TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/03/2026, n. 619
TAR
Sentenza breve 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 88 T.U.L.P.S. – Eccessi di potere per travisamento della natura personale della licenza – Erronea imputazione alla ricorrente degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla revoca del titolo intestato a soggetto terzo

    Il Tribunale ritiene che sia la legge regionale, come applicata dalla Questura, a conformare l'esercizio del potere amministrativo imponendo limiti distanziometrici a tutela di interessi pubblici, e non la revoca del titolo della cedente a produrre effetti ultra-soggettivi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della L.R. Veneto n. 38/2019 – Erronea qualificazione della fattispecie come “nuova installazione” – Inapplicabilità della disciplina sui luoghi sensibili ai sensi dell’art. 7 comma 6 m.l.

    Il Tribunale ritiene che l'istanza configuri una nuova attività in quanto il titolo autorizzatorio della dante causa era stato revocato e la sua attività era interrotta, rendendo l'azienda non più 'esistente' ai sensi della clausola di salvaguardia.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Erronea equiparazione della sospensione necessitata dell’attività a una cessazione definitiva e a una nuova installazione.

    Il Tribunale rileva che la revoca della licenza ha determinato l'interruzione definitiva dell'attività, rendendo l'istanza della ricorrente una nuova attività soggetta ai limiti distanziometrici.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza – Erroneo presupposto della definitività della revoca – Pendenza del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato

    Il Tribunale sottolinea che la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva in quanto non sospesa dal Consiglio di Stato, confermando la necessità di trattare l'istanza come nuova.

  • Rigettato
    Irrilevanza e erronea qualificazione dei c.d. “luoghi sensibili” – Violazione e falsa applicazione della L.R. Veneto n. 38/2019 – Erroneità del presupposto – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza

    Il Tribunale rileva che la presenza di uno solo dei luoghi sensibili è sufficiente a legittimare il diniego e che il poliambulatorio, aperto prima dell'istanza della ricorrente, era da considerare preesistente. Inoltre, è stata accertata la presenza del luogo di culto.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 – Difetto di correlazione tra preavviso di rigetto e provvedimento finale – Introduzione di motivi ostativi nuovi

    Il Tribunale ritiene che le ragioni del diniego preannunciate contenessero già la qualificazione dell'istanza come nuova installazione, e che la Questura si sia limitata a replicare alle osservazioni della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/03/2026, n. 619
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 619
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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