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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10727 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 20/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21326/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 20 novembre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21326 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 decisa con il modulo procedimentale di cui all'art 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
codice fiscale , in persona del legale rappr. p.t. elett. domiciliata Parte_1 P.IVA_1
a Napoli, alla via Mariano D'Ayala, n.6, presso lo studio dell'Avv. RI NO e dell'Avv.
ME RA , PEC Email_1
che la rappresentano e difendono, come da mandato in atti Email_2
ATTRICE
E
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Capobianco, P.E.C.: che la rappresenta e difende come da Email_3 mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione per inadempimento
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.10.2023, vocava in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'avvenuta Controparte_1 risoluzione del contratto/preventivo stipulato in data 26.6.2022 con accettazione del 19.7.2022 per colpa esclusiva di 2. Per l'effetto, condannare l pagamento della somma di € Controparte_1 Controparte_1
16.930,06 (sedicimilanovecentotrenta/06) quale restituzione dell'acconto versato e mai restituito, oltre interessi moratori maturati dalla richiesta di restituzione (08.05.2023) al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
3.
Condannare l pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei Controparte_1 procuratori antistatari.
Costituita in giudizio la convenuta concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda di risoluzione ed in ogni caso insistendo per il rigetto della stessa. Spese vinte con attribuzione.
Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., sostituita la prima udienza di comparizione e trattazione dal deposito di note scritte, all'esito, con ordinanza del 18.04.2024, venivano rigettate le istanza istruttorie formulate dalle parti e la causa, ritenuta matura per decisione sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
20 novembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene decisa in pari data con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva.
Non vi è contestazione con riguardo alla intercorrenza dei rapporti tra le parti, così come CP_ evincibili dal preventivo Architech del 22 giugno 2022, sottoscritto per accettazione da parte attrice, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di porte e serramenti, del tipo ivi specificato, al prezzo complessivo di euro 46.257,00 oltre IVA( v. doc. n. 1 fasc parte attrice)
La controversia insorta tra le parti attiene, infatti, al solo aspetto esecutivo di tale rapporto negoziale, posto che parte attrice lamenta l'inadempimento della fornitura e richiede, su tali basi, la risoluzione del contratto.
Sono noti i principi oramai da tempo affermati dalla Suprema Corte, in materia di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale, sin dalla sentenza emessa a S.U n.
13533/2001 e reiteratamente ribaditi nel corso degli anni, secondo cui quando viene proposta una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio indiscusso da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; v. tra le tante conf.,Cass. n. 5853/2023;Cass. n. 22244/2022;Cass. n. 127/2022;Cass. n. 3587/2021;Cass.
n. 17403/2020;Cass. n. 13685/2019;Cass. n. 25584/2018;Cass. n. 826/2015; il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi di inesatto o tardivo adempimento, v. da ultimo, Cass. n.
2554/2023).
A fronte della prova del titolo e dell'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento, sarebbe spettato alla debitrice, odierna convenuta, fornire la prova dell'adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento.
Va poi ricordato che l'art 1218 c.c. pone a tale riguardo una presunzione di imputabilità a carico del debitore e, a tal proposito, ancora la Suprema Corte, ha precisato che la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili ( Cass. n.
8924/2019).
Nel caso in esame la convenuta nemmeno ha contestato di non aver provveduto alla consegna della merce.
Deduce soltanto che tanto sarebbe da imputarsi al ritardo con cui la stessa committente, odierna attrice, avrebbe trasmesso l'abaco degli infissi, precisamente solo in data 6.03.2023. Precisa che a causa di tale ritardo essa convenuta non sarebbe stata messa nelle condizioni di eseguire prima la prestazione dovuta e che dallo stesso sarebbe derivato un aumento dei costi dei serramenti del 30%, tale da rendere necessario un incremento del prezzo della fornitura.
Rileva, tuttavia, il Giudicante che, per quanto non possa sostenersi l'essenzialità del termine di adempimento, peraltro nemmeno dedotta, l'effettivo aumento dei costi della fornitura è circostanza non comprovata, ma in ogni caso, ininfluente.
Per vero, il mutamento sopravvenuto delle circostanze, poste alla base del sinallagma contrattuale, avrebbe, se del caso, potuto giustificare una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma non avrebbe di certo autorizzato una delle parti a pretendere il pagamento di un prezzo unilateralmente maggiorato rispetto a quello già pattuito.
I dati conoscitivi agli atti del processo non comprovano, poi, le allegazioni della convenuta con riguardo alla impossibilità di adempiere alle condizioni stabilite.
La corrispondenza, prodotta in atti da parte convenuta, non lascia emergere, infatti, alcun ritardo nella trasmissione dell'abaco da parte dell'attrice, atteso che tale trasmissione non risulta in alcun modo sollecitata da tale parte, né emerge alcuna previsione al riguardo nel preventivo posto alla base dei rapporti tra le parti.
Né detta corrispondenza lascia emergere elementi oggettivi da cui desumere un aumento dei costi dei materiali, come riferito dalla convenuta. In ogni caso, anche volendo dare per dimostrate le asserzioni della convenuta, doveri di correttezza e buona fede avrebbero imposto che tale parte procedesse tempestivamente, e prima di pretendere il pagamento di un prezzo maggiorato, ad avvertire la controparte di un possibile incremento dei costi della fornitura, mettendola in mora per l'invio della trasmissione della documentazione, di cui si deduce la strumentalità rispetto all'adempimento della prestazione di consegna.
Pertanto, pur riguardata sotto tale prospettiva la vicenda e pur volendo ritenersi sussistenti reciproci inadempimenti, per come oggetto di prospettazione da parte della convenuta, nella comparazione degli stessi la condotta della appare integrare un profilo di certa Controparte_1 maggiore gravità, ai sensi dell'art 1455 c.c., posto che con il suo inadempimento la stessa si è resa del tutto ingiustificatamente responsabile della più importante alterazione del sinallagma contrattuale, non avendo posto in essere la principale prestazione di consegna, pur dopo il regolare
( e pacifico) pagamento dell'acconto da parte della committente, e non avendo mai preavvisato quest'ultima dei fatti che avrebbero potuto alterare l'equilibrio economico del contratto nel protrarsi dei tempi per l'adempimento.
L'inadempimento allegato dall'attore deve allora ritenersi fatto storico processualmente conclamato, che giustifica ai sensi dell'art 1455 c.c. la risoluzione del contratto, in quanto lo stesso riguarda l' inesecuzione o comunque un non tollerabile ritardo nella esecuzione della prestazione principale posta a carico del fornitore. Per vero la gravità dell'inadempimento può ritenersi anche implicita, ove a mancare siano le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (v. Cass. n.
22521/2011, Cass. n. 1227/2006).
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta va, quindi, accolta, sebbene non ai sensi dell'art 1454 c.c..
Vanno, infatti, accolte le contestazioni della convenuta riguardanti l'omessa indicazione degli elementi della diffida richiamati dal predetto articolo ( per vero la riduzione da 15 a 8 giorni del termine ivi prescritto non appare giustificabile, considerato il lungo tempo già trascorso dalla data del preventivo a quella della diffida).
Detta domanda deve tuttavia trovare accoglimento ai sensi dell'art 1453 c.c.
Deve, infatti, darsi continuità al principio espresso dalla Suprema Corte per cui in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo ( Cass. 23193/2020).
Pertanto, nel caso di specie, l'inoperatività di una ipotesi di risoluzione di diritto del contratto non impedisce la pronuncia di risoluzione giudiziale ai sensi dell'art 1453 c.c., stante la pacifica allegazione del presupposto dell'inadempimento quale suo fatto costitutivo.
Va dunque accolta la domanda di risoluzione del contratto, stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 1453c.c., per grave inadempimento della convenuta.
Dalla risoluzione del contratto discendono gli effetti restitutori di cui all'art 1458 c.c.: la convenuta va perciò condannata alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'acconto versato pari ad euro 16930,06 ( v. ricevuta di bonifico in atti).
Con riguardo agli interessi va disattesa la richiesta di riconoscimento di quelli al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002, dalla data della diffida, posto che l'obbligazione restitutoria nasce dall' indebito sopravvenuto a seguito della pronuncia costitutiva di risoluzione.
Come chiarito dal Supremo Collegio, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente ( v. Cass. n. 14289/2018).
Gli interessi sono quindi dovuti dalla data della presente domanda giudiziale al tasso di cui al quarto comma dell'art 1284, comma 4, c.c. ( Cass. n. 423/2925).
Nei termini di cui alle osservazioni che precedono si giustifica, pertanto, l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice e la condanna di cui al dispositivo che segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta. La liquidazione, come da dispositivo, è eseguita in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla media complessità delle questioni affrontate e all'effettiva attività processuale espletata;
valore della causa come da domanda ex art 5 d.m n. 55/2014.
Delle spese va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv.ti
RI NO e ME RA
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da e per Parte_1
l'effetto: a) dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti, di cui in premessa, per inadempimento di b) condanna alla restituzione in Controparte_1 Controparte_1 favore di dell'importo di euro € 16.930,06, oltre interessi al tasso Parte_1 di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dalla data della presente domanda e sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1 Parte_1
[... che liquida in euro 3387,00, per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre
IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con distrazione in favore degli Avv.ti RI NO e ME RA, per dichiarato anticipo.
Napoli, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 20/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21326/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 20 novembre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21326 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 decisa con il modulo procedimentale di cui all'art 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
codice fiscale , in persona del legale rappr. p.t. elett. domiciliata Parte_1 P.IVA_1
a Napoli, alla via Mariano D'Ayala, n.6, presso lo studio dell'Avv. RI NO e dell'Avv.
ME RA , PEC Email_1
che la rappresentano e difendono, come da mandato in atti Email_2
ATTRICE
E
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Capobianco, P.E.C.: che la rappresenta e difende come da Email_3 mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione per inadempimento
Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.10.2023, vocava in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'avvenuta Controparte_1 risoluzione del contratto/preventivo stipulato in data 26.6.2022 con accettazione del 19.7.2022 per colpa esclusiva di 2. Per l'effetto, condannare l pagamento della somma di € Controparte_1 Controparte_1
16.930,06 (sedicimilanovecentotrenta/06) quale restituzione dell'acconto versato e mai restituito, oltre interessi moratori maturati dalla richiesta di restituzione (08.05.2023) al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
3.
Condannare l pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei Controparte_1 procuratori antistatari.
Costituita in giudizio la convenuta concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda di risoluzione ed in ogni caso insistendo per il rigetto della stessa. Spese vinte con attribuzione.
Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., sostituita la prima udienza di comparizione e trattazione dal deposito di note scritte, all'esito, con ordinanza del 18.04.2024, venivano rigettate le istanza istruttorie formulate dalle parti e la causa, ritenuta matura per decisione sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
20 novembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene decisa in pari data con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva.
Non vi è contestazione con riguardo alla intercorrenza dei rapporti tra le parti, così come CP_ evincibili dal preventivo Architech del 22 giugno 2022, sottoscritto per accettazione da parte attrice, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di porte e serramenti, del tipo ivi specificato, al prezzo complessivo di euro 46.257,00 oltre IVA( v. doc. n. 1 fasc parte attrice)
La controversia insorta tra le parti attiene, infatti, al solo aspetto esecutivo di tale rapporto negoziale, posto che parte attrice lamenta l'inadempimento della fornitura e richiede, su tali basi, la risoluzione del contratto.
Sono noti i principi oramai da tempo affermati dalla Suprema Corte, in materia di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale, sin dalla sentenza emessa a S.U n.
13533/2001 e reiteratamente ribaditi nel corso degli anni, secondo cui quando viene proposta una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio indiscusso da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; v. tra le tante conf.,Cass. n. 5853/2023;Cass. n. 22244/2022;Cass. n. 127/2022;Cass. n. 3587/2021;Cass.
n. 17403/2020;Cass. n. 13685/2019;Cass. n. 25584/2018;Cass. n. 826/2015; il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi di inesatto o tardivo adempimento, v. da ultimo, Cass. n.
2554/2023).
A fronte della prova del titolo e dell'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento, sarebbe spettato alla debitrice, odierna convenuta, fornire la prova dell'adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento.
Va poi ricordato che l'art 1218 c.c. pone a tale riguardo una presunzione di imputabilità a carico del debitore e, a tal proposito, ancora la Suprema Corte, ha precisato che la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili ( Cass. n.
8924/2019).
Nel caso in esame la convenuta nemmeno ha contestato di non aver provveduto alla consegna della merce.
Deduce soltanto che tanto sarebbe da imputarsi al ritardo con cui la stessa committente, odierna attrice, avrebbe trasmesso l'abaco degli infissi, precisamente solo in data 6.03.2023. Precisa che a causa di tale ritardo essa convenuta non sarebbe stata messa nelle condizioni di eseguire prima la prestazione dovuta e che dallo stesso sarebbe derivato un aumento dei costi dei serramenti del 30%, tale da rendere necessario un incremento del prezzo della fornitura.
Rileva, tuttavia, il Giudicante che, per quanto non possa sostenersi l'essenzialità del termine di adempimento, peraltro nemmeno dedotta, l'effettivo aumento dei costi della fornitura è circostanza non comprovata, ma in ogni caso, ininfluente.
Per vero, il mutamento sopravvenuto delle circostanze, poste alla base del sinallagma contrattuale, avrebbe, se del caso, potuto giustificare una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma non avrebbe di certo autorizzato una delle parti a pretendere il pagamento di un prezzo unilateralmente maggiorato rispetto a quello già pattuito.
I dati conoscitivi agli atti del processo non comprovano, poi, le allegazioni della convenuta con riguardo alla impossibilità di adempiere alle condizioni stabilite.
La corrispondenza, prodotta in atti da parte convenuta, non lascia emergere, infatti, alcun ritardo nella trasmissione dell'abaco da parte dell'attrice, atteso che tale trasmissione non risulta in alcun modo sollecitata da tale parte, né emerge alcuna previsione al riguardo nel preventivo posto alla base dei rapporti tra le parti.
Né detta corrispondenza lascia emergere elementi oggettivi da cui desumere un aumento dei costi dei materiali, come riferito dalla convenuta. In ogni caso, anche volendo dare per dimostrate le asserzioni della convenuta, doveri di correttezza e buona fede avrebbero imposto che tale parte procedesse tempestivamente, e prima di pretendere il pagamento di un prezzo maggiorato, ad avvertire la controparte di un possibile incremento dei costi della fornitura, mettendola in mora per l'invio della trasmissione della documentazione, di cui si deduce la strumentalità rispetto all'adempimento della prestazione di consegna.
Pertanto, pur riguardata sotto tale prospettiva la vicenda e pur volendo ritenersi sussistenti reciproci inadempimenti, per come oggetto di prospettazione da parte della convenuta, nella comparazione degli stessi la condotta della appare integrare un profilo di certa Controparte_1 maggiore gravità, ai sensi dell'art 1455 c.c., posto che con il suo inadempimento la stessa si è resa del tutto ingiustificatamente responsabile della più importante alterazione del sinallagma contrattuale, non avendo posto in essere la principale prestazione di consegna, pur dopo il regolare
( e pacifico) pagamento dell'acconto da parte della committente, e non avendo mai preavvisato quest'ultima dei fatti che avrebbero potuto alterare l'equilibrio economico del contratto nel protrarsi dei tempi per l'adempimento.
L'inadempimento allegato dall'attore deve allora ritenersi fatto storico processualmente conclamato, che giustifica ai sensi dell'art 1455 c.c. la risoluzione del contratto, in quanto lo stesso riguarda l' inesecuzione o comunque un non tollerabile ritardo nella esecuzione della prestazione principale posta a carico del fornitore. Per vero la gravità dell'inadempimento può ritenersi anche implicita, ove a mancare siano le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (v. Cass. n.
22521/2011, Cass. n. 1227/2006).
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta va, quindi, accolta, sebbene non ai sensi dell'art 1454 c.c..
Vanno, infatti, accolte le contestazioni della convenuta riguardanti l'omessa indicazione degli elementi della diffida richiamati dal predetto articolo ( per vero la riduzione da 15 a 8 giorni del termine ivi prescritto non appare giustificabile, considerato il lungo tempo già trascorso dalla data del preventivo a quella della diffida).
Detta domanda deve tuttavia trovare accoglimento ai sensi dell'art 1453 c.c.
Deve, infatti, darsi continuità al principio espresso dalla Suprema Corte per cui in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo ( Cass. 23193/2020).
Pertanto, nel caso di specie, l'inoperatività di una ipotesi di risoluzione di diritto del contratto non impedisce la pronuncia di risoluzione giudiziale ai sensi dell'art 1453 c.c., stante la pacifica allegazione del presupposto dell'inadempimento quale suo fatto costitutivo.
Va dunque accolta la domanda di risoluzione del contratto, stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 1453c.c., per grave inadempimento della convenuta.
Dalla risoluzione del contratto discendono gli effetti restitutori di cui all'art 1458 c.c.: la convenuta va perciò condannata alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'acconto versato pari ad euro 16930,06 ( v. ricevuta di bonifico in atti).
Con riguardo agli interessi va disattesa la richiesta di riconoscimento di quelli al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002, dalla data della diffida, posto che l'obbligazione restitutoria nasce dall' indebito sopravvenuto a seguito della pronuncia costitutiva di risoluzione.
Come chiarito dal Supremo Collegio, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente ( v. Cass. n. 14289/2018).
Gli interessi sono quindi dovuti dalla data della presente domanda giudiziale al tasso di cui al quarto comma dell'art 1284, comma 4, c.c. ( Cass. n. 423/2925).
Nei termini di cui alle osservazioni che precedono si giustifica, pertanto, l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice e la condanna di cui al dispositivo che segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta. La liquidazione, come da dispositivo, è eseguita in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla media complessità delle questioni affrontate e all'effettiva attività processuale espletata;
valore della causa come da domanda ex art 5 d.m n. 55/2014.
Delle spese va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv.ti
RI NO e ME RA
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da e per Parte_1
l'effetto: a) dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti, di cui in premessa, per inadempimento di b) condanna alla restituzione in Controparte_1 Controparte_1 favore di dell'importo di euro € 16.930,06, oltre interessi al tasso Parte_1 di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dalla data della presente domanda e sino al soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1 Parte_1
[... che liquida in euro 3387,00, per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre
IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con distrazione in favore degli Avv.ti RI NO e ME RA, per dichiarato anticipo.
Napoli, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero