Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1238
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Estinzione della pretesa contributiva per decorso dei termini di decadenza e prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che la prescrizione quinquennale, che sarebbe maturata nel 2020-2021, è stata sospesa dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 DL n. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015), prorogando i termini di decadenza e prescrizione di ventiquattro mesi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    Il giudice ha ritenuto che l'atto non fosse viziato da difetto di motivazione, in quanto il Consorzio di Bonifica svolge una funzione pubblica e i contributi sono dovuti in base alla legge regionale e al piano di classifica, che si presume approvato e pubblicato.

  • Rigettato
    Insussistenza nel merito della pretesa impositiva

    Il giudice ha respinto la censura, affermando che l'inclusione nel perimetro consortile e nel piano di classifica fa presumere il beneficio fondiario, e spetta al contribuente dimostrare il contrario. La consulenza tecnica di parte non è stata ritenuta sufficiente a provare l'assenza di beneficio, dato che la fornitura irrigua, seppur intermittente, è presente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1238
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1238
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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