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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 19/12/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 218 / 2022
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 19/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 218 / 2022
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 218/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Ferrandino;
- attore;
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Nicoletta Urciuolo;
- convenuta.
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 02.05.2022 l'attore ha chiesto la condanna della
[...] al risarcimento dei danni (indicati in € 25.000,00) derivanti Controparte_1 da sinistro del 07.07.2020 lungo la SP 511 “Fundera” in Lacco Ameno (NA), deducendo di essere caduto dal motociclo per una buca sul margine destro della carreggiata, asseritamente occultata da aghi di pino e non segnalata, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.
La convenuta si è costituita contestando la domanda e deducendo, tra l'altro, il caso fortuito/fatto del danneggiato e il concorso ex art. 1227 c.c.
Espletata prova testimoniale, all'udienza del 15.09.2023 sono stati escussi i testi e . Testimone_1 Testimone_2
Con successivi provvedimenti la causa è stata fissata per la discussione ex art. 281-
1 sexies c.p.c., con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., pervenendo all'udienza del 26.09.2025.
In tale sede l'attore ha reiterato richiesta di CTU medico-legale; la convenuta si è opposta insistendo per la decisione.
DIRITTO
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. postula la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;
la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il fortuito idoneo a escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. possa consistere anche nella condotta del danneggiato, quando essa, per i suoi caratteri, assuma efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile): quando la condotta del danneggiato è talmente imprudente, anomala o imprevedibile da porsi come causa esclusiva dell'evento, essa integra il caso fortunato. In questo caso, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. è esclusa totalmente.
Tale valutazione si coordina con l'art. 1227 c.c.: la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa va scrutinata (anche d'ufficio) in termini di incidenza causale, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela.
Il comportamento del danneggiato può quindi agire su due livelli: come concorso causale, con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1; come esimente totale, in caso di interruzione del nesso causale, assorbendo l'intera efficienza del danno.
In particolare, in ambito di sinistri su strada, la Cassazione ha precisato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante è l'efficienza causale del comportamento imprudente dell'utente, sino a rendere possibile che esso interrompa il nesso eziologico tra cosa e danno.
In via subordinata, va esaminata la pretesa anche alla luce dell'art. 2043 c.c., invocato dall'attore.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, ove non sia applicabile in concreto l'art. 2051 c.c. (per impossibilità di effettiva custodia in ragione della natura/estensione/uso del bene), la responsabilità della P.A. può essere integrata ex art. 2043 c.c., senza che l'illecito sia limitato alle sole ipotesi di “insidia o trabocchetto”; tuttavia, in tal caso, grava sul danneggiato la prova dell'illecito in tutti i suoi elementi (condotta colposa dell'ente, danno, nesso causale).
Ne deriva che, anche nell'alveo dell'art. 2043 c.c., la condotta dell'utente rileva ai sensi dell'art. 1227 c.c.: se il comportamento del danneggiato è assorbente, può escludere la responsabilità (difetto di nesso causale o esclusiva riferibilità dell'evento alla condotta dell'utente), mentre se è solo concorrente può incidere sul quantum.
2 Nel caso di specie, dalle deposizioni testimoniali emerge, in sintesi, che l'evento si verificò in un tratto angusto della SP 511, in prossimità dell'Ospedale in CP_2 presenza di veicoli in manovra/incrocio, il motociclo fu condotto “molto a destra” e la caduta venne ricollegata all'interazione con una buca nella zona di margine, riferita come coperta da aghi di pino/erbacce e quindi poco visibile.
Orbene, il quadro fattuale ricostruito in istruttoria – anche in considerazione delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'irregolarità del manto stradale dedotta, come visibile dalle fotografie agli atti – conduce a ritenere che il rischio fosse, secondo ordinaria diligenza, prevedibile e superabile con le cautele normalmente esigibili in quel frangente
Invero:
- il contesto descritto (tratto angusto, compresenza di veicoli, necessità di gestione dell'incrocio) imponeva una condotta di guida improntata alla massima cautela, comprensiva – se del caso – dell'arresto o dell'attesa del completamento delle manovre altrui;
- la presenza, nella zona di margine, di copertura vegetale/aghifoglie (come riferito dai testi) costituiva un segnale percepibile di possibile irregolarità del fondo in quell'area, tale da rendere il rischio prevedibile e, soprattutto, superabile con cautele normalmente esigibili.
In applicazione dei principi sopra richiamati, la condotta di guida – così come ricostruita – assume nel caso di specie un ruolo causalmente assorbente, tale da elidere il nesso eziologico tra la cosa (sede stradale) e l'evento dannoso, integrando caso fortuito liberatorio ex art. 2051 c.c., poiché l'evento risulta riconducibile, con criterio di regolarità causale, alla gestione imprudente di una situazione che era governabile con cautele normalmente esigibili.
In questa prospettiva, ricorre l'ipotesi, contemplata dalla giurisprudenza di legittimità, in cui la prevedibilità/superabilità del pericolo rende l'imprudenza del danneggiato talmente incidente da poter giungere sino all'interruzione del nesso eziologico.
Ne consegue che la condotta dell'attore, valutata anche alla luce dell'art. 1227 c.c. e dei parametri di ragionevole cautela, assume in concreto efficacia tale da integrare caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., con esclusione della responsabilità della convenuta.
A maggior ragione, la domanda non può trovare accoglimento neppure ex art. 2043 c.c.: il danneggiato non ha fornito prova di una condotta colposa dell'ente eziologicamente determinante, essendo l'evento ricondotto – secondo quanto sopra
– a un fattore (condotta dell'utente) che interrompe il nesso causale e rende, comunque, non imputabile all'ente, sul piano della colpa, l'evento che si è prodotto in un contesto fronteggiabile con l'ordinaria prudenza.
La domanda va rigettata già sul piano dell'an debeatur, restando assorbito ogni
3 accertamento sul quantum.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Napoli-Ischia, 19/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro)
4
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 19/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 218 / 2022
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 218/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Ferrandino;
- attore;
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Massimo Marsico e Nicoletta Urciuolo;
- convenuta.
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 02.05.2022 l'attore ha chiesto la condanna della
[...] al risarcimento dei danni (indicati in € 25.000,00) derivanti Controparte_1 da sinistro del 07.07.2020 lungo la SP 511 “Fundera” in Lacco Ameno (NA), deducendo di essere caduto dal motociclo per una buca sul margine destro della carreggiata, asseritamente occultata da aghi di pino e non segnalata, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.
La convenuta si è costituita contestando la domanda e deducendo, tra l'altro, il caso fortuito/fatto del danneggiato e il concorso ex art. 1227 c.c.
Espletata prova testimoniale, all'udienza del 15.09.2023 sono stati escussi i testi e . Testimone_1 Testimone_2
Con successivi provvedimenti la causa è stata fissata per la discussione ex art. 281-
1 sexies c.p.c., con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., pervenendo all'udienza del 26.09.2025.
In tale sede l'attore ha reiterato richiesta di CTU medico-legale; la convenuta si è opposta insistendo per la decisione.
DIRITTO
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. postula la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;
la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il fortuito idoneo a escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. possa consistere anche nella condotta del danneggiato, quando essa, per i suoi caratteri, assuma efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile): quando la condotta del danneggiato è talmente imprudente, anomala o imprevedibile da porsi come causa esclusiva dell'evento, essa integra il caso fortunato. In questo caso, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. è esclusa totalmente.
Tale valutazione si coordina con l'art. 1227 c.c.: la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa va scrutinata (anche d'ufficio) in termini di incidenza causale, tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela.
Il comportamento del danneggiato può quindi agire su due livelli: come concorso causale, con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1; come esimente totale, in caso di interruzione del nesso causale, assorbendo l'intera efficienza del danno.
In particolare, in ambito di sinistri su strada, la Cassazione ha precisato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante è l'efficienza causale del comportamento imprudente dell'utente, sino a rendere possibile che esso interrompa il nesso eziologico tra cosa e danno.
In via subordinata, va esaminata la pretesa anche alla luce dell'art. 2043 c.c., invocato dall'attore.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, ove non sia applicabile in concreto l'art. 2051 c.c. (per impossibilità di effettiva custodia in ragione della natura/estensione/uso del bene), la responsabilità della P.A. può essere integrata ex art. 2043 c.c., senza che l'illecito sia limitato alle sole ipotesi di “insidia o trabocchetto”; tuttavia, in tal caso, grava sul danneggiato la prova dell'illecito in tutti i suoi elementi (condotta colposa dell'ente, danno, nesso causale).
Ne deriva che, anche nell'alveo dell'art. 2043 c.c., la condotta dell'utente rileva ai sensi dell'art. 1227 c.c.: se il comportamento del danneggiato è assorbente, può escludere la responsabilità (difetto di nesso causale o esclusiva riferibilità dell'evento alla condotta dell'utente), mentre se è solo concorrente può incidere sul quantum.
2 Nel caso di specie, dalle deposizioni testimoniali emerge, in sintesi, che l'evento si verificò in un tratto angusto della SP 511, in prossimità dell'Ospedale in CP_2 presenza di veicoli in manovra/incrocio, il motociclo fu condotto “molto a destra” e la caduta venne ricollegata all'interazione con una buca nella zona di margine, riferita come coperta da aghi di pino/erbacce e quindi poco visibile.
Orbene, il quadro fattuale ricostruito in istruttoria – anche in considerazione delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'irregolarità del manto stradale dedotta, come visibile dalle fotografie agli atti – conduce a ritenere che il rischio fosse, secondo ordinaria diligenza, prevedibile e superabile con le cautele normalmente esigibili in quel frangente
Invero:
- il contesto descritto (tratto angusto, compresenza di veicoli, necessità di gestione dell'incrocio) imponeva una condotta di guida improntata alla massima cautela, comprensiva – se del caso – dell'arresto o dell'attesa del completamento delle manovre altrui;
- la presenza, nella zona di margine, di copertura vegetale/aghifoglie (come riferito dai testi) costituiva un segnale percepibile di possibile irregolarità del fondo in quell'area, tale da rendere il rischio prevedibile e, soprattutto, superabile con cautele normalmente esigibili.
In applicazione dei principi sopra richiamati, la condotta di guida – così come ricostruita – assume nel caso di specie un ruolo causalmente assorbente, tale da elidere il nesso eziologico tra la cosa (sede stradale) e l'evento dannoso, integrando caso fortuito liberatorio ex art. 2051 c.c., poiché l'evento risulta riconducibile, con criterio di regolarità causale, alla gestione imprudente di una situazione che era governabile con cautele normalmente esigibili.
In questa prospettiva, ricorre l'ipotesi, contemplata dalla giurisprudenza di legittimità, in cui la prevedibilità/superabilità del pericolo rende l'imprudenza del danneggiato talmente incidente da poter giungere sino all'interruzione del nesso eziologico.
Ne consegue che la condotta dell'attore, valutata anche alla luce dell'art. 1227 c.c. e dei parametri di ragionevole cautela, assume in concreto efficacia tale da integrare caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., con esclusione della responsabilità della convenuta.
A maggior ragione, la domanda non può trovare accoglimento neppure ex art. 2043 c.c.: il danneggiato non ha fornito prova di una condotta colposa dell'ente eziologicamente determinante, essendo l'evento ricondotto – secondo quanto sopra
– a un fattore (condotta dell'utente) che interrompe il nesso causale e rende, comunque, non imputabile all'ente, sul piano della colpa, l'evento che si è prodotto in un contesto fronteggiabile con l'ordinaria prudenza.
La domanda va rigettata già sul piano dell'an debeatur, restando assorbito ogni
3 accertamento sul quantum.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Napoli-Ischia, 19/12/2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott. Francesco Cavallaro)
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