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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 194/2020,
TRA
nato a [...], il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Enrico Duranti, come da procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO nato a [...], il [...] (C.F. ), in Controparte_1 CodiceFiscale_2 giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.;
- APPELLATO -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 412/2019 del Tribunale di Isernia - Pagamento compensi professionali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa, qui da intendersi integralmente richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 412/2019, emessa dal Tribunale di Isernia in data 11.11.2019, con la quale è stata rigettata la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 333/2012 e, per l'effetto, confermato il provvedimento monitorio che gli ingiungeva il pagamento della somma di € 19.498,18, oltre accessori, in favore dell'avv. a titolo di compensi professionali. Controparte_1 Il giudizio di primo grado traeva origine dall'opposizione proposta dal sig. avverso il Pt_1 predetto decreto ingiuntivo, ottenuto dall'avv. per l'attività professionale svolta nel CP_1 giudizio di scioglimento di comunione R.G. 526/08 dinanzi al Tribunale di Isernia. L'opponente aveva eccepito, in sintesi: 1) la nullità della scrittura privata del 18.07.2008 e, in particolare, della clausola determinativa del compenso in caso di recesso, per violazione della disciplina a tutela del consumatore (D.Lgs. 206/2005); 2) la violazione degli artt. 633 n. 2 e 636 c.p.c. per la mancata produzione del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine; 3) l'erroneità dei criteri di calcolo del compenso, con specifico riferimento allo scaglione di valore, alla gestione della difesa di più parti e della codifesa;
4) la non debenza di alcune voci tariffarie indicate in parcella.
Il Tribunale di Isernia, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, ritenendo che le pattuizioni scritte tra le parti avessero valore preminente e che l'accordo del 18.07.2008 fosse idoneo a fondare la pretesa creditoria, rendendo il credito certo, liquido ed esigibile.
L'appellante ha impugnato tale decisione, affidando il gravame a sette motivi, con i quali ha lamentato, principalmente, l'omessa, incompleta e carente motivazione del giudice di prime cure su tutte le eccezioni sollevate in sede di opposizione, con conseguente violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. Ha quindi riproposto nel merito le censure già formulate in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del credito professionale, con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso.
Si è costituito in giudizio l'avv. , il quale ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2 - Sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello si limiterebbe a riproporre pedissequamente le argomentazioni già svolte in primo grado, senza muovere una specifica critica alla sentenza impugnata. L'eccezione è infondata.
Sebbene l'atto di appello ripercorra le difese del primo grado, esso individua con sufficiente chiarezza il vizio che inficerebbe la decisione del Tribunale, ravvisandolo in una motivazione meramente apparente e assertiva, che avrebbe omesso di esaminare le specifiche questioni di nullità e di calcolo sollevate dall'opponente. L'appellante, dunque, non si limita a una generica riproposizione delle sue tesi, ma censura il percorso logico-giuridico del primo giudice, contrapponendovi il proprio e indicando le ragioni per cui la decisione dovrebbe essere riformata.
Sussistono, pertanto, i requisiti minimi di specificità richiesti dalla norma.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. Il gravame, come si vedrà, non appare manifestamente privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, presentando anzi questioni meritevoli di un esame approfondito nel merito. § 3 - Nel merito.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
I primi sei motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, denunciano un vizio di "omessa e/o incompleta e/o inadeguata e/o carente motivazione" in relazione a tutte le eccezioni sollevate in primo grado. La censura è fondata.
La sentenza impugnata ha liquidato l'intera controversia affermando che "in tema di corresponsione dei compensi professionali assumono valore preminente le pattuizioni tra i contraenti" e che, esistendo un accordo scritto (la scrittura del 18.07.2008), il credito dell'avv.
, calcolato secondo i criteri ivi previsti, "risultava certo, liquido ed esigibile". CP_1
Tale motivazione si palesa come meramente apparente. Il Tribunale, infatti, si è limitato ad enunciare un principio di diritto astratto (la prevalenza dell'accordo scritto) senza minimamente confrontarsi con le specifiche e puntuali contestazioni mosse dall'opponente, il quale aveva dedotto proprio la nullità di tale accordo (o di sue clausole essenziali) per contrarietà a norme imperative, segnatamente quelle del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Una motivazione che non prende in esame le specifiche censure della parte, limitandosi a formule di stile o all'affermazione apodittica della validità di un documento contestato, equivale a una motivazione inesistente e integra la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
La nullità della sentenza per vizio di motivazione non comporta, tuttavia, la rimessione della causa al primo giudice, ma impone a questa Corte di decidere la controversia nel merito, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., esaminando le questioni non delibate in primo grado.
3.1. Sulla nullità della clausola determinativa del compenso.
Il primo e centrale motivo di opposizione, ignorato dal Tribunale, concerneva la natura vessatoria, e quindi la nullità, della clausola contenuta nella scrittura privata del 18.07.2008, che determinava il compenso in caso di recesso.
Va, innanzitutto, precisato che il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato tra un avvocato e un cliente che agisca per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale rientra nell'ambito di applicazione della disciplina a tutela del consumatore.
Nel caso di specie, la scrittura privata, predisposta unilateralmente dal professionista e sottoscritta dal solo cliente, prevedeva (lett. d) che, in caso di recesso (anche del professionista), il compenso fosse determinato sulla base dei valori medi della tariffa professionale (D.M. 127/2004) con un aumento del 20%. Tale clausola, a fronte di un'altra previsione (lett. a) che in caso di espletamento dell'incarico fino al termine legava il compenso a una percentuale (15%) del valore della quota di spettanza del cliente, determina un evidente e significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, in violazione dell'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 206/2005.
Lo squilibrio è macroscopico laddove la penalizzazione (aumento del 20% sui valori medi tariffari) scatta anche in caso di recesso immotivato e senza preavviso da parte del professionista stesso, come avvenuto nella fattispecie. Una simile pattuizione si configura come clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33, lett. h), del Codice del Consumo, in quanto consente al professionista di recedere da un contratto a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, ottenendo peraltro un compenso maggiorato. Non essendo stata fornita prova di una specifica trattativa individuale su tale clausola, essa deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 36 del medesimo decreto legislativo.
3.2. Sulla rideterminazione del compenso.
Dichiarata la nullità della clausola pattizia, il compenso dovuto all'avv. per l'attività svolta CP_1 fino alla sua rinuncia al mandato deve essere rideterminato secondo i parametri tariffari vigenti all'epoca (D.M. 127/2004), tenendo conto delle censure mosse dall'appellante in ordine ai criteri di calcolo.
a) Scaglione di riferimento: L'art. 6, capo I, del D.M. 127/2004 stabilisce che nei giudizi per divisione il valore della causa si determina in base alla quota di spettanza del cliente. L'appellante ha correttamente indicato tale quota in circa € 95.028,06. Pertanto, lo scaglione applicabile è quello da
€ 51.700,01 a € 103.300,00 e non quello di valore indeterminabile o, peggio, calcolato sull'intera massa, come erroneamente preteso dall'appellato.
b) Pluralità di assistiti: Risulta dagli atti che l'avv. assisteva, oltre al sig. , altre due CP_1 Pt_1 parti. Trova quindi applicazione l'art. 5, co. IV, del D.M. 127/2004, che prevede un onorario unico, aumentato del 20% per ogni parte oltre la prima. L'onorario così calcolato (onorario base + 40%). Va precisato, inoltre, che, in caso di più assistiti, tutti sono obbligati solidalmente, per cui l'avvocato può chiedere l'intero importo ad uno solo di essi, salvo il diritto di questi di rivalersi sugli altri assistiti, per la loro quota.
c) Pluralità di difensori: L'appellante ha lamentato che per gli atti redatti congiuntamente con il codifensore (avv. Barbieri) sia stato richiesto l'intero onorario. Il principio generale è che ciascun difensore ha diritto al compenso per l'attività effettivamente svolta. Per gli atti difensivi a firma congiunta (es. comparsa di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c.), in assenza di una distinzione dell'apporto individuale, è corretto liquidare un onorario unico, da ripartirsi tra i codifensori, e non duplicare la pretesa. Va, altresì precisato che, dall'esame degli atti allegati (compresi i verbali di udienza, nei quali il difensore compare anche per delega del codifensore) tutta l'attività risulta espletata congiuntamente, per cui la somma liquidata deve intendersi quale somma complessiva dovuta per l'opera di entrambi i difensori, e non per ognuno di essi.
d) Singole voci tariffarie: Le contestazioni su specifiche voci (es. deduzioni a verbale per udienze di mero rinvio, assistenza alla CTU, ispezione dei luoghi plurima) appaiono parzialmente fondate e devono essere vagliate in sede di liquidazione, escludendo le voci non dovute o duplicazioni non consentite dalla norma di riferimento.
e) Specifica delle voci dovute. Esaminando gli atti di causa e considerate la tariffa all'epoca vigente
(cioè quella prevista dal D.M. n. 127/2004) si evince che l'avv. ha prestato l'opera CP_1 professionale dedotta, fino alla rinuncia al mandato, con la precisazione che alcune voci
(partecipazione alle udienze, deduzioni difensive in udienza, assistenza consulenza tecnica, e ispezione dei luoghi) indicate in numero maggiore di quelle effettivamente eseguite, mentre altre voci, relative agli onorari, sono state calcolate secondo uno scaglione superiore a quello di riferimento. I valori di riferimento, inoltre, vanno considerati nella misura media, non essendoci particolari ragioni o elementi da giustificare l'utilizzo dei valori nella misura massima.
Alla luce di tali criteri, questa Corte, riesaminati gli atti e la nota specifica prodotta, ritiene giusto rideterminare il compenso dovuto all'avv. (unitamente al codifensore) per l'attività svolta CP_1 in favore del sig. e degli altri due assistiti, nella minor somma di €. 10.514,00 (per diritti, Pt_1 onorari e aumento per la difesa di due assistiti, oltre al primo), oltre rimborso forfettario al 12,5%, ed oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Va, altresì, precisato che, essendo i due difensori creditori solidali, l'avv. può richiedere agli assistiti, o ad uno di essi, l'intero importo. CP_1
§ 4 - Sulle conseguenze della riforma.
L'accoglimento dell'appello e la significativa riduzione della pretesa creditoria comportano la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 333/2012. Il sig. deve essere condannato Parte_1 al pagamento della somma sopra rideterminata. Poiché l'appellante ha dedotto di aver subito l'esecuzione forzata in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa in corso di causa, l'avv. deve essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 percepite in eccesso rispetto al credito come sopra accertato, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
§ 5 - Sulle spese di lite.
La riforma della sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In applicazione del principio della soccombenza, valutato all'esito complessivo della lite, in cui la pretesa dell'Avv. è risultata largamente infondata, nel CP_1 quantum, seppure rimanendo creditore, si ritiene equo compensare le spese di entrambi I gradi di giudizio, nella misura del 50%, ponendo il rimanente 50% a carico di parte opposta. Tali spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellato, risulta, alla luce di quanto sopra, palesemente infondata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 412/2019 del Tribunale di Isernia,
[...]
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 333/2012 emesso dal Tribunale di Isernia;
2) Accertato il credito dell'avv. per l'attività professionale svolta in favore del sig. Controparte_1
CONDANNA quest'ultimo al pagamento della somma di € 10.514,00 Parte_1
(diecimilacinquecentoquattordici/00), oltre rimborso forfettario al 12,5%, ed oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
3) CONDANNA l'avv. alla restituzione in favore del sig. elle maggiori Controparte_1 Parte_1 somme eventualmente percepite in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino all'effettivo soddisfo;
4) COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura del 50%, e condanna
l'Avv. al pagamento del rimanente 50%, in favore di che liquida, per Controparte_1 Parte_1 tale quota: 1) quanto al primo grado, in € 65,00, per esborsi, € 1.270,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
2) quanto al presente grado, in € 132,00, per esborsi, € 990,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Maria Grazia d'Errico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 194/2020,
TRA
nato a [...], il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Enrico Duranti, come da procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO nato a [...], il [...] (C.F. ), in Controparte_1 CodiceFiscale_2 giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.;
- APPELLATO -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 412/2019 del Tribunale di Isernia - Pagamento compensi professionali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa, qui da intendersi integralmente richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 412/2019, emessa dal Tribunale di Isernia in data 11.11.2019, con la quale è stata rigettata la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 333/2012 e, per l'effetto, confermato il provvedimento monitorio che gli ingiungeva il pagamento della somma di € 19.498,18, oltre accessori, in favore dell'avv. a titolo di compensi professionali. Controparte_1 Il giudizio di primo grado traeva origine dall'opposizione proposta dal sig. avverso il Pt_1 predetto decreto ingiuntivo, ottenuto dall'avv. per l'attività professionale svolta nel CP_1 giudizio di scioglimento di comunione R.G. 526/08 dinanzi al Tribunale di Isernia. L'opponente aveva eccepito, in sintesi: 1) la nullità della scrittura privata del 18.07.2008 e, in particolare, della clausola determinativa del compenso in caso di recesso, per violazione della disciplina a tutela del consumatore (D.Lgs. 206/2005); 2) la violazione degli artt. 633 n. 2 e 636 c.p.c. per la mancata produzione del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine; 3) l'erroneità dei criteri di calcolo del compenso, con specifico riferimento allo scaglione di valore, alla gestione della difesa di più parti e della codifesa;
4) la non debenza di alcune voci tariffarie indicate in parcella.
Il Tribunale di Isernia, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, ritenendo che le pattuizioni scritte tra le parti avessero valore preminente e che l'accordo del 18.07.2008 fosse idoneo a fondare la pretesa creditoria, rendendo il credito certo, liquido ed esigibile.
L'appellante ha impugnato tale decisione, affidando il gravame a sette motivi, con i quali ha lamentato, principalmente, l'omessa, incompleta e carente motivazione del giudice di prime cure su tutte le eccezioni sollevate in sede di opposizione, con conseguente violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. Ha quindi riproposto nel merito le censure già formulate in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del credito professionale, con condanna dell'appellato alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso.
Si è costituito in giudizio l'avv. , il quale ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2 - Sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello si limiterebbe a riproporre pedissequamente le argomentazioni già svolte in primo grado, senza muovere una specifica critica alla sentenza impugnata. L'eccezione è infondata.
Sebbene l'atto di appello ripercorra le difese del primo grado, esso individua con sufficiente chiarezza il vizio che inficerebbe la decisione del Tribunale, ravvisandolo in una motivazione meramente apparente e assertiva, che avrebbe omesso di esaminare le specifiche questioni di nullità e di calcolo sollevate dall'opponente. L'appellante, dunque, non si limita a una generica riproposizione delle sue tesi, ma censura il percorso logico-giuridico del primo giudice, contrapponendovi il proprio e indicando le ragioni per cui la decisione dovrebbe essere riformata.
Sussistono, pertanto, i requisiti minimi di specificità richiesti dalla norma.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. Il gravame, come si vedrà, non appare manifestamente privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, presentando anzi questioni meritevoli di un esame approfondito nel merito. § 3 - Nel merito.
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
I primi sei motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, denunciano un vizio di "omessa e/o incompleta e/o inadeguata e/o carente motivazione" in relazione a tutte le eccezioni sollevate in primo grado. La censura è fondata.
La sentenza impugnata ha liquidato l'intera controversia affermando che "in tema di corresponsione dei compensi professionali assumono valore preminente le pattuizioni tra i contraenti" e che, esistendo un accordo scritto (la scrittura del 18.07.2008), il credito dell'avv.
, calcolato secondo i criteri ivi previsti, "risultava certo, liquido ed esigibile". CP_1
Tale motivazione si palesa come meramente apparente. Il Tribunale, infatti, si è limitato ad enunciare un principio di diritto astratto (la prevalenza dell'accordo scritto) senza minimamente confrontarsi con le specifiche e puntuali contestazioni mosse dall'opponente, il quale aveva dedotto proprio la nullità di tale accordo (o di sue clausole essenziali) per contrarietà a norme imperative, segnatamente quelle del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Una motivazione che non prende in esame le specifiche censure della parte, limitandosi a formule di stile o all'affermazione apodittica della validità di un documento contestato, equivale a una motivazione inesistente e integra la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
La nullità della sentenza per vizio di motivazione non comporta, tuttavia, la rimessione della causa al primo giudice, ma impone a questa Corte di decidere la controversia nel merito, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., esaminando le questioni non delibate in primo grado.
3.1. Sulla nullità della clausola determinativa del compenso.
Il primo e centrale motivo di opposizione, ignorato dal Tribunale, concerneva la natura vessatoria, e quindi la nullità, della clausola contenuta nella scrittura privata del 18.07.2008, che determinava il compenso in caso di recesso.
Va, innanzitutto, precisato che il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato tra un avvocato e un cliente che agisca per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale rientra nell'ambito di applicazione della disciplina a tutela del consumatore.
Nel caso di specie, la scrittura privata, predisposta unilateralmente dal professionista e sottoscritta dal solo cliente, prevedeva (lett. d) che, in caso di recesso (anche del professionista), il compenso fosse determinato sulla base dei valori medi della tariffa professionale (D.M. 127/2004) con un aumento del 20%. Tale clausola, a fronte di un'altra previsione (lett. a) che in caso di espletamento dell'incarico fino al termine legava il compenso a una percentuale (15%) del valore della quota di spettanza del cliente, determina un evidente e significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, in violazione dell'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 206/2005.
Lo squilibrio è macroscopico laddove la penalizzazione (aumento del 20% sui valori medi tariffari) scatta anche in caso di recesso immotivato e senza preavviso da parte del professionista stesso, come avvenuto nella fattispecie. Una simile pattuizione si configura come clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33, lett. h), del Codice del Consumo, in quanto consente al professionista di recedere da un contratto a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, ottenendo peraltro un compenso maggiorato. Non essendo stata fornita prova di una specifica trattativa individuale su tale clausola, essa deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 36 del medesimo decreto legislativo.
3.2. Sulla rideterminazione del compenso.
Dichiarata la nullità della clausola pattizia, il compenso dovuto all'avv. per l'attività svolta CP_1 fino alla sua rinuncia al mandato deve essere rideterminato secondo i parametri tariffari vigenti all'epoca (D.M. 127/2004), tenendo conto delle censure mosse dall'appellante in ordine ai criteri di calcolo.
a) Scaglione di riferimento: L'art. 6, capo I, del D.M. 127/2004 stabilisce che nei giudizi per divisione il valore della causa si determina in base alla quota di spettanza del cliente. L'appellante ha correttamente indicato tale quota in circa € 95.028,06. Pertanto, lo scaglione applicabile è quello da
€ 51.700,01 a € 103.300,00 e non quello di valore indeterminabile o, peggio, calcolato sull'intera massa, come erroneamente preteso dall'appellato.
b) Pluralità di assistiti: Risulta dagli atti che l'avv. assisteva, oltre al sig. , altre due CP_1 Pt_1 parti. Trova quindi applicazione l'art. 5, co. IV, del D.M. 127/2004, che prevede un onorario unico, aumentato del 20% per ogni parte oltre la prima. L'onorario così calcolato (onorario base + 40%). Va precisato, inoltre, che, in caso di più assistiti, tutti sono obbligati solidalmente, per cui l'avvocato può chiedere l'intero importo ad uno solo di essi, salvo il diritto di questi di rivalersi sugli altri assistiti, per la loro quota.
c) Pluralità di difensori: L'appellante ha lamentato che per gli atti redatti congiuntamente con il codifensore (avv. Barbieri) sia stato richiesto l'intero onorario. Il principio generale è che ciascun difensore ha diritto al compenso per l'attività effettivamente svolta. Per gli atti difensivi a firma congiunta (es. comparsa di costituzione, memorie ex art. 183 c.p.c.), in assenza di una distinzione dell'apporto individuale, è corretto liquidare un onorario unico, da ripartirsi tra i codifensori, e non duplicare la pretesa. Va, altresì precisato che, dall'esame degli atti allegati (compresi i verbali di udienza, nei quali il difensore compare anche per delega del codifensore) tutta l'attività risulta espletata congiuntamente, per cui la somma liquidata deve intendersi quale somma complessiva dovuta per l'opera di entrambi i difensori, e non per ognuno di essi.
d) Singole voci tariffarie: Le contestazioni su specifiche voci (es. deduzioni a verbale per udienze di mero rinvio, assistenza alla CTU, ispezione dei luoghi plurima) appaiono parzialmente fondate e devono essere vagliate in sede di liquidazione, escludendo le voci non dovute o duplicazioni non consentite dalla norma di riferimento.
e) Specifica delle voci dovute. Esaminando gli atti di causa e considerate la tariffa all'epoca vigente
(cioè quella prevista dal D.M. n. 127/2004) si evince che l'avv. ha prestato l'opera CP_1 professionale dedotta, fino alla rinuncia al mandato, con la precisazione che alcune voci
(partecipazione alle udienze, deduzioni difensive in udienza, assistenza consulenza tecnica, e ispezione dei luoghi) indicate in numero maggiore di quelle effettivamente eseguite, mentre altre voci, relative agli onorari, sono state calcolate secondo uno scaglione superiore a quello di riferimento. I valori di riferimento, inoltre, vanno considerati nella misura media, non essendoci particolari ragioni o elementi da giustificare l'utilizzo dei valori nella misura massima.
Alla luce di tali criteri, questa Corte, riesaminati gli atti e la nota specifica prodotta, ritiene giusto rideterminare il compenso dovuto all'avv. (unitamente al codifensore) per l'attività svolta CP_1 in favore del sig. e degli altri due assistiti, nella minor somma di €. 10.514,00 (per diritti, Pt_1 onorari e aumento per la difesa di due assistiti, oltre al primo), oltre rimborso forfettario al 12,5%, ed oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Va, altresì, precisato che, essendo i due difensori creditori solidali, l'avv. può richiedere agli assistiti, o ad uno di essi, l'intero importo. CP_1
§ 4 - Sulle conseguenze della riforma.
L'accoglimento dell'appello e la significativa riduzione della pretesa creditoria comportano la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 333/2012. Il sig. deve essere condannato Parte_1 al pagamento della somma sopra rideterminata. Poiché l'appellante ha dedotto di aver subito l'esecuzione forzata in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa in corso di causa, l'avv. deve essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 percepite in eccesso rispetto al credito come sopra accertato, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
§ 5 - Sulle spese di lite.
La riforma della sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In applicazione del principio della soccombenza, valutato all'esito complessivo della lite, in cui la pretesa dell'Avv. è risultata largamente infondata, nel CP_1 quantum, seppure rimanendo creditore, si ritiene equo compensare le spese di entrambi I gradi di giudizio, nella misura del 50%, ponendo il rimanente 50% a carico di parte opposta. Tali spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellato, risulta, alla luce di quanto sopra, palesemente infondata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza n. 412/2019 del Tribunale di Isernia,
[...]
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 333/2012 emesso dal Tribunale di Isernia;
2) Accertato il credito dell'avv. per l'attività professionale svolta in favore del sig. Controparte_1
CONDANNA quest'ultimo al pagamento della somma di € 10.514,00 Parte_1
(diecimilacinquecentoquattordici/00), oltre rimborso forfettario al 12,5%, ed oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
3) CONDANNA l'avv. alla restituzione in favore del sig. elle maggiori Controparte_1 Parte_1 somme eventualmente percepite in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino all'effettivo soddisfo;
4) COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura del 50%, e condanna
l'Avv. al pagamento del rimanente 50%, in favore di che liquida, per Controparte_1 Parte_1 tale quota: 1) quanto al primo grado, in € 65,00, per esborsi, € 1.270,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
2) quanto al presente grado, in € 132,00, per esborsi, € 990,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Maria Grazia d'Errico