Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 41543
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 598 bis, comma 1, cod. proc. pen. per mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale

    Il motivo è manifestamente infondato. Il procedimento si è svolto in forma non partecipata e la disciplina applicabile è quella dell'art. 598-bis cod. proc. pen. nella formulazione attuale (vigente dal 1° luglio 2024), non quella emergenziale pandemica. Nel rito cartolare novellato dalla riforma Cartabia, la comunicazione immediata delle conclusioni del Procuratore Generale non è più prevista; le richieste sono a disposizione delle parti che possono richiederne copia. Non sussiste alcun obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa comunicazione al difensore del rinvio dell'udienza di trattazione

    Il motivo è parimenti manifestamente infondato. Il termine a comparire è stato rispettato. La Corte di appello ha rinviato l'udienza non per mancato rispetto del termine a comparire, bensì per assenza del relatore. Il rinvio dell'udienza non deve essere comunicato al difensore, in quanto nessuna disposizione impone tale comunicazione per udienze fisse, specialmente in caso di udienze camerali non partecipate dove le conclusioni sono già state formulate mediante deposito di scritti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 41543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41543
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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