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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2024, n. 23292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23292 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ES ER UI nato a [...] 11 19/08/1954 LI OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi uditi i difensori: L'avv. ANTONIO ANGELO SCARANO deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. NICOLA GENTINI deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. LUCA LATTANZI insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. LUCA PIETRINI insiste nell'accoglimento del ricorso. innL) Penale Sent. Sez. 5 Num. 23292 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Massa che ha condannato UI BE e OV IN alla pena, rispettivamente, di tre anni e 4 mesi di reclusione e tre anni e due mesi di reclusione, in relazione alle imputazioni contestate ad entrambi in concorso ai capi D ed E, nonché, il solo BE, in relazione anche al capo F, dichiarando non doversi procedere per prescrizione quanto ai capi B e C ed assolvendo, invece, BE dal reato ascrittogli al capo A (un'ipotesi di concussione ai danni di un consorzio di giostrai e spettacoli viaggianti) perché il fatto non sussiste. Le imputazioni del processo hanno acceso un faro su alcune condotte di gestione delle attività di appalti nel comune di Carrara, di cui UI BE era dipendente nella qualità di dirigente del settore "Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e Finanziamenti Comunitari", commesse in concorso con alcuni imprenditori del settore edilizio, uno dei quali è OV IN, titolare della ditta appaltatrice coinvolta nelle imputazioni C, D, E, F, relative all'appalto pubblico avente ad oggetto i lavori di risanamento conservativo di un fabbricato in località San Martino, da destinare ad ufficio informazione, accoglienza turistica e ristoro comunale, finanziati con fondi europei di sviluppo regionale. Al netto della contestazione di cui al capo A, le altre imputazioni hanno ad oggetto gli appalti di alcuni lavori pubblici commissionati dal comune di Carrara. In particolare, i capi di imputazione residui D, E, F (ed anche il capo C, relativo al reato prescritto di turbativa d'asta), ritenuti provati dalle sentenze di merito, attengono: - il capo D, al reato di falso ideologico continuato, aggravato ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., commesso in concorso tra loro da BE e IN, il primo nelle funzioni di direttore dei lavori e di responsabile unico del procedimento di appalto avente ad oggetto i citati lavori di risanamento conservativo del fabbricato sito in località San Martino;
il secondo, quale appaltatore esecutore dell'opera pubblica, titolare della ditta individuale IN OV Costruzioni Edili. Il reato — per come accertato dai giudici di merito - si è realizzato mediante false attestazioni nel certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori emesso da BE in data 29.4.2015 ed in sei verbali di sospensione e ripresa dei lavori, formati apparentemente dal 20.12.2013 al 5.2.2015, ma in realtà stilati a posteriori, una volta partite le indagini, tutti atti sottoscritti anche da IN, che indicavano l'esistenza ed il perdurare di "avverse condizioni meteo" quali cause del ritardo nell'ultimazione dei lavori per 256 giorni, ritardo in realtà addebitabile all'appaltatore. Sono state ritenute sussistenti anche le aggravanti di aver commesso i fatti per eseguire ed occultare il reato di abuso d'ufficio di cui al capo E, nonché di far conseguire a IN l'ingiusto profitto del medesimo reato;
2 - il capo E, al reato di concorso in abuso d'ufficio, per aver coperto il ritardo nella consegna dei lavori relativi al fabbricato sito in località San Martino, attribuibile a responsabilità dell'appaltatore, mediante le condotte di falso ideologico descritte al capo D, nonchè l'omessa irrogazione delle penali da ritardo e della procedura di risoluzione del contratto di appalto, così procurando intenzionalmente all'appaltatore IN un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella illegittima esenzione dal pagamento di euro 102.694 euro a titolo di penale per il grave ritardo accumulato (era contestato anche il vantaggio rappresentato dall'aver mantenuto inalterata la posizione creditoria dell'appaltatore nei confronti della pubblica amministrazione, con conseguente mancato depauperamento del proprio patrimonio, per la non azionata risoluzione del contratto di appalto;
ma di tale evento del reato non si occupa la sentenza d'appello). Le discipline normative violate sono state individuate negli artt. 10, 145 D.P.R. n. 207 del 2010 e 136 d.lgs. n. 163 del 2006, che sono alla base delle norme del capitolato speciale d'appalto e del contratto d'appalto dell'opera (rispettivamente dell'art. 18 e dell'art. 6, commi 1 e 2); - il capo F, al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., riferito al solo BE, nelle sue qualità e funzioni, accusato di aver indotto in errore i funzionari della Regione Toscana, ancora una volta in relazione all'appalto relativo ai lavori eseguiti per l'immobile comunale sito in località San Martino, così procurando a IN la somma di euro 42.566,85 liquidatigli a titolo di contributo pubblico PIUSS (Piani Integrati Urbani Sviluppo Sostenibile). L'induzione in errore risulta avvenuta - secondo le sentenze di merito - attraverso artifici e raggiri attuati in sede di contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori eseguiti per l'immobile oggetto dell'appalto alla ditta di IN, gonfiando i certificati di pagamento, gli atti di liquidazione ed i mandati di pagamento relativi a tre stati di avanzamento dei lavori, simulando come spettanti all'impresa appaltatrice compensi, opere e prestazioni che in realtà erano a carico dell'appaltatore per effetto dell'art. 56 del capitolato speciale di appalto (specificamente indicati nell'imputazione). In tal modo si è procurato a IN un ingiusto profitto, con pari danno per l'ente regionale erogatore del contributo pubblico. E' stata riconosciuta anche l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione di direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento dell'appalto pubblico in relazione al quale è stato commesso il reato. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, e con atti di impugnazione distinti. I motivi verranno enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso di UI BE deduce cinque diversi motivi. 3 3.1. Il primo argomento eccepito denuncia violazione di legge per inosservanza dell'art. 526 cod. proc. pen., secondo cui il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite. Il ricorrente rappresenta che, a pag. 14 della sentenza impugnata, la Corte d'Appello fa riferimento all'utilizzazione, come prova della falsità dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori per motivi di avverse condizioni meteorologiche, di un verbale di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal coimputato IN, in data 2 e 3 marzo 2016, mai legittimamente acquisite all'istruttoria dibattimentale (né sul consenso delle parti, né mediante letture ex art. 513, comunque vietate nel caso di specie, trattandosi di dichiarazioni non rilasciate in sede di interrogatorio) ed inutilizzabili comunque, anche se contenute nella relazione della consulenza tecnica del pubblico ministero. E difatti, per giurisprudenza consolidata, le dichiarazioni rese direttamente al perito o al consulente, come anche le notizie raccolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria e già cristallizzate in atti processuali, possono essere utilizzate "solo ai fini dell'accertamento peritale" (si cita Sez. 3, n. 24145 del 14/3/2019). Né rende utilizzabili tali dichiarazioni da parte del giudice il fatto che esse siano alla base della sentenza della sezione lavoro della Corte d'Appello di Genova, datata 17.2.2022, poiché essa non è divenuta irrevocabile come richiede invece l'art. 238-bis cod. proc. pen. e in quanto si tratta di dichiarazioni assunte non nel contraddittorio tra le parti. 3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce vizio di contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in relazione ancora al reato di falso ideologico aggravato. a) Anzitutto, la difesa contesta gli argomenti utilizzati dalla Corte di merito per ritenere che i documenti considerati come falsi fossero stati creati ad arte dal ricorrente, successivamente alle indagini;
vale a dire la considerazione che essi siano stati desunti come falsi perché non consegnati dall'imputato al momento del sequestro disposto dalla Procura, eseguito il 6.7.2015, quando invece egli ne avrebbe avuto tutto l'interesse: tale circostanza è stata ritenuta dai giudici la riprova della loro formazione postuma e posticcia. Viceversa, secondo il ricorso, non vi è stato un unico momento in cui la polizia giudiziaria ha operato indagini documentali presso gli uffici coinvolti, ma più fasi, distribuitesi nel corso di circa tre anni;
inoltre, non in ogni accesso veniva consegnata tutta la documentazione della pratica, ma soltanto quella presente nei luoghi e quella eventualmente richiesta. In sintesi, la consegna postuma dei verbali, rispetto al momento del sequestro, cui pure egli ha assistito senza depositare alla polizia giudiziaria tale documentazione, che sarebbe stata eventualmente a lui favorevole, non proverebbe la loro falsità, come invece ritiene la sentenza d'appello. La sentenza impugnata valorizza contro il ricorrente una sua legittima scelta difensiva, quale il non collaborare al momento delle indagini e del sequestro. Si evidenzia ancora che, in ogni caso, il ricorrente ha consegnato i verbali 4 ritenuti falsi circa due anni prima della chiusura delle indagini, quando gli sono stati richiesti dagli inquirenti. Il ricorso eccepisce anche la mancata acquisizione agli atti del processo dei bollettini meteorologici e pluviometrici ampiamente utilizzati nella motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, poiché, pur essendo evocati nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, essi non sono stati allegati ad essa. Si deduce, altresì, il travisamento della prova costituita dai contenuti di tali bollettini meteorologici, alla luce della documentazione depositata dalla difesa, proveniente dalla rete "Meteo Apuane" e relativa ad attestazioni di condizioni meteo nei periodi di tempo di interesse, nelle quali si dà atto, tra l'altro, nella regione, di fasi anticicloniche intervallate da frequenti periodi instabili ed anche perturbati, anomali in relazione alla stagione, con ripetuti eventi temporaleschi, localmente anche di forte intensità nel mese di luglio e frequenti precipitazioni ad agosto. Secondo la difesa, da tutta la documentazione raccolta si ricavano quelle "avverse condizioni meteo" alla base dei ritardi nell'esecuzione delle opere dell'appalto e, quindi, la veridicità dei verbali ritenuti invece falsi. b) Un ulteriore motivo di censura, riguardo all'affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di falso ideologico aggravato, attiene alla circostanza che, mentre i giudici di merito hanno ritenuto che le dichiarazioni non veritiere contenute negli atti contestati al capo D si riferissero ad interi lassi di tempo intercorrenti tra i tre intervalli contestati nell'imputazione (20.12.2013-24.2.2014; 15.5.2014-29.9.2014; 13.10.2014- 9.12.2014), invece i tre verbali di sospensione dei lavori del 20.12.2013, del 15.5.2014 e del 13.10.2014 si limitano ad attestare la presenza di condizioni di tempo avverse in quei singoli giorni, e non per periodi;
e ciò è provato anche dai verbali di ripresa dei lavori, nei quali si confermava la ripresa delle operazioni. Quindi, secondo la difesa, le dichiarazioni contenute nei verbali contestati sono vere e, al più, vi potrebbe essere una violazione del dovere posto dall'art. 158, comma 6, D.P.R. n. 207 del 2010, in forza del quale il direttore dei lavori deve redigere i verbali di ripresa dei lavori "non appena venute a cessare le cause della sospensione", valutabile ex art. 323 cod. pen., con conseguente prescrizione del reato, poiché i verbali sono stati redatti nel gennaio 2016. c) La difesa sostiene, infine, che l'aggravante della fidefacenza dell'atto pubblico ricorra soltanto qualora la falsità involga un dato contemplato dall'art. 2700 cod. civ., circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie, in cui la falsa attestazione di "avverse condizioni meteo" non attiene né a dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto né ad altri fatti che il pubblico ufficiale attesta siano avvenuti in sua presenza. L'imputato ha soltanto riportato nei documenti il dato della sospensione dei lavori a causa delle condizioni meteo, traendolo dalla visione di altra documentazione. Difatti, nella causa intentata dinanzi al giudice del lavoro per altri aspetti della stessa vicenda, la Corte 5 d'Appello di Genova, sezione lavoro, per dichiarare la falsità dei verbali redatti dal ricorrente non ha avuto necessità di alcuna querela di falso né di attivare la procedura ex art. 221 cod. proc. civ., indispensabile se si fosse ritenuto l'atto fidefacente. Tale non necessità di proporre querela di falso in sede civile, qualora si intenda contestare la ripresa dei lavori come attestata nei verbali stessi, da parte dell'esecutore di essi è desumibile anche dalla giurisprudenza civile, cui il ricorrente si richiama). L'esclusione dell'aggravante ex art. 476, comma secondo, cod. pen. determinerebbe la prescrizione del reato. 3.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo all'affermazione di colpevolezza per il reato di abuso d'ufficio (capo E). La tesi difensiva è che, a seguito della novella del 2020, secondo la quale per integrare il delitto di abuso d'ufficio è necessario che dalle regole di condotta espressamente previste dalla legge e violate non "residuino margini di discrezionalità", la condotta del ricorrente non rientrerebbe nell'area di punibilità in quanto residuano significativi indici di discrezionalità dell'agire del pubblico ufficiale nel caso di specie. L'art. 145, comma 3, D.P.R. n. 207 del 2010 dispone che le penali per il ritardato adempimento delle obbligazioni risultanti dal capitolato e dal contratto d'appalto vengano parametrate, dal responsabile del procedimento, in percentuale corrispondente alla valutazione dei riflessi che il ritardo ha avuto sull'esecuzione dei lavori. Nel caso di specie, il ritardo nell'esecuzione dei lavori non ha inciso negativamente sulla corretta attuazione degli stessi: la scadenza fissata per poter rientrare nel termine per il cofinanziamento della Regione Toscana è stata infatti prorogata successivamente fino al 31.12.2015, sicchè, dal momento che i lavori di sono conclusi prima di questa scadenza, deve dedursi che i ritardi non hanno condizionato l'erogazione dei finanziamenti PIUSS al comune di Carrara. I commi sesto e ottavo del medesimo art. 145, poi, depongono nel senso che l'intero quadro prescrittivo non intenda come obbligata l'applicazione delle sanzioni per i ritardi nell'esecuzione delle opere d'appalto. Ed anche l'art. 136 d. Igs. n. 163 del 2006 lascia desumere tale conclusione: il direttore dei lavori deve accertare che i comportamenti dell'appaltatore concretino "grave inadempimento" e, una volta appurata tale evenienza, devono verificare che l'inottemperanza sia talmente seria da "compromettere la buona riuscita dei lavori". Risulta evidente, pertanto, a giudizio della difesa, che i margini di discrezionalità che caratterizzano l'attività del direttore dei lavori siano talmente ampi da non potersi ritenere configurabile il reato di abuso d'ufficio, a dispetto di quanto affermato dai giudici d'appello, i quali non hanno tenuto conto della situazione complessiva alla base dei ritardi, come desumibile dalla documentazione prodotta dalla difesa. 6 Il comma 6 ancora dell'art. 145 cit., inoltre, stabilisce che le penali vengano applicate in sede di "conto finale" e non prima, sicchè l'atto di applicazione della sanzione stilato dal ricorrente in data 21.3.2016 (cui ha fatto seguito la richiesta di disapplicazione della ditta appaltatrice e l'adesione del ricorrente a tale richiesta, con inoltro al sindaco della relazione relativa e la richiesta dell'ufficio di disapplicazione della penale) era ancora in termini, poiché solo in data 4.3.2016 sono stati ultimati i lavori, dandosi atto dei 298 giorni oltre i tempi contrattualmente fissati. Infine, non è stato provato in alcun modo il dolo intenzionale del reato: non vi è stata alcuna motivazione sugli accordi tra i due coimputati alla base della condanna, dati sostanzialmente per scontati, anche in ragione del deficit di istruttoria dovuto alla dichiarazione di prescrizione di alcuni dei reati contestati. 3.4. La quarta ragione di censura eccepisce vizio di omessa motivazione in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. (capo F) ed alle statuizioni civili disposte. In sintesi, la difesa lamenta che la sentenza impugnata abbia risposto in modo sbrigativo ed assertivo ai puntuali motivi difensivi, limitandosi a sostenere che non si erano prospettati elementi nuovi rispetto a quelli emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale "in grado di disarticolare il percorso motivazionale seguito dai primi giudici", dal punto di vista della responsabilità agli effetti penali. Agli effetti civili (anche per il risarcimento riconosciuto al comune) la carenza della motivazione sarebbe ancora più evidente poiché la sentenza d'appello ha solo confermato le statuizioni civili, ignorando le ragioni d'appello riferite all'incongruenza del quantum stabilito rispetto alle conclusioni alle quali si era giunti in sede di affermazione di colpevolezza ed alla quantificazione del danno effettuata dal pubblico ministero nell'imputazione e dichiarata dal consulente del pubblico ministero nel corso del suo esame. 3.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello là dove ha ritenuto di confermare gli argomenti contraddittori della pronuncia di primo grado, in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo F). In particolare, si evidenzia il doppio binario valutativo riservato ai contenuti della consulenza della difesa, ritenuta inutile e non condivisibile, quanto alla configurabilità del reato, e condivisibile avuto riguardo alle obiezioni relative all'impossibilità di quantificare il danno. A riprova dell'insussistenza del reato, la difesa rileva come la teste Pisani, responsabile dell'attività di audit sui programmi finanziati dalla Regione Toscana, abbia chiarito, nel corso del suo esame, che non vi era stato alcun dubbio sulla correttezza della procedura relativa ai lavori in contestazione, nonostante un ulteriore controllo. 7 4. Il ricorso di OV IN si compone di otto motivi di censura. 4.1. Il primo motivo di ricorso ha contenuto analogo a quello del primo motivo del coimputato BE, con la precisazione che si prospetta anche una "potenziale falsità" del verbale di sommarie informazioni firmato dal ricorrente e si evoca l'inutilizzabilità anche ex art. 63 cod. pen., poiché all'epoca in cui è stato sentito egli era già indagabile. Inoltre, inutile sarebbe il richiamo alla sentenza civile operato dalla pronuncia impugnata, poiché l'acquisibilità delle sentenze divenute irrevocabili sarebbe riferita dal codice di procedura penale soltanto alle sentenze emesse nel processo penale, stante il diverso statuto probatorio dei due ordinamenti processuali. 4.2. Il secondo argomento di censura è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso di BE, nella parte riportata al punto 3.2.b., e con la precisazione che la difesa ritiene si sia applicata erroneamente la figura del cd. falso implicito per desumere dalla combinazione dei contenuti dei verbali di sospensione dei lavori per avverse condizioni meteo con i contenuti dei verbali di ripresa dei lavori la falsità dell'attestazione come riferita all'intero periodo di tempo intercorrente tra tali date;
mentre invece gli atti di sospensione dei lavori devono intendersi riferiti ai soli giorni nei quali sono stati stilati e non coprono l'intero periodo. Attestare che le condizioni meteorologiche avverse siano "cessate" non significa attestare che esse siano "durate" dal momento della sospensione dei lavori sino al momento della dichiarazione di cessazione delle stesse e di ripresa dei lavori. Conseguentemente si sarebbero violati gli artt. 479 cod. pen. e 158 D.P.R. n. 207 del 2010 e si sarebbe dato vita ad un vizio di motivazione manifestamente illogica;
inoltre, l'erronea prospettazione delle condotte avrebbe anche inciso sulla valutazione del complessivo disvalore del fatto e sulla commisurazione, quindi, della pena. 4.3. Il terzo motivo di censura riecheggia i medesimi argomenti del secondo motivo del ricorrente BE, precisamente quelli sintetizzati al par.
3.2.c., collegati alla sussistenza dell'aggravante della fidefacenza solo se riferita ai contenuti stabiliti dall'art. 2700 cod. civ. che mancherebbero, secondo la difesa, nel caso di specie. La motivazione del provvedimento impugnato non risolve il dubbio su quali siano i fatti che il pubblico ufficiale abbia rilevato direttamente, in ciascuno degli atti contestati, ai fini dell'attribuzione a quella specifica attestazione della capacità probatoria privilegiata descritta dall'art. 476, comma 2, cod. pen. I verbali al centro dell'imputazione di falso in atto pubblico non sarebbero dotati del carattere fidefacente, secondo quanto si ricava anche dalla non necessità di proporre querela di falso in sede civile, qualora si intenda contestare la ripresa dei lavori come 8 attestata nei verbali stessi, da parte dell'esecutore di essi (si richiama giurisprudenza civile). 4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta l'omessa motivazione della sentenza d'appello sullo specifico motivo dedicato dal ricorrente nell'impugnazione di secondo grado a contestare, tra l'altro (ed in disparte, invece, i motivi che effettivamente, come sostenuto dalla Corte d'Appello, corrispondono alle censure del coimputato, ndr): 1) che i verbali di sospensione dei lavori si riferiscono soltanto alle "opere principali" e non anche a quelle secondarie;
2) l'inattendibilità della teste Vatteroni;
3) la mancata allegazione dei bollettini meteo considerati dalla consulente tecnica del pubblico ministero e la mancata indicazione sulle modalità di acquisizione dei dati meteo, che ha anche determinato l'omesso confronto con la documentazione meteo prodotta dalla difesa e la omessa valutazione di una prova decisiva, capace di provare che nel giorno in cui è stato redatto il primo verbale di sospensione (20.12.2023) vi erano state precipitazioni con accumulo di 10 mm;
nei giorni precedenti alla data del secondo verbale (15.5.2014) risultano esservi state precipitazioni;
nel giorno della redazione del terzo verbale (13.10.2014) vi erano state precipitazioni con 13 mm di accumulo. 4.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello che ha ritenuto le condotte continuate di falso in atto pubblico fidefacente costitutive e causali di un evento del reato di abuso d'ufficio che si è verificato precedentemente. Deve ritenersi che il reato di cui all'art. 323 cod. pen. si sia consumato, infatti, nel caso di specie, al momento in cui si è realizzato il vantaggio economico per il privato, vale a dire nel momento in cui avrebbero dovuto essere disposte le penali e ciò non è avvenuto, mentre invece vi è stata l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, il 29.4.2015. Le condotte di falso risalgono a gennaio 2016 e, quindi, non possono essere configurate - come invece fanno le sentenze di merito - come condotte costitutive dell'abuso di ufficio;
d'altra parte, individuare il momento consumativo del reato con quello in cui si è omessa l'applicazione della penale determina la retrodatazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione. Poiché al ricorrente è stata attribuita nel capo E, come unica condotta concorsuale, l'aver contribuito alla falsificazione dei verbali di sospensione dei lavori per le avverse condizioni meteo invece insussistenti, non sarebbe possibile ipotizzare a suo carico il concorso nel reato se le condotte di falso non possono ritenersi parte del configurato reato di abuso d'ufficio. Neppure può ragionarsi in termini di contributo morale desumendolo dall'accordo per commettere la turbativa d'asta contestata al capo C, di cui non sono stati chiariti meglio i dettagli né le prove relative trattandosi di reato in relazione al quale si è dichiarata la prescrizione. D'altra parte, l'accordo non sarebbe mai "esportabile" poiché un conto è essere avvantaggiato in una gara d'appalto e un altro è essere 9 avvantaggiato nel non subire conseguenze per l'omessa applicazione delle penali collegate al mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori derivati dal medesimo appalto. 4.6. La sesta censura corrisponde in linea generale al terzo motivo del ricorso BE ed eccepisce violazione di legge avuto riguardo all'affermazione di colpevolezza per il reato di abuso d'ufficio (capo E), avuto riguardo alla novella del 2020 (d.l. n. 76 del 2020, conv. in legge n. 120 del 2020), secondo la quale per integrare il delitto di abuso d'ufficio è necessario che dalle regole di condotta espressamente previste dalla legge e violate non "residuino margini di discrezionalità", sicchè la condotta del ricorrente non rientrerebbe nell'area di punibilità attualmente prevista, in quanto residuano significativi indici di discrezionalità dell'agire del pubblico ufficiale nel caso di specie. La difesa ne evidenzia alcuni indicatori: - la disapplicazione della penale ex art. 145, comma 7, D.P.R. n. 207 del 2010 in caso di inadempienze è subordinata dal legislatore ad una valutazione "di non manifesta sproporzione, rispetto all'interesse della stazione appaltante", sicchè, di conseguenza deve esserlo anche l'applicazione della penale, visto che si tratta di una tipica valutazione comparativa del contraente tra i vantaggi ed i possibili rischi nell'azionare le proprie pretese: sarebbe illogico limitare la necessità di operare tale valutazione esclusivamente alla richiesta del contraente inadempiente;
- la risoluzione del contratto d'appalto è disciplinata dall'art. 136 d.lgs. n. 152 del 2006 ma anche dalle previsioni del contratto d'appalto, che la prevede come mera facoltà (art. 6 del contratto d'appalto). 4.7. Il settimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 32- quater cod. pen. ed agli artt. 323 e 479 cod. pen., per avere la Corte d'Appello confermato l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nonostante né l'art. 323 né l'art. 479 rientrino nell'elenco tassativo dei reati per i quali tale pena accessoria è applicabile. 4.8. L'ottava censura denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha confermato le statuizioni civili senza prendere in esame i motivi d'appello specificamente formulati al riguardo. Il danno determinato alla pubblica amministrazione non sarebbe quello indicato nei provvedimenti di merito (130.000 euro, di cui 102.694,40 euro a titolo di mancata applicazione della penale e la restante somma a titolo di danno non patrimoniale), poiché alcun danno, anzi, si sarebbe prodotto per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, conclusi comunque prima del termine prorogato di consegna stabilito dalla Regione Toscana nel 31.12.2015. Si era contestato anche il quantum del danno mediante una lettura 10 congiunta dell'art. 145, comma 3, D.P.R. n. 207 del 2010 e l'art. 6, comma 2, del contratto di appalto, da cui si trae un limite complessivo della penale pari al 10% dell'importo del contratto, mentre né il contratto né il d.lgs. n. 163 del 2006 contengono una clausola di risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. A tutte tali doglianze la Corte d'Appello non ha dato risposta se non apparente, limitandosi ad una generica risposta con cui condivide la determinazione del Tribunale "sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattimento" (pag. 24 del provvedimento impugnato). 5. Ha depositato conclusioni scritte il difensore e procuratore speciale della parte civile Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna generica dell'imputato BE UI al risarcimento dei danni conseguenti al fatto-reato, da liquidarsi in separata sede previa conferma della provvisionale pari ad euro 20.000, di cui alla sentenza del Tribunale di Massa n. 343 del 26/05/2022, già confermata dalla sentenza n. 1218 del 17/04/2023 della Corte d'appello di Genova. Si chiede, altresì, che i ricorrenti vengano condannati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile in epigrafe, quantificabile in euro 1.710,00 (in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022) più accessori ed oneri di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito e che, se comuni, saranno spiegate con riguardo ad entrambi i ricorrenti. 2. Il primo motivo di ciascuno dei ricorsi degli imputati è inammissibile. La giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice stabilisce da tempo che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417). Nella specie, i ricorrenti sembrano dare per scontata la decisività, quale prova della falsità dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori per motivi di avverse condizioni meteorologiche, del verbale di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal coimputato IN, in data 2 e 3 marzo 2016, che denunciano mai legittimamente acquisite all'istruttoria dibattimentale. I ricorsi non espongono in alcun modo al Collegio detta decisività, né, d'altra parte, si confrontano con gli ulteriori argomenti spesi dalla Corte d'Appello a sostegno della conclusione di falsità dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori oggetto della contestazione di cui al capo D. 11 Tale assorbente ragione di inammissibilità rende inutile l'esame delle ulteriori ragioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate, già esposte nella sintesi dei motivi. 3. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi ed il terzo e quarto motivo del ricorso IN - dedicati a contestare la condanna dei ricorrenti per il reato di falso ex art. 476, comma secondo, cod. pen., con argomenti centrali pressochè analoghi - sono infondati. La Corte d'Appello ha spiegato ampiamente le ragioni che l'hanno portata a ritenere sussistente il reato di falso ideologico aggravato dalla fidefacenza, peraltro rispondendo a motivi di impugnazione che, nel loro nucleo essenziale, sono pressochè sovrapponibili agli argomenti che le difese hanno portato all'attenzione del Collegio, scontando anche, così, una certa attitudine reiterativa alla mera riproposizione di ragioni già spese e superate nei provvedimenti di merito. In sintesi, il falso ideologico fidefacente è stato accertato in relazione: - al certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori, emesso il 29.4.2015 da BE, nella sua qualità di pubblico ufficiale, dirigente del settore attività economiche/servizi alle imprese/progetti e finanziamenti comunitari del comune di Carrara, certificato sottoscritto anche da IN;
- a sei verbali di sospensione e ripresa dei lavori di risanamento conservativo di un fabbricato in località San Martino (lavori dei quali BE era direttore e responsabile unico del procedimento di appalto pubblico relativo), formati in epoca successiva alle indagini e nei quali si sono falsamente attestati l'esistenza ed il perdurare di "avverse condizioni meteo", quali cause di un ritardo nell'ultimazione dei lavori pari a 256 giorni, ritardo, invece, attribuibile a colpa dell'appaltatore IN. Il reato, secondo i giudici merito, è stato commesso proprio per coprire tali ritardi colpevoli della ditta appaltatrice (finalità confluita nella contestazione di abuso d'ufficio mossa ad entrambi gli imputati) e far sì che non dovessero corrispondersi penali o non vi fossero conseguenze del tipo risoluzione contrattuale dell'appalto. La sentenza impugnata ha addotto puntuali argomenti sui quali ha basato la condanna per il reato contestato al capo D a carico di entrambi gli imputati, i quali hanno prodotto materialmente, nel marzo 2016, ciascuno una parte degli atti citati, ritenuti falsi: - gli accertamenti pluviometrici hanno dimostrato che sulla Regione Toscana, alle date di attestazione delle sospensioni (con successive riprese) dei lavori non si erano verificate anomalie meteorologiche idonee a giustificare così ampi momenti di blocco dei lavori appaltati dal comune. Il tentativo delle difese di coinvolgere il Collegio, in sede di giudizio di legittimità, in un dibattito sull'attendibilità delle diverse stazioni web di rilevamento meteo e dei rispettivi risultati, nonché di convincerlo ad aderire alla tesi dei ricorrenti, circa la presenza, invece, delle condizioni metereologiche avverse attestate negli atti ritenuti falsi, si scontra, ovviamente, con i limiti insiti nell'orizzonte del sindacato della Corte di cassazione. Il giudice di legittimità non può 12 spingersi ad una rivalutazione nel merito delle prove, in assenza di manifeste illogicità della pronuncia che le ha valutate (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Inoltre, non ha rilevanza il fatto che non siano stati ritrovati agli atti - secondo la difesa - gli allegati alla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, vale a dire i bollettini meteo utilizzati per le sue conclusioni e confluiti nella sentenza impugnata: la Corte d'Appello e il primo giudice ne hanno dato ampia contezza, né esiste una disposizione che determina l'inutilizzabilità dei risultati della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio qualora non sia corredata da tutta la documentazione che si è presa in considerazione;
- il ritardo notevolissimo con cui sono stati prodotti nel corso delle indagini gli atti, poi rivelatisi ideologicamente falsi, è stato considerato - con ragioni del tutto logiche - una vera e propria "spia" della loro non veridicità e della loro formazione postuma, rispetto alle circostanze che volevano attestare. Lo iato temporale notevole tra il sequestro della documentazione amministrativa relativa all'appalto (avvenuto il 6 luglio 2015) e la consegna degli atti ritenuti falsi (avvenuta, da parte di BE, soltanto in data 1 marzo 2016) è sicuramente significativo della conclusione cui giungono i giudici di merito, nella loro doppia pronuncia conforme, anche rafforzata dalla considerazione che la documentazione "comparsa" mesi dopo l'inizio delle indagini non era corredata, come avrebbe dovuto essere, dagli atti di procedura relativi (autorizzazioni alle sospensioni, provvedimento di differimento del termine per l'ultimazione dei lavori). Ulteriore conferma logica dell'artificiosità dei contenuti degli atti oggetto di contestazione viene dalla considerazione, che evidenzia il provvedimento impugnato, su come BE, in particolare, sia stato presente nel corso delle principali attività di indagine, e in occasione del sequestro iniziale della documentazione relativa al procedimento amministrativo, senza che mai abbia fatto presente la circostanza dell'esistenza di tale documentazione: tale considerazione non mortifica eventuali scelte difensive - come invece sostiene la difesa - ma si propone, del tutto legittimamente, come chiave di lettura logica di un comportamento dell'imputato che, non perché reso nella fase delle indagini, non può assumere valore di indizio nel processo;
- gli esiti negativi del sequestro di polizia giudiziaria del 6 luglio 2015, nel corso del quale la documentazione incriminata non è stata ritrovata, e la testimonianza dell'architetto Vatteroni (oltre che quella del coimputato IN, della cui contestata utilizzabilità si è già detto che il Collegio non si occupa per la mancata deduzione circa la sua decisività come prova), a dispetto dell'apodittica critica rivolta a detto teste dal ricorso IN. La teste, esperta e qualificata per la sua posizione all'interno del procedimento d'appalto e del cantiere dei lavori, dei quali si è occupata direttamente 13 per la durata dell'esecuzione delle opera, ha chiarito fermamente che non ricordava vi fossero state sospensioni dei lavori, tantomeno nei periodi indicati nei (falsi) verbali di sospensione e ripresa;
anzi i lavori erano sempre proceduti regolarmente, segnalando come, tra la documentazione dell'appalto, risultavano presenti atti riferibili a BE incompatibili con tali sospensioni. Dinanzi a tale consistente quadro di prova, le obiezioni difensive appaiono, a dir il vero, ai limiti dell'inammissibilità, impegnate come sono nel riscrivere il senso logico-fattuale delle prove, quando non a stravolgere la determinata soluzione interpretativa della sentenza d'appello (che ha bollato come apodittiche ed indimostrate le affermazioni difensive rivolte a provare l'esistenza delle condizioni meteo avverse della cui falsa attestazione si verte). 3.1. Quanto alle censure riferite al presunto equivoco sulla durata delle sospensioni attestate negli atti del procedimento oggetto dell'imputazione, la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno chiarito che si tratta di interi lassi di tempo, intercorrenti tra le date nelle quali vengono fissate le fasulle cessazioni e le false riprese dei lavori: non può ritenersi, viceversa, come sostiene la difesa, che i documenti attestino la presenza di condizioni di tempo avverse con riguardo a quei soli, singoli giorni dei quali si dà atto, per l'evidente ragione che dare atto dell'inizio e della fine di una condizione di stallo nell'esecuzione di opere pubbliche equivale ad affermare che quelle opere sono state bloccate nella loro esecuzione per l'intero periodo di riferimento, né si comprende il senso della distinzione (evocata nel ricorso IN, in particolare) tra opere principali e secondarie, rispetto all'acclarato fermo dei lavori. In tal senso, le censure proposte sul punto si rivelano manifestamente infondate, oltre che diffusamente rivalutative e in fatto. 3.2. Infine, la fidefacenza delle attestazioni contenute nei verbali e nel certificato al centro della contestazione del capo D si ricava dalla stessa lettura dell'art. 2700 cod. civ. invocato, con prospettiva opposta, dalla difesa dei ricorrenti. Ed invero, secondo la citata disposizione, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nell'affermare che, in tema di falso ideologico in atto pubblico, affinché sia configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen, debbono ritenersi documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi dal pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto o rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, DI, Rv. 272589). In motivazione, la sentenza DI ha apprezzato come fidefacente il verbale di sopralluogo redatto da un architetto comunale nell'ambito di un controllo antiabusivismo, mentre ha escluso la 14 Al n natura fidefacente di un provvedimento di archiviazione amministrativa di un rapporto in cui si dichiarava la regolarità di opere edilizie, non direttamente attestata ma dedotta sulla base delle note del responsabile del procedimento: questi, evidentemente, deputato al controllo, nel momento in cui attesta la regolarità, attesta una circostanza da lui direttamente valutata. Si tratta di conclusioni coerenti con la lettera dell'art. 2700 cod. civ., a mente del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (tra le molte, Sez. 5, n. 2714 del 4/10/2016, Dragotta, Rv. 269049; Sez. 5, n. 39682 del 4/5/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 24768 del 31/3/2016, Caruso, Rv. 267316; Sez. 6, n. 25258 del 12/3/2015, Guidi, Rv. 263806). Del resto, in tema di falso ideologico, costituisce atto pubblico di fede privilegiata quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari, che conferisce all'atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 1, n. 7840 del 25/1/2023, Scirto, Rv. 284225). Orbene, nel caso di specie, il pubblico ufficiale ha attestato, con valore di personale accertamento, derivato dalla sua constatazione personale, che vi erano ragioni tali da giustificare, nelle rispettive date, una sospensione oppure una ripresa dei lavori dovuta alle avverse condizioni meteo: si tratta di una constatazione relativa a dati "rilevati" dal pubblico ufficiale, autore della condotta. Nel caso dei verbali di cessazione e ripresa dei lavori per motivi direttamente percepiti e riferiti nell'atto dal pubblico ufficiale, direttore dei lavori e responsabile del procedimento di appalto per lavori di esecuzione di un'opera pubblica, la natura fidefacente è, alla luce dell'art. 2700 cod. civ., immediatamente valutabile. Anche l'ulteriore documento citato nella contestazione, vale a dire il certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori d'appalto, rappresenta una vera e propria nota accertativa e finale della regolarità della procedura amministrativa, che non soltanto attesta il regolare svolgimento della procedura d'appalto ed il rispetto delle regole stabilite, ma funge anche da documento che prova la conformità al capitolato della verifica dell'opera da parte del pubblico ufficiale incaricato di seguirne le sorti. La sussistenza dell'aggravante della fidefacenza, ad effetto speciale, determina l'innalzamento del termine di prescrizione, spostandolo sino ad epoca ben successiva alla presente pronuncia di legittimità. 4. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso BE, nonché il quinto ed il sesto motivo del ricorso IN non sono inammissibili, sicchè deve essere dichiarata la prescrizione del 15 reato di abuso di ufficio loro ascritto al capo E, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza, in relazione a tale contestazione. Agli effetti civili, invece, deve disporsi annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, con riguardo a tale capo di imputazione. I ricorsi - diversamente dai casi di inammissibilità per manifesta infondatezza delle censure — sono idonei ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che consente di rilevare d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. una causa di non punibilità nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita, appunto, dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione), maturata alla data della presente pronuncia, vista la collocazione temporale dei reati, così come contestati, ed essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Al riguardo, occorre osservare che il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Si espongono, infatti, non elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza dei reati contestati ai ricorrenti, ma si lamentano vizi motivazionali ovvero si deducono violazioni di legge che avrebbero potuto condurre ad un rigetto del ricorso oppure ad annullare con rinvio al giudice penale la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 4.1. La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non esime il Collegio dall'esaminare i ricorsi agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., quanto alle ragioni che attengono specificamente alla responsabilità dei ricorrenti, essendo stati gli imputati condannati anche alle statuizioni civili in favore delle persone offese costituite parti civili (cfr. Sez. 16 , A i /1 U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273; cfr. anche, per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599). Ebbene, tra le molte ragioni agitate dai ricorrenti, si rivelano critiche fondate quelle che attengono alla mancata verifica della sussistenza del reato di abuso d'ufficio alla luce delle più recenti modifiche normative e delle conseguenti affermazioni della più attuale giurisprudenza di questa Corte regolatrice. In proposito, sinteticamente, valga rammentare che gli orientamenti dominanti di legittimità ritengono, condivisibilmente, che, in tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (ex multis, Sez. 6, n. 23794 del 7/4/2022, Graziani, Rv. 283285; Sez. 6, n. 28402 del 10/6/2022, Bobbio, Rv. 283359). La complessa motivazione della sentenza d'appello sul tema della necessitata irrogazione delle penali conseguenti ai ritardi nell'esecuzione delle opere appaltate, nonché dell'obbligato avvio della procedura di risoluzione contrattuale — entrambe conseguenze che deriverebbero dalla corretta interpretazione degli artt. 9, 133 e 136 d.lgs. n. 163 del 2006, nonché dell'art. 145 D.P.R. n. 207 del 2010 - rende plasticamente il dubbio irrisolto, da parte dei giudici, sulla discrezionalità o meno, a monte di tali valutazioni, dell'azione amministrativa di controllo e verifica sull'effettiva esistenza dei ritardi delle opere, spettante proprio al responsabile del procedimento e direttore dei lavori. Né certo si potrebbe ritenere che l'obbligo di disporre penali e quello di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale siano "ciechi", insensibili ad un anche solo minimo accertamento degli inadempimenti contrattuali (nella specie, i ritardi nell'esecuzione delle opere appaltate), il che vale a dire rientrare nel campo della discrezionalità di verifica, da parte dell'appaltante (e quindi del soggetto deputato, il responsabile del procedimento), di detti inadempimenti;
del loro significato e della loro incidenza. Non confligge con tale conclusione il fatto che sia prevista, poi, la possibilità di disapplicare la penale, ai sensi dei commi 7 ed 8 del citato art. 145, quando si riconosca la non imputabilità dei ritardi all'esecutore (il che può avvenire anche melius re perpensa, successivamente ad un'iniziale verifica di causazione colpevole del ritardo, rivelatasi 17 477A 7) inesatta); oppure quando vi sia un interesse differente della stazione appaltante, in presenza di penali manifestamente sproporzionate. Doveva, dunque, essere meglio approfondito, dai giudici d'appello, il tema dei residui margini di discrezionalità eventualmente emergenti in una materia così delicata e tecnica quale è quella degli appalti, al fine di verificare se sussistesse o meno la possibilità di ritenere ancora configurabile il reato, alla luce della novella del 2020. E tale profilo di preliminare valutazione assorbe qualsiasi altra doglianza dei ricorrenti. La prescrizione del reato, che determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al capo E, agli effetti penali, non impedisce, quindi, in presenza delle statuizioni civili irrogate, che a tale miglior accertamento provveda il giudice d'appello in seguito ad annullamento da parte del Collegio agli effetti civili;
giudice d'appello che, tuttavia, sarà quello civile competente per valore, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., così come da ultimo stabilito da Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228. 5. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso BE non sono inammissibili, sicchè si produce l'effetto di prescrizione del reato alla cui contestazione essi erano diretti per le ragioni già espresse al par. 4, essendo decorsi i termini massimi, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., anche per il delitto di truffa ex art. 640-bis cod. pen., di cui al capo F (che, collocato sino al 2015 dalla stessa imputazione, risulta prescritto alla data dell'udienza dinanzi al Collegio, calcolati i termini massimi e tenuto conto degli atti del processo, quanto alle sospensioni). La sentenza impugnata, peraltro, deve essere, anche in questo caso, annullata agli effetti civili, con riguardo alla condanna alle statuizioni civili disposte per tale imputazione, all'esito della necessaria analisi della decisione d'appello, in aderenza al disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. La lamentata carenza motivazionale dell'affermazione di responsabilità del ricorrente trova riscontro nell'incedere argomentativo della Corte d'Appello, la quale neppure evoca i motivi di impugnazione proposti dall'imputato, ma si limita ad elencare una sequela di indicatori di prospetti di contabilizzazione delle opere di risanamento conservativo del fabbricato in località San Martino (l'immobile al centro del processo), ritenuti artificiosi, non collegandoli tra loro se non sterlimente, assertivamente evidenziando la maggior affidabilità della consulenza del pubblico ministero, piuttosto che di quella della difesa. Inoltre, sono state omesse specifiche considerazioni riguardo ai motivi d'appello ed alla prova del reato, nel suo atteggiarsi come fattispecie a dolo specifico, in cui la erronea, pur ripetuta, inesattezza delle contabilizzazioni, alla quale la sentenza si rapporta, non è stata adeguatamente funzionalizzata al perseguimento, a vantaggio della ditta di IN, della percezione dell'indebito contributo pubblico facente parte dei Piani Integrati Rubani Sviluppo Sostenibile, con corrispondente danno per l'ente regionale erogatore. 18 6. Il settimo motivo del ricorso di OV IN è fondato. La Corte d'Appello ha confermato l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nonostante né l'art. 323 (peraltro oramai prescritto all'esito del giudizio di cassazione) né l'art. 479 del codice penale, in relazione ai quali era stata confermata la condanna in appello del ricorrente, rientrassero nell'elenco tassativo dei reati per i quali tale pena accessoria è applicabile. L'unico reato della contestazione, ricompreso nel novero di quelli presupposto indicati dalla lettera della legge e costituenti un elenco tassativo, è il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen, che tuttavia risultava ascritto unicamente al coimputato BE e non anche al ricorrente (ancorchè indicato come avvantaggiato nel contenuto dell'imputazione). La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione può essere irrogata esclusivamente in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 32 -quater cod. pen. e non può essere mantenuta se in appello lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione, ancorché la sentenza di condanna venga confermata in relazione ad eventuali altri reati contestati all'imputato (Sez. F, n. 35476 del 8/9/2009, L'Abbate, Rv. 244456). 6.1. Alla luce della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo F, peraltro, anche rispetto al coimputato IE IG BE deve ritenersi non più legittima la sanzione accessoria prevista dal citato art. 32 -quater cod. pen., alla luce della giurisprudenza già richiamata e senza dubbio da ribadirsi, secondo cui detta pena accessoria non può essere mantenuta se lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione (cfr. la citata sentenza L'Abbate). 6.2. Alla luce di tali premesse, il Collegio, alla luce dell'art. 620, comma primo, lett. I) cod. proc. pen. può procedere direttamente a eliminare la predetta sanzione accessoria nei confronti di entrambi gli imputati, con statuizione di annullamento senza rinvio. 7. Le censure inserite nell'ultimo motivo del ricorso IN, relative alla quantificazione del danno e alle statuizioni civili complessivamente inerenti al reato di abuso d'ufficio, che deve dichiararsi prescritto (capo E), ed al reato di falso in atto pubblico fidefacente (capo D), in relazione al quale, invece, la condanna diviene definitiva agli effetti penali, sono assorbite dall'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, già esposto al par. 4, quanto al reato di cui all'art. 323 cod. pen., nonché dalla necessità di annullare agli effetti civili la sentenza limitatamente al capo D, per rideterminare il danno che si riterrà sussistente da tale condotta ed eventualmente dalle valutazioni del giudice civile in merito alla responsabilità agli effetti civili derivata dal reato prescritto. Rideterminazione che, per i suoi contenuti discrezionali, non può essere svolta in questa sede. 19 4A/*)
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi E) ed F) perché estinti per prescrizione, eliminando le relative pene. Rigetta i ricorsi agli effetti penali limitatamente al reato di cui al capo D). Annulla la medesima sentenza agli effetti civili limitatamente ai reati di cui capi E) ed F) e, limitatamente alla quantificazione del danno, quanto al reato di cui al capo D) con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle pene accessorie di cui all'art. 32 -quater cod. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi uditi i difensori: L'avv. ANTONIO ANGELO SCARANO deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. NICOLA GENTINI deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. LUCA LATTANZI insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. LUCA PIETRINI insiste nell'accoglimento del ricorso. innL) Penale Sent. Sez. 5 Num. 23292 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Massa che ha condannato UI BE e OV IN alla pena, rispettivamente, di tre anni e 4 mesi di reclusione e tre anni e due mesi di reclusione, in relazione alle imputazioni contestate ad entrambi in concorso ai capi D ed E, nonché, il solo BE, in relazione anche al capo F, dichiarando non doversi procedere per prescrizione quanto ai capi B e C ed assolvendo, invece, BE dal reato ascrittogli al capo A (un'ipotesi di concussione ai danni di un consorzio di giostrai e spettacoli viaggianti) perché il fatto non sussiste. Le imputazioni del processo hanno acceso un faro su alcune condotte di gestione delle attività di appalti nel comune di Carrara, di cui UI BE era dipendente nella qualità di dirigente del settore "Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e Finanziamenti Comunitari", commesse in concorso con alcuni imprenditori del settore edilizio, uno dei quali è OV IN, titolare della ditta appaltatrice coinvolta nelle imputazioni C, D, E, F, relative all'appalto pubblico avente ad oggetto i lavori di risanamento conservativo di un fabbricato in località San Martino, da destinare ad ufficio informazione, accoglienza turistica e ristoro comunale, finanziati con fondi europei di sviluppo regionale. Al netto della contestazione di cui al capo A, le altre imputazioni hanno ad oggetto gli appalti di alcuni lavori pubblici commissionati dal comune di Carrara. In particolare, i capi di imputazione residui D, E, F (ed anche il capo C, relativo al reato prescritto di turbativa d'asta), ritenuti provati dalle sentenze di merito, attengono: - il capo D, al reato di falso ideologico continuato, aggravato ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., commesso in concorso tra loro da BE e IN, il primo nelle funzioni di direttore dei lavori e di responsabile unico del procedimento di appalto avente ad oggetto i citati lavori di risanamento conservativo del fabbricato sito in località San Martino;
il secondo, quale appaltatore esecutore dell'opera pubblica, titolare della ditta individuale IN OV Costruzioni Edili. Il reato — per come accertato dai giudici di merito - si è realizzato mediante false attestazioni nel certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori emesso da BE in data 29.4.2015 ed in sei verbali di sospensione e ripresa dei lavori, formati apparentemente dal 20.12.2013 al 5.2.2015, ma in realtà stilati a posteriori, una volta partite le indagini, tutti atti sottoscritti anche da IN, che indicavano l'esistenza ed il perdurare di "avverse condizioni meteo" quali cause del ritardo nell'ultimazione dei lavori per 256 giorni, ritardo in realtà addebitabile all'appaltatore. Sono state ritenute sussistenti anche le aggravanti di aver commesso i fatti per eseguire ed occultare il reato di abuso d'ufficio di cui al capo E, nonché di far conseguire a IN l'ingiusto profitto del medesimo reato;
2 - il capo E, al reato di concorso in abuso d'ufficio, per aver coperto il ritardo nella consegna dei lavori relativi al fabbricato sito in località San Martino, attribuibile a responsabilità dell'appaltatore, mediante le condotte di falso ideologico descritte al capo D, nonchè l'omessa irrogazione delle penali da ritardo e della procedura di risoluzione del contratto di appalto, così procurando intenzionalmente all'appaltatore IN un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella illegittima esenzione dal pagamento di euro 102.694 euro a titolo di penale per il grave ritardo accumulato (era contestato anche il vantaggio rappresentato dall'aver mantenuto inalterata la posizione creditoria dell'appaltatore nei confronti della pubblica amministrazione, con conseguente mancato depauperamento del proprio patrimonio, per la non azionata risoluzione del contratto di appalto;
ma di tale evento del reato non si occupa la sentenza d'appello). Le discipline normative violate sono state individuate negli artt. 10, 145 D.P.R. n. 207 del 2010 e 136 d.lgs. n. 163 del 2006, che sono alla base delle norme del capitolato speciale d'appalto e del contratto d'appalto dell'opera (rispettivamente dell'art. 18 e dell'art. 6, commi 1 e 2); - il capo F, al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., riferito al solo BE, nelle sue qualità e funzioni, accusato di aver indotto in errore i funzionari della Regione Toscana, ancora una volta in relazione all'appalto relativo ai lavori eseguiti per l'immobile comunale sito in località San Martino, così procurando a IN la somma di euro 42.566,85 liquidatigli a titolo di contributo pubblico PIUSS (Piani Integrati Urbani Sviluppo Sostenibile). L'induzione in errore risulta avvenuta - secondo le sentenze di merito - attraverso artifici e raggiri attuati in sede di contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori eseguiti per l'immobile oggetto dell'appalto alla ditta di IN, gonfiando i certificati di pagamento, gli atti di liquidazione ed i mandati di pagamento relativi a tre stati di avanzamento dei lavori, simulando come spettanti all'impresa appaltatrice compensi, opere e prestazioni che in realtà erano a carico dell'appaltatore per effetto dell'art. 56 del capitolato speciale di appalto (specificamente indicati nell'imputazione). In tal modo si è procurato a IN un ingiusto profitto, con pari danno per l'ente regionale erogatore del contributo pubblico. E' stata riconosciuta anche l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione di direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento dell'appalto pubblico in relazione al quale è stato commesso il reato. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, e con atti di impugnazione distinti. I motivi verranno enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso di UI BE deduce cinque diversi motivi. 3 3.1. Il primo argomento eccepito denuncia violazione di legge per inosservanza dell'art. 526 cod. proc. pen., secondo cui il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite. Il ricorrente rappresenta che, a pag. 14 della sentenza impugnata, la Corte d'Appello fa riferimento all'utilizzazione, come prova della falsità dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori per motivi di avverse condizioni meteorologiche, di un verbale di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal coimputato IN, in data 2 e 3 marzo 2016, mai legittimamente acquisite all'istruttoria dibattimentale (né sul consenso delle parti, né mediante letture ex art. 513, comunque vietate nel caso di specie, trattandosi di dichiarazioni non rilasciate in sede di interrogatorio) ed inutilizzabili comunque, anche se contenute nella relazione della consulenza tecnica del pubblico ministero. E difatti, per giurisprudenza consolidata, le dichiarazioni rese direttamente al perito o al consulente, come anche le notizie raccolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria e già cristallizzate in atti processuali, possono essere utilizzate "solo ai fini dell'accertamento peritale" (si cita Sez. 3, n. 24145 del 14/3/2019). Né rende utilizzabili tali dichiarazioni da parte del giudice il fatto che esse siano alla base della sentenza della sezione lavoro della Corte d'Appello di Genova, datata 17.2.2022, poiché essa non è divenuta irrevocabile come richiede invece l'art. 238-bis cod. proc. pen. e in quanto si tratta di dichiarazioni assunte non nel contraddittorio tra le parti. 3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce vizio di contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in relazione ancora al reato di falso ideologico aggravato. a) Anzitutto, la difesa contesta gli argomenti utilizzati dalla Corte di merito per ritenere che i documenti considerati come falsi fossero stati creati ad arte dal ricorrente, successivamente alle indagini;
vale a dire la considerazione che essi siano stati desunti come falsi perché non consegnati dall'imputato al momento del sequestro disposto dalla Procura, eseguito il 6.7.2015, quando invece egli ne avrebbe avuto tutto l'interesse: tale circostanza è stata ritenuta dai giudici la riprova della loro formazione postuma e posticcia. Viceversa, secondo il ricorso, non vi è stato un unico momento in cui la polizia giudiziaria ha operato indagini documentali presso gli uffici coinvolti, ma più fasi, distribuitesi nel corso di circa tre anni;
inoltre, non in ogni accesso veniva consegnata tutta la documentazione della pratica, ma soltanto quella presente nei luoghi e quella eventualmente richiesta. In sintesi, la consegna postuma dei verbali, rispetto al momento del sequestro, cui pure egli ha assistito senza depositare alla polizia giudiziaria tale documentazione, che sarebbe stata eventualmente a lui favorevole, non proverebbe la loro falsità, come invece ritiene la sentenza d'appello. La sentenza impugnata valorizza contro il ricorrente una sua legittima scelta difensiva, quale il non collaborare al momento delle indagini e del sequestro. Si evidenzia ancora che, in ogni caso, il ricorrente ha consegnato i verbali 4 ritenuti falsi circa due anni prima della chiusura delle indagini, quando gli sono stati richiesti dagli inquirenti. Il ricorso eccepisce anche la mancata acquisizione agli atti del processo dei bollettini meteorologici e pluviometrici ampiamente utilizzati nella motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, poiché, pur essendo evocati nella relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, essi non sono stati allegati ad essa. Si deduce, altresì, il travisamento della prova costituita dai contenuti di tali bollettini meteorologici, alla luce della documentazione depositata dalla difesa, proveniente dalla rete "Meteo Apuane" e relativa ad attestazioni di condizioni meteo nei periodi di tempo di interesse, nelle quali si dà atto, tra l'altro, nella regione, di fasi anticicloniche intervallate da frequenti periodi instabili ed anche perturbati, anomali in relazione alla stagione, con ripetuti eventi temporaleschi, localmente anche di forte intensità nel mese di luglio e frequenti precipitazioni ad agosto. Secondo la difesa, da tutta la documentazione raccolta si ricavano quelle "avverse condizioni meteo" alla base dei ritardi nell'esecuzione delle opere dell'appalto e, quindi, la veridicità dei verbali ritenuti invece falsi. b) Un ulteriore motivo di censura, riguardo all'affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di falso ideologico aggravato, attiene alla circostanza che, mentre i giudici di merito hanno ritenuto che le dichiarazioni non veritiere contenute negli atti contestati al capo D si riferissero ad interi lassi di tempo intercorrenti tra i tre intervalli contestati nell'imputazione (20.12.2013-24.2.2014; 15.5.2014-29.9.2014; 13.10.2014- 9.12.2014), invece i tre verbali di sospensione dei lavori del 20.12.2013, del 15.5.2014 e del 13.10.2014 si limitano ad attestare la presenza di condizioni di tempo avverse in quei singoli giorni, e non per periodi;
e ciò è provato anche dai verbali di ripresa dei lavori, nei quali si confermava la ripresa delle operazioni. Quindi, secondo la difesa, le dichiarazioni contenute nei verbali contestati sono vere e, al più, vi potrebbe essere una violazione del dovere posto dall'art. 158, comma 6, D.P.R. n. 207 del 2010, in forza del quale il direttore dei lavori deve redigere i verbali di ripresa dei lavori "non appena venute a cessare le cause della sospensione", valutabile ex art. 323 cod. pen., con conseguente prescrizione del reato, poiché i verbali sono stati redatti nel gennaio 2016. c) La difesa sostiene, infine, che l'aggravante della fidefacenza dell'atto pubblico ricorra soltanto qualora la falsità involga un dato contemplato dall'art. 2700 cod. civ., circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie, in cui la falsa attestazione di "avverse condizioni meteo" non attiene né a dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto né ad altri fatti che il pubblico ufficiale attesta siano avvenuti in sua presenza. L'imputato ha soltanto riportato nei documenti il dato della sospensione dei lavori a causa delle condizioni meteo, traendolo dalla visione di altra documentazione. Difatti, nella causa intentata dinanzi al giudice del lavoro per altri aspetti della stessa vicenda, la Corte 5 d'Appello di Genova, sezione lavoro, per dichiarare la falsità dei verbali redatti dal ricorrente non ha avuto necessità di alcuna querela di falso né di attivare la procedura ex art. 221 cod. proc. civ., indispensabile se si fosse ritenuto l'atto fidefacente. Tale non necessità di proporre querela di falso in sede civile, qualora si intenda contestare la ripresa dei lavori come attestata nei verbali stessi, da parte dell'esecutore di essi è desumibile anche dalla giurisprudenza civile, cui il ricorrente si richiama). L'esclusione dell'aggravante ex art. 476, comma secondo, cod. pen. determinerebbe la prescrizione del reato. 3.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo all'affermazione di colpevolezza per il reato di abuso d'ufficio (capo E). La tesi difensiva è che, a seguito della novella del 2020, secondo la quale per integrare il delitto di abuso d'ufficio è necessario che dalle regole di condotta espressamente previste dalla legge e violate non "residuino margini di discrezionalità", la condotta del ricorrente non rientrerebbe nell'area di punibilità in quanto residuano significativi indici di discrezionalità dell'agire del pubblico ufficiale nel caso di specie. L'art. 145, comma 3, D.P.R. n. 207 del 2010 dispone che le penali per il ritardato adempimento delle obbligazioni risultanti dal capitolato e dal contratto d'appalto vengano parametrate, dal responsabile del procedimento, in percentuale corrispondente alla valutazione dei riflessi che il ritardo ha avuto sull'esecuzione dei lavori. Nel caso di specie, il ritardo nell'esecuzione dei lavori non ha inciso negativamente sulla corretta attuazione degli stessi: la scadenza fissata per poter rientrare nel termine per il cofinanziamento della Regione Toscana è stata infatti prorogata successivamente fino al 31.12.2015, sicchè, dal momento che i lavori di sono conclusi prima di questa scadenza, deve dedursi che i ritardi non hanno condizionato l'erogazione dei finanziamenti PIUSS al comune di Carrara. I commi sesto e ottavo del medesimo art. 145, poi, depongono nel senso che l'intero quadro prescrittivo non intenda come obbligata l'applicazione delle sanzioni per i ritardi nell'esecuzione delle opere d'appalto. Ed anche l'art. 136 d. Igs. n. 163 del 2006 lascia desumere tale conclusione: il direttore dei lavori deve accertare che i comportamenti dell'appaltatore concretino "grave inadempimento" e, una volta appurata tale evenienza, devono verificare che l'inottemperanza sia talmente seria da "compromettere la buona riuscita dei lavori". Risulta evidente, pertanto, a giudizio della difesa, che i margini di discrezionalità che caratterizzano l'attività del direttore dei lavori siano talmente ampi da non potersi ritenere configurabile il reato di abuso d'ufficio, a dispetto di quanto affermato dai giudici d'appello, i quali non hanno tenuto conto della situazione complessiva alla base dei ritardi, come desumibile dalla documentazione prodotta dalla difesa. 6 Il comma 6 ancora dell'art. 145 cit., inoltre, stabilisce che le penali vengano applicate in sede di "conto finale" e non prima, sicchè l'atto di applicazione della sanzione stilato dal ricorrente in data 21.3.2016 (cui ha fatto seguito la richiesta di disapplicazione della ditta appaltatrice e l'adesione del ricorrente a tale richiesta, con inoltro al sindaco della relazione relativa e la richiesta dell'ufficio di disapplicazione della penale) era ancora in termini, poiché solo in data 4.3.2016 sono stati ultimati i lavori, dandosi atto dei 298 giorni oltre i tempi contrattualmente fissati. Infine, non è stato provato in alcun modo il dolo intenzionale del reato: non vi è stata alcuna motivazione sugli accordi tra i due coimputati alla base della condanna, dati sostanzialmente per scontati, anche in ragione del deficit di istruttoria dovuto alla dichiarazione di prescrizione di alcuni dei reati contestati. 3.4. La quarta ragione di censura eccepisce vizio di omessa motivazione in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. (capo F) ed alle statuizioni civili disposte. In sintesi, la difesa lamenta che la sentenza impugnata abbia risposto in modo sbrigativo ed assertivo ai puntuali motivi difensivi, limitandosi a sostenere che non si erano prospettati elementi nuovi rispetto a quelli emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale "in grado di disarticolare il percorso motivazionale seguito dai primi giudici", dal punto di vista della responsabilità agli effetti penali. Agli effetti civili (anche per il risarcimento riconosciuto al comune) la carenza della motivazione sarebbe ancora più evidente poiché la sentenza d'appello ha solo confermato le statuizioni civili, ignorando le ragioni d'appello riferite all'incongruenza del quantum stabilito rispetto alle conclusioni alle quali si era giunti in sede di affermazione di colpevolezza ed alla quantificazione del danno effettuata dal pubblico ministero nell'imputazione e dichiarata dal consulente del pubblico ministero nel corso del suo esame. 3.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia manifesta illogicità della motivazione della sentenza d'appello là dove ha ritenuto di confermare gli argomenti contraddittori della pronuncia di primo grado, in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo F). In particolare, si evidenzia il doppio binario valutativo riservato ai contenuti della consulenza della difesa, ritenuta inutile e non condivisibile, quanto alla configurabilità del reato, e condivisibile avuto riguardo alle obiezioni relative all'impossibilità di quantificare il danno. A riprova dell'insussistenza del reato, la difesa rileva come la teste Pisani, responsabile dell'attività di audit sui programmi finanziati dalla Regione Toscana, abbia chiarito, nel corso del suo esame, che non vi era stato alcun dubbio sulla correttezza della procedura relativa ai lavori in contestazione, nonostante un ulteriore controllo. 7 4. Il ricorso di OV IN si compone di otto motivi di censura. 4.1. Il primo motivo di ricorso ha contenuto analogo a quello del primo motivo del coimputato BE, con la precisazione che si prospetta anche una "potenziale falsità" del verbale di sommarie informazioni firmato dal ricorrente e si evoca l'inutilizzabilità anche ex art. 63 cod. pen., poiché all'epoca in cui è stato sentito egli era già indagabile. Inoltre, inutile sarebbe il richiamo alla sentenza civile operato dalla pronuncia impugnata, poiché l'acquisibilità delle sentenze divenute irrevocabili sarebbe riferita dal codice di procedura penale soltanto alle sentenze emesse nel processo penale, stante il diverso statuto probatorio dei due ordinamenti processuali. 4.2. Il secondo argomento di censura è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso di BE, nella parte riportata al punto 3.2.b., e con la precisazione che la difesa ritiene si sia applicata erroneamente la figura del cd. falso implicito per desumere dalla combinazione dei contenuti dei verbali di sospensione dei lavori per avverse condizioni meteo con i contenuti dei verbali di ripresa dei lavori la falsità dell'attestazione come riferita all'intero periodo di tempo intercorrente tra tali date;
mentre invece gli atti di sospensione dei lavori devono intendersi riferiti ai soli giorni nei quali sono stati stilati e non coprono l'intero periodo. Attestare che le condizioni meteorologiche avverse siano "cessate" non significa attestare che esse siano "durate" dal momento della sospensione dei lavori sino al momento della dichiarazione di cessazione delle stesse e di ripresa dei lavori. Conseguentemente si sarebbero violati gli artt. 479 cod. pen. e 158 D.P.R. n. 207 del 2010 e si sarebbe dato vita ad un vizio di motivazione manifestamente illogica;
inoltre, l'erronea prospettazione delle condotte avrebbe anche inciso sulla valutazione del complessivo disvalore del fatto e sulla commisurazione, quindi, della pena. 4.3. Il terzo motivo di censura riecheggia i medesimi argomenti del secondo motivo del ricorrente BE, precisamente quelli sintetizzati al par.
3.2.c., collegati alla sussistenza dell'aggravante della fidefacenza solo se riferita ai contenuti stabiliti dall'art. 2700 cod. civ. che mancherebbero, secondo la difesa, nel caso di specie. La motivazione del provvedimento impugnato non risolve il dubbio su quali siano i fatti che il pubblico ufficiale abbia rilevato direttamente, in ciascuno degli atti contestati, ai fini dell'attribuzione a quella specifica attestazione della capacità probatoria privilegiata descritta dall'art. 476, comma 2, cod. pen. I verbali al centro dell'imputazione di falso in atto pubblico non sarebbero dotati del carattere fidefacente, secondo quanto si ricava anche dalla non necessità di proporre querela di falso in sede civile, qualora si intenda contestare la ripresa dei lavori come 8 attestata nei verbali stessi, da parte dell'esecutore di essi (si richiama giurisprudenza civile). 4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta l'omessa motivazione della sentenza d'appello sullo specifico motivo dedicato dal ricorrente nell'impugnazione di secondo grado a contestare, tra l'altro (ed in disparte, invece, i motivi che effettivamente, come sostenuto dalla Corte d'Appello, corrispondono alle censure del coimputato, ndr): 1) che i verbali di sospensione dei lavori si riferiscono soltanto alle "opere principali" e non anche a quelle secondarie;
2) l'inattendibilità della teste Vatteroni;
3) la mancata allegazione dei bollettini meteo considerati dalla consulente tecnica del pubblico ministero e la mancata indicazione sulle modalità di acquisizione dei dati meteo, che ha anche determinato l'omesso confronto con la documentazione meteo prodotta dalla difesa e la omessa valutazione di una prova decisiva, capace di provare che nel giorno in cui è stato redatto il primo verbale di sospensione (20.12.2023) vi erano state precipitazioni con accumulo di 10 mm;
nei giorni precedenti alla data del secondo verbale (15.5.2014) risultano esservi state precipitazioni;
nel giorno della redazione del terzo verbale (13.10.2014) vi erano state precipitazioni con 13 mm di accumulo. 4.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello che ha ritenuto le condotte continuate di falso in atto pubblico fidefacente costitutive e causali di un evento del reato di abuso d'ufficio che si è verificato precedentemente. Deve ritenersi che il reato di cui all'art. 323 cod. pen. si sia consumato, infatti, nel caso di specie, al momento in cui si è realizzato il vantaggio economico per il privato, vale a dire nel momento in cui avrebbero dovuto essere disposte le penali e ciò non è avvenuto, mentre invece vi è stata l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, il 29.4.2015. Le condotte di falso risalgono a gennaio 2016 e, quindi, non possono essere configurate - come invece fanno le sentenze di merito - come condotte costitutive dell'abuso di ufficio;
d'altra parte, individuare il momento consumativo del reato con quello in cui si è omessa l'applicazione della penale determina la retrodatazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione. Poiché al ricorrente è stata attribuita nel capo E, come unica condotta concorsuale, l'aver contribuito alla falsificazione dei verbali di sospensione dei lavori per le avverse condizioni meteo invece insussistenti, non sarebbe possibile ipotizzare a suo carico il concorso nel reato se le condotte di falso non possono ritenersi parte del configurato reato di abuso d'ufficio. Neppure può ragionarsi in termini di contributo morale desumendolo dall'accordo per commettere la turbativa d'asta contestata al capo C, di cui non sono stati chiariti meglio i dettagli né le prove relative trattandosi di reato in relazione al quale si è dichiarata la prescrizione. D'altra parte, l'accordo non sarebbe mai "esportabile" poiché un conto è essere avvantaggiato in una gara d'appalto e un altro è essere 9 avvantaggiato nel non subire conseguenze per l'omessa applicazione delle penali collegate al mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori derivati dal medesimo appalto. 4.6. La sesta censura corrisponde in linea generale al terzo motivo del ricorso BE ed eccepisce violazione di legge avuto riguardo all'affermazione di colpevolezza per il reato di abuso d'ufficio (capo E), avuto riguardo alla novella del 2020 (d.l. n. 76 del 2020, conv. in legge n. 120 del 2020), secondo la quale per integrare il delitto di abuso d'ufficio è necessario che dalle regole di condotta espressamente previste dalla legge e violate non "residuino margini di discrezionalità", sicchè la condotta del ricorrente non rientrerebbe nell'area di punibilità attualmente prevista, in quanto residuano significativi indici di discrezionalità dell'agire del pubblico ufficiale nel caso di specie. La difesa ne evidenzia alcuni indicatori: - la disapplicazione della penale ex art. 145, comma 7, D.P.R. n. 207 del 2010 in caso di inadempienze è subordinata dal legislatore ad una valutazione "di non manifesta sproporzione, rispetto all'interesse della stazione appaltante", sicchè, di conseguenza deve esserlo anche l'applicazione della penale, visto che si tratta di una tipica valutazione comparativa del contraente tra i vantaggi ed i possibili rischi nell'azionare le proprie pretese: sarebbe illogico limitare la necessità di operare tale valutazione esclusivamente alla richiesta del contraente inadempiente;
- la risoluzione del contratto d'appalto è disciplinata dall'art. 136 d.lgs. n. 152 del 2006 ma anche dalle previsioni del contratto d'appalto, che la prevede come mera facoltà (art. 6 del contratto d'appalto). 4.7. Il settimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 32- quater cod. pen. ed agli artt. 323 e 479 cod. pen., per avere la Corte d'Appello confermato l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nonostante né l'art. 323 né l'art. 479 rientrino nell'elenco tassativo dei reati per i quali tale pena accessoria è applicabile. 4.8. L'ottava censura denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha confermato le statuizioni civili senza prendere in esame i motivi d'appello specificamente formulati al riguardo. Il danno determinato alla pubblica amministrazione non sarebbe quello indicato nei provvedimenti di merito (130.000 euro, di cui 102.694,40 euro a titolo di mancata applicazione della penale e la restante somma a titolo di danno non patrimoniale), poiché alcun danno, anzi, si sarebbe prodotto per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, conclusi comunque prima del termine prorogato di consegna stabilito dalla Regione Toscana nel 31.12.2015. Si era contestato anche il quantum del danno mediante una lettura 10 congiunta dell'art. 145, comma 3, D.P.R. n. 207 del 2010 e l'art. 6, comma 2, del contratto di appalto, da cui si trae un limite complessivo della penale pari al 10% dell'importo del contratto, mentre né il contratto né il d.lgs. n. 163 del 2006 contengono una clausola di risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. A tutte tali doglianze la Corte d'Appello non ha dato risposta se non apparente, limitandosi ad una generica risposta con cui condivide la determinazione del Tribunale "sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattimento" (pag. 24 del provvedimento impugnato). 5. Ha depositato conclusioni scritte il difensore e procuratore speciale della parte civile Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto dei ricorsi e la condanna generica dell'imputato BE UI al risarcimento dei danni conseguenti al fatto-reato, da liquidarsi in separata sede previa conferma della provvisionale pari ad euro 20.000, di cui alla sentenza del Tribunale di Massa n. 343 del 26/05/2022, già confermata dalla sentenza n. 1218 del 17/04/2023 della Corte d'appello di Genova. Si chiede, altresì, che i ricorrenti vengano condannati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile in epigrafe, quantificabile in euro 1.710,00 (in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022) più accessori ed oneri di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito e che, se comuni, saranno spiegate con riguardo ad entrambi i ricorrenti. 2. Il primo motivo di ciascuno dei ricorsi degli imputati è inammissibile. La giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice stabilisce da tempo che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417). Nella specie, i ricorrenti sembrano dare per scontata la decisività, quale prova della falsità dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori per motivi di avverse condizioni meteorologiche, del verbale di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal coimputato IN, in data 2 e 3 marzo 2016, che denunciano mai legittimamente acquisite all'istruttoria dibattimentale. I ricorsi non espongono in alcun modo al Collegio detta decisività, né, d'altra parte, si confrontano con gli ulteriori argomenti spesi dalla Corte d'Appello a sostegno della conclusione di falsità dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori oggetto della contestazione di cui al capo D. 11 Tale assorbente ragione di inammissibilità rende inutile l'esame delle ulteriori ragioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate, già esposte nella sintesi dei motivi. 3. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi ed il terzo e quarto motivo del ricorso IN - dedicati a contestare la condanna dei ricorrenti per il reato di falso ex art. 476, comma secondo, cod. pen., con argomenti centrali pressochè analoghi - sono infondati. La Corte d'Appello ha spiegato ampiamente le ragioni che l'hanno portata a ritenere sussistente il reato di falso ideologico aggravato dalla fidefacenza, peraltro rispondendo a motivi di impugnazione che, nel loro nucleo essenziale, sono pressochè sovrapponibili agli argomenti che le difese hanno portato all'attenzione del Collegio, scontando anche, così, una certa attitudine reiterativa alla mera riproposizione di ragioni già spese e superate nei provvedimenti di merito. In sintesi, il falso ideologico fidefacente è stato accertato in relazione: - al certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori, emesso il 29.4.2015 da BE, nella sua qualità di pubblico ufficiale, dirigente del settore attività economiche/servizi alle imprese/progetti e finanziamenti comunitari del comune di Carrara, certificato sottoscritto anche da IN;
- a sei verbali di sospensione e ripresa dei lavori di risanamento conservativo di un fabbricato in località San Martino (lavori dei quali BE era direttore e responsabile unico del procedimento di appalto pubblico relativo), formati in epoca successiva alle indagini e nei quali si sono falsamente attestati l'esistenza ed il perdurare di "avverse condizioni meteo", quali cause di un ritardo nell'ultimazione dei lavori pari a 256 giorni, ritardo, invece, attribuibile a colpa dell'appaltatore IN. Il reato, secondo i giudici merito, è stato commesso proprio per coprire tali ritardi colpevoli della ditta appaltatrice (finalità confluita nella contestazione di abuso d'ufficio mossa ad entrambi gli imputati) e far sì che non dovessero corrispondersi penali o non vi fossero conseguenze del tipo risoluzione contrattuale dell'appalto. La sentenza impugnata ha addotto puntuali argomenti sui quali ha basato la condanna per il reato contestato al capo D a carico di entrambi gli imputati, i quali hanno prodotto materialmente, nel marzo 2016, ciascuno una parte degli atti citati, ritenuti falsi: - gli accertamenti pluviometrici hanno dimostrato che sulla Regione Toscana, alle date di attestazione delle sospensioni (con successive riprese) dei lavori non si erano verificate anomalie meteorologiche idonee a giustificare così ampi momenti di blocco dei lavori appaltati dal comune. Il tentativo delle difese di coinvolgere il Collegio, in sede di giudizio di legittimità, in un dibattito sull'attendibilità delle diverse stazioni web di rilevamento meteo e dei rispettivi risultati, nonché di convincerlo ad aderire alla tesi dei ricorrenti, circa la presenza, invece, delle condizioni metereologiche avverse attestate negli atti ritenuti falsi, si scontra, ovviamente, con i limiti insiti nell'orizzonte del sindacato della Corte di cassazione. Il giudice di legittimità non può 12 spingersi ad una rivalutazione nel merito delle prove, in assenza di manifeste illogicità della pronuncia che le ha valutate (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Inoltre, non ha rilevanza il fatto che non siano stati ritrovati agli atti - secondo la difesa - gli allegati alla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, vale a dire i bollettini meteo utilizzati per le sue conclusioni e confluiti nella sentenza impugnata: la Corte d'Appello e il primo giudice ne hanno dato ampia contezza, né esiste una disposizione che determina l'inutilizzabilità dei risultati della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio qualora non sia corredata da tutta la documentazione che si è presa in considerazione;
- il ritardo notevolissimo con cui sono stati prodotti nel corso delle indagini gli atti, poi rivelatisi ideologicamente falsi, è stato considerato - con ragioni del tutto logiche - una vera e propria "spia" della loro non veridicità e della loro formazione postuma, rispetto alle circostanze che volevano attestare. Lo iato temporale notevole tra il sequestro della documentazione amministrativa relativa all'appalto (avvenuto il 6 luglio 2015) e la consegna degli atti ritenuti falsi (avvenuta, da parte di BE, soltanto in data 1 marzo 2016) è sicuramente significativo della conclusione cui giungono i giudici di merito, nella loro doppia pronuncia conforme, anche rafforzata dalla considerazione che la documentazione "comparsa" mesi dopo l'inizio delle indagini non era corredata, come avrebbe dovuto essere, dagli atti di procedura relativi (autorizzazioni alle sospensioni, provvedimento di differimento del termine per l'ultimazione dei lavori). Ulteriore conferma logica dell'artificiosità dei contenuti degli atti oggetto di contestazione viene dalla considerazione, che evidenzia il provvedimento impugnato, su come BE, in particolare, sia stato presente nel corso delle principali attività di indagine, e in occasione del sequestro iniziale della documentazione relativa al procedimento amministrativo, senza che mai abbia fatto presente la circostanza dell'esistenza di tale documentazione: tale considerazione non mortifica eventuali scelte difensive - come invece sostiene la difesa - ma si propone, del tutto legittimamente, come chiave di lettura logica di un comportamento dell'imputato che, non perché reso nella fase delle indagini, non può assumere valore di indizio nel processo;
- gli esiti negativi del sequestro di polizia giudiziaria del 6 luglio 2015, nel corso del quale la documentazione incriminata non è stata ritrovata, e la testimonianza dell'architetto Vatteroni (oltre che quella del coimputato IN, della cui contestata utilizzabilità si è già detto che il Collegio non si occupa per la mancata deduzione circa la sua decisività come prova), a dispetto dell'apodittica critica rivolta a detto teste dal ricorso IN. La teste, esperta e qualificata per la sua posizione all'interno del procedimento d'appalto e del cantiere dei lavori, dei quali si è occupata direttamente 13 per la durata dell'esecuzione delle opera, ha chiarito fermamente che non ricordava vi fossero state sospensioni dei lavori, tantomeno nei periodi indicati nei (falsi) verbali di sospensione e ripresa;
anzi i lavori erano sempre proceduti regolarmente, segnalando come, tra la documentazione dell'appalto, risultavano presenti atti riferibili a BE incompatibili con tali sospensioni. Dinanzi a tale consistente quadro di prova, le obiezioni difensive appaiono, a dir il vero, ai limiti dell'inammissibilità, impegnate come sono nel riscrivere il senso logico-fattuale delle prove, quando non a stravolgere la determinata soluzione interpretativa della sentenza d'appello (che ha bollato come apodittiche ed indimostrate le affermazioni difensive rivolte a provare l'esistenza delle condizioni meteo avverse della cui falsa attestazione si verte). 3.1. Quanto alle censure riferite al presunto equivoco sulla durata delle sospensioni attestate negli atti del procedimento oggetto dell'imputazione, la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno chiarito che si tratta di interi lassi di tempo, intercorrenti tra le date nelle quali vengono fissate le fasulle cessazioni e le false riprese dei lavori: non può ritenersi, viceversa, come sostiene la difesa, che i documenti attestino la presenza di condizioni di tempo avverse con riguardo a quei soli, singoli giorni dei quali si dà atto, per l'evidente ragione che dare atto dell'inizio e della fine di una condizione di stallo nell'esecuzione di opere pubbliche equivale ad affermare che quelle opere sono state bloccate nella loro esecuzione per l'intero periodo di riferimento, né si comprende il senso della distinzione (evocata nel ricorso IN, in particolare) tra opere principali e secondarie, rispetto all'acclarato fermo dei lavori. In tal senso, le censure proposte sul punto si rivelano manifestamente infondate, oltre che diffusamente rivalutative e in fatto. 3.2. Infine, la fidefacenza delle attestazioni contenute nei verbali e nel certificato al centro della contestazione del capo D si ricava dalla stessa lettura dell'art. 2700 cod. civ. invocato, con prospettiva opposta, dalla difesa dei ricorrenti. Ed invero, secondo la citata disposizione, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nell'affermare che, in tema di falso ideologico in atto pubblico, affinché sia configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen, debbono ritenersi documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi dal pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto o rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, DI, Rv. 272589). In motivazione, la sentenza DI ha apprezzato come fidefacente il verbale di sopralluogo redatto da un architetto comunale nell'ambito di un controllo antiabusivismo, mentre ha escluso la 14 Al n natura fidefacente di un provvedimento di archiviazione amministrativa di un rapporto in cui si dichiarava la regolarità di opere edilizie, non direttamente attestata ma dedotta sulla base delle note del responsabile del procedimento: questi, evidentemente, deputato al controllo, nel momento in cui attesta la regolarità, attesta una circostanza da lui direttamente valutata. Si tratta di conclusioni coerenti con la lettera dell'art. 2700 cod. civ., a mente del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (tra le molte, Sez. 5, n. 2714 del 4/10/2016, Dragotta, Rv. 269049; Sez. 5, n. 39682 del 4/5/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 24768 del 31/3/2016, Caruso, Rv. 267316; Sez. 6, n. 25258 del 12/3/2015, Guidi, Rv. 263806). Del resto, in tema di falso ideologico, costituisce atto pubblico di fede privilegiata quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari, che conferisce all'atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 1, n. 7840 del 25/1/2023, Scirto, Rv. 284225). Orbene, nel caso di specie, il pubblico ufficiale ha attestato, con valore di personale accertamento, derivato dalla sua constatazione personale, che vi erano ragioni tali da giustificare, nelle rispettive date, una sospensione oppure una ripresa dei lavori dovuta alle avverse condizioni meteo: si tratta di una constatazione relativa a dati "rilevati" dal pubblico ufficiale, autore della condotta. Nel caso dei verbali di cessazione e ripresa dei lavori per motivi direttamente percepiti e riferiti nell'atto dal pubblico ufficiale, direttore dei lavori e responsabile del procedimento di appalto per lavori di esecuzione di un'opera pubblica, la natura fidefacente è, alla luce dell'art. 2700 cod. civ., immediatamente valutabile. Anche l'ulteriore documento citato nella contestazione, vale a dire il certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori d'appalto, rappresenta una vera e propria nota accertativa e finale della regolarità della procedura amministrativa, che non soltanto attesta il regolare svolgimento della procedura d'appalto ed il rispetto delle regole stabilite, ma funge anche da documento che prova la conformità al capitolato della verifica dell'opera da parte del pubblico ufficiale incaricato di seguirne le sorti. La sussistenza dell'aggravante della fidefacenza, ad effetto speciale, determina l'innalzamento del termine di prescrizione, spostandolo sino ad epoca ben successiva alla presente pronuncia di legittimità. 4. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso BE, nonché il quinto ed il sesto motivo del ricorso IN non sono inammissibili, sicchè deve essere dichiarata la prescrizione del 15 reato di abuso di ufficio loro ascritto al capo E, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza, in relazione a tale contestazione. Agli effetti civili, invece, deve disporsi annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, con riguardo a tale capo di imputazione. I ricorsi - diversamente dai casi di inammissibilità per manifesta infondatezza delle censure — sono idonei ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che consente di rilevare d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. una causa di non punibilità nelle more intervenuta, nel caso di specie costituita, appunto, dalla prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione), maturata alla data della presente pronuncia, vista la collocazione temporale dei reati, così come contestati, ed essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Al riguardo, occorre osservare che il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Si espongono, infatti, non elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza dei reati contestati ai ricorrenti, ma si lamentano vizi motivazionali ovvero si deducono violazioni di legge che avrebbero potuto condurre ad un rigetto del ricorso oppure ad annullare con rinvio al giudice penale la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 4.1. La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non esime il Collegio dall'esaminare i ricorsi agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., quanto alle ragioni che attengono specificamente alla responsabilità dei ricorrenti, essendo stati gli imputati condannati anche alle statuizioni civili in favore delle persone offese costituite parti civili (cfr. Sez. 16 , A i /1 U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273; cfr. anche, per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599). Ebbene, tra le molte ragioni agitate dai ricorrenti, si rivelano critiche fondate quelle che attengono alla mancata verifica della sussistenza del reato di abuso d'ufficio alla luce delle più recenti modifiche normative e delle conseguenti affermazioni della più attuale giurisprudenza di questa Corte regolatrice. In proposito, sinteticamente, valga rammentare che gli orientamenti dominanti di legittimità ritengono, condivisibilmente, che, in tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (ex multis, Sez. 6, n. 23794 del 7/4/2022, Graziani, Rv. 283285; Sez. 6, n. 28402 del 10/6/2022, Bobbio, Rv. 283359). La complessa motivazione della sentenza d'appello sul tema della necessitata irrogazione delle penali conseguenti ai ritardi nell'esecuzione delle opere appaltate, nonché dell'obbligato avvio della procedura di risoluzione contrattuale — entrambe conseguenze che deriverebbero dalla corretta interpretazione degli artt. 9, 133 e 136 d.lgs. n. 163 del 2006, nonché dell'art. 145 D.P.R. n. 207 del 2010 - rende plasticamente il dubbio irrisolto, da parte dei giudici, sulla discrezionalità o meno, a monte di tali valutazioni, dell'azione amministrativa di controllo e verifica sull'effettiva esistenza dei ritardi delle opere, spettante proprio al responsabile del procedimento e direttore dei lavori. Né certo si potrebbe ritenere che l'obbligo di disporre penali e quello di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale siano "ciechi", insensibili ad un anche solo minimo accertamento degli inadempimenti contrattuali (nella specie, i ritardi nell'esecuzione delle opere appaltate), il che vale a dire rientrare nel campo della discrezionalità di verifica, da parte dell'appaltante (e quindi del soggetto deputato, il responsabile del procedimento), di detti inadempimenti;
del loro significato e della loro incidenza. Non confligge con tale conclusione il fatto che sia prevista, poi, la possibilità di disapplicare la penale, ai sensi dei commi 7 ed 8 del citato art. 145, quando si riconosca la non imputabilità dei ritardi all'esecutore (il che può avvenire anche melius re perpensa, successivamente ad un'iniziale verifica di causazione colpevole del ritardo, rivelatasi 17 477A 7) inesatta); oppure quando vi sia un interesse differente della stazione appaltante, in presenza di penali manifestamente sproporzionate. Doveva, dunque, essere meglio approfondito, dai giudici d'appello, il tema dei residui margini di discrezionalità eventualmente emergenti in una materia così delicata e tecnica quale è quella degli appalti, al fine di verificare se sussistesse o meno la possibilità di ritenere ancora configurabile il reato, alla luce della novella del 2020. E tale profilo di preliminare valutazione assorbe qualsiasi altra doglianza dei ricorrenti. La prescrizione del reato, che determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al capo E, agli effetti penali, non impedisce, quindi, in presenza delle statuizioni civili irrogate, che a tale miglior accertamento provveda il giudice d'appello in seguito ad annullamento da parte del Collegio agli effetti civili;
giudice d'appello che, tuttavia, sarà quello civile competente per valore, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., così come da ultimo stabilito da Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228. 5. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso BE non sono inammissibili, sicchè si produce l'effetto di prescrizione del reato alla cui contestazione essi erano diretti per le ragioni già espresse al par. 4, essendo decorsi i termini massimi, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., anche per il delitto di truffa ex art. 640-bis cod. pen., di cui al capo F (che, collocato sino al 2015 dalla stessa imputazione, risulta prescritto alla data dell'udienza dinanzi al Collegio, calcolati i termini massimi e tenuto conto degli atti del processo, quanto alle sospensioni). La sentenza impugnata, peraltro, deve essere, anche in questo caso, annullata agli effetti civili, con riguardo alla condanna alle statuizioni civili disposte per tale imputazione, all'esito della necessaria analisi della decisione d'appello, in aderenza al disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. La lamentata carenza motivazionale dell'affermazione di responsabilità del ricorrente trova riscontro nell'incedere argomentativo della Corte d'Appello, la quale neppure evoca i motivi di impugnazione proposti dall'imputato, ma si limita ad elencare una sequela di indicatori di prospetti di contabilizzazione delle opere di risanamento conservativo del fabbricato in località San Martino (l'immobile al centro del processo), ritenuti artificiosi, non collegandoli tra loro se non sterlimente, assertivamente evidenziando la maggior affidabilità della consulenza del pubblico ministero, piuttosto che di quella della difesa. Inoltre, sono state omesse specifiche considerazioni riguardo ai motivi d'appello ed alla prova del reato, nel suo atteggiarsi come fattispecie a dolo specifico, in cui la erronea, pur ripetuta, inesattezza delle contabilizzazioni, alla quale la sentenza si rapporta, non è stata adeguatamente funzionalizzata al perseguimento, a vantaggio della ditta di IN, della percezione dell'indebito contributo pubblico facente parte dei Piani Integrati Rubani Sviluppo Sostenibile, con corrispondente danno per l'ente regionale erogatore. 18 6. Il settimo motivo del ricorso di OV IN è fondato. La Corte d'Appello ha confermato l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione nonostante né l'art. 323 (peraltro oramai prescritto all'esito del giudizio di cassazione) né l'art. 479 del codice penale, in relazione ai quali era stata confermata la condanna in appello del ricorrente, rientrassero nell'elenco tassativo dei reati per i quali tale pena accessoria è applicabile. L'unico reato della contestazione, ricompreso nel novero di quelli presupposto indicati dalla lettera della legge e costituenti un elenco tassativo, è il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen, che tuttavia risultava ascritto unicamente al coimputato BE e non anche al ricorrente (ancorchè indicato come avvantaggiato nel contenuto dell'imputazione). La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione può essere irrogata esclusivamente in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 32 -quater cod. pen. e non può essere mantenuta se in appello lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione, ancorché la sentenza di condanna venga confermata in relazione ad eventuali altri reati contestati all'imputato (Sez. F, n. 35476 del 8/9/2009, L'Abbate, Rv. 244456). 6.1. Alla luce della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo F, peraltro, anche rispetto al coimputato IE IG BE deve ritenersi non più legittima la sanzione accessoria prevista dal citato art. 32 -quater cod. pen., alla luce della giurisprudenza già richiamata e senza dubbio da ribadirsi, secondo cui detta pena accessoria non può essere mantenuta se lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione (cfr. la citata sentenza L'Abbate). 6.2. Alla luce di tali premesse, il Collegio, alla luce dell'art. 620, comma primo, lett. I) cod. proc. pen. può procedere direttamente a eliminare la predetta sanzione accessoria nei confronti di entrambi gli imputati, con statuizione di annullamento senza rinvio. 7. Le censure inserite nell'ultimo motivo del ricorso IN, relative alla quantificazione del danno e alle statuizioni civili complessivamente inerenti al reato di abuso d'ufficio, che deve dichiararsi prescritto (capo E), ed al reato di falso in atto pubblico fidefacente (capo D), in relazione al quale, invece, la condanna diviene definitiva agli effetti penali, sono assorbite dall'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, già esposto al par. 4, quanto al reato di cui all'art. 323 cod. pen., nonché dalla necessità di annullare agli effetti civili la sentenza limitatamente al capo D, per rideterminare il danno che si riterrà sussistente da tale condotta ed eventualmente dalle valutazioni del giudice civile in merito alla responsabilità agli effetti civili derivata dal reato prescritto. Rideterminazione che, per i suoi contenuti discrezionali, non può essere svolta in questa sede. 19 4A/*)
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi E) ed F) perché estinti per prescrizione, eliminando le relative pene. Rigetta i ricorsi agli effetti penali limitatamente al reato di cui al capo D). Annulla la medesima sentenza agli effetti civili limitatamente ai reati di cui capi E) ed F) e, limitatamente alla quantificazione del danno, quanto al reato di cui al capo D) con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle pene accessorie di cui all'art. 32 -quater cod. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024.