Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4483/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.SASSANELLI MASSIMO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv AMENDOLITO FRANCESCO giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione conciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 5.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stato assunto a tempo indeterminato dalla in data 1.7.2009 CP_2
e di essere stato inquadrato con qualifica di "Operatore di esercizio", parametro
140 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri del 27.11.2000, allegava di essersi avvalso dell'istituto del cambio di azienda ai sensi dell'art. 20 dell'allegato A al R.D. n.
148/1931, sottoscrivendo (in data 28.6.2019) un verbale di conciliazione sindacale recante rinuncia alla anzianità già maturata presso l'azienda di provenienza (ai fini degli avanzamenti di parametro), con indicazione del 10% quale soglia di partenza per la determinazione dell'indennità di produttività a carico della convenuta.
Ha, infatti, lamentato la nullità della predetta conciliazione sindacale, per essere stata sottoscritta prima del perfezionamento del suo passaggio presso , CP_1 per difetto di una lite da transigere, per carenza del presupposto di reciprocità delle rinunzie, perché avente ad oggetto diritti non ancora venuti ad esistenza, per violazione del principio di irriducibilità ex art. 2113 c.c., per aver riguardato l'anzianità di servizio malgrado essa non fosse suscettibile di atti dispositivi.
Ha adito, quindi, concluso chiedendo che venisse dichiarata la nullità del'accordo sindacale intercorso in data 28.6.2019 e che gli fosse riconosciuto da il periodo di lavoro svolto presso la ai fini CP_1 CP_2 dell'esatto calcolo dell'indennità di produttività prevista dagli accordi aziendali ed ai fini della determinazione del periodo di <> per l'accesso al parametro 158, ex art.2 Lett. C) 1/1 del CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000
(così come modificato dal CCNL 18.11.2014) con condanna dll' al CP_1 pagamento di tutte le conseguenti differenze retributive maturate in suo favore, dal 1.7.2019 a seguito del ricalcolo dell'indennità di produttività, e, del riconoscimento del superiore parametro 158.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto affermato dal CP_1 ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna generica.
Va solo ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.Cass. S.U.
n. 29862/22), infatti, hanno affermato che “… il danneggiato può proporre domanda risarcitoria limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur…”, così esprimendosi in continuità con la giurisprudenza largamente prevalente, secondo cui la domanda risarcitoria tesa ab origine ad ottenere una condanna solo generica deve ritenersi pienamente ammissibile.
Il fondamento di tale criterio va essenzialmente riposto nel principio di libera scelta delle forme di tutela offerte, che permea il nostro ordinamento processuale quale espressione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) e della conseguente facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto.
Del resto, come pure osservato nella pronuncia di legittimità appena citata, la medesima soluzione è imposta anche dai principi desumibili dall'art. 6
Convenzione EDU, come recepiti dall'art. 6, comma 3, del T.F.U.E (già Cass.
S.U. n. 15144 del 2011 e successive conformi), sicchè dev'essere valorizzata l'importanza -quale misura del diritto all'accesso alla giustizia- del su indicato principio che rifugge gli eccessivi formalismi “ostativi”.
Quanto al merito, ritiene lo scrivente di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 bis c.p.c. alle conclusioni cui è giunto il Tribunale nella sentenza n.4389/24 che ha definito analoga controversia.
Sostiene la resistente che, in sede di cessione del contratto, il lavoratore ceduto ed il cessionario ben avrebbero potuto accordarsi, come accaduto, per la modificazione del contenuto del contratto originario.
Ha, pertanto, richiamato, ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., lo speciale regime giuridico delle conciliazioni in sede sindacale. Ha posto quindi in evidenza che il ricorrente aveva concluso l'accordo senza alcun condizionamento e senza alcuna pressione e che la res dubia era “rappresentata dalla situazione di incertezza venutasi a creare in relazione alla richiesta di trasloco formulata dal lavoratore” (essendo facoltativo per l'azienda acconsentire al transito), con conseguente reciprocità delle concessioni.
Si legge in modo condivisibile nella sentenza citata che: “… la prima questione da esaminare è quella relativa alla dedotta invalidità dell'accordo di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto in data 20.6.2019. Come noto, in linea generale
l'irrinunciabilità e l'intransigibilità affermata dall'art. 2113 c.c. non può dirsi certamente piena ed assoluta poiché è riconosciuta l'immediata validità delle rinunce e delle transazioni stipulate secondo le modalità previste dell'ultimo comma della disposizione predetta. In questi casi, viene meno l'esigenza di tutela del lavoratore che ha indotto il legislatore a prevedere l'invalidità dell'atto di transazione e rinuncia, poiché si presume che le conciliazioni concluse in sede c.d. protetta consentano di tutelare adeguatamente i diritti del lavoratore, garantendo la sua libera determinazione volitiva. Rimane comunque salva per il lavoratore la possibilità di ricorrere giudizialmente, con mezzi ordinari, per far valere eventuali vizi che possono inficiare l'atto, quali, ad esempio, il vizio del consenso,
l'indeterminatezza dell'oggetto, la simulazione, l'errore di fatto. In tali frangenti, grava sul lavoratore l'onere della dimostrazione del vizio della volontà espressa e, in mancanza di prova adeguata, la conciliazione intervenuta presso la sede protetta conferisce all'atto di rinuncia/transazione sottostante un imprimatur di sostanziale definitività. In tale quadro, dunque, la giurisprudenza distingue tra diritti già maturati (eventualmente anche già oggetto di accertamento in sede giudiziale: Cass. n. 27940 del 2017), rispetto ai quali il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione che, in caso di dipendenza del diritto da norme inderogabili, è soggetto all'art. 2113 c.c. e dunque annullabile, ma non nullo, e diritti ancora non sorti o maturati (eventualmente anche perché ancora controversi: Cass. n. 1887 del 2022), rispetto ai quali la preventiva disposizione è nulla per mancanza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325
c.c. (Cass. n. 14510 del 2019, rispetto al diritto alla liquidazione del t.f.r., che non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme), ovvero perché, diretta a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo (Cass. n. 12561 del
2006; Cass. n. 12548 del 1998).
Per quel che maggiormente interessa ai fini del caso in esame, in effetti, Cass. n.
13834 del 2001 ha avuto modo di evidenziare che il regime di eventuale mera annullabilità previsto dall'art. 2113 c.c. riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre, in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 c.c. o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 c.c.. Parallelamente, Cass. n. 1031 del 2018 ha ripreso il concetto di nullità, evidenziando che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità). Essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi che siano). Anche la Corte di Appello di Bari ha recentemente applicato il medesimo principio (si veda, infatti, la sentenza n. 939/2023, versata in atti dalla difesa del lavoratore ricorrente in occasione del deposito delle note autorizzate), sancendo – infatti – la “nullità di una conciliazione che incida per il futuro sull'anzianità maturata dal lavoratore e su diritti non ancora acquisiti nel patrimonio del dipendente”.
Conseguenza di tale condivisibile ricostruzione è che le rinunce del ricorrente
(“per quanto riguarda l'indennità di produttività di cui all'art. 1 del T.U. degli
Accordi Aziendali vigenti in il sig. partirà dal valore del 10% … CP_1 CP_3 pertanto … rinunziano a qualsiasi diritto ed alle eventuali condizioni di miglior favore loro rivenienti dall'intero servizio prestato presso le Aziende di provenienza
… non sarà riconosciuta nessuna anzianità maturata nelle Aziende di provenienza per gli avanzamenti di parametro, ivi espressamente inclusa
l'anzianità di guida … e/o ai fini dei trattamenti economici aziendali”) devono effettivamente giudicarsi nulle avendo riguardato diritti futuri, per il tramite di un atto abdicativo dell'anzianità di servizio già maturata.
Ne deriva che, dato che il trasloco per cambio fra aziende diverse, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, lett. c), dell'All. a) al R.D. 148/1931, “configura una cessione del contratto di lavoro, sicché il lavoratore ha diritto al computo dell'anzianità di servizio maturata in precedenza” (cfr. Cass. n. 21052/14), deve dichiararsi il diritto dell'odierno istante a vedersi riconosciuto da CP_1 il periodo di lavoro dall'1.7.2009 al 28.6.2019 presso la sia ai fini CP_2 dell'esatto calcolo dell'indennità di produttività prevista, sia ai fini dell'accesso al parametro 158, ex art. 2 Lett. C) 1/1 del C.C.N.L. Controparte_4 27.11.2000 (così come modificato dal C.C.N.L. 18.11.2014, con correlativa corresponsione delle differenze retributive.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto IN , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_5
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere da il periodo di lavoro prestato dal 1.7.2009 al CP_1
28.6.2019 presso la sia ai fini dell'esatto calcolo dell'indennità di CP_2 produttività, sia ai fini della determinazione del periodo di "guida effettiva" per l'accesso al parametro 158;
2. dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella superiore qualifica di "Operatore di esercizio", parametro 158 C.C.N.L. Autoferrotranvieri
27.11.2000, a decorrere dal 1.4.2024;
3. condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate a titolo di indennità di produttività, a decorrere dal 1°.7.2019, oltre accessori, nonché a titolo di superiore inquadramento, a decorrere dal 1.4.2024, oltre accessori;
4. condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Bari,03/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi