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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa SE MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2507/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Parte_1 C.F._1
TT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Duca del Mare n. 24, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LO EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Custoza, 3, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
, (c.f. E (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Borrelli ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Piazzale Gorizia n.11, giuste procure in atti;
INTERVENUTI
pagina 1 di 5 Con l'intervento del PM - in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 10.7.1999 in Doganella di Ninfa con la e che Controparte_1 dall'unione erano nati il 25.11.1999 e il 6.1.2004. I coniugi si erano separati CP_2 CP_3 consensualmente, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Latina in data 29.1.2008 e successivamente, con sentenza parziale n. 1170/2014 il Tribunale di Latina dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con sentenza n. 1934/2016 lo stesso Tribunale poneva a carico del ricorrente l'obbligo del versamento in favore della di un assegno CP_1 mensile di € 350,00 a titolo di concorso per il mantenimento di ciascuno dei figli, oltre al contributo per le spese straordinarie e ad un assegno di mantenimento per la resistente pari ad €
200,00. Deduceva che con decreto del 16.10.2018 il Tribunale modificava su richiesta congiunta le statuizioni relative al mantenimento dei figli, stabilendo a carico del ricorrente un contributo in favore della pari ad € 400,00 per ciascun figlio. Sosteneva parte ricorrente che la figlia CP_1
a seguito della partecipazione ai corsi di una scuola di formazione privata da CP_3 parrucchiera, riconosciuta dalla Regione Lazio, era stata assunta con decorrenza dal 20.3.2024 presso la percependo uno stipendio mensile di € 720,00 al netto.
Considerato che
tale CP_4 circostanza aveva reso economicamente indipendente, il ricorrente sosteneva che il CP_3 relativo assegno posto a suo carico, pari ad €470,00 mensili per effetto della rivalutazione monetaria, non fosse più giustificato.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Latina, in considerazione delle mutate condizioni familiari ed economiche delle parti e del raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia di modificare le condizioni della sentenza n. Controparte_3
1934/2016 e del decreto cron. 237/2018 del 16.10.2018 e, quindi, “Revocare, a far data dal deposito del presente ricorso, l'obbligo del ricorrente al contributo mensile per il mantenimento della figlia e al contributo per le spese straordinarie. Con la richiesta di condanna alle CP_3 spese nella sola ipotesi di opposizione della resistente alla domanda”.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio deducendo che le parti in data 15.01.2025 avevano Controparte_1 sottoscritto un accordo transattivo sulla questione oggetto di causa del seguente tenore: “….A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, le parti del presente atto unitamente ai figli e hanno raggiunto un accordo transattivo CP_3 CP_2 nei seguenti termini: 1) Con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, il Part Signor Giudici si impegna a corrispondere direttamente a ciascuno dei figli, mensilmente,
l'importo di € 470,00 sino alla data del 31.12.2025; 2) La Signora dichiara di essere CP_1
d'accordo per la corresponsione del contributo paterno al mantenimento dei figli direttamente in loro favore, in considerazione della maggiore età da essi da tempo raggiunta, della indipendenza economica già ottenuta da e della indipendenza economica che a breve anche CP_3 CP_2 raggiungerà; 3) Le parti dichiarano di aver concordato che a decorrere dal 01.01.2026 il Signor nulla più dovrà versare ai figli a titolo di contributo per il loro rispettivo Parte_1 mantenimento, né alla madre né ai figli;
4) Le parti si impegnano a presenziare in udienza per la conferma delle conciliazione del giudizio pendente, a spese compensate, alle condizioni sopra concordate anche con i figli;
dichiarano inoltre di aver così disciplinato e definito ogni pregresso rapporto economico tra di esse. Sottoscrivono la presente scrittura le parti e i rispettivi difensori, per l'autentica delle firme e per la rinuncia alla solidarietà prevista dall'art.
13 della Legge professionale”.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di Latina di confermare la modifica delle condizioni di divorzio come da transazione convenuta tra le parti il 15.01.2025 con spese di lite compensate.
Gli atti venivano comunicati al PM che non formulava osservazioni.
All'udienza del 18.02.2024 il Giudice, alla luce dell'accordo depositato, da un lato rilevava che il versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne presupponeva la sua costituzione in giudizio con espressa richiesta in tal senso;
dall'altro lato osservava che, dalle dichiarazioni rese dalle parti, emergeva come il secondogenito fosse allo stato non economicamente autosufficiente, sicché appariva manifestamente inammissibile prevedere un termine di scadenza dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in assenza della prova dell'avvenuta acquisizione di indipendenza economica.
Con atto di intervento volontario, depositato il 13.03.2025, intervenivano in giudizio e CP_3
aderendo all'accordo concluso tra i loro genitori. Precisavano, che Controparte_2 [...] aveva iniziato a lavorare il 04.03.2025 con contratto di apprendistato presso la CP_2
pagina 3 di 5 Keytech srl di Roma, con una retribuzione mensile di circa 800,00 euro. Pertanto, concludevano per l'omologa dell'accordo intervenuto tra tutte le parti.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025, le parti, preso atto della raggiunta indipendenza economica anche del figlio dichiaravano espressamente di aderire CP_2 all'accordo economico già sottoscritto.
Considerato che, nell'atto di intervento, i figli delle parti si erano costituiti con il medesimo difensore della parte ricorrente, con provvedimento del 27.07.2025 il Giudice, ritenuta invalida la procura rilasciata dagli stessi in ragione della contrapposizione esistente tra i loro interessi e quelli del padre, assegnava loro termine per costituirsi con un nuovo difensore e fissava l'udienza del 6.11.2025 per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e per l'eventuale discussione, disponendone la trattazione secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.. Con Part Part nuovo atto di intervento volontario depositato il 28.09.2025, Giudici e CP_2 CP_3 si costituivano con un diverso difensore, precisando che con decorrenza
[...] CP_2
01.09.2025, era stato assunto – con contratto a tempo determinato e a tempo pieno – presso la società KEYTECH S.R.L., come da documentazione allegata, e concludevano pertanto per l'omologa dell'accordo intervenuto tra tutte le parti. Infine, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, viste le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, come formalizzate nelle note scritte in sostituzione di udienza del 01.04.2025, alle quali le parti si sono riportati nelle note del 6.11.2025, essendo pacifico e documentato che entrambi i figli maggiorenni sono divenuti economicamente autosufficienti e considerata l'avvenuta ratifica dell'accordo transattivo da parte degli stessi, giusta comparsa di intervento volontario depositata il 28.09.2025. Stante l'accordo raggiunto, il Collegio ritiene congruo compensare le spese di lite, come peraltro concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 2507/2024 così provvede:
Modifica le condizioni di divorzio come stabilite nella sentenza del Tribunale di Latina n.
1934/2016 e nel decreto collegiale Tribunale di Latina cron. 237/2018 del 16.10.2018, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, come riportato nelle note scritte in sostituzione di udienza del 6.11.2025;
pagina 4 di 5 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, 14.11 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa SE MI
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa SE MI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2507/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Parte_1 C.F._1
TT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Duca del Mare n. 24, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LO EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Custoza, 3, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
, (c.f. E (c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Borrelli ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Piazzale Gorizia n.11, giuste procure in atti;
INTERVENUTI
pagina 1 di 5 Con l'intervento del PM - in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.11.2025 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c., esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 10.7.1999 in Doganella di Ninfa con la e che Controparte_1 dall'unione erano nati il 25.11.1999 e il 6.1.2004. I coniugi si erano separati CP_2 CP_3 consensualmente, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Latina in data 29.1.2008 e successivamente, con sentenza parziale n. 1170/2014 il Tribunale di Latina dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con sentenza n. 1934/2016 lo stesso Tribunale poneva a carico del ricorrente l'obbligo del versamento in favore della di un assegno CP_1 mensile di € 350,00 a titolo di concorso per il mantenimento di ciascuno dei figli, oltre al contributo per le spese straordinarie e ad un assegno di mantenimento per la resistente pari ad €
200,00. Deduceva che con decreto del 16.10.2018 il Tribunale modificava su richiesta congiunta le statuizioni relative al mantenimento dei figli, stabilendo a carico del ricorrente un contributo in favore della pari ad € 400,00 per ciascun figlio. Sosteneva parte ricorrente che la figlia CP_1
a seguito della partecipazione ai corsi di una scuola di formazione privata da CP_3 parrucchiera, riconosciuta dalla Regione Lazio, era stata assunta con decorrenza dal 20.3.2024 presso la percependo uno stipendio mensile di € 720,00 al netto.
Considerato che
tale CP_4 circostanza aveva reso economicamente indipendente, il ricorrente sosteneva che il CP_3 relativo assegno posto a suo carico, pari ad €470,00 mensili per effetto della rivalutazione monetaria, non fosse più giustificato.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di Latina, in considerazione delle mutate condizioni familiari ed economiche delle parti e del raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia di modificare le condizioni della sentenza n. Controparte_3
1934/2016 e del decreto cron. 237/2018 del 16.10.2018 e, quindi, “Revocare, a far data dal deposito del presente ricorso, l'obbligo del ricorrente al contributo mensile per il mantenimento della figlia e al contributo per le spese straordinarie. Con la richiesta di condanna alle CP_3 spese nella sola ipotesi di opposizione della resistente alla domanda”.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio deducendo che le parti in data 15.01.2025 avevano Controparte_1 sottoscritto un accordo transattivo sulla questione oggetto di causa del seguente tenore: “….A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, le parti del presente atto unitamente ai figli e hanno raggiunto un accordo transattivo CP_3 CP_2 nei seguenti termini: 1) Con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, il Part Signor Giudici si impegna a corrispondere direttamente a ciascuno dei figli, mensilmente,
l'importo di € 470,00 sino alla data del 31.12.2025; 2) La Signora dichiara di essere CP_1
d'accordo per la corresponsione del contributo paterno al mantenimento dei figli direttamente in loro favore, in considerazione della maggiore età da essi da tempo raggiunta, della indipendenza economica già ottenuta da e della indipendenza economica che a breve anche CP_3 CP_2 raggiungerà; 3) Le parti dichiarano di aver concordato che a decorrere dal 01.01.2026 il Signor nulla più dovrà versare ai figli a titolo di contributo per il loro rispettivo Parte_1 mantenimento, né alla madre né ai figli;
4) Le parti si impegnano a presenziare in udienza per la conferma delle conciliazione del giudizio pendente, a spese compensate, alle condizioni sopra concordate anche con i figli;
dichiarano inoltre di aver così disciplinato e definito ogni pregresso rapporto economico tra di esse. Sottoscrivono la presente scrittura le parti e i rispettivi difensori, per l'autentica delle firme e per la rinuncia alla solidarietà prevista dall'art.
13 della Legge professionale”.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di Latina di confermare la modifica delle condizioni di divorzio come da transazione convenuta tra le parti il 15.01.2025 con spese di lite compensate.
Gli atti venivano comunicati al PM che non formulava osservazioni.
All'udienza del 18.02.2024 il Giudice, alla luce dell'accordo depositato, da un lato rilevava che il versamento diretto dell'assegno al figlio maggiorenne presupponeva la sua costituzione in giudizio con espressa richiesta in tal senso;
dall'altro lato osservava che, dalle dichiarazioni rese dalle parti, emergeva come il secondogenito fosse allo stato non economicamente autosufficiente, sicché appariva manifestamente inammissibile prevedere un termine di scadenza dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in assenza della prova dell'avvenuta acquisizione di indipendenza economica.
Con atto di intervento volontario, depositato il 13.03.2025, intervenivano in giudizio e CP_3
aderendo all'accordo concluso tra i loro genitori. Precisavano, che Controparte_2 [...] aveva iniziato a lavorare il 04.03.2025 con contratto di apprendistato presso la CP_2
pagina 3 di 5 Keytech srl di Roma, con una retribuzione mensile di circa 800,00 euro. Pertanto, concludevano per l'omologa dell'accordo intervenuto tra tutte le parti.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025, le parti, preso atto della raggiunta indipendenza economica anche del figlio dichiaravano espressamente di aderire CP_2 all'accordo economico già sottoscritto.
Considerato che, nell'atto di intervento, i figli delle parti si erano costituiti con il medesimo difensore della parte ricorrente, con provvedimento del 27.07.2025 il Giudice, ritenuta invalida la procura rilasciata dagli stessi in ragione della contrapposizione esistente tra i loro interessi e quelli del padre, assegnava loro termine per costituirsi con un nuovo difensore e fissava l'udienza del 6.11.2025 per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e per l'eventuale discussione, disponendone la trattazione secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.. Con Part Part nuovo atto di intervento volontario depositato il 28.09.2025, Giudici e CP_2 CP_3 si costituivano con un diverso difensore, precisando che con decorrenza
[...] CP_2
01.09.2025, era stato assunto – con contratto a tempo determinato e a tempo pieno – presso la società KEYTECH S.R.L., come da documentazione allegata, e concludevano pertanto per l'omologa dell'accordo intervenuto tra tutte le parti. Infine, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, viste le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, come formalizzate nelle note scritte in sostituzione di udienza del 01.04.2025, alle quali le parti si sono riportati nelle note del 6.11.2025, essendo pacifico e documentato che entrambi i figli maggiorenni sono divenuti economicamente autosufficienti e considerata l'avvenuta ratifica dell'accordo transattivo da parte degli stessi, giusta comparsa di intervento volontario depositata il 28.09.2025. Stante l'accordo raggiunto, il Collegio ritiene congruo compensare le spese di lite, come peraltro concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 2507/2024 così provvede:
Modifica le condizioni di divorzio come stabilite nella sentenza del Tribunale di Latina n.
1934/2016 e nel decreto collegiale Tribunale di Latina cron. 237/2018 del 16.10.2018, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, come riportato nelle note scritte in sostituzione di udienza del 6.11.2025;
pagina 4 di 5 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, 14.11 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa SE MI
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino
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