Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 18/03/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2026, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Greta Ferroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di-OMISSIS- e TW Italia s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento della Questura di -OMISSIS- assunto al prot. n. 14892 del 29.01.2026, notificato il 30.01.2026, di diniego del rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AN IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente premette di avere stipulato, con la -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- e C., in data 2.10.2025, un atto di cessione d’azienda relativo ad un complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’attività di gioco lecito.
Nello specifico si tratta di una sala VLT ( video lottery terminal ) sita nel Comune di-OMISSIS-.
La cessione comprenderebbe l’attività principale, quelle accessorie, il contratto di locazione commerciale dei locali e il contratto di gestione del gioco lecito con il concessionario di Stato TW Italia s.p.a..
La società cedente esercitava tale attività sin dall’anno 2017, in forza dei titoli autorizzatori all’uopo rilasciati dalle competenti Autorità in epoca antecedente all’entrata in vigore della L.R. Veneto n. 38/2019.
Stipulato l’atto di cessione d’azienda la ricorrente ha presentato, in data 21.10.2025, tramite il S.U.A.P. telematico del Comune di-OMISSIS-, un’istanza di rilascio a proprio nome della licenza, ex art. 88 del T.U.L.P.S., per la raccolta del gioco mediante l’installazione degli apparecchi previsti dall’art. 110, comma 6, lett. b, del citato Testo Unico (ossia quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa).
Ella prevedeva di esercitare tale attività proprio presso la sala di-OMISSIS-.
Esaminata la pratica la Questura di -OMISSIS- ha notificato il preavviso di diniego della licenza rappresentando l’inesistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda: il locale di-OMISSIS- risulterebbe infatti collocato a distanza inferiore a 400 mt. da due siti sensibili, segnatamente un centro di culto islamico e un poliambulatorio, in violazione dalla citata L.R.V. n. 38/2019.
In fase di partecipazione procedimentale la ricorrente ha rappresentato che la sua istanza riguarderebbe un subentro soggettivo in un’attività già insediata, e quindi non potrebbe considerarsi alla stregua di una nuova istanza di installazione. Le attività già esistenti sarebbero, d’altro canto, esentate dal rispetto delle prescrizioni distanziometriche introdotte dalla citata legge regionale (art. 7, comma 6, della L.R.V. n. 38/2019).
Con il provvedimento in epigrafe la Questura di -OMISSIS- ha infine denegato il rilascio della licenza ribadendo le ragioni già espresse nel preavviso di rigetto, pure disconoscendo la continuità aziendale tra la ditta ricorrente e la dante causa -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- e C., e altresì rilevando che il titolo autorizzatorio a quest’ultima precedentemente rilasciato era stato revocato con un provvedimento questorile, la cui legittimità è stata confermata da questo Tribunale con la sentenza -OMISSIS-/2025.
2. Da qui l’impugnativa in esame, corredata da istanza cautelare e affidata ai motivi così intestati: “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 88 T.U.L.P.S. – Eccessi di potere per travisamento della natura personale della licenza – Erronea imputazione alla ricorrente degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla revoca del titolo intestato a soggetto terzo; II. Violazione e falsa applicazione della L.R. Veneto n. 38/2019 – Erronea qualificazione della fattispecie come “nuova installazione” – Inapplicabilità della disciplina sui luoghi sensibili ai sensi dell’art. 7 comma 6 m.l.; III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Erronea equiparazione della sospensione necessitata dell’attività a una cessazione definitiva e a una nuova installazione. Violazione dei principi di legalità, tipicità e buon andamento dell’azione amministrativa; IV. Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza – Erroneo presupposto della definitività della revoca – Pendenza del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato; V. Irrilevanza e erronea qualificazione dei c.d. “luoghi sensibili” – Violazione e falsa applicazione della L.R. Veneto n. 38/2019 – Erroneità del presupposto – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza; VI. Violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 – Difetto di correlazione tra preavviso di rigetto e provvedimento finale – Introduzione di motivi ostativi nuovi”.
Sul presupposto dell’insussistenza di automatismi tra la cessione del ramo di azienda e il trasferimento anche dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di gioco, con il primo mezzo la ricorrente deduce che il diniego si fonderebbe su un erroneo presupposto giuridico, essendo attribuiti alla revoca del titolo di polizia della cedente effetti ultra soggettivi, impeditivi dell’esercizio dell’attività anche nei confronti della ricorrente, in violazione del principio di personalità del titolo di polizia, dell’art. 88 del T.U.L.P.S e dei principi generali di cui agli artt. 97 della Cost. e 1 della L. n. 241/1990.
La ricorrente deduce poi la violazione e falsa applicazione della L.R. Veneto n. 38/2019. La Questura avrebbe erroneamente qualificato la domanda della ricorrente alla stregua di un’istanza relativa a una “nuova installazione” di attività di gioco. Invece si tratterebbe della prosecuzione della medesima attività economica, già insediata in precedenza dalla cedente, da parte di un nuovo soggetto. Quindi sarebbe stata falsamente applicata la citata legge regionale (art. 7), che solo in presenza di una nuova installazione vieta la collocazione di apparecchi per il gioco in locali prossimi a tutta una serie di luoghi sensibili. Di contro, la medesima legge fa espressamente salve tutte le attività preesistenti alla data di entrata in vigore della legge, com’era quella della società dante causa regolarmente autorizzata sin dal 2017.
Con il terzo mezzo viene dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, ove assume insussistente il requisito della continuità aziendale in ragione della revoca della pregressa licenza in capo alla cedente dell’azienda. Quest’ultima sarebbe ancora attiva, e la chiusura della sua attività sarebbe dipesa dalla revoca della licenza non da una volontà dismissiva. Inoltre la temporanea inattività dei locali dipenderebbe dall’esigenza di regolarizzare il titolo all’esito del procedimento amministrativo avviato dalla ricorrente. L’Amministrazione avrebbe invece erroneamente assimilato tale sospensione forzata dell’attività a una nuova installazione, in assenza di copertura normativa per l’esercizio di un siffatto potere e in mancanza di accertamenti istruttori che, se effettuati, avrebbero fatto emergere la permanenza dell’insediamento aziendale. Ne risentirebbe dunque anche la motivazione (assente) del provvedimento, con un conseguente effetto ablatorio della destinazione economica del bene privo di indennizzo e di base legale.
Ancora, la ricorrente deduce che l’Amministrazione, in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, avrebbe attribuito alla sentenza di questo Tribunale -OMISSIS-/2025, confermativa della legittimità della revoca del precedente titolo della cedente, un valore definitivo e un effetto interdittivo generalizzato, senza considerare che la pronuncia è stata appellata e non risulta passata in giudicato. All’opposto, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma e attuale della fattispecie, anche perché il procedimento esitato nel diniego oggetto di impugnativa riguarderebbe un soggetto diverso da quello inciso dalla revoca.
Ulteriore (quinto) profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati riguarderebbe l’erronea e acritica valorizzazione della presenza di presunti “luoghi sensibili”, che l’Amministrazione ha ritenuto ostativi al rilascio della licenza ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S. All’opposto, il luogo di culto sarebbe in realtà un centro culturale gestito da un’associazione avente scopi culturali, sociali e formativi, e gli occasionali incontri di preghiera dei fedeli di religione musulmana non basterebbero in assenza della destinazione dell’immobile a funzioni religiose e di un riconoscimento formale dell’immobile come edificio di culto. Invece il poliambulatorio risulterebbe aperto in data 25.9.2025, quindi abbondantemente dopo l’avvio dell’attività di gioco risalente al 2017.
Infine la ricorrente ha rilevato un difetto di corrispondenza tra le ragioni del diniego contenute nel preavviso di rigetto e quelle emergenti dal provvedimento finale, che si fonderebbe anche sull’elemento nuovo della presunta mancanza di continuità aziendale per effetto della revoca della licenza del cedente e sulla conseguente interruzione definitiva dell’attività. Tanto in violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e del principio di partecipazione difensiva nel procedimento.
3. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stato dato alle parti l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza adottata ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm..
La causa è, quindi, passata in decisione.
DIRITTO
5. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
6. Nel merito il ricorso è infondato.
7. L’art. 7 della L.R. Veneto n. 38/2019, recante norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico, nella parte di interesse ai fini della decisione della presente controversia, così dispone:
“ 1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da:
a) servizi per la prima infanzia;
b) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
c) centri di formazione per giovani e adulti;
d) luoghi di culto;
e) impianti sportivi;
f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da
gioco per adulti;
h) istituti di credito e sportelli bancomat;
i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
l) stazioni ferroviarie e di autocorriere.
-omissis-
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
A fronte del generale divieto di collocare apparecchi per il gioco a distanze inferiori a 400 mt. dai siti sensibili individuati dal comma 2 della norma citata, il comma 6 introduce dunque una clausola di salvaguardia a tutela delle attività “esistenti”.
La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte allora essenzialmente sulla corretta qualificazione giuridica dell’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. .
Difatti la questione dirimente consiste nello stabilire se tale istanza abbia ad oggetto una nuova apertura, soggetta ai limiti distanziometrici previsti dal comma 2° dell’art. 7 della citata legge per finalità di interesse generale, oppure la continuazione di un’attività preesistente, esclusa dall’applicazione di tali limiti, ai sensi del comma 6.
Il Tribunale ritiene di percorrere la prima delle due ipotesi.
Il Collegio osserva infatti che la licenza per l’esercizio della raccolta del gioco, a suo tempo rilasciata alla -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- & C., cedente d’azienda dante causa dell’odierna ricorrente, è stata revocata con decreto del Questore di -OMISSIS- del 15 luglio 2025.
La -OMISSIS- s.a.s. ha impugnato il decreto questorile avanti a questo Tribunale, che con sentenza -OMISSIS-, pubblicata il 22 settembre 2025, lo ha respinto.
La pronuncia risulta appellata, ma non sospesa nella sua efficacia esecutiva.
La ricorrente è divenuta cessionaria dell’azienda della -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- & C. con atto di trasferimento del 2.10.2025, successivo sia alla revoca del titolo abilitativo e sia alla pubblicazione della pronuncia di questo Tribunale.
Come pure posteriore a tali eventi è l’istanza della ricorrente tesa al rilascio della licenza, ex art. 88 del T.U.L.P.S., per la raccolta del gioco mediante l’installazione degli apparecchi previsti dall’art. 110, comma 6, lett. b, del ciato Testo Unico.
Al tempo della domanda della ricorrente la sala da gioco e i locali in cui erano installati gli apparecchi da gioco della -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- & C. non potevano dirsi “esistenti” ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 7, comma 6, della L.R.V. n. 38/2019, atteso che il titolo autorizzatorio che costituiva il presupposto indispensabile per l’esercizio dell’attività di gioco era stato revocato.
Pertanto, poiché la deroga prevista dalla L.R. n. 38/2019 per le “sale da gioco e i locali in cui sono installati gli apparecchi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” non può che riferirsi a un complesso aziendale in cui l’attività regolamentata sia effettivamente e continuativamente in esercizio, in forza di validi ed efficaci provvedimenti abilitativi e quindi in tal senso esistente, la revoca del titolo di polizia non può che aver prodotto una soluzione di continuità nell’esercizio dell’attività regolamentata, che al tempo dell’istanza del privato aveva reso inattiva l’attività specifica di raccolta del gioco svolta dal precedente gestore.
Nel caso di specie la ricorrente non è dunque subentrata in un’attività operativa, avendo piuttosto acquisito un’azienda la cui specifica attività di gioco era venuta meno.
La sua istanza, volta peraltro a ottenere una licenza per un diverso titolare, configura a tutti gli effetti una domanda di avvio di una nuova attività in locali che solo in passato erano stati adibiti a tale uso poi venuto meno.
Questa conclusione trova conferma nell’interpretazione logica e teleologica della clausola di salvaguardia di cui al più volte citato comma 6 dell’art. 7.
La clausola di salvaguardia mira evidentemente ad evitare che il valore dell’azienda, attiva ed operante, si azzeri per l’impossibilità di cederla, dovendo il cessionario rispettare la normativa sopravvenuta in materia di distanze.
Se, tuttavia, la sala gioco non è funzionante perché la licenza di polizia è venuta meno, più non sussistono le ragioni di tutela dell’investimento economico del cedente, rispandendosi le ragioni preventive (del disturbo da gioco d’azzardo) che hanno indotto il Legislatore regionale a fissare dei limiti distanziometrici.
E, conseguentemente, l’applicazione in questi casi della deroga diverrebbe il mezzo per aggirare il divieto di apertura di nuove attività in locali prossimi a luoghi sensibili. E questo non può essere consentito.
Correttamente, quindi, l’Amministrazione ha applicato la disciplina per le “nuove aperture” , provvedendo alla verifica del rispetto dei limiti di distanza.
8. Di conseguenza, risultano infondati tutti i motivi di ricorso.
8.1. Principiando dal secondo e terzo mezzo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto è sottoposta al Collegio proprio la questione centrale della natura e qualificazione dell’attività della ricorrente, non rileva che la chiusura dell’attività precedentemente in essere non fosse (in tesi) accompagnata dalla volontà abdicativa del dante causa della ricorrente, ma assume decisiva rilevanza il fatto oggettivo che la revoca della licenza in capo alla -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- & C. aveva determinato la chiusura della sua attività, producendo l’interruzione definitiva dell’esercizio.
La ricorrente non ha chiesto la regolarizzazione del titolo della propria dante causa - che peraltro, essendo stato revocato con un provvedimento ritenuto legittimo da questo Tribunale, non sarebbe stato comunque regolarizzabile - ma ha avanzato un’istanza di rilascio a proprio nome della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S., soggiacendo alla normativa sulle distanze di cui al citato art. 7, comma 2, per le ragioni dianzi esposte.
Non sussistono dunque né la violazione e/o falsa applicazione della previsione di legge regionale né, tantomeno, il difetto di istruttoria e di motivazione teorizzati dalla ricorrente.
8.2. Quanto al primo mezzo, l’impostazione della ricorrente va capovolta.
Non è la revoca del titolo di polizia della cedente a produrre effetti ultra-soggettivi impeditivi dell’esercizio dell’attività anche nei confronti della ricorrente, ma è la previsione legislativa (art. 7 della L.R. n. 38/2019), come correttamente applicata dalla Questura in nome del principio di legalità, a conformare l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, nel senso di imporle il rispetto di limiti (distanziometrici) a tutela di prevalenti interessi pubblici generali (la tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo).
Da qui il rigetto del primo motivo.
8.3. Quanto alla pronuncia di questo Tribunale -OMISSIS-/2025 – con la quale, giova ribadirlo, è stato rigettato il ricorso proposto dalla dante causa della ricorrente promosso avverso il provvedimento di revoca - si tratta di una sentenza immediatamente esecutiva, perché non sospesa dal Consiglio di Stato.
La circostanza è dirimente perché conferma che allo stato attuale la sala da gioco non ha un valido titolo autorizzatorio, imponendo a maggior ragione, alla Questura, di trattare la domanda della ricorrente alla stregua di una nuova istanza autonoma, proposta da un soggetto diverso dal precedente gestore, e da assoggettare quindi ai limiti di distanza da siti sensibili previsti dall’art. 7.
Il quarto motivo è perciò infondato.
8.4. Palesemente infondato è anche il sesto mezzo, che introduce la questione della presunta violazione e falsa applicazione dell’art.10 bis della L. n. 241/1990, rilevando un difetto di corrispondenza tra il contenuto del preavviso di diniego e il provvedimento di rigetto finale, che rispetto al primo conterrebbe la motivazione aggiuntiva dell’assenza di continuità aziendale tra la ricorrente e la sua dante causa per effetto della revoca della licenza del cedente e della conseguente interruzione definitiva dell’attività.
La critica non coglie nel segno.
Le ragioni del diniego preannunciate in fase di preavviso di rigetto, appuntandosi sulla violazione dei limiti di distanza imposti dalla L.R. n. 38/2019, già contenevano (presupponendola) la qualificazione della domanda della ricorrente alla stregua di una “nuova installazione” , in discontinuità rispetto alla precedente attività.
Tant’è che la ricorrente stessa ne ha tratto le conseguenze in fase di osservazioni al preavviso di rigetto, deducendo la sussistenza della continuità aziendale rispetto alla -OMISSIS- s.a.s. di -OMISSIS- & C. .
Nel provvedimento finale la Questura di -OMISSIS- si è dunque limitata a replicare agli assunti della ricorrente introdotti in fase di osservazioni al preavviso di rigetto.
Il sesto motivo è perciò infondato.
8.5. Infine non è condivisibile nemmeno il quinto mezzo, avente ad oggetto l’asserita erronea valorizzazione, come luoghi sensibili, sia della moschea gestita dall’associazione “El Khattab” che del centro ambulatoriale e poliambulatorio aperto nel settembre 2025.
Per entrambi i luoghi la tesi della ricorrente è che l’Amministrazione non avrebbe svolto alcuna istruttoria concreta sulla funzione di luogo di culto del primo dei due immobili -che sarebbe un centro culturale ove solo occasionalmente si svolgerebbero incontri di preghiera-, e sulla data di apertura del poliambulatorio, che essendo stato avviato il 25 settembre 2025, risulterebbe successivo all’insediamento dell’attività di gioco.
Il Collegio osserva che la presenza anche di uno solo dei due luoghi individuati come siti sensibili è da sola sufficiente a legittimare l’applicazione del limite di distanza alla “nuova apertura” .
E a questo proposto la ricorrente si è limitata a dedure che il poliambulatorio risulterebbe attivo solo da settembre 2025, senza mettere in discussione la sua distanza a meno di 400 mt. dalla sala VLT, né offrendo validi elementi atti a smentire che si tratti proprio di un poliambulatorio.
Tuttavia il solo fatto che esso sia stato aperto a settembre non basta a dimostrare l’illegittimità del provvedimento di rigetto, atteso che la domanda della ricorrente risale al 21.10.2025, vale a dire ad epoca (appunto) successiva all’apertura del poliambulatorio, la cui “preesistenza”, computata rispetto alla nuova apertura della ricorrente, non avrebbe dunque potuto essere ignorata dalla Questura e va quindi valorizzata ai fini dell’applicabilità del divieto contenuto nell’art. 7 della L.R.V. n. 38/2019.
Tanto basta a rigettare il motivo, per il carattere vincolato del diniego nella conclamata presenza di (quantomeno) un sito sensibile al tempo della presentazione della domanda, da mantenere alla debita distanza rispetto all’attività della ricorrente.
È allora solo per completezza che il Tribunale rileva, a proposito dell’altro sito, l’infondatezza delle critiche di difetto di istruttoria, atteso che, come emerge dal provvedimento di preavviso di rigetto del 9 gennaio 2026, la Polizia locale di-OMISSIS- ha effettuato un apposito sopralluogo il 24 dicembre 2025, accertando la presenza del luogo di culto ossia la moschea gestita dal centro culturale “El Khattab”.
A fronte di tanto la ricorrente si è limitata a delle doglianze generiche e del tutto indimostrate, che appuntandosi sull’attività svolta in generale dall’associazione (culturale) “El Khattab”, non sono in grado di smentire i puntuali rilievi effettuati dalla polizia municipale, ossia la circostanza che in effetti l’immobile viene adibito a luogo di culto dai fedeli di religione musulmana, come del resto la stessa ricorrente afferma avvenire sia pure, a suo dire, solo in via occasionale.
Anche il quinto mezzo è quindi infondato.
9. In conclusione il ricorso va integralmente respinto.
10. Nulla si deve disporre in ordine alle spese di lite, non essendosi costituite in giudizio le parti resistenti e controinteressate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL DO, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
AN IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | RL DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.