Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2025, proposto da NO RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati n. 23 e domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Casalvelino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 537/2022 - RG n. 1861/2012 (cui è stato riunito il procedimento 1862/2012) - Repert. n. 548/2022 del 20/07/2022 - resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata il 20.07.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso ritualmente notificato e depositato in data 07.07.2025, il ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe con cui il Comune di Casalvelino è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio liquidate “ in € 11.810,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, i.v.a e c.p.a, con attribuzione all’avv. RE NO ”.
Il ricorrente ha evidenziato: il passaggio in giudicato della sentenza predetta nonché l’avvenuta notifica all’ente civico intimato, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Ha quindi concluso in ricorso chiedendo che all’amministrazione intimata sia ordinata l’esecuzione della sentenza predetta, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
2. Il Comune di Casalvelino non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 27.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 17.07.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario di Vallo della Lucania (allegata al ricorso);
- eseguita in data 07.03.2024 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (v. allegato al ricorso intitolato “consegna”);
- le statuizioni contenute nel dispositivo della azionata sentenza risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento delle somme ivi contemplate, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata.
5. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme indicate nella sentenza da ottemperare.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
Va poi ricordato che, come da precedente giurisprudenza anche di questo Tribunale, non sono dovute, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle per l’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore.
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della p.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5446).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Casalvelino e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Comune di Casalvelino al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
NA SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SA | LU SO |
IL SEGRETARIO