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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1238/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021932219000 CONTR. CONSORZI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021932219000 CONTR. CONSORZI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 11/02/2024 al Consorzio di Bonifica n. 9 di
Catania e all'Agenzia delle entrate RI (di seguito AdER), qui inviato con PEC in data 12/02/2024
e iscritto al n. 996/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2017 00219322 19, notificata il 13/12/2023, della complessiva somma di € 21.725,43 a titolo di “contributo per opere irrigue” degli anni 2015 e 2016, di cui al ruolo n. 2017/003296 reso esecutivo in data
05/05/2017.
Deduceva la ricorrente i seguenti vizi di legittimità della cartella: 1) Estinzione della pretesa contributiva per decorso dei termini di decadenza e prescrizione;
2) Difetto di motivazione;
3) Insussistenza nel merito della pretesa impositiva, non essendovi prova della collocazione dei terreni tassati all'interno del perimetro di contribuenza, né della predisposizione ed approvazione del piano di classificazione (e relative tabelle di contribuenza) previsto dalle norme sopra richiamate, come pure dell'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, per i fondi di proprietà dell'odierna ricorrente, derivante dalla asserita realizzazione di opere irrigue.
§2. Si costituiva in giudizio in data 28/03/2024 AdER, che in primo luogo evidenziava la sua carenza di legittimazione passiva rispetto ai motivi inerenti al merito della pretesa. Eccepiva poi l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
§3. Costituitosi in giudizio il 28/08/2024, il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania deduceva l'inammissibilità
e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§4. Con successiva memoria, depositata in data 29/01/2026, la ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, producendo in giudizio una consulenza tecnica di parte sullo stato del fondo onerato.
§5. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore della ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. È inconferente il richiamo alla decadenza, vizio che attiene alla fase dell'accertamento del credito, laddove la presente fattispecie riguarda la sua esecuzione.
§8. Quanto alla prescrizione, va premesso che i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. Sez. 5, 10/12/2014, n. 26013, Rv.
634115 - 01)
Attesa la notifica della cartella sottostante all'atto impugnato in data 13/12/2023, in relazione a tributi dovuti per gli anni di imposta 2015-2016, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata rispettivamente allo spirare degli anni 2020-2021. In materia ha tuttavia inciso la normativa di sospensione dall'attività di accertamento e riscossione dettata dal legislatore per l'emergenza pandemica da COVID 19.
§9. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Nessuna prescrizione risulta pertanto maturata.
§10. La seconda e terza censura articolate in ricorso (difetto di motivazione dell'atto, infondatezza della pretesa per carenza di benefici al fondo e assenza di manutenzione) sono scrutinabili congiuntamente, perché strettamente connesse, e vanno disattese.
§11. Quanto all'omessa motivazione, osserva il Collegio che il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania fa parte del Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, costituito formalmente con l. Reg. sic. N. 5 del 2014, ed è Ente pubblico economico di carattere territoriale, la cui attività è disciplinata dalla legge regionale numero 45 del 25/5/1995, ed è rivolta alla conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, utilizzazione e tutela delle acque.
Nell'ambito di tali funzioni rientra anche quella dell'irrigazione dei fondi inclusi nel proprio comprensorio, per l'esercizio della quale il Consorzio provvede alla gestione delle acque ricomprese nel territorio di competenza, alla manutenzione, custodia delle opere irrigue e degli immobili, nonché alla gestione dei vari servizi amministrativi. Per il raggiungimento le finalità sopra esposte, il Consorzio predispone annualmente il ruolo di contribuenza, ed in forza dell'articolo 21 del R.D. numero 215 del 13 febbraio
1933, l'Ente provvede alla riscossione dei contributi secondo le modalità previste dalla legge.
Il Consorzio di Bonifica persegue dunque una funzione pubblica di rilevanza costituzionale (art. 44 Cost.) con finalità pubblicistiche, con particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche di bonifica e difesa del suolo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza numero 66 del 1992); i relativi contributi di bonifica rivestono natura di prestazioni patrimoniali dovute dai proprietari consorziati, anche dissenzienti, non derivando da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dagli stessi, bensì da un obbligo posto dalla legge (articolo 53 della Cost.); i contributi sono pertanto prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, per le quali la legge fissa il presupposto del potere impositivo e l'assoggettamento ad esso, lasciando all'Ente solo il compito di quantificare l'importo dovuto, sempre comunque in relazione ai benefici ricevuti degli immobili.
§12. Nell'esercizio di tale funzione, il Consorzio impone ai soggetti consorziati il versamento di un contributo, determinato sulla base del Regolamento adottato in applicazione dei precetti di cui all'art. 20,
L.R. n. 19 del 22/12/2005, comma 42, secondo il quadro normativo correttamente ricostruito dallo stesso ricorrente, che il Collegio non ritiene contrario alla normazione primaria e che costituisce un onere reale dovuto da chi, al tempo della loro esazione, è proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trova giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 27734 del 25/10/2024, Rv. 672719 -
01).
Per costante giurisprudenza, cui si intende qui dare seguito, in tema di contributi consortili per il servizio irriguo, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti;
la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legata all'erogazione del servizio. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023, Rv. 668845 - 01)
Qualora il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingua il contributo irriguo in una quota fissa e una quota variabile, è onere del contribuente, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre per la quota variabile l'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023, Rv. 668845 - 02)
§13. Per ormai pacifica giurisprudenza (per tutte, cfr. Sez. U, Sentenza n. 8960 del 14/10/1996 Rv.
500091 - 01), l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.
Sempre secondo la Cassazione, poi, l'acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 cod. civ., e, però, a norma dell'art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza - definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio - ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica (Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622988).
In buona sostanza, dunque, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Sez. 5, Sentenza n. 24070 del
12/11/2014 Rv. 633568). Detto beneficio può poi (Sez. 5, sentenza n. 2201 del 31/1/2014), essere attuale
(ovvero effettivamente conseguito), o potenziale (vale a dire conseguibile), ed ancora specifico o generale, a seconda che riguardi un singolo fondo o un loro insieme.
In definitiva, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o - si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. N. 11431/2022, n. 23320/2014, n. 13167/2014,
n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008).
§14. Nel caso in esame, la ricorrente non nega esplicitamente che il suo fondo rientri nel perimetro di contribuenza, limitandosi a lamentare che l'atto relativo non sia stato allegato alla cartella impugnata;
allo stesso modo, la ricorrente non contesta espressamente che il suo fondo, rientrante nell'ambito consortile, sia stato valutato nell'ambito di un piano di classifica, piano che peraltro è pubblicato sul sito ufficiale del
Consorzio di Bonifica. Trattandosi di circostanze non espressamente smentite dalla ricorrente, il
Consorzio non era onerato della produzione in giudizio di tali atti.
§15. Inoltre, è noto che con la sentenza n. 188/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003 n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento di fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio fondiario”.
Il principio sancito dal Giudice delle Leggi, e certamente rilevante anche nel caso in esame, impone con chiarezza al giudice di ancorare la debenza del tributo in oggetto alla sussistenza di un beneficio (anche solo fruibile e non attuale) da parte del contribuente consorziato.
L'onere prova della prova del detto beneficio è stato poi chiaramente tratteggiato dalla S.C., che all'uopo ha precisato “i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215 del
1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione , sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'avere manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, impianto di realizzazione ) realizzato dal primo” (tra le altre Cass. n. 23815/2015).
§16. Ancora, sostiene la ricorrente l'insussistenza nel merito della pretesa impositiva, non essendovi prova dell'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, per i fondi di proprietà dell'odierna ricorrente, derivante dalla asserita realizzazione di opere irrigue
Ebbene, va ribadito che nel caso di specie è incontroverso, attesa la mancata specifica contestazione sul punto della ricorrente, che i terreni di cui si discute rientrano nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 9, che coincide con il piano di classifica;
inoltre, la ricorrente non ha provato di non fruire minimamente, per ragione a lei non imputabile, dei servizi del Consorzio, non potendosi ritenere prova in tal senso la produzione della consulenza in atti.
Invero, secondo quanto risulta dalla stessa relazione tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente, va escluso che i fondi di sua proprietà non traggano alcun beneficio dal Consorzio, dovendosi invece ritenere che un beneficio, sia pure inferiore a quello necessario alla ottimale e autosufficiente gestione del fondo, è fornito, atteso che è comunque presente una pur 'eventuale' e 'intermittente' fornitura irrigua, di volume 'variabile' e 'impreciso', che viene allocata in appositi invasi in terra battuta e determina comunque la necessità di ricorrere ad acque provenienti da pozzi esterni al Consorzio
A causa delle intermittenti, e quanto mai imprecise rarissime forniture irrigue, la signora Ricorrente_1 ha dovuto dotarsi di alcuni invasi in terra battuta che, non solo hanno avuto un costo non indifferente, ma hanno anche ridotto la superficie coltivabile. Oltre a quanto sopra, poi, il costo relativo al funzionamento delle elettropompe installate per il rilancio delle acque dagli invasi in terra battuta, infine, è tutto a carico della signora Ricorrente_1, che così ha costi generali e di conduzione ben più alti di quelli delle altre aziende agrumicole a cui il Consorzio di Bonifica fornisce acqua in pressione (pag.10)
E ancora:
“ ... la rete irrigua è priva di manutenzione ultra-decennale; le condotte irrigue presentano moltissime interruzioni per rotture;
l'eventuale erogazione irrigua non è assicurata né nella turnazione, né nei volumi;
non sono stati realizzati fossi di sgrondo consortili;
nessuna opera di miglioramento fondiario è stata eseguita dal Consorzio di Bonifica 9 - Catania;
non funzionando la rete irrigua consortile si è costretti ad utilizzare pozzi di falde acquifere profonde con i relativi costi suppletivi.” (cfr. pag. 11):
§16. Il ricorso va pertanto rigettato.
§17. Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alle vetuste condizioni della rete irrigua del Consorzio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
compensa le spese.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
ES PU
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021932219000 CONTR. CONSORZI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021932219000 CONTR. CONSORZI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 11/02/2024 al Consorzio di Bonifica n. 9 di
Catania e all'Agenzia delle entrate RI (di seguito AdER), qui inviato con PEC in data 12/02/2024
e iscritto al n. 996/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2017 00219322 19, notificata il 13/12/2023, della complessiva somma di € 21.725,43 a titolo di “contributo per opere irrigue” degli anni 2015 e 2016, di cui al ruolo n. 2017/003296 reso esecutivo in data
05/05/2017.
Deduceva la ricorrente i seguenti vizi di legittimità della cartella: 1) Estinzione della pretesa contributiva per decorso dei termini di decadenza e prescrizione;
2) Difetto di motivazione;
3) Insussistenza nel merito della pretesa impositiva, non essendovi prova della collocazione dei terreni tassati all'interno del perimetro di contribuenza, né della predisposizione ed approvazione del piano di classificazione (e relative tabelle di contribuenza) previsto dalle norme sopra richiamate, come pure dell'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, per i fondi di proprietà dell'odierna ricorrente, derivante dalla asserita realizzazione di opere irrigue.
§2. Si costituiva in giudizio in data 28/03/2024 AdER, che in primo luogo evidenziava la sua carenza di legittimazione passiva rispetto ai motivi inerenti al merito della pretesa. Eccepiva poi l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
§3. Costituitosi in giudizio il 28/08/2024, il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania deduceva l'inammissibilità
e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§4. Con successiva memoria, depositata in data 29/01/2026, la ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, producendo in giudizio una consulenza tecnica di parte sullo stato del fondo onerato.
§5. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore della ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. È inconferente il richiamo alla decadenza, vizio che attiene alla fase dell'accertamento del credito, laddove la presente fattispecie riguarda la sua esecuzione.
§8. Quanto alla prescrizione, va premesso che i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. Sez. 5, 10/12/2014, n. 26013, Rv.
634115 - 01)
Attesa la notifica della cartella sottostante all'atto impugnato in data 13/12/2023, in relazione a tributi dovuti per gli anni di imposta 2015-2016, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata rispettivamente allo spirare degli anni 2020-2021. In materia ha tuttavia inciso la normativa di sospensione dall'attività di accertamento e riscossione dettata dal legislatore per l'emergenza pandemica da COVID 19.
§9. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Nessuna prescrizione risulta pertanto maturata.
§10. La seconda e terza censura articolate in ricorso (difetto di motivazione dell'atto, infondatezza della pretesa per carenza di benefici al fondo e assenza di manutenzione) sono scrutinabili congiuntamente, perché strettamente connesse, e vanno disattese.
§11. Quanto all'omessa motivazione, osserva il Collegio che il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania fa parte del Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, costituito formalmente con l. Reg. sic. N. 5 del 2014, ed è Ente pubblico economico di carattere territoriale, la cui attività è disciplinata dalla legge regionale numero 45 del 25/5/1995, ed è rivolta alla conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, utilizzazione e tutela delle acque.
Nell'ambito di tali funzioni rientra anche quella dell'irrigazione dei fondi inclusi nel proprio comprensorio, per l'esercizio della quale il Consorzio provvede alla gestione delle acque ricomprese nel territorio di competenza, alla manutenzione, custodia delle opere irrigue e degli immobili, nonché alla gestione dei vari servizi amministrativi. Per il raggiungimento le finalità sopra esposte, il Consorzio predispone annualmente il ruolo di contribuenza, ed in forza dell'articolo 21 del R.D. numero 215 del 13 febbraio
1933, l'Ente provvede alla riscossione dei contributi secondo le modalità previste dalla legge.
Il Consorzio di Bonifica persegue dunque una funzione pubblica di rilevanza costituzionale (art. 44 Cost.) con finalità pubblicistiche, con particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche di bonifica e difesa del suolo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza numero 66 del 1992); i relativi contributi di bonifica rivestono natura di prestazioni patrimoniali dovute dai proprietari consorziati, anche dissenzienti, non derivando da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dagli stessi, bensì da un obbligo posto dalla legge (articolo 53 della Cost.); i contributi sono pertanto prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, per le quali la legge fissa il presupposto del potere impositivo e l'assoggettamento ad esso, lasciando all'Ente solo il compito di quantificare l'importo dovuto, sempre comunque in relazione ai benefici ricevuti degli immobili.
§12. Nell'esercizio di tale funzione, il Consorzio impone ai soggetti consorziati il versamento di un contributo, determinato sulla base del Regolamento adottato in applicazione dei precetti di cui all'art. 20,
L.R. n. 19 del 22/12/2005, comma 42, secondo il quadro normativo correttamente ricostruito dallo stesso ricorrente, che il Collegio non ritiene contrario alla normazione primaria e che costituisce un onere reale dovuto da chi, al tempo della loro esazione, è proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trova giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 27734 del 25/10/2024, Rv. 672719 -
01).
Per costante giurisprudenza, cui si intende qui dare seguito, in tema di contributi consortili per il servizio irriguo, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti;
la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legata all'erogazione del servizio. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023, Rv. 668845 - 01)
Qualora il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingua il contributo irriguo in una quota fissa e una quota variabile, è onere del contribuente, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa, dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre per la quota variabile l'onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023, Rv. 668845 - 02)
§13. Per ormai pacifica giurisprudenza (per tutte, cfr. Sez. U, Sentenza n. 8960 del 14/10/1996 Rv.
500091 - 01), l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.
Sempre secondo la Cassazione, poi, l'acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 cod. civ., e, però, a norma dell'art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l'approvazione del perimetro di contribuenza - definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio - ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica (Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012, Rv. 622988).
In buona sostanza, dunque, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Sez. 5, Sentenza n. 24070 del
12/11/2014 Rv. 633568). Detto beneficio può poi (Sez. 5, sentenza n. 2201 del 31/1/2014), essere attuale
(ovvero effettivamente conseguito), o potenziale (vale a dire conseguibile), ed ancora specifico o generale, a seconda che riguardi un singolo fondo o un loro insieme.
In definitiva, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o - si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. N. 11431/2022, n. 23320/2014, n. 13167/2014,
n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008).
§14. Nel caso in esame, la ricorrente non nega esplicitamente che il suo fondo rientri nel perimetro di contribuenza, limitandosi a lamentare che l'atto relativo non sia stato allegato alla cartella impugnata;
allo stesso modo, la ricorrente non contesta espressamente che il suo fondo, rientrante nell'ambito consortile, sia stato valutato nell'ambito di un piano di classifica, piano che peraltro è pubblicato sul sito ufficiale del
Consorzio di Bonifica. Trattandosi di circostanze non espressamente smentite dalla ricorrente, il
Consorzio non era onerato della produzione in giudizio di tali atti.
§15. Inoltre, è noto che con la sentenza n. 188/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003 n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento di fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio fondiario”.
Il principio sancito dal Giudice delle Leggi, e certamente rilevante anche nel caso in esame, impone con chiarezza al giudice di ancorare la debenza del tributo in oggetto alla sussistenza di un beneficio (anche solo fruibile e non attuale) da parte del contribuente consorziato.
L'onere prova della prova del detto beneficio è stato poi chiaramente tratteggiato dalla S.C., che all'uopo ha precisato “i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215 del
1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione , sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'avere manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, impianto di realizzazione ) realizzato dal primo” (tra le altre Cass. n. 23815/2015).
§16. Ancora, sostiene la ricorrente l'insussistenza nel merito della pretesa impositiva, non essendovi prova dell'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, per i fondi di proprietà dell'odierna ricorrente, derivante dalla asserita realizzazione di opere irrigue
Ebbene, va ribadito che nel caso di specie è incontroverso, attesa la mancata specifica contestazione sul punto della ricorrente, che i terreni di cui si discute rientrano nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 9, che coincide con il piano di classifica;
inoltre, la ricorrente non ha provato di non fruire minimamente, per ragione a lei non imputabile, dei servizi del Consorzio, non potendosi ritenere prova in tal senso la produzione della consulenza in atti.
Invero, secondo quanto risulta dalla stessa relazione tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente, va escluso che i fondi di sua proprietà non traggano alcun beneficio dal Consorzio, dovendosi invece ritenere che un beneficio, sia pure inferiore a quello necessario alla ottimale e autosufficiente gestione del fondo, è fornito, atteso che è comunque presente una pur 'eventuale' e 'intermittente' fornitura irrigua, di volume 'variabile' e 'impreciso', che viene allocata in appositi invasi in terra battuta e determina comunque la necessità di ricorrere ad acque provenienti da pozzi esterni al Consorzio
A causa delle intermittenti, e quanto mai imprecise rarissime forniture irrigue, la signora Ricorrente_1 ha dovuto dotarsi di alcuni invasi in terra battuta che, non solo hanno avuto un costo non indifferente, ma hanno anche ridotto la superficie coltivabile. Oltre a quanto sopra, poi, il costo relativo al funzionamento delle elettropompe installate per il rilancio delle acque dagli invasi in terra battuta, infine, è tutto a carico della signora Ricorrente_1, che così ha costi generali e di conduzione ben più alti di quelli delle altre aziende agrumicole a cui il Consorzio di Bonifica fornisce acqua in pressione (pag.10)
E ancora:
“ ... la rete irrigua è priva di manutenzione ultra-decennale; le condotte irrigue presentano moltissime interruzioni per rotture;
l'eventuale erogazione irrigua non è assicurata né nella turnazione, né nei volumi;
non sono stati realizzati fossi di sgrondo consortili;
nessuna opera di miglioramento fondiario è stata eseguita dal Consorzio di Bonifica 9 - Catania;
non funzionando la rete irrigua consortile si è costretti ad utilizzare pozzi di falde acquifere profonde con i relativi costi suppletivi.” (cfr. pag. 11):
§16. Il ricorso va pertanto rigettato.
§17. Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alle vetuste condizioni della rete irrigua del Consorzio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
compensa le spese.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
ES PU