezione 9,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.278,00 con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente oltre accessori di legge se dovuti e cu assolto.
Compensa nei confronti di AD NA.
Così deciso in NA il 07/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7159/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Amata - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035876234000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5742/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 25.11.2024 contro l' Società_1 Spa in liquidazione e l'Agenzia delle Entrate- IS, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00358762 34 000, notificata il
3 ottobre 2024 relativa alla tassa raccolta rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012 per l' importo complessivo di euro 2.022,88.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
-Nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico.
- Prescrizione del credito azionato.
- Prescrizione breve quinquennale per le sanzioni e interessi.
- Insussistenza e infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
- Decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Non risultano costituite le parti resistenti benchè regolarmente evocate in giudizio.
In data 08.07.2025 il Giudice sospendeva l' efficacia dell' atto impugnato.
All' odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Le parti convenute non costituendosi in giudizio non hanno dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti 2008- 2009- 2010- 2011-2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008- 2009- 2010 -2011-
2012.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato NA 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di NA, sezione 9,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.278,00 con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente oltre accessori di legge se dovuti e cu assolto.
Compensa nei confronti di AD NA.
Così deciso in NA il 07/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)