Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/01/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14599/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14599 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Orzivecchi, viale Stazione 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è soggiornante in Italia da almeno un decennio
2. In data 12.7.2018 il ricorrente ha presentato domanda per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rigettata dal Ministero in ragione dell’esistenza di notizie di reato a suo carico.
3. Il provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con il presente ricorso, affidato a un unico motivo con cui si deduce “ Violazione di legge sostanziale; eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per carenza di motivazione ”. Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, sebbene l'Amministrazione goda di un'ampia discrezionalità nel valutare se l'inserimento stabile di un soggetto nella collettività nazionale possa arrecare danno alla stessa, la semplice constatazione dell'esistenza di due mere notizie di reato a carico del ricorrente non sarebbe circostanza che da sola possa giustificare un diniego di cittadinanza, che potrebbero essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del destinatario del diniego. L'Amministrazione, anziché motivare in ordine alla sopravvenuta pericolosità sociale del ricorrente, si sarebbe infatti limitata a richiamare una mera circostanza (asserita esistenza di due segnalazioni a carico del medesimo), deducendone a priori la pericolosità sociale del ricorrente per giustificare il provvedimento di diniego.
4. L’Amministrazione si è costituita in resistenza.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato.
7. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992 la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
8. Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Cons. Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; T.a.r. per il Lazio, sez. II- quater , n. 3547 del 18 aprile 2012).
9. L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.a.r. per il Lazio, sez. II- quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
10. In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Cons. di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
11. Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità. Il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, T.a.r. per Lazio, sez. V- bis , n. 2944 del 2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
12. Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Cons. Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
13. Quanto al caso di specie, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, avendo l’Amministrazione posto a fondamento del rigetto della domanda di cittadinanza la mera esistenza di due notizie di reato, che pur risultando dal rapporto informativo della Questura risultavano già archiviate in data antecedente alla domanda, e non svolgendo alcuna considerazione circa la materialità dei fatti.
14. Osserva il Collegio che se è vero che l’Amministrazione può prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell’integrazione del soggetto richiedente nel tessuto sociale (sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta), fatti successivamente risultati non penalmente rilevanti, è tuttavia altresì vero che, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha svolto un’apposita istruttoria ad hoc o motivato puntualmente nei termini richiamando semplicemente l’iscrizione pregiudizievole.
15. In conclusione, non è possibile appurare con la dovuta evidenza quali siano effettivamente i comportamenti addebitabili all’istante e in che modo essi siano stati effettivamente presi in considerazione dall’Amministrazione nel valutare negativamente la domanda di cittadinanza.
16. Le considerazioni che precedono incidono pertanto sulla legittimità del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del ricorrente, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
17. Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA UT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | VA UT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.