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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - RB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249005663428000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249005663428000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249005663428000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249005663428000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 553/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 5.2.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 12520249005663428000 notificata il 12.12.2024 con cui l'Agenzia delle Entrate SS – a seguito dell'emissione della cartella di pagamento n. 12520080018031720000 - richiedeva il pagamento della somma di euro 11.338,08 per crediti IRAP, IRPEF e IVA, oltre interessie e sanzioni, anno di imposta 2005.
Nei motivi di impugnazione il ricorrente eccepiva quanto segue: 1) mancata notifica della cartella di pagamento prodromica;
2) prescrizione della pretesa tributaria.
Con atto datato 11.4.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale chiedeva il rigetto del ricorso per i motivi compiutamente indicati nelle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Dall'analisi degli atti allegati dalla resistente si rileva che il ricorrente ha regolarmente ricevuto l'atto prodromico divenendo definitivo non avendo il contribuente proposto impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 d. lgvo 31 dicembre 1992, n. 546.
In particolare la cartella di pagamento prodromica è stata regolarmente notificata al ricorrente il 18.12.2008, tanto che in seguito ha chiesto la rateazione (da cui è decaduto per mancato pagamento).
In seguito, il medesimo ricorrente ha ricevuto nel 2018 una precedente intimazione di pagamento, idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Sul punto, anche in ordine al profilo della prescrzione, è intervenuta di recente la Cassazione, la quale ha precisato che “In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate)” (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024)
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - RB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249005663428000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249005663428000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249005663428000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249005663428000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 553/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 5.2.2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 12520249005663428000 notificata il 12.12.2024 con cui l'Agenzia delle Entrate SS – a seguito dell'emissione della cartella di pagamento n. 12520080018031720000 - richiedeva il pagamento della somma di euro 11.338,08 per crediti IRAP, IRPEF e IVA, oltre interessie e sanzioni, anno di imposta 2005.
Nei motivi di impugnazione il ricorrente eccepiva quanto segue: 1) mancata notifica della cartella di pagamento prodromica;
2) prescrizione della pretesa tributaria.
Con atto datato 11.4.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale chiedeva il rigetto del ricorso per i motivi compiutamente indicati nelle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
Dall'analisi degli atti allegati dalla resistente si rileva che il ricorrente ha regolarmente ricevuto l'atto prodromico divenendo definitivo non avendo il contribuente proposto impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 d. lgvo 31 dicembre 1992, n. 546.
In particolare la cartella di pagamento prodromica è stata regolarmente notificata al ricorrente il 18.12.2008, tanto che in seguito ha chiesto la rateazione (da cui è decaduto per mancato pagamento).
In seguito, il medesimo ricorrente ha ricevuto nel 2018 una precedente intimazione di pagamento, idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Sul punto, anche in ordine al profilo della prescrzione, è intervenuta di recente la Cassazione, la quale ha precisato che “In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate)” (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024)
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte soccombente alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti.