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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/12/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...]degli Abruzzi (TE), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
AN TA ed elettivamente domiciliati nello studio del procuratore in Atri (TE), viale del Teatro
Romano n. 4, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- ATTORI - contro
, in qualità di titolare della “Casa DESIGN” di Controparte_1 Controparte_1
(P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Marascia ed elettivamente domiciliato P.IVA_1 nello studio del procuratore in Chieti, via F. Salomone n. 99, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- CONVENUTA - nonché contro
terza chiamata contumace Controparte_2
OGGETTO: azione in materia contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attori: “Voglia l'Ill.mo Giudice Civile del Tribunale di Teramo, vista disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, per tutto quanto esposto, accertare ex artt. 1490 e ss. c.c. e artt. 130-132 D. Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”)
l'inadempimento della ditta CASA DESIGN di Arch. per i vizi della fornitura venduta ai Controparte_3 sigg. e di cui al presente giudizio e per non aver prestato la dovuta garanzia legale, Parte_1 Parte_2 dichiarando quindi la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c..
Conseguentemente voglia l'Ill.mo Giudice Civile adito condannare la ditta rch. CP_4 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni subiti dai sigg.
[...] Parte_3
e pertanto al pagamento/restituzione in loro favore della somma di € 34.000,00 IVA INCLUSA, pari al prezzo
[...] di acquisto corrisposto al venditore, oltre interessi di legge dalla data del pagamento alla effettiva restituzione della somma richiesta, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia. Avv. AN. Con vittoria di spese e compensi professionali e condanna al pagamento in favore degli attori di una somma pari ad € 3.000,00, o stabilita in diversa misura equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 D.L.
132/2014, non avendo risposto la ditta convenuta all 'invito a concludere la negoziazione assistita in fase stragiudiziale”.
IN VIA SUBORDINATA “Voglia l'Ill.mo Giudice Civile del Tribunale di Teramo, vista disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, per tutto quanto esposto, accertare ex artt. 1490 e ss. c.c. e artt. 130 -132 D. Lgs. n. 206/2005
(“Codice del Consumo”) l'inadempimento della ditta CASA DESIGN di Arch. per i vizi Controparte_3 della fornitura venduta ai sigg. e di cui al presente giudizio e per non aver pre stato Parte_1 Parte_2 la dovuta garanzia legale, condanna ndo la stessa al risarcimento dei danno in favore degli attori e quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1494 c.c. , al pagamento della somma di € 8.300,00 oltre IVA, importo risultante dalla C.T.U. per le causali ivi indicate, oltre interessi di legge sino all 'effettivo pagamento, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali e condanna al pagamento in favore degli attori di una somma pari ad
€ 3.000,00, o stabilita in diversa misura equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 D.L. 132/2014, non avendo risposto la ditta convenuta all 'invito a concludere la negoziazione assistita in fase stragiudiziale”.
Convenuta, “NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della garanzia ex lege prevista sia per i danni lamentati sulla cucina sia sui vizi di funzionalità (mancanza del top) per tardività della stessa, per le causali su esposte.
SEMPRE NEL MERITO: rigettare le domande tutte di controparte poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO: accertare e dichiarare l'inesistenza del nesso causale ex art 1223 cc ovvero
l'imprevedibilità del danno ex art. 1225 cc e la colpa del creditore nell'aver cagionato i danni lamentati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la CASA DESIGN di Arch. Controparte_3
, al fine di veder accertato e dichiarato ex artt. 1490 e ss. c.c. e artt. 130-132 D. Lgs. n. 206/2005
[...]
(“Codice del Consumo”) l'inadempimento dell'impresa convenuta per i vizi della fornitura venduta agli attori e per non aver prestato la dovuta garanzia legale, dichiarando quindi la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c., e altresì, vedere la stessa condannata al risarcimento dei danni subiti, al pagamento/restituzione in loro favore della somma di euro 34.000,00 IVA inclusa, pari al prezzo di acquisto corrisposto al venditore.
A sostegno della formulata domanda, gli attori hanno eccepito e dedotto, in sintesi e per quanto di ragione, che: i) in data 18/07/2019 commissionavano alla ditta CASA DESIGN di Arch. Controparte_3
una fornitura di mobilio dell'importo complessivo di euro 90.000,00 (iva inclusa) per la loro
[...] nuova abitazione, comprendente 1. Top Gress colore noir desir con taglio 45 gradi, L270 P120 Pt_4 circa, costo euro 9.000,00 (euro 7.377,05 + IVA euro 1.622,95);
2. Cucina CESAR, costo euro 25.000,00
(euro 20.491,80 + IVA euro 4.508,20) composta da: a) isola Mod. ELLE presa gola 45 gradi finitura teak ambrato LN87, gola e zoccolo stessa finitura (composta da: n.1 base 120 cm. composta, 2 cestoni, 1 cassetto interno con portaposate speciale ed illuminazione led, predisposta per piano cottura, n.1 anta per lavastoviglie cm.60, n.1 base sottolavello con 2 cestoni completa di pattumiera differenziata, n.2 basi cm.90 con 2 cestoni, n.1 base cm.90 con cassetto interno portaposate); b) tavolo penisola in teak ambrato sp. 4 cm. L168 P90; c) basi sospese in teak ambrato P45 H60 L60 Mod. ; ii) la fornitura veniva CP_5 regolarmente pagata, come risultava dalle fatture e dai relativi bonifici bancari allegati in atti;
iii) il mobilio veniva successivamente consegnato e montato nella nuova abitazione dei sigg. nel corso Controparte_6 del mese di marzo 2020 ma, a causa del “lockdown” causato dalla pandemia, questi potevano trasferirsi in tale abitazione solamente nel corso dell'estate 2020; iv) dopo alcuni mesi la parte di fornitura indicata sopra
( e iniziava a presentare numerosi vizi, che venivano immediatamente Parte_5 Parte_6 denunciati alla CASA DESIGN, nella persona dell'Arch. . CP_3
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza della garanzia ex lege prevista sia per i danni lamentati sulla cucina sia in ordine ai vizi di funzionalità (mancanza del top) per tardività della stessa, e, nel merito, l'infondatezza della domanda per i motivi in atti descritti. Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della produttrice dei beni Controparte_2 oggetto di causa.
Autorizzata la chiamata in giudizio di quest'ultima, ad onta delle regolari notifiche, la stessa non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva giudicata in contumacia
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali ed espletata consulenza tecnica, si perveniva all'udienza del 8/07/2025, per la precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. In tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
La domanda è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate. Preliminarmente, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente di pervenire alla declaratoria di infondatezza per le ragioni che verranno di seguito esposte. Infatti, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
Tanto premesso, è fondata l'eccezione formulata da parte convenuta con riguardo all'intervenuta decadenza della garanzia ex lege prevista, sia per i danni lamentati sulla cucina, sia in ordine ai vizi di funzionalità (mancanza del top), per tardività della stessa.
Giova osservare a tal proposito che l'ex art. 1490, co. 1, c.c. sancisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Infine, con la disposizione ex art. 1495, co. 1, c.c. viene precisato che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge e, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c., trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione.
Di conseguenza, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria. Pertanto, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla scoperta, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato tempestivamente i vizi, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione ex art. 1495 c.c. (si veda, tra le altre, in materia di vendita,
Cassazione civile, sez. II, 21/06/2019, n. 16766 nonché, Cass. Sez. 2, 12130 del 14/05/2008) e, nel caso specifico, il compratore decade dall'azione di garanzia per non aver fornito prova dell'esistenza dei vizi della merce consegnata né della tempestiva denuncia nei termini di legge (Cass. civ. sez. II, 14/05/2008, n.
12130; Cass. civ. sez. II, 12/06/2007, n. 13695). In sintesi, la norma sottopone l'esperimento dell'azione derivante dalla garanzia per vizi a precisi termini di prescrizione e decadenza al fine di assicurare la certezza dei traffici giuridici. Il termine va osservato indipendentemente dalla consegna della cosa: infatti, chi è venuto a conoscenza dei vizi della cosa venduta, anche se non ancora consegnata, e non muove obiezioni, ha inteso evidentemente di rinunciare a farli valere ritenendo ugualmente conveniente l'acquisto fatto. Ciò si desume dal testo dell'articolo in esame che sottoponendo l'azione redibitoria e per difetto di qualità ad un duplice termine di decadenza e di prescrizione, mentre fa decorrere il primo dalla scoperta dei difetti della cosa venduta, fa decorrere il secondo dalla consegna della cosa.
Ciò premesso, applicando le suddette coordinate al caso di specie, gli attori non hanno dato prova di aver tempestivamente denunciato gli asseriti difetti della merce (le denunce in atti, infatti, sono di molto successive alla consegna della merce), non avendo prodotto prova documentale a sostegno, e nulla è emerso univocamente, o, ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, dall'istruttoria orale espletata, tenuto conto, altresì, che le schermate di conversazioni prodotte da parte attrice con la seconda memoria istruttoria, tanto quanto l'asserito (da parte attrice) riconoscimento dei vizi da parte della convenuta, come evincibile dal tenore letterario delle missive del 17/06/2021 e in ultimo anche quella rivolta alla Cesar
Arredamenti s.p.a. del 21/06/2021, l'accertamento del vizio è relativo all'anta e al cassetto che venivano già riconsegnati dalla a Casa Design e, per essa, agli attori (All.ti 2 -3 -4 -5). Controparte_2
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm. in relazione alla Tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale ed allo scaglione individuato in base al valore del procedimento, con l'applicazione dei valori prossimi a quelli medi per tutte le fasi, ridotte del 50%, in considerazione dell'attività prestata, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Pt_1
e , disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...] Parte_2
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta costituita, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA ove per legge dovute.
Così è deciso in Teramo, il 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Antonio Converti – g.o.t.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...]degli Abruzzi (TE), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
AN TA ed elettivamente domiciliati nello studio del procuratore in Atri (TE), viale del Teatro
Romano n. 4, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- ATTORI - contro
, in qualità di titolare della “Casa DESIGN” di Controparte_1 Controparte_1
(P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Marascia ed elettivamente domiciliato P.IVA_1 nello studio del procuratore in Chieti, via F. Salomone n. 99, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.
- CONVENUTA - nonché contro
terza chiamata contumace Controparte_2
OGGETTO: azione in materia contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attori: “Voglia l'Ill.mo Giudice Civile del Tribunale di Teramo, vista disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, per tutto quanto esposto, accertare ex artt. 1490 e ss. c.c. e artt. 130-132 D. Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”)
l'inadempimento della ditta CASA DESIGN di Arch. per i vizi della fornitura venduta ai Controparte_3 sigg. e di cui al presente giudizio e per non aver prestato la dovuta garanzia legale, Parte_1 Parte_2 dichiarando quindi la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c..
Conseguentemente voglia l'Ill.mo Giudice Civile adito condannare la ditta rch. CP_4 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni subiti dai sigg.
[...] Parte_3
e pertanto al pagamento/restituzione in loro favore della somma di € 34.000,00 IVA INCLUSA, pari al prezzo
[...] di acquisto corrisposto al venditore, oltre interessi di legge dalla data del pagamento alla effettiva restituzione della somma richiesta, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia. Avv. AN. Con vittoria di spese e compensi professionali e condanna al pagamento in favore degli attori di una somma pari ad € 3.000,00, o stabilita in diversa misura equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 D.L.
132/2014, non avendo risposto la ditta convenuta all 'invito a concludere la negoziazione assistita in fase stragiudiziale”.
IN VIA SUBORDINATA “Voglia l'Ill.mo Giudice Civile del Tribunale di Teramo, vista disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, per tutto quanto esposto, accertare ex artt. 1490 e ss. c.c. e artt. 130 -132 D. Lgs. n. 206/2005
(“Codice del Consumo”) l'inadempimento della ditta CASA DESIGN di Arch. per i vizi Controparte_3 della fornitura venduta ai sigg. e di cui al presente giudizio e per non aver pre stato Parte_1 Parte_2 la dovuta garanzia legale, condanna ndo la stessa al risarcimento dei danno in favore degli attori e quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1494 c.c. , al pagamento della somma di € 8.300,00 oltre IVA, importo risultante dalla C.T.U. per le causali ivi indicate, oltre interessi di legge sino all 'effettivo pagamento, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali e condanna al pagamento in favore degli attori di una somma pari ad
€ 3.000,00, o stabilita in diversa misura equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 D.L. 132/2014, non avendo risposto la ditta convenuta all 'invito a concludere la negoziazione assistita in fase stragiudiziale”.
Convenuta, “NEL MERITO: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della garanzia ex lege prevista sia per i danni lamentati sulla cucina sia sui vizi di funzionalità (mancanza del top) per tardività della stessa, per le causali su esposte.
SEMPRE NEL MERITO: rigettare le domande tutte di controparte poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN OGNI CASO: accertare e dichiarare l'inesistenza del nesso causale ex art 1223 cc ovvero
l'imprevedibilità del danno ex art. 1225 cc e la colpa del creditore nell'aver cagionato i danni lamentati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la CASA DESIGN di Arch. Controparte_3
, al fine di veder accertato e dichiarato ex artt. 1490 e ss. c.c. e artt. 130-132 D. Lgs. n. 206/2005
[...]
(“Codice del Consumo”) l'inadempimento dell'impresa convenuta per i vizi della fornitura venduta agli attori e per non aver prestato la dovuta garanzia legale, dichiarando quindi la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c., e altresì, vedere la stessa condannata al risarcimento dei danni subiti, al pagamento/restituzione in loro favore della somma di euro 34.000,00 IVA inclusa, pari al prezzo di acquisto corrisposto al venditore.
A sostegno della formulata domanda, gli attori hanno eccepito e dedotto, in sintesi e per quanto di ragione, che: i) in data 18/07/2019 commissionavano alla ditta CASA DESIGN di Arch. Controparte_3
una fornitura di mobilio dell'importo complessivo di euro 90.000,00 (iva inclusa) per la loro
[...] nuova abitazione, comprendente 1. Top Gress colore noir desir con taglio 45 gradi, L270 P120 Pt_4 circa, costo euro 9.000,00 (euro 7.377,05 + IVA euro 1.622,95);
2. Cucina CESAR, costo euro 25.000,00
(euro 20.491,80 + IVA euro 4.508,20) composta da: a) isola Mod. ELLE presa gola 45 gradi finitura teak ambrato LN87, gola e zoccolo stessa finitura (composta da: n.1 base 120 cm. composta, 2 cestoni, 1 cassetto interno con portaposate speciale ed illuminazione led, predisposta per piano cottura, n.1 anta per lavastoviglie cm.60, n.1 base sottolavello con 2 cestoni completa di pattumiera differenziata, n.2 basi cm.90 con 2 cestoni, n.1 base cm.90 con cassetto interno portaposate); b) tavolo penisola in teak ambrato sp. 4 cm. L168 P90; c) basi sospese in teak ambrato P45 H60 L60 Mod. ; ii) la fornitura veniva CP_5 regolarmente pagata, come risultava dalle fatture e dai relativi bonifici bancari allegati in atti;
iii) il mobilio veniva successivamente consegnato e montato nella nuova abitazione dei sigg. nel corso Controparte_6 del mese di marzo 2020 ma, a causa del “lockdown” causato dalla pandemia, questi potevano trasferirsi in tale abitazione solamente nel corso dell'estate 2020; iv) dopo alcuni mesi la parte di fornitura indicata sopra
( e iniziava a presentare numerosi vizi, che venivano immediatamente Parte_5 Parte_6 denunciati alla CASA DESIGN, nella persona dell'Arch. . CP_3
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza della garanzia ex lege prevista sia per i danni lamentati sulla cucina sia in ordine ai vizi di funzionalità (mancanza del top) per tardività della stessa, e, nel merito, l'infondatezza della domanda per i motivi in atti descritti. Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della produttrice dei beni Controparte_2 oggetto di causa.
Autorizzata la chiamata in giudizio di quest'ultima, ad onta delle regolari notifiche, la stessa non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva giudicata in contumacia
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali ed espletata consulenza tecnica, si perveniva all'udienza del 8/07/2025, per la precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. In tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
La domanda è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate. Preliminarmente, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente di pervenire alla declaratoria di infondatezza per le ragioni che verranno di seguito esposte. Infatti, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
Tanto premesso, è fondata l'eccezione formulata da parte convenuta con riguardo all'intervenuta decadenza della garanzia ex lege prevista, sia per i danni lamentati sulla cucina, sia in ordine ai vizi di funzionalità (mancanza del top), per tardività della stessa.
Giova osservare a tal proposito che l'ex art. 1490, co. 1, c.c. sancisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Infine, con la disposizione ex art. 1495, co. 1, c.c. viene precisato che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge e, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c., trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione.
Di conseguenza, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria. Pertanto, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla scoperta, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunciato tempestivamente i vizi, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione ex art. 1495 c.c. (si veda, tra le altre, in materia di vendita,
Cassazione civile, sez. II, 21/06/2019, n. 16766 nonché, Cass. Sez. 2, 12130 del 14/05/2008) e, nel caso specifico, il compratore decade dall'azione di garanzia per non aver fornito prova dell'esistenza dei vizi della merce consegnata né della tempestiva denuncia nei termini di legge (Cass. civ. sez. II, 14/05/2008, n.
12130; Cass. civ. sez. II, 12/06/2007, n. 13695). In sintesi, la norma sottopone l'esperimento dell'azione derivante dalla garanzia per vizi a precisi termini di prescrizione e decadenza al fine di assicurare la certezza dei traffici giuridici. Il termine va osservato indipendentemente dalla consegna della cosa: infatti, chi è venuto a conoscenza dei vizi della cosa venduta, anche se non ancora consegnata, e non muove obiezioni, ha inteso evidentemente di rinunciare a farli valere ritenendo ugualmente conveniente l'acquisto fatto. Ciò si desume dal testo dell'articolo in esame che sottoponendo l'azione redibitoria e per difetto di qualità ad un duplice termine di decadenza e di prescrizione, mentre fa decorrere il primo dalla scoperta dei difetti della cosa venduta, fa decorrere il secondo dalla consegna della cosa.
Ciò premesso, applicando le suddette coordinate al caso di specie, gli attori non hanno dato prova di aver tempestivamente denunciato gli asseriti difetti della merce (le denunce in atti, infatti, sono di molto successive alla consegna della merce), non avendo prodotto prova documentale a sostegno, e nulla è emerso univocamente, o, ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, dall'istruttoria orale espletata, tenuto conto, altresì, che le schermate di conversazioni prodotte da parte attrice con la seconda memoria istruttoria, tanto quanto l'asserito (da parte attrice) riconoscimento dei vizi da parte della convenuta, come evincibile dal tenore letterario delle missive del 17/06/2021 e in ultimo anche quella rivolta alla Cesar
Arredamenti s.p.a. del 21/06/2021, l'accertamento del vizio è relativo all'anta e al cassetto che venivano già riconsegnati dalla a Casa Design e, per essa, agli attori (All.ti 2 -3 -4 -5). Controparte_2
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm. in relazione alla Tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale ed allo scaglione individuato in base al valore del procedimento, con l'applicazione dei valori prossimi a quelli medi per tutte le fasi, ridotte del 50%, in considerazione dell'attività prestata, della complessità dell'affare e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Pt_1
e , disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...] Parte_2
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta costituita, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA ove per legge dovute.
Così è deciso in Teramo, il 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Antonio Converti
(firma digitale)