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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 449/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Rodà e l'Avv. Borello del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Lentasio n. 8
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: ricostruzione carriera, retribuzione All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 13 gennaio 2025, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
[...]
Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale
Accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno 2013, operato a discapito della ricorrente e, per l'effetto, condannare il a attribuire alla CP_1 professoressa il collocamento nella fascia stipendiale 28/34 dal 1 Parte_2 gennaio 2024, anziché dal 1 gennaio 2025 e conseguentemente accertare che, in costanza di servizio, l'esponente avrà diritto a percepire la successiva fascia 35 a decorrere dal 1/01/2030, anziché dal 1/01/2031
Sempre in Via principale
Condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione della ricorrente e/o a risarcire il danno subito, corrispondendo l'importo di € 1.903,23 o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari.
Si costituivano in giudizio il
[...]
Controparte_2
eccependo l'infondatezza in fatto e in
[...] diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 24 giugno 2025, il
Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come risulta dalla documentazione di causa, è una Parte_1 docente di scuola media superiore di ruolo sin dall'Anno Scolastico 2000/2001, attualmente in servizio presso il Liceo Galvani di Milano (doc. 1, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, la parte ricorrente lamenta di aver subito un blocco di carriera nell'anno 2013, nonostante il servizio sia stato regolarmente reso per l'intera annualità.
Parte attrice deduce quanto segue: “Dal documento prodotto quale numero 1, emerge, inoltre, come la Professoressa conseguirà la successiva fascia 28 il 1 gennaio del 2025. Pt_1
Avendo, inoltre, la ricorrente dimostrato di avere prestato servizio durante l'anno solare 2013, anche da quanto emerge dal Cud 2014 (doc n° 3), qui si chiede che detto anno venga riconosciuto ai fini economici e contributivi e che vengano corrisposte anche le differenze retributive di mesi 12, quali
2 differenze tra la fascia 28/34 alla fascia 21/27. Durante l'anno solare 2013, infatti, la professoressa , infatti, ha subito il blocco della carriera, poi considerato illegittimo dalla Pt_1
Consulta e anche dalla Corte di Cassazione, come meglio si dira infra. Ne consegue che con il sopracitato ricorso si intende chiedere il riconoscimento dell'anno 2013 e conseguentemente anche della acquisizione della fascia 28 a decorrere dal 1 gennaio 2024 anziché dal 1 gennaio 2025”
(pagg. 1-2, ricorso).
Parte ricorrente insiste, pertanto, il riconoscimento dell'Anno Scolastico 2013 che le avrebbe consentito di anticipare il conseguimento della fascia 28.
*** * ***
2. Il ricorso non può essere accolto.
*
2.1. Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziato il Supremo
Collegio.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se
3 congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
*
2.2. Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
4 Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
*
2.3. Alla luce dei principi appena richiamati, non può che concludersi per l'infondatezza della pretesa attorea: domanda volta a ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità
2013 che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
Per completezza, giova evidenziare come questo Tribunale abbia già superato ulteriori questioni opportunamente osservando: “in sede di discussione i procuratori del ricorrente hanno eccepito che, in forza dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, verrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea, giacché la misura afflittiva disposta, in questa sede contestata, si protrarrebbe oltre la misura del necessario. La doglianza, ad avviso del giudicante, non coglie nel segno se si considera che, come già sopra accennato, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possono comunque essere recuperati, per quanto tramite la contrattazione collettiva, il che rende la misura non necessariamente definitiva quanto agli effetti”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 4 giugno 2025, n. 2596).
Deve escludersi, infine, che – a fronte di una domanda limitata al riconoscimento dell'annualità ai soli fini economici e di progressione di carriera – possa darsi luogo a un riconoscimento dell'anno 2013 nei limiti delineati dalla Corte di Cassazione.
****
3.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
* 3.1. La novità della questione interpretativa e la presenza di precedenti di merito difformi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti.
5 Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 24 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Rodà e l'Avv. Borello del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, via Lentasio n. 8
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: ricostruzione carriera, retribuzione All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 13 gennaio 2025, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
[...]
Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale
Accertare e dichiarare l'illegittimità del blocco della progressione per l'anno 2013, operato a discapito della ricorrente e, per l'effetto, condannare il a attribuire alla CP_1 professoressa il collocamento nella fascia stipendiale 28/34 dal 1 Parte_2 gennaio 2024, anziché dal 1 gennaio 2025 e conseguentemente accertare che, in costanza di servizio, l'esponente avrà diritto a percepire la successiva fascia 35 a decorrere dal 1/01/2030, anziché dal 1/01/2031
Sempre in Via principale
Condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione della ricorrente e/o a risarcire il danno subito, corrispondendo l'importo di € 1.903,23 o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari.
Si costituivano in giudizio il
[...]
Controparte_2
eccependo l'infondatezza in fatto e in
[...] diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 24 giugno 2025, il
Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come risulta dalla documentazione di causa, è una Parte_1 docente di scuola media superiore di ruolo sin dall'Anno Scolastico 2000/2001, attualmente in servizio presso il Liceo Galvani di Milano (doc. 1, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, la parte ricorrente lamenta di aver subito un blocco di carriera nell'anno 2013, nonostante il servizio sia stato regolarmente reso per l'intera annualità.
Parte attrice deduce quanto segue: “Dal documento prodotto quale numero 1, emerge, inoltre, come la Professoressa conseguirà la successiva fascia 28 il 1 gennaio del 2025. Pt_1
Avendo, inoltre, la ricorrente dimostrato di avere prestato servizio durante l'anno solare 2013, anche da quanto emerge dal Cud 2014 (doc n° 3), qui si chiede che detto anno venga riconosciuto ai fini economici e contributivi e che vengano corrisposte anche le differenze retributive di mesi 12, quali
2 differenze tra la fascia 28/34 alla fascia 21/27. Durante l'anno solare 2013, infatti, la professoressa , infatti, ha subito il blocco della carriera, poi considerato illegittimo dalla Pt_1
Consulta e anche dalla Corte di Cassazione, come meglio si dira infra. Ne consegue che con il sopracitato ricorso si intende chiedere il riconoscimento dell'anno 2013 e conseguentemente anche della acquisizione della fascia 28 a decorrere dal 1 gennaio 2024 anziché dal 1 gennaio 2025”
(pagg. 1-2, ricorso).
Parte ricorrente insiste, pertanto, il riconoscimento dell'Anno Scolastico 2013 che le avrebbe consentito di anticipare il conseguimento della fascia 28.
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2. Il ricorso non può essere accolto.
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2.1. Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziato il Supremo
Collegio.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se
3 congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
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2.2. Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
4 Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
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2.3. Alla luce dei principi appena richiamati, non può che concludersi per l'infondatezza della pretesa attorea: domanda volta a ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità
2013 che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
Per completezza, giova evidenziare come questo Tribunale abbia già superato ulteriori questioni opportunamente osservando: “in sede di discussione i procuratori del ricorrente hanno eccepito che, in forza dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, verrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea, giacché la misura afflittiva disposta, in questa sede contestata, si protrarrebbe oltre la misura del necessario. La doglianza, ad avviso del giudicante, non coglie nel segno se si considera che, come già sopra accennato, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possono comunque essere recuperati, per quanto tramite la contrattazione collettiva, il che rende la misura non necessariamente definitiva quanto agli effetti”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 4 giugno 2025, n. 2596).
Deve escludersi, infine, che – a fronte di una domanda limitata al riconoscimento dell'annualità ai soli fini economici e di progressione di carriera – possa darsi luogo a un riconoscimento dell'anno 2013 nei limiti delineati dalla Corte di Cassazione.
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Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
* 3.1. La novità della questione interpretativa e la presenza di precedenti di merito difformi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti.
5 Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 24 giugno 2025
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dott.ssa Chiara COLOSIMO
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