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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala - Via Garibaldi 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1034212024 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il
14/11/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 28.01.2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di pagamento Prot. n. 103421 del 06.11.2024, notificato con raccomandata ricevuta il17.12.2024 ed a mezzo dea quale è stato ingiunto il pagamento di euro 3.715,00 per asserita TARI non versata relativa agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023 riguardante l'immobile sito in Luogo_1 Indirizzo_1, piano terra e contraddistinto in catasto con il foglio di mappa Catastali_1.
Ha eccepito di avere sempre regolarmente versato l'imposta per l'immobile in parola mentre con riferimento ad altro appartamento sito al primo piano dello stesso stabile e contrassegnato da altro subalterno (Catastali_2) ne ha eccepito la non debenza giusta testamento olografo del 17.12.1998 a mezzo del quale Nominativo_1, madre dell'odierna ricorrente, ebbe a disporre dei suoi beni immobili siti in Luogo_1 Indirizzo_1 lasciando l'appartamento del piano terra alla figlia Ricorrente_1 e l'appartamento sito al primo piano al figlio Nominativo_2.
Resiste il Comune di Marsala il quale chiede il rigetto dell'opposizione.
Quest'ultima appare infondata.
Impregiudicata la circostanza della successione intervenuta riguardo l'immobile di primo piano in precedenza condotto dalla Ricorrente_1 quale titolare della ditta individuale Ditta_1
e quindi transitato in capo al fratello Nominativo_2, quello che rileva nel presente giudizio e l'imposizione sul piano terra pacificamente pervenuto alla Ricorrente_1.
Rispetto a tale cespite la parte non ha provveduto a denunciarne la titolarità quale abitazione principale mentre, sotto altro profilo, non ha opposto plausibili prove dell'avventa estinzione delle pendenze azionate avendo documentato attestazioni di '
versamento relative alla ditta esercente l'attività commerciale al primo piano non rilevanti nel procedimento che ci occupa.
Tato basta per ritenere l'infondatezza della proposta opposizione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della Ricorrente_1 al pagamento delle spese in favore del
Comune di Marsala (erroneamente indicato come Ader in dispositivo) che liquida in complessivi € 300,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Ader delle spese del giudizio che liquida come in parte motiva.
Così deciso in Trapani addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
LE De RI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala - Via Garibaldi 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1034212024 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il
14/11/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 28.01.2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di pagamento Prot. n. 103421 del 06.11.2024, notificato con raccomandata ricevuta il17.12.2024 ed a mezzo dea quale è stato ingiunto il pagamento di euro 3.715,00 per asserita TARI non versata relativa agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023 riguardante l'immobile sito in Luogo_1 Indirizzo_1, piano terra e contraddistinto in catasto con il foglio di mappa Catastali_1.
Ha eccepito di avere sempre regolarmente versato l'imposta per l'immobile in parola mentre con riferimento ad altro appartamento sito al primo piano dello stesso stabile e contrassegnato da altro subalterno (Catastali_2) ne ha eccepito la non debenza giusta testamento olografo del 17.12.1998 a mezzo del quale Nominativo_1, madre dell'odierna ricorrente, ebbe a disporre dei suoi beni immobili siti in Luogo_1 Indirizzo_1 lasciando l'appartamento del piano terra alla figlia Ricorrente_1 e l'appartamento sito al primo piano al figlio Nominativo_2.
Resiste il Comune di Marsala il quale chiede il rigetto dell'opposizione.
Quest'ultima appare infondata.
Impregiudicata la circostanza della successione intervenuta riguardo l'immobile di primo piano in precedenza condotto dalla Ricorrente_1 quale titolare della ditta individuale Ditta_1
e quindi transitato in capo al fratello Nominativo_2, quello che rileva nel presente giudizio e l'imposizione sul piano terra pacificamente pervenuto alla Ricorrente_1.
Rispetto a tale cespite la parte non ha provveduto a denunciarne la titolarità quale abitazione principale mentre, sotto altro profilo, non ha opposto plausibili prove dell'avventa estinzione delle pendenze azionate avendo documentato attestazioni di '
versamento relative alla ditta esercente l'attività commerciale al primo piano non rilevanti nel procedimento che ci occupa.
Tato basta per ritenere l'infondatezza della proposta opposizione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della Ricorrente_1 al pagamento delle spese in favore del
Comune di Marsala (erroneamente indicato come Ader in dispositivo) che liquida in complessivi € 300,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Ader delle spese del giudizio che liquida come in parte motiva.
Così deciso in Trapani addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
LE De RI