Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 582
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione disciplina studi di settore e contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio non sia stato sostanziale, essendosi l'Ufficio limitato a valutazioni meramente contabili e non avendo considerato elementi idonei a incidere sulla capacità produttiva, come l'età della titolare, l'infortunio di un dipendente, i lavori stradali e l'aumento della concorrenza. La motivazione è stata ritenuta insufficiente e non conforme ai principi di cui alla L. 212/2000 e al D.P.R. 600/1973.

  • Accolto
    Sanzioni conseguenziali all'atto impositivo

    Le sanzioni, essendo conseguenziali all'atto impositivo annullato, devono essere anch'esse annullate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 582
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 582
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo