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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2019 depositato il 24/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2673/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 12/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IRPEF-ALTRO 2012 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della Sig.ra Ricorrente_1, dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Siracusa per il periodo d'imposta 2012, con il quale l'Ufficio, sulla base dell'applicazione degli studi di settore, procedeva al recupero a tassazione di maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA.
Avverso tale atto la contribuente adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, deducendo l'illegittimità dell'accertamento per una pluralità di profili, sia di natura formale che sostanziale, con particolare riferimento alla carenza di motivazione, alla violazione della disciplina degli studi di settore, alla non effettività del contraddittorio endoprocedimentale e all'insussistenza delle presunte gravi incongruenze poste a fondamento della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 2673/2018, depositata il 12 giugno 2018, rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la Sig.ra Ricorrente_1, con atto depositato in data 24 gennaio 2019, chiedendone la riforma integrale. L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio di secondo grado insistendo per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio ritiene assorbente l'esame delle censure afferenti alla violazione della disciplina dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore, avuto riguardo al ruolo essenziale del contraddittorio endoprocedimentale e alla necessità di una motivazione effettiva e rafforzata dell'atto impositivo.
È principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che l'accertamento fondato sugli studi di settore integri un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non derivano automaticamente dal mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati, ma si formano esclusivamente all'esito del contraddittorio con il contribuente, che costituisce elemento strutturale del procedimento e condizione di legittimità dell'atto impositivo. Ne discende che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dar conto, nella motivazione dell'avviso, delle ragioni per le quali le osservazioni difensive del contribuente siano state ritenute non idonee a superare la presunzione standardizzata.
Nella fattispecie risulta che il contraddittorio sia stato formalmente instaurato;
tuttavia, dall'esame complessivo dell'avviso di accertamento emerge come l'Ufficio si sia limitato a recepire esclusivamente taluni profili di natura meramente contabile, quali il valore dei beni strumentali e una rideterminazione marginale del costo del dipendente per giorni di assenza, senza procedere a una reale e sostanziale valutazione delle ulteriori circostanze specificamente dedotte dalla contribuente.
In particolare, non risulta adeguatamente scrutinata l'incidenza dell'età avanzata della titolare sull'organizzazione e sulla capacità produttiva dell'impresa, né l'impatto dell'infortunio del dipendente e della conseguente sostituzione con personale meno esperto, né ancora gli effetti negativi derivanti dai lavori di rifacimento del manto stradale e dall'incremento della concorrenza nella zona. Tali elementi, pacificamente idonei a incidere sulla formazione dei ricavi, sono stati sostanzialmente ignorati ovvero svalutati mediante affermazioni apodittiche, prive di un effettivo percorso argomentativo.
Il contraddittorio, pertanto, pur formalmente celebrato, non ha assunto carattere sostanziale, risolvendosi in un adempimento meramente rituale, inidoneo a incidere sul contenuto finale dell'atto impositivo. Tale modalità operativa si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui il contraddittorio deve costituire un reale momento di confronto dialettico, idoneo a consentire l'adeguamento dello standard alla concreta realtà economica del contribuente.
La motivazione dell'avviso di accertamento, inoltre, non consente di ricostruire in modo chiaro, coerente e verificabile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria, risolvendosi in un richiamo allo scostamento dallo studio di settore e a generici indici di antieconomicità. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'antieconomicità, di per sé, non integra una presunzione legale di maggior reddito, ma costituisce un mero indice sintomatico che deve essere valutato criticamente alla luce delle specifiche condizioni in cui l'attività è esercitata, con motivazione puntuale e non stereotipata.
Nel caso di specie, tale valutazione risulta mancante, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.
Deve, pertanto, concludersi che l'accertamento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione e per violazione della disciplina degli studi di settore, non risultando dimostrata, nel caso concreto, la sussistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli presunti.
Restano assorbite le ulteriori censure dedotte dall'appellante.
Le sanzioni irrogate, in quanto conseguenziali all'atto impositivo annullato, devono essere anch'esse annullate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Ricorrente_1Siracusa, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, riforma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2673/2018 e annulla l'avviso di accertamento n. TY7011G00388/2017 relativo al periodo d'imposta
2012.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, 30 settembre 2024
Il Presidente est.
IO TO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2019 depositato il 24/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2673/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 12/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IRPEF-ALTRO 2012 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011G00388/17 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della Sig.ra Ricorrente_1, dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Siracusa per il periodo d'imposta 2012, con il quale l'Ufficio, sulla base dell'applicazione degli studi di settore, procedeva al recupero a tassazione di maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA.
Avverso tale atto la contribuente adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, deducendo l'illegittimità dell'accertamento per una pluralità di profili, sia di natura formale che sostanziale, con particolare riferimento alla carenza di motivazione, alla violazione della disciplina degli studi di settore, alla non effettività del contraddittorio endoprocedimentale e all'insussistenza delle presunte gravi incongruenze poste a fondamento della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 2673/2018, depositata il 12 giugno 2018, rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la Sig.ra Ricorrente_1, con atto depositato in data 24 gennaio 2019, chiedendone la riforma integrale. L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio di secondo grado insistendo per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio ritiene assorbente l'esame delle censure afferenti alla violazione della disciplina dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore, avuto riguardo al ruolo essenziale del contraddittorio endoprocedimentale e alla necessità di una motivazione effettiva e rafforzata dell'atto impositivo.
È principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che l'accertamento fondato sugli studi di settore integri un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non derivano automaticamente dal mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati, ma si formano esclusivamente all'esito del contraddittorio con il contribuente, che costituisce elemento strutturale del procedimento e condizione di legittimità dell'atto impositivo. Ne discende che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dar conto, nella motivazione dell'avviso, delle ragioni per le quali le osservazioni difensive del contribuente siano state ritenute non idonee a superare la presunzione standardizzata.
Nella fattispecie risulta che il contraddittorio sia stato formalmente instaurato;
tuttavia, dall'esame complessivo dell'avviso di accertamento emerge come l'Ufficio si sia limitato a recepire esclusivamente taluni profili di natura meramente contabile, quali il valore dei beni strumentali e una rideterminazione marginale del costo del dipendente per giorni di assenza, senza procedere a una reale e sostanziale valutazione delle ulteriori circostanze specificamente dedotte dalla contribuente.
In particolare, non risulta adeguatamente scrutinata l'incidenza dell'età avanzata della titolare sull'organizzazione e sulla capacità produttiva dell'impresa, né l'impatto dell'infortunio del dipendente e della conseguente sostituzione con personale meno esperto, né ancora gli effetti negativi derivanti dai lavori di rifacimento del manto stradale e dall'incremento della concorrenza nella zona. Tali elementi, pacificamente idonei a incidere sulla formazione dei ricavi, sono stati sostanzialmente ignorati ovvero svalutati mediante affermazioni apodittiche, prive di un effettivo percorso argomentativo.
Il contraddittorio, pertanto, pur formalmente celebrato, non ha assunto carattere sostanziale, risolvendosi in un adempimento meramente rituale, inidoneo a incidere sul contenuto finale dell'atto impositivo. Tale modalità operativa si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui il contraddittorio deve costituire un reale momento di confronto dialettico, idoneo a consentire l'adeguamento dello standard alla concreta realtà economica del contribuente.
La motivazione dell'avviso di accertamento, inoltre, non consente di ricostruire in modo chiaro, coerente e verificabile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione finanziaria, risolvendosi in un richiamo allo scostamento dallo studio di settore e a generici indici di antieconomicità. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'antieconomicità, di per sé, non integra una presunzione legale di maggior reddito, ma costituisce un mero indice sintomatico che deve essere valutato criticamente alla luce delle specifiche condizioni in cui l'attività è esercitata, con motivazione puntuale e non stereotipata.
Nel caso di specie, tale valutazione risulta mancante, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.
Deve, pertanto, concludersi che l'accertamento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione e per violazione della disciplina degli studi di settore, non risultando dimostrata, nel caso concreto, la sussistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli presunti.
Restano assorbite le ulteriori censure dedotte dall'appellante.
Le sanzioni irrogate, in quanto conseguenziali all'atto impositivo annullato, devono essere anch'esse annullate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione staccata di
Ricorrente_1Siracusa, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, riforma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2673/2018 e annulla l'avviso di accertamento n. TY7011G00388/2017 relativo al periodo d'imposta
2012.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, 30 settembre 2024
Il Presidente est.
IO TO